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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO NE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU UI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3847/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130017435329 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249013687119 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1601/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3847/2024 depositato il 09/12/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2024 9013687119/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenente la cartella di pagamento n.29120130017435329000.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati:
1-intervenuta decadenza e prescrizione del tributo, interessi e sanzioni;
2- omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento;
3-difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato .
In via preliminare, deve essere esaminato il motivo di ricorso con cui viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella di pagamento che dell'intimazione costituiva atto presupposto.
Il motivo non è fondato, infatti, la cartella n.29120130017435329000, risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, per compiuta giacenza.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso la suddetta cartella di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché l'intimazione impugnata risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che la cartella di pagamento ivi richiamata risulta essere stata notificata al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge
212/2000.
In particolare, poi si osserva che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass. n.25023/2021).
Ne consegue che lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la violazione dell'art. 7 della legge n.212/2020 per mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui proporre ricorso deve essere disatteso.
Con ulteriore motivo di ricorso si oppone l'intervenuta prescrizione delle somme pretese con l'atto impugnato (tributi ed accessori).
Il motivo è parzialmente fondato.
Per i tributi erariali, di cui alla cartella ritualmente notificata in data 17/08/2014, non risulta decorso il relativo termine di prescrizione decennale, rispetto alla data di notifica dell'intimazione impugnata (07/11/2024).
Infatti, la prescrizione decennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 17/08/2024, tuttavia, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da Covid-19.
In particolare l'art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 ha previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall'art.68, c.
1 del D.L.n.18/2020) .
La prescrizione prorogata dall'articolo 68 sopra citato è quella relativa alla fase della riscossione coattiva, ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Ne consegue che il termine di prescrizione decennale che sarebbe intervenuto, in teoria, il 17/08/2024 non
è spirato, in quanto, computando la sospensione di ventiquattro mesi, andava a scadere il 17/08/2026.
E poiché – come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata il 07/11/2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo non era ancora prescritto.
Deve, invece, essere accolta la specifica censura riguardo alla prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi.
Va, infatti, posto in rilievo che l'art. 20 comma 3 del D.lgs. n. 472 del 1997, dettato in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, esplicitamente stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni.
Nè può essere condiviso al riguardo l'assunto, secondo cui, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tributi erariali e di sanzioni amministrative, legate al mancato pagamento delle prime, sarebbe applicabile ad entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale.
Sul punto, non appare sufficiente il richiamo all'art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 472 del 1997, alla stregua del quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;
detta norma invero autorizza unicamente l'agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi detti crediti tributari e non è quindi idonea ad innovare in ordine al termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20 comma 3; invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25790 del 2009; n.23162/2020) consente di derogare a tale specifico termine prescrizionale quinquennale fissato per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie legate alle violazioni tributarie solo in caso di sentenza passata in giudicato;
solo in tale ipotesi cioè vale anche per le sanzioni il termine prescrizionale decennale, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. "actio iudicati.
La Suprema Corte, ha altresì precisato in materia di interessi che « gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ » (Cass. n.30901/2019;14049/2006; n.20955/2020).
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento in parte qua, laddove deve considerarsi estinta la pretesa relativa alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi, contenuti nelle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Per la parziale fondatezza del ricorso le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente agli interessi e alle sanzioni recate nella cartella di pagamento n.291 29120130017435329000. Rigetta nel resto la domanda. Spese compensate.
Agrigento, 01/12/2025
Il Relatore Il Presidente
EP TO EO EG LM
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO NE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU UI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3847/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130017435329 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249013687119 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1601/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3847/2024 depositato il 09/12/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2024 9013687119/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenente la cartella di pagamento n.29120130017435329000.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati:
1-intervenuta decadenza e prescrizione del tributo, interessi e sanzioni;
2- omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento;
3-difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato .
In via preliminare, deve essere esaminato il motivo di ricorso con cui viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella di pagamento che dell'intimazione costituiva atto presupposto.
Il motivo non è fondato, infatti, la cartella n.29120130017435329000, risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, per compiuta giacenza.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso la suddetta cartella di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché l'intimazione impugnata risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che la cartella di pagamento ivi richiamata risulta essere stata notificata al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge
212/2000.
In particolare, poi si osserva che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass. n.25023/2021).
Ne consegue che lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la violazione dell'art. 7 della legge n.212/2020 per mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui proporre ricorso deve essere disatteso.
Con ulteriore motivo di ricorso si oppone l'intervenuta prescrizione delle somme pretese con l'atto impugnato (tributi ed accessori).
Il motivo è parzialmente fondato.
Per i tributi erariali, di cui alla cartella ritualmente notificata in data 17/08/2014, non risulta decorso il relativo termine di prescrizione decennale, rispetto alla data di notifica dell'intimazione impugnata (07/11/2024).
Infatti, la prescrizione decennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 17/08/2024, tuttavia, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da Covid-19.
In particolare l'art. 68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 ha previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall'art.68, c.
1 del D.L.n.18/2020) .
La prescrizione prorogata dall'articolo 68 sopra citato è quella relativa alla fase della riscossione coattiva, ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Ne consegue che il termine di prescrizione decennale che sarebbe intervenuto, in teoria, il 17/08/2024 non
è spirato, in quanto, computando la sospensione di ventiquattro mesi, andava a scadere il 17/08/2026.
E poiché – come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata il 07/11/2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo non era ancora prescritto.
Deve, invece, essere accolta la specifica censura riguardo alla prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi.
Va, infatti, posto in rilievo che l'art. 20 comma 3 del D.lgs. n. 472 del 1997, dettato in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, esplicitamente stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni.
Nè può essere condiviso al riguardo l'assunto, secondo cui, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tributi erariali e di sanzioni amministrative, legate al mancato pagamento delle prime, sarebbe applicabile ad entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale.
Sul punto, non appare sufficiente il richiamo all'art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 472 del 1997, alla stregua del quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;
detta norma invero autorizza unicamente l'agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi detti crediti tributari e non è quindi idonea ad innovare in ordine al termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20 comma 3; invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25790 del 2009; n.23162/2020) consente di derogare a tale specifico termine prescrizionale quinquennale fissato per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie legate alle violazioni tributarie solo in caso di sentenza passata in giudicato;
solo in tale ipotesi cioè vale anche per le sanzioni il termine prescrizionale decennale, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. "actio iudicati.
La Suprema Corte, ha altresì precisato in materia di interessi che « gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ » (Cass. n.30901/2019;14049/2006; n.20955/2020).
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento in parte qua, laddove deve considerarsi estinta la pretesa relativa alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi, contenuti nelle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Per la parziale fondatezza del ricorso le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente agli interessi e alle sanzioni recate nella cartella di pagamento n.291 29120130017435329000. Rigetta nel resto la domanda. Spese compensate.
Agrigento, 01/12/2025
Il Relatore Il Presidente
EP TO EO EG LM