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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1902/2020 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2296/2020 del 3 marzo 2020
t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fera, C.F._1 con studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola F11
e il ( ), in persona del sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 1 rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Gagliotti, Antonio Corrado De
Luca e Nicola Massaro dell'Avvocatura comunale, con sede in Napoli, Piazza
Municipio, 1
Conclusioni
Per l'avvocato Giuseppe Fera concludeva per Parte_1
l'accoglimento dell'appello e l'attribuzione in suo favore delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Per il l'avvocato Marco Gagliotti concludeva come da Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 6 agosto 2015 Parte_1 conveniva il innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi il 12 novembre 2012, verso le ore 18,30, in Napoli alla Via Gianturco, allorché, a bordo della sua motocicletta, era rovinato a terra a causa «del fondo stradale sconnesso e dissestato». In particolare, l'attore sosteneva:
- che l'insidia non era segnalata né facilmente individuabile, «trattandosi di tombino che si apriva al passaggio del motoveicolo» da lui condotto «a velocità consona allo stato dei luoghi»;
- che del sinistro era responsabile il «che non Controparte_1 predisponeva adeguata segnalazione ed idonee protezioni per evitare che gli automobilisti potessero subire danni dal dissesto del manto stradale, rendendo il passaggio pericoloso per i passanti, da costituire chiaramente insidia e trabocchetto, cagionando quindi con tale comportamento un pericolo per gli utenti transitanti su quel tratto di strada».
§ II. Il eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per Controparte_1 indeterminatezza del petitum (non avendo l'attore indicato quali danni avesse subito), e, nel merito, deduceva (per chiedere il rigetto della domanda):
- che mentre l'attore aveva attribuito la caduta a un tombino apertosi al passaggio del motoveicolo, dal rapporto di incidente stradale (RIS) 2 redatto dalla Polizia Municipale si evinceva la presenza di «un tombino dei sottoservizi di alcuni centimetri più basso rispetto alla sede stradale», quindi, una condizione «se non perfetta, comunque di non singolare anormalità»;
- che, pur riconoscendosi che l'attore era caduto in corrispondenza del tombino, restava da accertare se il tombino, per il solo fatto di essere sottoposto di alcuni centimetri rispetto alla sede stradale, fosse per ciò solo certamente causa della caduta;
- che gli agenti di polizia municipale non avevano chiesto alcun intervento per mettere in sicurezza la strada («la qual cosa sarebbe stata immancabilmente fatta se si fosse trattato di una situazione di rischio conclamato»);
- che, inoltre, l'ostacolo era normalmente visibile, essendo il tombino un elemento della pavimentazione che, di per sé, ne costituisce tratto di discontinuità, anche cromatica.
§ III. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 3 marzo 2020 rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La decisione era assunta ritenendosi: 1) infondata l'eccezione di nullità della citazione, non risultando alcuna omissione o assoluta incertezza nell'esposizione del petitum e della causa petendi; 2) insussistente la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene pubblico in custodia dell'ente convenuto, per «un'evidente discrasia tra la dinamica dell'evento quale accertata dalla Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza dell'accaduto e la ricostruzione della stessa quale si evince dalle allegazioni difensive dell'attore e dalle deposizioni dei testimoni escussi indicati dallo stesso» (infatti, nel rapporto della Polizia municipale, confermato in sede testimoniale dai verbalizzanti, si era dato atto della presenza «di un avvallamento causato da un tombino dei sottoservizi di alcuni centimetri più basso rispetto alla sede stradale»; inoltre, la moglie dell'attore, interrogata in 3 ospedale dai verbalizzanti, aveva attribuito la caduta a una buca presente sulla sede stradale, e il teste , luogotenente della Polizia Testimone_1 municipale, aveva constatato che «il chiusino era in sede», mentre il teste aveva fornito una ricostruzione diversa, secondo cui l'attore Testimone_2 era caduto perché al suo passaggio il tombino si era mosso, precisando che «il motorino si era bloccato sul tombino ed è caduto sul suo lato sinistro», e che il tombino sembrava al suo posto quando «si è aperto al passaggio della moto», dinamica, quindi, del tutto diversa da quella risultante dalle dichiarazioni rese dalla moglie dell'attore, connotate da un crisma di particolare veridicità in quanto la stessa si trovava sul motorino con il marito, oltre che per il fatto di essere state rese nell'immediatezza dell'accaduto; 3) l'acquisizione di un fatto costitutivo del danno (la presenza di un “buca”, ovvero di un avvallamento, determinato dall'abbassamento del tombino di alcuni centimetri rispetto alla sede stradale) diverso rispetto a quello dedotto in giudizio dall'attore, artatamente confezionato al fine di attribuire un'esclusiva efficienza causale … alla condizione di potenziale pericolo in cui versava la strada; 4) l'insufficienza dell'avvallamento, in un tratto di strada rettilineo e in condizioni di buona visibilità, per affermare la responsabilità dell'ente custode, atteso l'onere del danneggiato, cui spetta provare l'esistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, di dimostrare che, in ragione delle circostanze concrete, quella situazione di potenziale pericolo non poteva essere in alcun modo prevista e superata, assumendo imprescindibile rilevanza il comportamento colposo del danneggiato, per escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico o, quanto meno, per fondare un concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c. (cfr. Cass. 15859/15, Cass. 17443/19).
§ IV. Con atto di citazione notificato il 5 giugno 2020 Parte_1 proponeva appello, al fine di ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del al risarcimento dei danni. Controparte_1
Col primo motivo di appello censurava la valutazione dei dati istruttori, sostenendo che i testimoni avevano confermato perfettamente la circostanza dell'insidia costituita dall'improvviso sollevamento del chiusino presente sulla sede stradale, che aveva causato la sua rovinosa caduta al suolo. Il 4 tribunale, invece, a suo dire non aveva operato alcuna distinzione tra i testi presenti al momento dell'incidente (i quali avevano potuto percepire lo spostamento del chiusino causante l'evento) e quelli sopraggiunti immediatamente dopo (ossia gli agenti della Polizia municipale), che pure avevano dato atto dell'avvallamento a margine del chiusino, circostanza del tutto idonea ad avallare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto ed inidonea ad escludere la circostanza del ribaltamento parziale del chiusino al passaggio del veicolo attoreo.
L'appellante segnalava, inoltre, che il primo giudice istruttore (poi sostituito da quello che aveva deciso la causa) aveva valutato il materiale istruttorio raccolto idoneo all'accoglimento della domanda, sì da nominare un C.T.U. medico legale.
Infine, deduceva la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., poiché il giudice di primo grado, dopo una corretta premessa sulla distribuzione dell'onere della prova, aveva poi rigettato la domanda ritenendo il fatto storico accertato insufficiente a fondare l'accoglimento della domanda, senza compiere alcuno scrutinio sulla prova del caso fortuito spettante all'ente convenuto.
§ V. Il si costituiva per sostenere la correttezza della Controparte_1 valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di prime cure, escludendo (ai fini previsti dall'articolo 2051 c.c.) qualsiasi relazione causale tra la cosa e il danno.
§ VI. L'appello, pur nella sua concisione, è fondato.
L'attore ha imputato l'incidente occorsogli alle condizioni Parte_1 del fondo stradale, sconnesso e dissestato, lamentando di essere caduto a causa di un tombino apertosi al passaggio del suo motoveicolo. L'ipotesi prospettata
è, quindi, che il tombino, ossia il chiusino di copertura dell'accesso ai sottoservizi, non fosse adeguatamente fissato al suolo, sì da abbassarsi su un lato sotto il peso del motoveicolo.
La circostanza è stata confermata dal teste , anch'egli alla Testimone_2 guida di un motoveicolo in Via Gianturco, in direzione opposta a quella percorsa dall'appellante: il teste ha riferito che l'attore cadde a terra poiché al suo passaggio il tombino si mosse alzandosi, onde la ruota anteriore del 5 mezzo si bloccò nel vano lasciato aperto.
Nel rapporto dell'incidente (RIS) redatto dalla Polizia municipale si dà atto che gli agenti intervennero quando il motoveicolo era stato già rimosso dalla caduta e le persone a bordo ( e ) erano state Parte_1 Persona_1 portate in ospedale. Si attesta dell'ispezione al campo del sinistro e della presenza di un tombino dei sottoservizi di alcuni centimetri più basso della rete stradale, nonché dell'intervento della Protezione civile che provvide all'eliminazione del pericolo.
Uno degli agenti, , sentito come testimone, ha dichiarato che il Testimone_1 chiusino era in sede, non aperto altrimenti se ne sarebbe fatta menzione nel Con
, e che la Protezione civile, allertata da lui e dagli altri agenti, intervenne per mettere in sicurezza il tombino, che fu transennato.
Ciò posto, il fatto che il tombino fosse in sede, al momento dell'ispezione dei luoghi da parte della Polizia municipale, intervenuta quando il motoveicolo era stato già spostato, non esclude l'ipotesi che esso non fosse ben fisso nella propria sede, sì da potersi muovere e abbassare da un lato se sollecitato dal peso di un veicolo in transito. Il particolare potrebbe essere sfuggito all'attenzione dei verbalizzanti, una volta constatato che il tombino era nella propria sede. Non v'è, quindi, contraddizione insanabile tra il contenuto del Con Tes_
e la deposizione del teste da un lato e la testimonianza di Tes_2
dall'altra. Né tanto meno quest'ultima testimonianza è smentita dalle
[...] dichiarazioni rese da , interrogata in ospedale dagli agenti Persona_1 verbalizzanti.
La a bordo del motoveicolo condotto dal coniuge , Per_1 Parte_1 dichiarò che, mentre percorrevano Via Gianturco in direzione di Via Galilei
Ferraris, all'altezza del ponte della Circumvesuviana, finirono con la ruota anteriore in una buca presente sulla sede stradale per cui il marito perse il controllo del motociclo e finirono a terra. La presenza dell'avvallamento, indicata dalla passeggera come una buca, neppure esclude l'ipotesi che il tombino fosse anche instabile, oltre che a livello più basso del manto stradale, dovendosi ritenere plausibile che la trasportata, improvvisamente caduta col mezzo che la trasportava, non fosse in grado, anche perché non impegnata 6 nella guida, di percepire l'esatta ragione della perdita di equilibrio del motoveicolo.
La posizione del tombino rispetto alla sede stradale (causa di un Con avvallamento della stessa), correttamente rilevata nel , e il suo inadeguato ancoraggio al suolo fondano i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico, posto che tale condizione dei luoghi ha dato causa all'incidente, alla luce di quanto riferito dai testimoni e della decisione dei verbalizzanti di chiedere l'intervento della Protezione civile, per la messa in sicurezza della strada.
Tale conclusione, però, non esclude la necessità di tener conto anche del comportamento dello stesso danneggiato, quale concausa del danno (art. 1227 c.c.). Infatti, considerata la visibilità del chiusino, elemento di discontinuità della pavimentazione stradale, soprattutto perché, come si evince dalle fotografie prodotte dalla stessa parte attrice, esso era contornato da cemento bianco, ove il conducente del motoveicolo avesse tenuto una velocità moderata e l'occhio attento ai pericoli della circolazione, avrebbe potuto affrontare l'ostacolo con maggiore cautela, sì da evitarlo o, quanto meno, attraversarlo a velocità fortemente ridotta. L'incidente, nelle sue conseguenze dannose, deve pertanto reputarsi imputabile anche al danneggiato, onde il risarcimento dovutogli va ridotto della metà, secondo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta espresso all'art. 2 Cost., piu volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimita (cfr., ad esempio, Cass.
34886/2021).
Quanto all'entità dei danni, dai documenti prodotti si evince che all'attore, trasportato all'Ospedale Loreto e qui ricoverato presso la U.O.C. di Orto-
Traumatologia, fu diagnosticata, all'esito dell'esame radiografico eseguito il giorno successivo, una «frattura pluriframmentaria della tibia a sinistra, con frammenti in parte diastasati, che dal piatto tibiale interessa la diafisi fino al terzo medio». Il 22 novembre 2012 fu eseguito un intervento chirurgico di riduzione della frattura e di stabilizzazione con un fissatore esterno ibrido, onde, dopo regolare decorso clinico, il 26 novembre 2012 il paziente fu 7 dimesso con la seguente diagnosi definitiva: «Frattura scomposta pluriframmentaria tibia a sinistra in diabetico». All'esito di ulteriori terapie in data 6 maggio 2013 egli fu giudicato clinicamente guarito.
Valutati i postumi delle lesioni (che, tra l'altro, hanno determinato una zoppia), il C.T.U., dr. ha stimato in settanta giorni il periodo Persona_2
d'inabilità temporanea totale, cui è seguito un periodo d'inabilità temporanea parziale di centocinque giorni (così suddivisi: venticinque giorni a un tasso medio del 75%, quaranta giorni al 50% e quaranta giorni al 25%), e nella percentuale del 13% il danno biologico. Ha escluso, inoltre, che i postumi presentati incidano sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato, che svolge l'attività di macellaio, sebbene talune mansioni quotidiane, che impongono la prolungata stazione eretta e il trasporto di tagli di carne dal frigorifero al banco di vendita e viceversa, siano divenute più faticose.
Le spese mediche documentate, ritenute dal C.T.U. congrue in relazione all'iter terapeutico dovuto per l'incidente, ammontano a € 1.416,58.
Ai fini della determinazione del danno non patrimoniale risarcibile vanno richiamate le tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano nel 2024 (cfr. Cass. 20381/16, sulla necessità di applicare la tabella vigente al momento della decisione in camera di consiglio), sulla base delle quali, tenuto conto dell'età di alla data del sinistro (55 Parte_1 anni), spettano i seguenti importi (da dimezzare per il concorso di colpa del danneggiato):
- € 28.205,00 per il danno biologico, aumentato a € 36.384,00 per la sofferenza morale (tenuto conto dell'entità dei danni e delle loro conseguenze, specie per la zoppia e anche in ordine alla maggiore penosità delle attività quotidiane);
- € 13.656,25 per il danno da inabilità temporanea (su base giornaliera di
€ 115,00, proporzionalmente ridotta per i giorni d'inabilità parziale).
Sulle somme anzidette, decurtate (ex art. 1227 c.c.) del 50% in € 25.020,12, spettano gli interessi legali compensativi, da calcolare sul controvalore originario (€ 20.643,66) anno per anno rivalutato in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. 8 S.U. 1712/95 e successive conformi), a decorrere dal 12 novembre 2012; interessi che, fino alla data della decisione (22 gennaio 2025) ammontano a
€ 3.457,88.
Se le somme liquidate a titolo di danni non patrimoniali sono state determinate all'attualità, l'importo dovuto per il rimborso delle spese mediche sostenute, di € 1.416,58, va rivalutato in € 1.705,56 (tenuto conto, quanto al coefficiente FOI selezionato, che per buona parte esse sono state erogate nei mesi da febbraio a giugno del 2013). Calcolati anche i relativi interessi compensativi (sulla somma originaria annualmente rivalutata), che ammontano (alla data della decisione: 22 gennaio 2025) a € 222,12, il danno patrimoniale va risarcito nella misura di € 963,84 (€ 1.927,68 : 2), oltre agli interessi legali successivi al 22 gennaio 2025 da calcolare su € 852,78.
Il deve essere condannato, quindi, al pagamento, in favore Controparte_1 di , di € 29.441,84, oltre agli interessi legali successivi al 22 Parte_1 gennaio 2025 da calcolare su € 25.872,90 fino al saldo.
§ VII. L'accoglimento sia pure parziale della domanda implica la soccombenza dell'ente convenuto (cfr. Cass. S.U. 32061/22) che, pertanto, risponde delle spese di lite, da liquidare (con distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore dell'attore) in base allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, con congrua riduzione rispetto ai parametri medi, per la modesta complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2296/2020 del 3 marzo 2020 e in parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento, in favore di , di € Controparte_1 Parte_1
29.441,84, oltre agli interessi legali successivi al 22 gennaio 2025 da calcolare su € 25.872,90 fino al saldo;
b) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
(con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Fera), delle
[...] spese di lite, liquidate per il primo grado in € 5.777,00 (di cui € 27,00 per spese, € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese forfettarie) e per 9 l'appello in € 5.777,00 (di cui € per spese, € 5.000,00 per compensi ed €
750,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo unificato a condizione che ne sia documentato il versamento;
c) pone definitivamente a carico del l costo della C.T.U. Controparte_1 eseguita in primo grado.
Così deciso il 22 gennaio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1902/2020 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2296/2020 del 3 marzo 2020
t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fera, C.F._1 con studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola F11
e il ( ), in persona del sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 1 rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Gagliotti, Antonio Corrado De
Luca e Nicola Massaro dell'Avvocatura comunale, con sede in Napoli, Piazza
Municipio, 1
Conclusioni
Per l'avvocato Giuseppe Fera concludeva per Parte_1
l'accoglimento dell'appello e l'attribuzione in suo favore delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Per il l'avvocato Marco Gagliotti concludeva come da Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 6 agosto 2015 Parte_1 conveniva il innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi il 12 novembre 2012, verso le ore 18,30, in Napoli alla Via Gianturco, allorché, a bordo della sua motocicletta, era rovinato a terra a causa «del fondo stradale sconnesso e dissestato». In particolare, l'attore sosteneva:
- che l'insidia non era segnalata né facilmente individuabile, «trattandosi di tombino che si apriva al passaggio del motoveicolo» da lui condotto «a velocità consona allo stato dei luoghi»;
- che del sinistro era responsabile il «che non Controparte_1 predisponeva adeguata segnalazione ed idonee protezioni per evitare che gli automobilisti potessero subire danni dal dissesto del manto stradale, rendendo il passaggio pericoloso per i passanti, da costituire chiaramente insidia e trabocchetto, cagionando quindi con tale comportamento un pericolo per gli utenti transitanti su quel tratto di strada».
§ II. Il eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per Controparte_1 indeterminatezza del petitum (non avendo l'attore indicato quali danni avesse subito), e, nel merito, deduceva (per chiedere il rigetto della domanda):
- che mentre l'attore aveva attribuito la caduta a un tombino apertosi al passaggio del motoveicolo, dal rapporto di incidente stradale (RIS) 2 redatto dalla Polizia Municipale si evinceva la presenza di «un tombino dei sottoservizi di alcuni centimetri più basso rispetto alla sede stradale», quindi, una condizione «se non perfetta, comunque di non singolare anormalità»;
- che, pur riconoscendosi che l'attore era caduto in corrispondenza del tombino, restava da accertare se il tombino, per il solo fatto di essere sottoposto di alcuni centimetri rispetto alla sede stradale, fosse per ciò solo certamente causa della caduta;
- che gli agenti di polizia municipale non avevano chiesto alcun intervento per mettere in sicurezza la strada («la qual cosa sarebbe stata immancabilmente fatta se si fosse trattato di una situazione di rischio conclamato»);
- che, inoltre, l'ostacolo era normalmente visibile, essendo il tombino un elemento della pavimentazione che, di per sé, ne costituisce tratto di discontinuità, anche cromatica.
§ III. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 3 marzo 2020 rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La decisione era assunta ritenendosi: 1) infondata l'eccezione di nullità della citazione, non risultando alcuna omissione o assoluta incertezza nell'esposizione del petitum e della causa petendi; 2) insussistente la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene pubblico in custodia dell'ente convenuto, per «un'evidente discrasia tra la dinamica dell'evento quale accertata dalla Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza dell'accaduto e la ricostruzione della stessa quale si evince dalle allegazioni difensive dell'attore e dalle deposizioni dei testimoni escussi indicati dallo stesso» (infatti, nel rapporto della Polizia municipale, confermato in sede testimoniale dai verbalizzanti, si era dato atto della presenza «di un avvallamento causato da un tombino dei sottoservizi di alcuni centimetri più basso rispetto alla sede stradale»; inoltre, la moglie dell'attore, interrogata in 3 ospedale dai verbalizzanti, aveva attribuito la caduta a una buca presente sulla sede stradale, e il teste , luogotenente della Polizia Testimone_1 municipale, aveva constatato che «il chiusino era in sede», mentre il teste aveva fornito una ricostruzione diversa, secondo cui l'attore Testimone_2 era caduto perché al suo passaggio il tombino si era mosso, precisando che «il motorino si era bloccato sul tombino ed è caduto sul suo lato sinistro», e che il tombino sembrava al suo posto quando «si è aperto al passaggio della moto», dinamica, quindi, del tutto diversa da quella risultante dalle dichiarazioni rese dalla moglie dell'attore, connotate da un crisma di particolare veridicità in quanto la stessa si trovava sul motorino con il marito, oltre che per il fatto di essere state rese nell'immediatezza dell'accaduto; 3) l'acquisizione di un fatto costitutivo del danno (la presenza di un “buca”, ovvero di un avvallamento, determinato dall'abbassamento del tombino di alcuni centimetri rispetto alla sede stradale) diverso rispetto a quello dedotto in giudizio dall'attore, artatamente confezionato al fine di attribuire un'esclusiva efficienza causale … alla condizione di potenziale pericolo in cui versava la strada; 4) l'insufficienza dell'avvallamento, in un tratto di strada rettilineo e in condizioni di buona visibilità, per affermare la responsabilità dell'ente custode, atteso l'onere del danneggiato, cui spetta provare l'esistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, di dimostrare che, in ragione delle circostanze concrete, quella situazione di potenziale pericolo non poteva essere in alcun modo prevista e superata, assumendo imprescindibile rilevanza il comportamento colposo del danneggiato, per escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico o, quanto meno, per fondare un concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c. (cfr. Cass. 15859/15, Cass. 17443/19).
§ IV. Con atto di citazione notificato il 5 giugno 2020 Parte_1 proponeva appello, al fine di ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del al risarcimento dei danni. Controparte_1
Col primo motivo di appello censurava la valutazione dei dati istruttori, sostenendo che i testimoni avevano confermato perfettamente la circostanza dell'insidia costituita dall'improvviso sollevamento del chiusino presente sulla sede stradale, che aveva causato la sua rovinosa caduta al suolo. Il 4 tribunale, invece, a suo dire non aveva operato alcuna distinzione tra i testi presenti al momento dell'incidente (i quali avevano potuto percepire lo spostamento del chiusino causante l'evento) e quelli sopraggiunti immediatamente dopo (ossia gli agenti della Polizia municipale), che pure avevano dato atto dell'avvallamento a margine del chiusino, circostanza del tutto idonea ad avallare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto ed inidonea ad escludere la circostanza del ribaltamento parziale del chiusino al passaggio del veicolo attoreo.
L'appellante segnalava, inoltre, che il primo giudice istruttore (poi sostituito da quello che aveva deciso la causa) aveva valutato il materiale istruttorio raccolto idoneo all'accoglimento della domanda, sì da nominare un C.T.U. medico legale.
Infine, deduceva la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., poiché il giudice di primo grado, dopo una corretta premessa sulla distribuzione dell'onere della prova, aveva poi rigettato la domanda ritenendo il fatto storico accertato insufficiente a fondare l'accoglimento della domanda, senza compiere alcuno scrutinio sulla prova del caso fortuito spettante all'ente convenuto.
§ V. Il si costituiva per sostenere la correttezza della Controparte_1 valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di prime cure, escludendo (ai fini previsti dall'articolo 2051 c.c.) qualsiasi relazione causale tra la cosa e il danno.
§ VI. L'appello, pur nella sua concisione, è fondato.
L'attore ha imputato l'incidente occorsogli alle condizioni Parte_1 del fondo stradale, sconnesso e dissestato, lamentando di essere caduto a causa di un tombino apertosi al passaggio del suo motoveicolo. L'ipotesi prospettata
è, quindi, che il tombino, ossia il chiusino di copertura dell'accesso ai sottoservizi, non fosse adeguatamente fissato al suolo, sì da abbassarsi su un lato sotto il peso del motoveicolo.
La circostanza è stata confermata dal teste , anch'egli alla Testimone_2 guida di un motoveicolo in Via Gianturco, in direzione opposta a quella percorsa dall'appellante: il teste ha riferito che l'attore cadde a terra poiché al suo passaggio il tombino si mosse alzandosi, onde la ruota anteriore del 5 mezzo si bloccò nel vano lasciato aperto.
Nel rapporto dell'incidente (RIS) redatto dalla Polizia municipale si dà atto che gli agenti intervennero quando il motoveicolo era stato già rimosso dalla caduta e le persone a bordo ( e ) erano state Parte_1 Persona_1 portate in ospedale. Si attesta dell'ispezione al campo del sinistro e della presenza di un tombino dei sottoservizi di alcuni centimetri più basso della rete stradale, nonché dell'intervento della Protezione civile che provvide all'eliminazione del pericolo.
Uno degli agenti, , sentito come testimone, ha dichiarato che il Testimone_1 chiusino era in sede, non aperto altrimenti se ne sarebbe fatta menzione nel Con
, e che la Protezione civile, allertata da lui e dagli altri agenti, intervenne per mettere in sicurezza il tombino, che fu transennato.
Ciò posto, il fatto che il tombino fosse in sede, al momento dell'ispezione dei luoghi da parte della Polizia municipale, intervenuta quando il motoveicolo era stato già spostato, non esclude l'ipotesi che esso non fosse ben fisso nella propria sede, sì da potersi muovere e abbassare da un lato se sollecitato dal peso di un veicolo in transito. Il particolare potrebbe essere sfuggito all'attenzione dei verbalizzanti, una volta constatato che il tombino era nella propria sede. Non v'è, quindi, contraddizione insanabile tra il contenuto del Con Tes_
e la deposizione del teste da un lato e la testimonianza di Tes_2
dall'altra. Né tanto meno quest'ultima testimonianza è smentita dalle
[...] dichiarazioni rese da , interrogata in ospedale dagli agenti Persona_1 verbalizzanti.
La a bordo del motoveicolo condotto dal coniuge , Per_1 Parte_1 dichiarò che, mentre percorrevano Via Gianturco in direzione di Via Galilei
Ferraris, all'altezza del ponte della Circumvesuviana, finirono con la ruota anteriore in una buca presente sulla sede stradale per cui il marito perse il controllo del motociclo e finirono a terra. La presenza dell'avvallamento, indicata dalla passeggera come una buca, neppure esclude l'ipotesi che il tombino fosse anche instabile, oltre che a livello più basso del manto stradale, dovendosi ritenere plausibile che la trasportata, improvvisamente caduta col mezzo che la trasportava, non fosse in grado, anche perché non impegnata 6 nella guida, di percepire l'esatta ragione della perdita di equilibrio del motoveicolo.
La posizione del tombino rispetto alla sede stradale (causa di un Con avvallamento della stessa), correttamente rilevata nel , e il suo inadeguato ancoraggio al suolo fondano i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico, posto che tale condizione dei luoghi ha dato causa all'incidente, alla luce di quanto riferito dai testimoni e della decisione dei verbalizzanti di chiedere l'intervento della Protezione civile, per la messa in sicurezza della strada.
Tale conclusione, però, non esclude la necessità di tener conto anche del comportamento dello stesso danneggiato, quale concausa del danno (art. 1227 c.c.). Infatti, considerata la visibilità del chiusino, elemento di discontinuità della pavimentazione stradale, soprattutto perché, come si evince dalle fotografie prodotte dalla stessa parte attrice, esso era contornato da cemento bianco, ove il conducente del motoveicolo avesse tenuto una velocità moderata e l'occhio attento ai pericoli della circolazione, avrebbe potuto affrontare l'ostacolo con maggiore cautela, sì da evitarlo o, quanto meno, attraversarlo a velocità fortemente ridotta. L'incidente, nelle sue conseguenze dannose, deve pertanto reputarsi imputabile anche al danneggiato, onde il risarcimento dovutogli va ridotto della metà, secondo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta espresso all'art. 2 Cost., piu volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimita (cfr., ad esempio, Cass.
34886/2021).
Quanto all'entità dei danni, dai documenti prodotti si evince che all'attore, trasportato all'Ospedale Loreto e qui ricoverato presso la U.O.C. di Orto-
Traumatologia, fu diagnosticata, all'esito dell'esame radiografico eseguito il giorno successivo, una «frattura pluriframmentaria della tibia a sinistra, con frammenti in parte diastasati, che dal piatto tibiale interessa la diafisi fino al terzo medio». Il 22 novembre 2012 fu eseguito un intervento chirurgico di riduzione della frattura e di stabilizzazione con un fissatore esterno ibrido, onde, dopo regolare decorso clinico, il 26 novembre 2012 il paziente fu 7 dimesso con la seguente diagnosi definitiva: «Frattura scomposta pluriframmentaria tibia a sinistra in diabetico». All'esito di ulteriori terapie in data 6 maggio 2013 egli fu giudicato clinicamente guarito.
Valutati i postumi delle lesioni (che, tra l'altro, hanno determinato una zoppia), il C.T.U., dr. ha stimato in settanta giorni il periodo Persona_2
d'inabilità temporanea totale, cui è seguito un periodo d'inabilità temporanea parziale di centocinque giorni (così suddivisi: venticinque giorni a un tasso medio del 75%, quaranta giorni al 50% e quaranta giorni al 25%), e nella percentuale del 13% il danno biologico. Ha escluso, inoltre, che i postumi presentati incidano sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato, che svolge l'attività di macellaio, sebbene talune mansioni quotidiane, che impongono la prolungata stazione eretta e il trasporto di tagli di carne dal frigorifero al banco di vendita e viceversa, siano divenute più faticose.
Le spese mediche documentate, ritenute dal C.T.U. congrue in relazione all'iter terapeutico dovuto per l'incidente, ammontano a € 1.416,58.
Ai fini della determinazione del danno non patrimoniale risarcibile vanno richiamate le tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano nel 2024 (cfr. Cass. 20381/16, sulla necessità di applicare la tabella vigente al momento della decisione in camera di consiglio), sulla base delle quali, tenuto conto dell'età di alla data del sinistro (55 Parte_1 anni), spettano i seguenti importi (da dimezzare per il concorso di colpa del danneggiato):
- € 28.205,00 per il danno biologico, aumentato a € 36.384,00 per la sofferenza morale (tenuto conto dell'entità dei danni e delle loro conseguenze, specie per la zoppia e anche in ordine alla maggiore penosità delle attività quotidiane);
- € 13.656,25 per il danno da inabilità temporanea (su base giornaliera di
€ 115,00, proporzionalmente ridotta per i giorni d'inabilità parziale).
Sulle somme anzidette, decurtate (ex art. 1227 c.c.) del 50% in € 25.020,12, spettano gli interessi legali compensativi, da calcolare sul controvalore originario (€ 20.643,66) anno per anno rivalutato in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. 8 S.U. 1712/95 e successive conformi), a decorrere dal 12 novembre 2012; interessi che, fino alla data della decisione (22 gennaio 2025) ammontano a
€ 3.457,88.
Se le somme liquidate a titolo di danni non patrimoniali sono state determinate all'attualità, l'importo dovuto per il rimborso delle spese mediche sostenute, di € 1.416,58, va rivalutato in € 1.705,56 (tenuto conto, quanto al coefficiente FOI selezionato, che per buona parte esse sono state erogate nei mesi da febbraio a giugno del 2013). Calcolati anche i relativi interessi compensativi (sulla somma originaria annualmente rivalutata), che ammontano (alla data della decisione: 22 gennaio 2025) a € 222,12, il danno patrimoniale va risarcito nella misura di € 963,84 (€ 1.927,68 : 2), oltre agli interessi legali successivi al 22 gennaio 2025 da calcolare su € 852,78.
Il deve essere condannato, quindi, al pagamento, in favore Controparte_1 di , di € 29.441,84, oltre agli interessi legali successivi al 22 Parte_1 gennaio 2025 da calcolare su € 25.872,90 fino al saldo.
§ VII. L'accoglimento sia pure parziale della domanda implica la soccombenza dell'ente convenuto (cfr. Cass. S.U. 32061/22) che, pertanto, risponde delle spese di lite, da liquidare (con distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore dell'attore) in base allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, con congrua riduzione rispetto ai parametri medi, per la modesta complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2296/2020 del 3 marzo 2020 e in parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento, in favore di , di € Controparte_1 Parte_1
29.441,84, oltre agli interessi legali successivi al 22 gennaio 2025 da calcolare su € 25.872,90 fino al saldo;
b) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
(con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Fera), delle
[...] spese di lite, liquidate per il primo grado in € 5.777,00 (di cui € 27,00 per spese, € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese forfettarie) e per 9 l'appello in € 5.777,00 (di cui € per spese, € 5.000,00 per compensi ed €
750,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo unificato a condizione che ne sia documentato il versamento;
c) pone definitivamente a carico del l costo della C.T.U. Controparte_1 eseguita in primo grado.
Così deciso il 22 gennaio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore