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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 52/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 52/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. Parte_1 C.F._1
RO IE ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva: che in data 05.02.2021 aveva presentato domanda amministrativa finalizzata a ottenere il riconoscimento della prestazione
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assistenziale del Reddito di Cittadinanza;
che non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione relativa all'esito di detta domanda;
che, tuttavia, con CP_ nota del 26.07.2024, pervenuta in data 09.08.2024, l aveva comunicato, a seguito della decadenza/revoca della prestazione in parola,
l'esistenza di somme che, a dire dell'Istituto, sarebbero state percepite indebitamente dalla ricorrente;
che tali somme sarebbero state riscosse dal mese di marzo 2021 al mese di febbraio 2022, per complessivi € 4.197,32, somme di cui la ricorrente non avrebbe avuto diritto;
che la ricorrente, in realtà, non aveva percepito alcunché né mai ritirato alcuna card di RdC.
Pertanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di voler accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare che nulla era dovuto dalla ricorrente in riferimento all'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.05.2025, con la quale dichiarava che, dopo le opportune verifiche, aveva constatato che effettivamente la ricorrente non aveva riscosso alcuna somma né tantomeno aveva mai ritirato la card RdC su cui erano stati accreditati i relativi emolumenti. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali.
La parte ricorrente, con le note di trattazione per l'udienza cartolare, si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di giudizio.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio
Pagina 2 di 4 r.g. 52/2025
tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
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Tornando al caso di specie, bisogna evidenziare che, prima dell'introduzione del presente giudizio, la ricorrente aveva provato a definire la questione in via di autotutela e a tal fine aveva inviato telematicamente, in data 06.09.2024, al , ricorso avverso l'avviso di Controparte_2 ripetizione di indebito, rimasto senza alcun esito. Quindi non si può addebitare alla ricorrente alcuna responsabilità, stante che il ricorso alla
Autorità Giudiziaria appariva l'unico rimedio rimasto a sua disposizione per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ad ogni modo, la circostanza che la ricorrente non avesse comunque CP_ diritto alla prestazione assistenziale invocata e tenuto conto che l ha comunque, in limine litis, riconosciuto l'insussistenza dell'indebito, si rinvengono giusti motivi per compensare per la metà le spese processuali, dovendosi l'altra quota regolamentare secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l al pagamento della metà delle spese legali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in € 950,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 52/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. Parte_1 C.F._1
RO IE ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva: che in data 05.02.2021 aveva presentato domanda amministrativa finalizzata a ottenere il riconoscimento della prestazione
Pagina 1 di 4 r.g. 52/2025
assistenziale del Reddito di Cittadinanza;
che non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione relativa all'esito di detta domanda;
che, tuttavia, con CP_ nota del 26.07.2024, pervenuta in data 09.08.2024, l aveva comunicato, a seguito della decadenza/revoca della prestazione in parola,
l'esistenza di somme che, a dire dell'Istituto, sarebbero state percepite indebitamente dalla ricorrente;
che tali somme sarebbero state riscosse dal mese di marzo 2021 al mese di febbraio 2022, per complessivi € 4.197,32, somme di cui la ricorrente non avrebbe avuto diritto;
che la ricorrente, in realtà, non aveva percepito alcunché né mai ritirato alcuna card di RdC.
Pertanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di voler accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare che nulla era dovuto dalla ricorrente in riferimento all'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.05.2025, con la quale dichiarava che, dopo le opportune verifiche, aveva constatato che effettivamente la ricorrente non aveva riscosso alcuna somma né tantomeno aveva mai ritirato la card RdC su cui erano stati accreditati i relativi emolumenti. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali.
La parte ricorrente, con le note di trattazione per l'udienza cartolare, si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di giudizio.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio
Pagina 2 di 4 r.g. 52/2025
tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Pagina 3 di 4 r.g. 52/2025
Tornando al caso di specie, bisogna evidenziare che, prima dell'introduzione del presente giudizio, la ricorrente aveva provato a definire la questione in via di autotutela e a tal fine aveva inviato telematicamente, in data 06.09.2024, al , ricorso avverso l'avviso di Controparte_2 ripetizione di indebito, rimasto senza alcun esito. Quindi non si può addebitare alla ricorrente alcuna responsabilità, stante che il ricorso alla
Autorità Giudiziaria appariva l'unico rimedio rimasto a sua disposizione per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ad ogni modo, la circostanza che la ricorrente non avesse comunque CP_ diritto alla prestazione assistenziale invocata e tenuto conto che l ha comunque, in limine litis, riconosciuto l'insussistenza dell'indebito, si rinvengono giusti motivi per compensare per la metà le spese processuali, dovendosi l'altra quota regolamentare secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l al pagamento della metà delle spese legali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in € 950,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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