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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1590 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Katia Parte_1 C.F._1
Grappoli;
- opponente -
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Testa;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari il 10.5.2022, depositato in pari data e notificato il 16.5.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 218/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 10.5.2022 e notificato il
16.5.2022, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 38.940,83, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento della somma di cui alla fattura n. 78580363051002A del
14.11.2014 di rettifica dei consumi relativi al periodo dal 17.9.2012 al 4.5.2014, per prelievo irregolare di energia elettrica. Nel merito, ha dedotto l'assenza di riscontro probatorio della pretesa creditoria avversaria, affermando di non aver posto in essere alcun prelievo irregolare di energia.
Ha così concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra alla società opposta in relazione alla fattura del Parte_1 monitorio opposto e per l'effetto; 2) revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo;
3) condannare
l'opposta al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia e nei limiti di valore del contributo assolto per lite temeraria ex art 96 cpc;
4) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze tutte di lite onorari difensivi inclusi”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 30.12.2022 si è costituita in giudizio (già Controparte_1 [...]
, la quale, ricostruiti i fatti di causa, ha ribadito la fondatezza della propria pretesa Controparte_2
creditoria, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni e le domande di parte attrice, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa.
Nello specifico, ha dedotto che in data 11.6.2014 i tecnici del distributore avevano rinvenuto - presso il punto di prelievo sito in Corigliano Calabro, c.da Foggia (numero presa ) NumeroDiPa_1 ed intestato a lido “Aurora” di - “posizionato sulla parte superiore del c.e. un Parte_1 corpo estraneo denominato “magnete”. Eseguita la prova con contatore campione … lo stesso non evidenziava errore percentuale fuori la norma. Si precisa che il contatore installato sulla fornitura
è un contatore di nuova generazione … che inibisce l'uso del magnete. Si precisa inoltre che questa società si riserva ulteriori costruzioni del caso ed eventuali ricostruzioni dei consumi precedentemente eseguiti” (v. doc. n. 1 verbale di verifica allegato al fascicolo di parte opposta).
Ha, poi, dedotto che il distributore - al fine di verificare se anche sul vecchio misuratore (sostituito in data 4.5.2014) fosse stato posizionato il magnete - aveva provveduto a riesaminare i passati consumi, rilevando nel periodo 17.9.2012 - 4.5.2014 una diminuzione degli stessi rispetto ai consumi abituali e deducendo che anche in tale periodo era stato utilizzato il magnete, sicché si era proceduto al ricalcolo dei consumi “sulla base della potenza tecnicamente prelevabile tenendo conto della portata della sezione del conduttore pari a 25 mmq”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza celebrata in modalità
“cartolare” del 28.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Di recente, sempre la Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito che “… l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti CP_2
dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto, tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass. n. 7075/2020).
Ed ancora, “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o
a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (ex multis Cass., sez. lav., sent. n. 15638/2020).
5. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio va da subito rilevato come costituisca profilo documentato per tabulas (vedasi verbale di verifica n. 32882) che in data 11.6.2014 i tecnici di ebbero a recarsi in Corigliano Calabro alla c.da Parte_2
Foggia presso il lido “Aurora” al fine di effettuare le opportune verifiche sul gruppo di misura.
In seno al testé richiamato verbale i tecnici - pur rinvenendo un magnete posto sul contatore - CP_2 non hanno, tuttavia, rilevato alcuna alterazione della registrazione dei consumi, all'uopo espressamente verbalizzando che “ magnete posizionato sulla parte alta del CE. Questo Pt_3 però non alterava la registrazione dei consumi”, riservandosi, tuttavia, successivi controlli in merito ai consumi già calcolati. Alla luce, poi, di tali successivi controlli il distributore ha provveduto a ricostruire i consumi antecedenti alla data della sostituzione del vecchio contatore (4.5.2014) riscontrando - nel periodo compreso tra il 17.9.2012 ed il 4.5.2014 - un calo dei consumi ascrivibile, a parere del distributore, al posizionamento di un magnete anche sul vecchio misuratore.
Ritiene, tuttavia, questo Tribunale una conclusione di tal fatta si traduca in una mera congettura rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio, tanto più ove si consideri che - durante le operazioni di sostituzione del vecchio misuratore condotte in data 4.5.2014 - i tecnici che a tanto ottemperarono non rinvennero alcun magnete sul vecchio contatore.
Alla luce di tale ordine di considerazioni, non avendo la società odierna opposta fornito prova rigorosa dei propri assunti, l'opposizione proposta da non può che essere accolta, Parte_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in esame e declaratoria di non debenza delle somme con esso richieste.
6. Non meritevole di accoglimento, invece, risulta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte opponente, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di
Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'attore né del danno patito dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla società convenuta va per ciò solo rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte attrice.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - considerate le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la complessiva vicenda in esame - ritiene questo Tribunale sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1590/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 218/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 10.5.2022 e pubblicato in pari data, dichiarando non dovute le somme con esso richieste. 2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite del giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1590 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Katia Parte_1 C.F._1
Grappoli;
- opponente -
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Testa;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari il 10.5.2022, depositato in pari data e notificato il 16.5.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 218/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 10.5.2022 e notificato il
16.5.2022, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 38.940,83, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento della somma di cui alla fattura n. 78580363051002A del
14.11.2014 di rettifica dei consumi relativi al periodo dal 17.9.2012 al 4.5.2014, per prelievo irregolare di energia elettrica. Nel merito, ha dedotto l'assenza di riscontro probatorio della pretesa creditoria avversaria, affermando di non aver posto in essere alcun prelievo irregolare di energia.
Ha così concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra alla società opposta in relazione alla fattura del Parte_1 monitorio opposto e per l'effetto; 2) revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo;
3) condannare
l'opposta al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia e nei limiti di valore del contributo assolto per lite temeraria ex art 96 cpc;
4) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze tutte di lite onorari difensivi inclusi”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 30.12.2022 si è costituita in giudizio (già Controparte_1 [...]
, la quale, ricostruiti i fatti di causa, ha ribadito la fondatezza della propria pretesa Controparte_2
creditoria, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni e le domande di parte attrice, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa.
Nello specifico, ha dedotto che in data 11.6.2014 i tecnici del distributore avevano rinvenuto - presso il punto di prelievo sito in Corigliano Calabro, c.da Foggia (numero presa ) NumeroDiPa_1 ed intestato a lido “Aurora” di - “posizionato sulla parte superiore del c.e. un Parte_1 corpo estraneo denominato “magnete”. Eseguita la prova con contatore campione … lo stesso non evidenziava errore percentuale fuori la norma. Si precisa che il contatore installato sulla fornitura
è un contatore di nuova generazione … che inibisce l'uso del magnete. Si precisa inoltre che questa società si riserva ulteriori costruzioni del caso ed eventuali ricostruzioni dei consumi precedentemente eseguiti” (v. doc. n. 1 verbale di verifica allegato al fascicolo di parte opposta).
Ha, poi, dedotto che il distributore - al fine di verificare se anche sul vecchio misuratore (sostituito in data 4.5.2014) fosse stato posizionato il magnete - aveva provveduto a riesaminare i passati consumi, rilevando nel periodo 17.9.2012 - 4.5.2014 una diminuzione degli stessi rispetto ai consumi abituali e deducendo che anche in tale periodo era stato utilizzato il magnete, sicché si era proceduto al ricalcolo dei consumi “sulla base della potenza tecnicamente prelevabile tenendo conto della portata della sezione del conduttore pari a 25 mmq”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza celebrata in modalità
“cartolare” del 28.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Di recente, sempre la Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito che “… l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti CP_2
dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto, tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass. n. 7075/2020).
Ed ancora, “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o
a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (ex multis Cass., sez. lav., sent. n. 15638/2020).
5. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio va da subito rilevato come costituisca profilo documentato per tabulas (vedasi verbale di verifica n. 32882) che in data 11.6.2014 i tecnici di ebbero a recarsi in Corigliano Calabro alla c.da Parte_2
Foggia presso il lido “Aurora” al fine di effettuare le opportune verifiche sul gruppo di misura.
In seno al testé richiamato verbale i tecnici - pur rinvenendo un magnete posto sul contatore - CP_2 non hanno, tuttavia, rilevato alcuna alterazione della registrazione dei consumi, all'uopo espressamente verbalizzando che “ magnete posizionato sulla parte alta del CE. Questo Pt_3 però non alterava la registrazione dei consumi”, riservandosi, tuttavia, successivi controlli in merito ai consumi già calcolati. Alla luce, poi, di tali successivi controlli il distributore ha provveduto a ricostruire i consumi antecedenti alla data della sostituzione del vecchio contatore (4.5.2014) riscontrando - nel periodo compreso tra il 17.9.2012 ed il 4.5.2014 - un calo dei consumi ascrivibile, a parere del distributore, al posizionamento di un magnete anche sul vecchio misuratore.
Ritiene, tuttavia, questo Tribunale una conclusione di tal fatta si traduca in una mera congettura rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio, tanto più ove si consideri che - durante le operazioni di sostituzione del vecchio misuratore condotte in data 4.5.2014 - i tecnici che a tanto ottemperarono non rinvennero alcun magnete sul vecchio contatore.
Alla luce di tale ordine di considerazioni, non avendo la società odierna opposta fornito prova rigorosa dei propri assunti, l'opposizione proposta da non può che essere accolta, Parte_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in esame e declaratoria di non debenza delle somme con esso richieste.
6. Non meritevole di accoglimento, invece, risulta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte opponente, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di
Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'attore né del danno patito dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla società convenuta va per ciò solo rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte attrice.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - considerate le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la complessiva vicenda in esame - ritiene questo Tribunale sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1590/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 218/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 10.5.2022 e pubblicato in pari data, dichiarando non dovute le somme con esso richieste. 2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite del giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.