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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6752/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6752 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Aversa alla via A. Parte_1 C.F._1
Diaz n. 61, presso lo studio dell'avv. Antonia Farinaro, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in Controparte_1 C.F._2
Campania (NA) al Corso Campano n. 29, presso lo studio degli avv.ti Rosa Cecere e Gianluca Lauro, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva. pagina 1 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2023 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio in Parete in data 07.05.2016, in costanza del quale nasceva un figlio, , in Aversa il Per_1
24.11.2018, deduceva che la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, a causa dei continui episodi di violenza verbale e fisica, perpetrati in suo danno dal resistente, anche alla presenza del figlio minore.
In particolare, la ricorrente lamentava atteggiamenti da parte del marito, violenti, vessatori e denigratori, volti a minare la serenità familiare, tali da costringerla a recarsi in data 31.01.2021 presso il
Pronto Soccorso della ASL Napoli 2 Nord del vicino nosocomio, al fine di sottoporsi alle cure dei sanitari, nonchè a sporgere denuncia in danno del resistente.
Ciò premesso, formulata in via cautelare istanza di provvedimenti ex art. art. 473 bis 15, chiedeva la separazione personale dal resistente, con addebito a carico dello stesso, nonché, decorsi i termini di legge, la declaratoria in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo del minore, , la corresponsione da parte del resistente Per_1 dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio, per importo totale pari ad importo di € 1.500,00, oltre ISTAT ed il 80% delle spese straordinarie, nonché dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, nella misura di € 1.000,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 03.11.2023, si costituiva il resistente, , il quale, Controparte_2 pur non opponendosi alla pronuncia in ordine alla separazione e, decorsi i termini di legge, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava fermamente la ricostruzione fattuale di cui al ricorso introduttivo, evidenziando, in particolare, che rispetto alle violenze dedotte, con decreto del 29-
31.05.2021 era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale a suo carico, attesa l'infondatezza della notizia di reato;
che, contrariamente a quanto riferito, il resistente non era nel possesso del fucile di proprietà, in quanto oggetto di sequestro a seguito delle denunciate violenze.
Ciò premesso, lamentate, di converso, condotte violente in suo danno da parte della moglie, mai denunciate al fine di preservare la serenità familiare, tali da costringerlo a recarsi presso il Pronto
Soccorso in data 30.12.2021, concludeva affinchè il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido congiunto del minore, , con collocazione prevalente Per_1 dello stesso con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, a carico del resistente l'onere di contributo della prole nella misura mensile di € 500,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 12 In ordine all'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente, in parziale modifica rispetto alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio dalla stessa promosso, rinunciava a tale domanda, precisando, tuttavia, la necessità di una rimodulazione degli assegni di mantenimento, commisurata rispetto alle spese di locazione di un immobile da eleggere quale residenza propria e del figlio.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis n. 17, all'udienza di prima comparizione del
05.12.2023 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e, all'esito della relativa audizione, e del tentativo negativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 06.12.2023, rilevato che non pendevano tra le parti procedimenti penali afferenti alle lamentate reciproche violenza, nominato un curatore speciale nell'interesse del minore- attesa la grave conflittualità riscontrata tra i genitori- nonché disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Parete, il
Giudice delegato in via provvisoria: disponeva l'affido congiunto del minore con collocazione prevalente dello stesso con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, determinava in €
1.000,00 l'assegno dovuto dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché il € 200,00 l'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento della ricorrente. Espletata l'istruttoria giudiziale, escussi i testi e depositata la relazione del CTU dott.ssa nominata in corso di causa, acquisite le relazioni di aggiornamento da parte dei Persona_2
Servizi Sociali di Parete, all'udienza del 19.09.2025, fissata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art 473 bis 28 c.p.c. svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle note depositate dai procuratori delle parti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che le parti si rivolgono reciprocamente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, le domande di addebito della separazione formulata dalle parti si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la pagina 3 di 12 intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
Ed invero, nonostante risulti versato in atti decreto di archiviazione n. r.g. G.I.P. 5265/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 31.05.2021va rilevato il reato di cui all'art. 572 c.p. si fonda su circostanza diverse rispetto alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e che possono riguardare condotte violente ai danni dell'altro coniuge .Infatti mentre per il reato di maltrattamenti occorre la reiterazione ed abitualità delle condotte per la pronuncia di addebito basta anche un solo episodio di violenza .
Ciò posto, gli atteggiamenti aggressivi ed i fatti di violenza fisica e verbale dedotti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito ai danni del marito hanno trovato riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni dei testi escussi.
A tal proposito madre della ricorrente, escussa quale teste in sede di udienza del Parte_2
10.11.2024, in ordine alle dedotte violenze ha dichiarato: “…Si è vero, e non è successo solo una volta ma sono successi tanti episodi di questo genere. Bastava che non gli andasse bene qualcosa e lui le tirava i capelli e lanciava addosso oggetti. Poi le diceva di pulire tutto perché “era solo una serva”.
Questo è accaduto tantissime volte in mia presenza, dal 2020 al 2023. Tante volte mi chiamava il
Tessitore dicendomi “vieniti a prendere tua figlia”. A volte, quando mi chiamavano, capitava che andavo a casa e trovavo tutto per terra, ha rotto tutto in casa. Raccoglievo i cocci che rimanevano, rompeva di tutto. Ho trovato tantissime volte mia figlia con segni di violenza, ed è capitato che
l'abbiamo portata, io e mio marito, anche in ospedale, perché aveva lividi e segni visibili alle gambe, alle braccia. Le tirava i capelli e la buttava per terra, le sputava anche addosso, l'ha fatto anche alla mia presenza. Lui le diceva di stare zitta e che doveva solo obbedire, e diceva anche a me di stare zitta.
In quell'occasione io non rispondevo ma riportavo solo via mia figlia. Il bambino tante volte era presente. Una volta è capitato che il bambino era piccolo, verso il 2020 o 2021, e lui spaccò una mazza di scopa in due parti e disse: “portati via a tutti e due perché altrimenti fanno la stessa fine”, in mia presenza… Poiché lei teneva molto ai suoi abiti nell'armadio, lui li buttava per terra, li tagliava, ci saltava sopra con i piedi. Ha fatto sparire di tutto. Mia figlia aveva anche paura di rientrare in casa e chiedeva di accompagnarmi…Lui ricattava mia figlia dicendo che se voleva poi andare in questa sua villa che stava costruendo insieme col bambino avrebbe dovuto intestare la casa che io e mio marito pagina 4 di 12 abbiamo donato a mia figlia o riconoscergli l'usufrutto… spesso, la cacciava fuori dicendo Pt_1 che l'affitto lo pagava lui e lei doveva andare fuori. Io andavo a prenderla e le consigliavo anche di andare dai carabinieri, ma lei per il bene del bambino non ha mai voluto denunciarlo”.
Tali dichiarazioni, in ordine ai frequenti episodi di violenza in danno della ricorrente, trovano conferma nel referto di P.S. presso A.S.L. Napoli 2 Nord, versato in atti quale allegato alla produzione di parte ricorrente, relativo alla dedotta aggressione occorsa in data 31.01.2021, ove risultano contusioni per dichiarata : “,,,,, aggressione da parte del marito a Parete- CE- ore 08:15 presso il proprio domicilio”.
Risulta, in definitiva, raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente, che hanno determinato, in un rapporto di causa ad effetto, la crisi del rapporto coniugale.
In questo senso, infatti, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321/2005; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
3925/2018).
Quanto alla richiesta di addebito formulata da parte resistente, nel caso di specie non risulta fornita alcuna prova in giudizio in ordine alle lamentate violenze, fisiche e morali.
La prova per testi espletata, in particolare le dichiarazioni rese da e da , si Testimone_1 Tes_2
è limitata a confermare la sussistenza di una grave crisi coniugale, nonché l'infruttuosità dei tentativi di riconciliazione intrapresi dai coniugi.
In particolare, avuto riguardo alle dichiarazioni rese da in ordine alle asserite violenze Tes_2 fisiche in danno del resistente, il teste escusso riferisce di una conoscenza indiretta ed ha deposto in merito a circostanze e fatti di cui è stato informato dalla stessa parte resistente (cfr. Corte di cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 3137/16).
Né ritiene il Collegio che le lamentate condotte della ricorrente di totale disinteresse morale e affettivo siano state il fattore determinante il venir meno dell'unione familiare.
A tal riguardo, si evidenzia che, benché le dichiarazioni dei testi siano unanimi in ordine alla circostanza che fosse solita trascorrere la maggior parte della giornata a casa dei Parte_1 genitori, unitamente al minore , nonché pernottarvi con frequenza, tale atteggiamento risponda Per_1 alla necessità della ricorrente stessa ad avere un supporto in ordine alla gestione del figlio, atteso il pagina 5 di 12 minimo apporto collaborativo offerto da , così come emerge dalle dichiarazioni Controparte_2 testimoniali, in particolare quelle rese dalla madre della ricorrente, da ritenersi attendibili, in quanto la stessa ha avuto conoscenza diretta e immediata dei fatti di causa.
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito al resistente.
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido del figlio minore, ritiene debba essere disposto l'affidamento congiunto ad ambo i genitori, in quanto ciò risponde all'interesse dello stesso.
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Ebbene, nel caso di specie, il C.T.U., dott.ssa nella relazione a sua firma depositata in Persona_2
pagina 6 di 12 atti in data 16.12.2024, riferisce espressamente: “Relativamente agli aspetti di cura e di accudimento concreto, entrambi i genitori possono assolvere adeguatamente, come singoli, alla funzione genitoriale sebbene, sia la madre che il padre, sia pure con modalità diverse, non sempre appaiono capaci di concretizzare una “reale” capacità di contenimento e di comprensione delle necessità affettive del minore. Sussistono, infatti, elementi di criticità legati alla capacità di entrambi i genitori di cogliere a pieno i vissuti emotivi del minore e di rispondervi in maniera adeguata e coerente. Pertanto, le competenze genitoriali di entrambi debbono essere opportunamente potenziate e supportate, altrimenti rischiano di essere insufficienti per lo sviluppo psicoaffettivo del minore. La coppia va supportata nel gestire la conflittualità derivante dai possibili vissuti di contesa / esclusione o esclusività della relazione con il figlio che potrebbero sorgere dalla incapacità dei singoli di tollerare la frustrazione della cooperazione e collaborazione agli obiettivi educativi per il benessere e la serenità del loro bambino”.
Tuttavia, dalla successiva relazione depositata in data 22.07.2025 dai S.S presso il Comune di Parete, redatta all'esito del percorso di monitoraggio del nucleo familiare, emerge in capo ai separandi coniugi una capacità genitoriale supportiva rispetto alla gestione dei bisogni del minore, atteso l'intervenuto appianamento delle divergenze e difficoltà comunicative tra le figure genitoriali.
In particolare, si legge espressamente: “Entrambi sono stati disponibili e pronti a far proprie le indicazioni psico educativa emerse durante i colloqui, senza alcuna resistenza. Evidente è l'interesse comune di rendere serena la quotidianità del minore. Alla luce di quanto emerso, considerata la buona alleanza terapeutica della coppia genitoriale, si ritiene che siano in grado di pensare responsabilmente al loro ruolo genitoriale. Non si evidenziano motivazioni e conflittualità tali da dover proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, così come richiesto inizialmente”.
Tanto premesso, nel caso di specie non si ravvisano motivi per non confermare quanto previsto con ordinanza del 06.12.2023 in merito al regime dell'affido del figlio minore in maniera condivisa Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre nella casa coniugale in Parete, via Vecchia
Vicinale n. 1, a lei assegnata.
Quanto al diritto di visita del padre, il Collegio dispone che gli incontri padre - figlio avvengano nella modalità indicata con provvedimento reso in data 29.01.2025, ovvero conformemente al decreto cron.475/24 del 26.4.24 emesso dalla Corte di Appello di Napoli- adita in sede di reclamo dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente-:
• un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì (salvo diverso accordo tra le parti): il padre preleverà il minore all'uscita di scuola e lo terrà con sé (incluso il pernottamento) Per_1 riaccompagnandolo direttamente a scuola il giorno successivo;
pagina 7 di 12 • a weekend alterni: il padre preleverà il minore dall'abitazione materna alle ore 10 del Per_1 sabato mattina e lo terrà con sé (incluso il pernottamento), riaccompagnandolo direttamente a scuola il lunedì mattina.
Da confermarsi, avuto riguardo ai restanti aspetti afferenti all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, l'ordinanza del 06.12.2023.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio
Ai fini di stabilire il quantum, occorre valutare la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente, il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di lavorare come ostetrica presso il polo consultoriale di San Cipriano di Aversa e guadagnare euro
1400,00 al mese, circostanza conforme alle dichiarazioni dei redditi versate in atti, da cui emerge a un reddito da lavoro complessivo lordo pari ad € 10.000,00 circa per il periodo d'imposta 2019, e pari ad €
20.000,00 circa, per i periodi di imposta 2020 e 2021.
Avuto riguardo al resistente, lo stesso dichiarava di lavorare come ginecologo presso l'Ospedale San
PE TI di Aversa e di guadagnare circa € 2.600,00 al mese come risulta dalle dichiarazioni prodotte, nonché versava buste paga emesse dalla competente ASL di riferimento, pari ad importo netto di circa € 2.900,00 mensili, oltre rapporti di collaborazione professionale occasionale presso il centro diagnostico “Pasteaur”, nonché presso studi professionali privati.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che all'esito dell'esperita istruttoria non sono emerse circostanze nuove, il Collegio ritiene opportuno confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria e confermati dalla Corte di Appello di Napoli, adita in sede di reclamo dei provvedimenti assunti in via urgente in data 06.12.2023, e, per l'effetto, equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma di euro 800,00, oltre Per_1 rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare pagina 8 di 12 verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002; n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario" (cfr.
Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta pagina 9 di 12 alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell' assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
Tanto premesso, per quanto concerne i redditi dei coniugi, il Collegio evidenzia come appare pacifico che il reddito percepito da quale dirigente medico dell'ASL presso l'ospedale “TI” di CP_2
Aversa è sensibilmente superiore a quello percepito dalla moglie.
A ciò si aggiunga che le risultanze istruttorie hanno comprovato le allegazioni di parte ricorrente in ordine allo svolgimento da parte di di attività lavorativa in forma privata, anche attraverso CP_2 collaborazioni presso altri studi professionali, in particolare a Parete alla via Firenze,( circostanza riferita anche dal teste e dalla madre della ) con profitti percepiti anche “in nero”, Tes_2 Pt_1 benché non sia emersa prova in ordine all'effettivo ammontare.
A tal riguardo, le conclusioni di cui al report di investigazione privata versato in atti quale allegato alla produzione di parte ricorrente, sono state confermate, da , titolare dell'agenzia GEA Testimone_3
Global Service, che si è occupato delle attività investigative predette, escusso quale testimone all'udienza del 10.11.2024 ha riferito “Si, è vero, lavora il dr. anche presso l'Ospedale di CP_2
Aversa come ginecologo. Ho iniziato l'attività investigativa il 9.11.2022, poi abbiamo cominciato ad acquisire i vari elementi. L'attività è durata 1 mese, è finita precisamente il 2.12.2022. L'altro accertamento mi fu richiesto a luglio 2023, quando ho utilizzato una ragazza per recarsi presso lo
Studio di Via Firenze a Parete, sotto casa del padre del sig. , per constatare quanto costasse CP_2 una visita ginecologica. Ho constatato che una visita lì costava 80 euro e senza rilascio di fattura, richiesta dalla mia collaboratrice. La mia collaboratrice mi riferì che dopo aver chiesto la fattura, e il dottore aver incassato i contanti e messi nel cassetto, le disse che la fattura non gliela poteva
pagina 10 di 12 rilasciare. Io ero collegato via auricolare, e sentivo quello che veniva riferito, tant'è vero che consigliai alla collaboratrice di andare al bagno e di non insistere nel rilascio del documento fiscale.
Il posto era pieno di macchine che mentre prima dell'orario di visita non vi erano, durante l'orario in cui lui svolgeva l'attività (a Via Firenze) come ginecologo erano invece numerose. Ho rilevato tutte le targhe e identificato il 90% dei proprietari delle vetture. Dalla verifica sull'appartenenza delle autovetture, ho riscontrato che appartenevano a tutte persone abitanti nella zona. Molte erano donne in stato di gravidanza che si recavano presso lo studio. C'erano in media 20 macchine. Ci sono anche le fotografie allegate alla relazione, che riconosco come scattate dalla mia collaboratrice durante la visita che è stata fatta dal dr. nell'espletamento dell'incarico ricevuto” CP_2
Quanto all'eccepita modifica in melius delle condizioni reddituali in capo alla ricorrente, per l'intervenuta vendita di un immobile di proprietà della stessa sito in Trentola Ducenta, a fronte della corresponsione della somma di € 195.000,00, giusto atto di compravendita versato in atti dalla difesa di parte resistente con deposito del 04.09.2025.- ritiene infatti il Collegio che il ricavato della suddetta compravendita verrà presumibilmente utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del minore
, in seguito all'intervenuta disdetta da parte dei proprietari dell'immobile, adibito a casa Per_1 coniugale, versata in atti e pacifica tra le parti.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, il
Collegio stima equa la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio e pertanto il Collegio provvede come da separata ordinanza per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi CP_1
nato a [...] il [...], e nata ad [...] il [...] con
[...] Parte_1 addebito al marito e rigetta la domanda di addebito del;
CP_2
pagina 11 di 12 2) dispone l'affidamento condiviso del minore, nato ad Aversa il [...], ad [...] i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Controparte_2 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 per il mantenimento del figlio minore, , Per_1 oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Controparte_2 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della moglie;
la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parete per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
6) provvede con separata ordinanza per l'ulteriore domanda;
7) spese alla pronuncia definitiva
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 07.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6752 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Aversa alla via A. Parte_1 C.F._1
Diaz n. 61, presso lo studio dell'avv. Antonia Farinaro, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in Controparte_1 C.F._2
Campania (NA) al Corso Campano n. 29, presso lo studio degli avv.ti Rosa Cecere e Gianluca Lauro, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva. pagina 1 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2023 la ricorrente, premettendo di aver contratto con il resistente matrimonio in Parete in data 07.05.2016, in costanza del quale nasceva un figlio, , in Aversa il Per_1
24.11.2018, deduceva che la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, a causa dei continui episodi di violenza verbale e fisica, perpetrati in suo danno dal resistente, anche alla presenza del figlio minore.
In particolare, la ricorrente lamentava atteggiamenti da parte del marito, violenti, vessatori e denigratori, volti a minare la serenità familiare, tali da costringerla a recarsi in data 31.01.2021 presso il
Pronto Soccorso della ASL Napoli 2 Nord del vicino nosocomio, al fine di sottoporsi alle cure dei sanitari, nonchè a sporgere denuncia in danno del resistente.
Ciò premesso, formulata in via cautelare istanza di provvedimenti ex art. art. 473 bis 15, chiedeva la separazione personale dal resistente, con addebito a carico dello stesso, nonché, decorsi i termini di legge, la declaratoria in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo del minore, , la corresponsione da parte del resistente Per_1 dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio, per importo totale pari ad importo di € 1.500,00, oltre ISTAT ed il 80% delle spese straordinarie, nonché dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, nella misura di € 1.000,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 03.11.2023, si costituiva il resistente, , il quale, Controparte_2 pur non opponendosi alla pronuncia in ordine alla separazione e, decorsi i termini di legge, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava fermamente la ricostruzione fattuale di cui al ricorso introduttivo, evidenziando, in particolare, che rispetto alle violenze dedotte, con decreto del 29-
31.05.2021 era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale a suo carico, attesa l'infondatezza della notizia di reato;
che, contrariamente a quanto riferito, il resistente non era nel possesso del fucile di proprietà, in quanto oggetto di sequestro a seguito delle denunciate violenze.
Ciò premesso, lamentate, di converso, condotte violente in suo danno da parte della moglie, mai denunciate al fine di preservare la serenità familiare, tali da costringerlo a recarsi presso il Pronto
Soccorso in data 30.12.2021, concludeva affinchè il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido congiunto del minore, , con collocazione prevalente Per_1 dello stesso con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, a carico del resistente l'onere di contributo della prole nella misura mensile di € 500,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 12 In ordine all'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente, in parziale modifica rispetto alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio dalla stessa promosso, rinunciava a tale domanda, precisando, tuttavia, la necessità di una rimodulazione degli assegni di mantenimento, commisurata rispetto alle spese di locazione di un immobile da eleggere quale residenza propria e del figlio.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis n. 17, all'udienza di prima comparizione del
05.12.2023 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e, all'esito della relativa audizione, e del tentativo negativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 06.12.2023, rilevato che non pendevano tra le parti procedimenti penali afferenti alle lamentate reciproche violenza, nominato un curatore speciale nell'interesse del minore- attesa la grave conflittualità riscontrata tra i genitori- nonché disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Parete, il
Giudice delegato in via provvisoria: disponeva l'affido congiunto del minore con collocazione prevalente dello stesso con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, determinava in €
1.000,00 l'assegno dovuto dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché il € 200,00 l'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento della ricorrente. Espletata l'istruttoria giudiziale, escussi i testi e depositata la relazione del CTU dott.ssa nominata in corso di causa, acquisite le relazioni di aggiornamento da parte dei Persona_2
Servizi Sociali di Parete, all'udienza del 19.09.2025, fissata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art 473 bis 28 c.p.c. svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, preso atto delle note depositate dai procuratori delle parti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che le parti si rivolgono reciprocamente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, le domande di addebito della separazione formulata dalle parti si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la pagina 3 di 12 intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
Ed invero, nonostante risulti versato in atti decreto di archiviazione n. r.g. G.I.P. 5265/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 31.05.2021va rilevato il reato di cui all'art. 572 c.p. si fonda su circostanza diverse rispetto alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e che possono riguardare condotte violente ai danni dell'altro coniuge .Infatti mentre per il reato di maltrattamenti occorre la reiterazione ed abitualità delle condotte per la pronuncia di addebito basta anche un solo episodio di violenza .
Ciò posto, gli atteggiamenti aggressivi ed i fatti di violenza fisica e verbale dedotti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito ai danni del marito hanno trovato riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni dei testi escussi.
A tal proposito madre della ricorrente, escussa quale teste in sede di udienza del Parte_2
10.11.2024, in ordine alle dedotte violenze ha dichiarato: “…Si è vero, e non è successo solo una volta ma sono successi tanti episodi di questo genere. Bastava che non gli andasse bene qualcosa e lui le tirava i capelli e lanciava addosso oggetti. Poi le diceva di pulire tutto perché “era solo una serva”.
Questo è accaduto tantissime volte in mia presenza, dal 2020 al 2023. Tante volte mi chiamava il
Tessitore dicendomi “vieniti a prendere tua figlia”. A volte, quando mi chiamavano, capitava che andavo a casa e trovavo tutto per terra, ha rotto tutto in casa. Raccoglievo i cocci che rimanevano, rompeva di tutto. Ho trovato tantissime volte mia figlia con segni di violenza, ed è capitato che
l'abbiamo portata, io e mio marito, anche in ospedale, perché aveva lividi e segni visibili alle gambe, alle braccia. Le tirava i capelli e la buttava per terra, le sputava anche addosso, l'ha fatto anche alla mia presenza. Lui le diceva di stare zitta e che doveva solo obbedire, e diceva anche a me di stare zitta.
In quell'occasione io non rispondevo ma riportavo solo via mia figlia. Il bambino tante volte era presente. Una volta è capitato che il bambino era piccolo, verso il 2020 o 2021, e lui spaccò una mazza di scopa in due parti e disse: “portati via a tutti e due perché altrimenti fanno la stessa fine”, in mia presenza… Poiché lei teneva molto ai suoi abiti nell'armadio, lui li buttava per terra, li tagliava, ci saltava sopra con i piedi. Ha fatto sparire di tutto. Mia figlia aveva anche paura di rientrare in casa e chiedeva di accompagnarmi…Lui ricattava mia figlia dicendo che se voleva poi andare in questa sua villa che stava costruendo insieme col bambino avrebbe dovuto intestare la casa che io e mio marito pagina 4 di 12 abbiamo donato a mia figlia o riconoscergli l'usufrutto… spesso, la cacciava fuori dicendo Pt_1 che l'affitto lo pagava lui e lei doveva andare fuori. Io andavo a prenderla e le consigliavo anche di andare dai carabinieri, ma lei per il bene del bambino non ha mai voluto denunciarlo”.
Tali dichiarazioni, in ordine ai frequenti episodi di violenza in danno della ricorrente, trovano conferma nel referto di P.S. presso A.S.L. Napoli 2 Nord, versato in atti quale allegato alla produzione di parte ricorrente, relativo alla dedotta aggressione occorsa in data 31.01.2021, ove risultano contusioni per dichiarata : “,,,,, aggressione da parte del marito a Parete- CE- ore 08:15 presso il proprio domicilio”.
Risulta, in definitiva, raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente, che hanno determinato, in un rapporto di causa ad effetto, la crisi del rapporto coniugale.
In questo senso, infatti, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321/2005; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
3925/2018).
Quanto alla richiesta di addebito formulata da parte resistente, nel caso di specie non risulta fornita alcuna prova in giudizio in ordine alle lamentate violenze, fisiche e morali.
La prova per testi espletata, in particolare le dichiarazioni rese da e da , si Testimone_1 Tes_2
è limitata a confermare la sussistenza di una grave crisi coniugale, nonché l'infruttuosità dei tentativi di riconciliazione intrapresi dai coniugi.
In particolare, avuto riguardo alle dichiarazioni rese da in ordine alle asserite violenze Tes_2 fisiche in danno del resistente, il teste escusso riferisce di una conoscenza indiretta ed ha deposto in merito a circostanze e fatti di cui è stato informato dalla stessa parte resistente (cfr. Corte di cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 3137/16).
Né ritiene il Collegio che le lamentate condotte della ricorrente di totale disinteresse morale e affettivo siano state il fattore determinante il venir meno dell'unione familiare.
A tal riguardo, si evidenzia che, benché le dichiarazioni dei testi siano unanimi in ordine alla circostanza che fosse solita trascorrere la maggior parte della giornata a casa dei Parte_1 genitori, unitamente al minore , nonché pernottarvi con frequenza, tale atteggiamento risponda Per_1 alla necessità della ricorrente stessa ad avere un supporto in ordine alla gestione del figlio, atteso il pagina 5 di 12 minimo apporto collaborativo offerto da , così come emerge dalle dichiarazioni Controparte_2 testimoniali, in particolare quelle rese dalla madre della ricorrente, da ritenersi attendibili, in quanto la stessa ha avuto conoscenza diretta e immediata dei fatti di causa.
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito al resistente.
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido del figlio minore, ritiene debba essere disposto l'affidamento congiunto ad ambo i genitori, in quanto ciò risponde all'interesse dello stesso.
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Ebbene, nel caso di specie, il C.T.U., dott.ssa nella relazione a sua firma depositata in Persona_2
pagina 6 di 12 atti in data 16.12.2024, riferisce espressamente: “Relativamente agli aspetti di cura e di accudimento concreto, entrambi i genitori possono assolvere adeguatamente, come singoli, alla funzione genitoriale sebbene, sia la madre che il padre, sia pure con modalità diverse, non sempre appaiono capaci di concretizzare una “reale” capacità di contenimento e di comprensione delle necessità affettive del minore. Sussistono, infatti, elementi di criticità legati alla capacità di entrambi i genitori di cogliere a pieno i vissuti emotivi del minore e di rispondervi in maniera adeguata e coerente. Pertanto, le competenze genitoriali di entrambi debbono essere opportunamente potenziate e supportate, altrimenti rischiano di essere insufficienti per lo sviluppo psicoaffettivo del minore. La coppia va supportata nel gestire la conflittualità derivante dai possibili vissuti di contesa / esclusione o esclusività della relazione con il figlio che potrebbero sorgere dalla incapacità dei singoli di tollerare la frustrazione della cooperazione e collaborazione agli obiettivi educativi per il benessere e la serenità del loro bambino”.
Tuttavia, dalla successiva relazione depositata in data 22.07.2025 dai S.S presso il Comune di Parete, redatta all'esito del percorso di monitoraggio del nucleo familiare, emerge in capo ai separandi coniugi una capacità genitoriale supportiva rispetto alla gestione dei bisogni del minore, atteso l'intervenuto appianamento delle divergenze e difficoltà comunicative tra le figure genitoriali.
In particolare, si legge espressamente: “Entrambi sono stati disponibili e pronti a far proprie le indicazioni psico educativa emerse durante i colloqui, senza alcuna resistenza. Evidente è l'interesse comune di rendere serena la quotidianità del minore. Alla luce di quanto emerso, considerata la buona alleanza terapeutica della coppia genitoriale, si ritiene che siano in grado di pensare responsabilmente al loro ruolo genitoriale. Non si evidenziano motivazioni e conflittualità tali da dover proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, così come richiesto inizialmente”.
Tanto premesso, nel caso di specie non si ravvisano motivi per non confermare quanto previsto con ordinanza del 06.12.2023 in merito al regime dell'affido del figlio minore in maniera condivisa Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre nella casa coniugale in Parete, via Vecchia
Vicinale n. 1, a lei assegnata.
Quanto al diritto di visita del padre, il Collegio dispone che gli incontri padre - figlio avvengano nella modalità indicata con provvedimento reso in data 29.01.2025, ovvero conformemente al decreto cron.475/24 del 26.4.24 emesso dalla Corte di Appello di Napoli- adita in sede di reclamo dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente-:
• un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì (salvo diverso accordo tra le parti): il padre preleverà il minore all'uscita di scuola e lo terrà con sé (incluso il pernottamento) Per_1 riaccompagnandolo direttamente a scuola il giorno successivo;
pagina 7 di 12 • a weekend alterni: il padre preleverà il minore dall'abitazione materna alle ore 10 del Per_1 sabato mattina e lo terrà con sé (incluso il pernottamento), riaccompagnandolo direttamente a scuola il lunedì mattina.
Da confermarsi, avuto riguardo ai restanti aspetti afferenti all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, l'ordinanza del 06.12.2023.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio
Ai fini di stabilire il quantum, occorre valutare la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente, il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di lavorare come ostetrica presso il polo consultoriale di San Cipriano di Aversa e guadagnare euro
1400,00 al mese, circostanza conforme alle dichiarazioni dei redditi versate in atti, da cui emerge a un reddito da lavoro complessivo lordo pari ad € 10.000,00 circa per il periodo d'imposta 2019, e pari ad €
20.000,00 circa, per i periodi di imposta 2020 e 2021.
Avuto riguardo al resistente, lo stesso dichiarava di lavorare come ginecologo presso l'Ospedale San
PE TI di Aversa e di guadagnare circa € 2.600,00 al mese come risulta dalle dichiarazioni prodotte, nonché versava buste paga emesse dalla competente ASL di riferimento, pari ad importo netto di circa € 2.900,00 mensili, oltre rapporti di collaborazione professionale occasionale presso il centro diagnostico “Pasteaur”, nonché presso studi professionali privati.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che all'esito dell'esperita istruttoria non sono emerse circostanze nuove, il Collegio ritiene opportuno confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria e confermati dalla Corte di Appello di Napoli, adita in sede di reclamo dei provvedimenti assunti in via urgente in data 06.12.2023, e, per l'effetto, equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma di euro 800,00, oltre Per_1 rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare pagina 8 di 12 verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002; n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario" (cfr.
Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta pagina 9 di 12 alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell' assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
Tanto premesso, per quanto concerne i redditi dei coniugi, il Collegio evidenzia come appare pacifico che il reddito percepito da quale dirigente medico dell'ASL presso l'ospedale “TI” di CP_2
Aversa è sensibilmente superiore a quello percepito dalla moglie.
A ciò si aggiunga che le risultanze istruttorie hanno comprovato le allegazioni di parte ricorrente in ordine allo svolgimento da parte di di attività lavorativa in forma privata, anche attraverso CP_2 collaborazioni presso altri studi professionali, in particolare a Parete alla via Firenze,( circostanza riferita anche dal teste e dalla madre della ) con profitti percepiti anche “in nero”, Tes_2 Pt_1 benché non sia emersa prova in ordine all'effettivo ammontare.
A tal riguardo, le conclusioni di cui al report di investigazione privata versato in atti quale allegato alla produzione di parte ricorrente, sono state confermate, da , titolare dell'agenzia GEA Testimone_3
Global Service, che si è occupato delle attività investigative predette, escusso quale testimone all'udienza del 10.11.2024 ha riferito “Si, è vero, lavora il dr. anche presso l'Ospedale di CP_2
Aversa come ginecologo. Ho iniziato l'attività investigativa il 9.11.2022, poi abbiamo cominciato ad acquisire i vari elementi. L'attività è durata 1 mese, è finita precisamente il 2.12.2022. L'altro accertamento mi fu richiesto a luglio 2023, quando ho utilizzato una ragazza per recarsi presso lo
Studio di Via Firenze a Parete, sotto casa del padre del sig. , per constatare quanto costasse CP_2 una visita ginecologica. Ho constatato che una visita lì costava 80 euro e senza rilascio di fattura, richiesta dalla mia collaboratrice. La mia collaboratrice mi riferì che dopo aver chiesto la fattura, e il dottore aver incassato i contanti e messi nel cassetto, le disse che la fattura non gliela poteva
pagina 10 di 12 rilasciare. Io ero collegato via auricolare, e sentivo quello che veniva riferito, tant'è vero che consigliai alla collaboratrice di andare al bagno e di non insistere nel rilascio del documento fiscale.
Il posto era pieno di macchine che mentre prima dell'orario di visita non vi erano, durante l'orario in cui lui svolgeva l'attività (a Via Firenze) come ginecologo erano invece numerose. Ho rilevato tutte le targhe e identificato il 90% dei proprietari delle vetture. Dalla verifica sull'appartenenza delle autovetture, ho riscontrato che appartenevano a tutte persone abitanti nella zona. Molte erano donne in stato di gravidanza che si recavano presso lo studio. C'erano in media 20 macchine. Ci sono anche le fotografie allegate alla relazione, che riconosco come scattate dalla mia collaboratrice durante la visita che è stata fatta dal dr. nell'espletamento dell'incarico ricevuto” CP_2
Quanto all'eccepita modifica in melius delle condizioni reddituali in capo alla ricorrente, per l'intervenuta vendita di un immobile di proprietà della stessa sito in Trentola Ducenta, a fronte della corresponsione della somma di € 195.000,00, giusto atto di compravendita versato in atti dalla difesa di parte resistente con deposito del 04.09.2025.- ritiene infatti il Collegio che il ricavato della suddetta compravendita verrà presumibilmente utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del minore
, in seguito all'intervenuta disdetta da parte dei proprietari dell'immobile, adibito a casa Per_1 coniugale, versata in atti e pacifica tra le parti.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, il
Collegio stima equa la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio e pertanto il Collegio provvede come da separata ordinanza per la successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi CP_1
nato a [...] il [...], e nata ad [...] il [...] con
[...] Parte_1 addebito al marito e rigetta la domanda di addebito del;
CP_2
pagina 11 di 12 2) dispone l'affidamento condiviso del minore, nato ad Aversa il [...], ad [...] i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Controparte_2 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 per il mantenimento del figlio minore, , Per_1 oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Controparte_2 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della moglie;
la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parete per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
6) provvede con separata ordinanza per l'ulteriore domanda;
7) spese alla pronuncia definitiva
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 07.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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