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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 531/2023 R.g.a.c.
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonino Ciancio, per procura in atti
-appellante-
E
nata a [...] il [...], c.f: , rappresentata e difesa, CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Gaetano Alessandro Ansaldi, per procura in atti
-appellata- appellante incidentale-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 14.4.2025, la causa, sulle note conclusive già depositate,
è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, notificato in data 9.3.2018, citava davanti al Tribunale di Catania CP_1
, esponendo: di aver formulato in data 9.12.2015 offerta irrevocabile Parte_1
d'acquisto, accettata in pari data dal convenuto, per il prezzo complessivo di € 250.000,00, dell'abitazione e del garage, ancora in corso di costruzione, facenti parte dello stabile denominato
“corpo 9” sito in San AN La NT nella via Teano/via della Regione, al catasto fabbricati dell'anzidetto Comune, al foglio 5, particella 2425, sub 72 e sub 77, rientranti nel programma costruttivo avviato dalla Cooperativa Edilizia, denominata “Laica Nuova” avente ad oggetto
1 1'edificazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata. Spiegava che la data di stipula del rogito fissata, entro e non oltre il termine del 31.3.2016, era stata così pattuita confidando nel termine annuale indicato nella SCIA presentata in data 15 luglio 2014 per il completamento dei lavori, avendo l'attrice interesse ad acquistare le predette unità per soddisfare le necessità abitative della propria figlia, coniugata e con famiglia numerosa.; che a garanzia dell'impegno assunto, aveva consegnato, a titolo di caparra confirmatoria, l'importo di euro 30.000,00 da imputare al prezzo di acquisto e successivamente aveva versato l'ulteriore importo di € 5.000,00 per alcune opere da realizzare nel detto appartamento;
che le unità immobiliari erano pervenute al promittente venditore giusto atto notarile di assegnazione disposto in data 5.11.2014, dalla società cooperativa edilizia costruttrice “Laica Nuova,” della quale il era socio;
che Parte_1 nella citata scrittura era stato testualmente previsto “ cha parte venditrice si impegnava a richiedere alla Cooperativa polizza fideiussoria decennale postuma prevista dalla normativa vigente” statuendosi, espressamente, “qualora questa non venga concessa per cause non imputabili alla parte venditrice entro il termine previsto dalla presente scrittura per la stipula dell'atto definitivo” il “diritto alla restituzione della sola caparra confirmatoria e non del doppio di essa” in favore della parte acquirente, all'esito della risoluzione del contratto preliminare” .
Illustrava che il promittente venditore nelle more della stipula del rogito non le aveva fornito alcuna informazione inerente la predetta polizza fideiussoria;
così come non le aveva fornito la documentazione propedeutica alla stipula del rogito, in particolare, quella attestante la regolarità edilizia – urbanistica degli immobili (concessione edilizia, certificato di abitabilità, omologazione impianti tecnologici) e, ciò nonostante, il le aveva sollecitato la stipula del definitivo Parte_1 senza aver adempiuto a tali obblighi;
che detto comportamento del aveva indotto Parte_1
l'attrice a disporre accertamenti sullo stato tecnico-giuridico degli immobili compromessi in vendita, a seguito dei quali era emerso che il le aveva sottaciuto una serie di Parte_1 informazioni rilevanti che incidevano sulla stessa possibilità giuridica di eseguire il trasferimento.
Deduceva, infatti, che il quale socio assegnatario dei beni dal 5.11.2014, non Parte_1 avrebbe potuto trasferire gli immobili prima del decorso del quinquennio, come imposto dall'art
20 della L. n. 179/1992 poi sostituito dall'art. 3 della L.n-85/1994 ; inoltre, mancava il titolo edilizio già alla data della sottoscrizione del preliminare, poiché la concessione edilizia, rilasciata nel 2009, aveva perduto ogni effetto a far data dal 12 marzo 2013 ( per il mancato completamento dei lavori nel termine) e, quel che più rilevava la concessione edilizia non era stata rinnovata e/o sostituita da altro valido titolo edilizio neppure dopo la scadenza del termine per la stipula
2 del contratto definitivo. Riferiva e documentava che a seguito delle citate indagini effettuate ed ordinate al proprio tecnico di fiducia, il Comune di San AN con nota del 7 giugno 2016, riscontrando la propria richiesta di informazioni relazionava che '“ la concessione edilizia n. 29 rilasciata in data 16.12.2009alla Cooperativa Edilizia Laica Nuova risulta decaduta per decorrenza del termine ultimo di ultimazione dei lavori”; “che il proseguo dei lavori rimaneva, comunque, subordinato alla definizione del contenzioso instauratesi con questo ente, concernente il pagamento di tutte le somme dovute ai proprietari dei terreni a titolo di indennità di esproprio, derivanti dalle sentenze giudiziarie a seguito dei ricorsi proposti dalle ditte espropriale. Poiché dette somme vengono poste a carico dalla cooperativa, per come previsto dall'atto di convenzione urbanistica stipulato in data 21/10/2005, sono state emesse le relative ordinanze di ingiunzione al pagamento a carico della cooperativa Laica nuova per circa tre milioni di euro, oltre le eventuali maggiori spese che potranno maturare a seguito di ulteriori sentenze di condanna', specificando che nelle more dell'adempimento delle somme ingiunte, “la pratica rimane sospesa'. Deduceva pertanto l'attrice che dalle predette informazioni ricevute dal aveva anche appreso che CP_2 già alla data di stipula del preliminare di vendita la Società cooperativa edilizia LAICA NUOVA
e, quindi, i singoli soci pro- quota, erano destinatari di due ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Amministrazione comunale per i maggiori oneri espropriativi dei terreni oggetto del
Programma costruttivo per l'elevato importo di circa tre milioni di euro. Inoltre, proprio a causa di detto mancato pagamento dei citati oneri di espropriazione, il con provvedimenti n. CP_2
22692 del 10 agosto 2015 e n. 26700 del 21 settembre 2015, aveva anche sospeso le attività edilizie che la Società Cooperativa intendeva realizzare mediante SCIA e DIA, che via via venivano presentate al Comune di San AN La NT che riguardavo il completamento del corpo 9, ove insistevano le unità oggetto del preliminare di vendita. Riferiva, ancora, che il
Comune di San AN La NT in data 11 luglio 2016. Aveva emesso l'ingiunzione di demolizione, sospensione e messa in pristino di opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia” per le difformità edilizie riscontate proprio nella palazzina 9.
Per tutti questi fatti l'attrice domandava al Tribunale di dichiarare innanzitutto nullo il preliminare di vendita e, in subordine, di annullare lo stesso ai sensi dell'art. 1429 n. 2° cc o in via gradata ex art. 1439 cc, con gli effetti restitutori conseguenti per complessivi € 35.000,00 oltre il rimborso delle spese di€ 450,00 per il materiale acquisto, oltre ancora l'indennizzo richiesto nella misura di € 30.00,00, salvo diversa quantificazione giudiziale, dovutole a titolo di responsabilità precontrattuale per l'illegittima condotta tenuta dal convenuto che aveva omesso di riferirle
3 informazioni determinanti, che se conosciute si sarebbe astenuta dal stipulare il contratto.
Formulava le seguenti conclusioni: “in via principale: ritenere e dichiarare, per le ragioni sopra addotte, la nullità del contratto preliminare (c.d. offerta irrevocabile) sottoscritto inter partes il 9 dicembre 2015, inerente la compravendita da stipularsi entro il 31 marzo 2016 dell'alloggio e del garage siti in San AN La NT (CT), via Teano/via della Regione (edificio denominato
“corpo 09” - in Catasto Fabbricati al foglio 5, particella 2425, rispettivamente, sub 72 e sub 77)
e per 'effetto condannare il IG. alla restituzione di ogni somma versatagli Parte_2 dalla IG.ra per tal cagione e precisamente, €. 30.000,00 (euro trentamila/00) a CP_1 titolo di caparra confirmatoria, nonché €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per opere e lavori da realizzarsi nell'unita immobiliare de qua, oltre il valore dei relativi materiali consegnati, pari ad
€. 450,00 — o quella diversa somma che emergerà dall'odierno giudizio — ciascuna delle quali gravata da rivalutazione monetaria e dagli interessi legali, maturati ¢ maturandi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto dichiarato nullo e sino all'effettivo soddisfo;
condannare altresi il
IG. a risarcire il danno cagionato alla IGra a titolo di Parte_2 CP_1 responsabilità precontrattuale, quantificando il relativo pregiudizio in €. 30.000,00 (euro trentamila/00), ovvero in quella diversa somma da statuirsi anche in via equitativa e/o secondo quanto emergerà all'esito del presente giudizio, in ogni caso integrato di rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati ¢ maturandi, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in subordine: ritenere che la IG.ra è caduta in errore sulle qualità dei beni oggetto del contratto CP_1 preliminare (c.d. offerta irrevocabile) sottoscritto inter partes il 9 dicembre 2015 inerente la compravendita da stipularsi entro il 31 marzo 2016 dell'alloggio e del garage siti in San AN
La NT (CT), via Teano/via della Regione (edificio denominato “corpo 09” - in Catasto
Fabbricati al foglio 5, particella 2425, rispettivamente, sub 72-e sub 77) e, conseguentemente, dichiarare ai sensi dell'art. 1429, n. 2, c.c., ovvero, in via gradata, per il raggiro subito a causa della dolosa omissione di ogni informazione al riguardo, ex art. 1439 c.c., I 'annullamento del medesimo, condannando il IG. alla restituzione di ogni somma versatagli Parte_2 dalla IG.ra per tal cagione e precisamente, €. 30.000,00 (euro trentamila/00) a CP_1 titolo di caparra confirmatoria, nonché €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per opere e lavori da realizzarsi nell'unita immobiliare de qua, oltre il valore dei relativi materiali consegnati, pari ad
€. 450,00 - o quella diversa somma che emergerà dall'odierno giudizio- ciascuna delle quali gravata da rivalutazione monetaria e dagli interessi legali, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo;
condannare altresì il IG. a risarcire il danno cagionato alla IGra Parte_2
4 a titolo di responsabilità precontrattuale, quantificando il relativo pregiudizio in €. CP_1
30.000,00 (euro trentamila/00), ovvero in quella diversa somma da statuirsi anche in via equitativa e/o secondo quanto emergerà all'esito del presente giudizio, in ogni caso integrato di rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati e maturandi, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ulteriore subordine: accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, comma 2, c.c., il diritto al recesso dal contratto preliminare sottoscritto inter partes il 9 dicembre 2015, inerente la compravendita da stipularsi entro il 31 marzo 2016 dell'alloggio e del garage siti in San
AN La NT (CT), via Teano/via della Regione (edificio denominato “corpo 09” - in
Catasto Fabbricati al foglio 5, particella 2425, rispettivamente, sub 72 e sub 77) della IG.ra
[...]
, conseguentemente, condannare il IG. al pagamento, in favore della CP_1 Parte_2
IG.ra , della complessiva somma di €. 60.000,00 (euro sessantamila/00), pari al CP_1 doppio della caparra confirmatoria versatagli, oltre interessi legali, maturati e maturandi, dalla richiesta e sino all'effettivo soddisfo, nonché alla restituzione delle ulteriori somme versategli, pari ad €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per opere e lavori da realizzarsi nell'unità immobiliare de qua, oltre il valore dei relativi materiali consegnati, pari ad €. 450,00 — o quella diversa somma che emergerà dall'odierno giudizio — ciascuna gravata da rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, ove occorra (solo qualora si ritenga di non poter condannare il convenuto al pagamento delle somme e dei materiali ricevuti per le opere da realizzarsi nell'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare sottoscritto inter partes quale conseguenza delle sopra formulate domande): ritenuto l'indebito arricchimento derivato al IG. in ragione delle somme di denaro e del valore Parte_2 dei materiali ricevuti per i lavori da realizzarsi nell'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare sottoscritto inter partes il 9 dicembre 2015, condannare il medesimo IG. Parte_2
a rifondere alla IG.ra , ex art. 2041 c.c., la complessiva somma di €. 5.450,00
[...] CP_1
(euro cinquemila quattrocento-cinquanta/ 00) — o quella maggiore o minore che emergerà dall'esito dell'odierno giudizio e/o il Giudice reputerà all'uopo idonea — da integrarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: con il favore dei compensi e delle spese di lite, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, Iva e C.p.a. nelle rispettive misure di legge”.
Si costituiva eccependo: l'improcedibilità della domanda, per mancato Parte_1 esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria prevista per legge;
la nullità della costituzione di parte attrice, eseguita in violazione dell'articolo 164 c.p.c., in difetto di deposito dei
5 documenti offerti in comunicazione che impediva adeguata difesa da parte del convenuto;
l' inammissibilità e/o la nullità delle domande perché poste in via generica, contraddittoria e incompatibile tra loro;
l'infondatezza, nel merito, della domanda. Concludeva nel modo seguente:
: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e nel rito, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque nulla, per i motivi tutti di cui nelle premesse, la proposta citazione e per l'effetto rigettare con la più ampia formulazione le domande ivi proposte;
subordinatamente senza recesso nel merito ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande attoree e per l'effetto rigettarle con la più ampia formulazione. Condannare la signora a risarcire ex art. 96 CPC al signor la somma di euro CP_1 Parte_1
5.000,00 o quella maggiore o minore somma che l'on. tribunale adito riterrà di giustizia. Con
Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Assegnati i termini ex art. 183 Vi co c.p.c., le parti producevano i documenti ed il convenuto ha contestato e negato la fondatezza delle ragioni sottese alle domande dell'attrice e, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva decisa dal
Tribunale con la sentenza n.1115/2023 pubblicata l'8.3.2023 che ha rigettato la domanda formulata in via principale e, in accoglimento della domanda subordinata, ha annullato il contratto preliminare del 9.12.2015, per errore essenziale ricadente sulle qualità dei beni oggetto del contratto, ed ha condannato il convenuto alla restituzione, in favore di dell'importo CP_1 di €. 35.000,00, oltre interessi legali dall'incasso al soddisfo;
inoltre, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni, liquidato in €. 450,00 oltre rivalutazione e interessi, corrispondente al costo sostenuto dalla stessa per l'acquisto di materiale da impiegare per il completamento dell'appartamento, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive €. 7.616,00 oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato l'11.4.2023, affidato ai motivi ai motivi di seguito esposti, ed ha formulato ai sensi dell'art 283 cpc istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Si è costituita che ha resistito all'appello ed ha interposto appello incidentale CP_1 condizionato ed ha formulato domanda di condanna della controporta per lite temeraria ex art 96 comma III cpc.
La Corte, con ordinanza del 25.9.2023 ha rigettato l'istanza di inibitoria, rinviando per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'11 marzo2024, udienza in
6 seguito differita al 10.6.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. All'esito di detta ultima udienza cartolare la causa è stata posta in decisione ed in seguito, con provvedimento del 17.10 2024, rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio giudicante, atteso il trasferimento del Presidente del
Collegio presso altro ufficio giudiziario. Alla nuova udienza del 14.4.2025 la causa sulle note conclusive già depositate è stata posata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il proposto appello si prefigge di riformare la sentenza del Tribunale mediante una diversa pronuncia che dichiari valido il preliminare di vendita imputando all'odierna appellante la responsabilità della mancata conclusione del contratto definitivo per essersi sottratta alla sua stipula, non presenziando all'invito formulatole davanti al notaio per il giorno 8.9.2016,, con il conseguente proprio diritto a trattenere le somme percepite con esclusione anche dell'affermata sua responsabilità precontrattuale e, a tal fine, articola quatto motivi di gravame.
Appello Principale
Con il Primo motivo di appello la parte si duole che il primo giudice, nonostante avesse rigettato la domanda principale di nullità del preliminare di vendita, per il dedotto vincolo di intrasferibilità degli immobili assegnati al socio della Cooperativa prima del decorso del quinquennio, ha comunque erroneamente ritenuto sussistente detto vincolo, tanto da statuire che il termine originario indicato per la stipula del contratto definitivo ( 31.3.2016) andava prorogato al
5.11.2019 sulla base di un ragionamento che la parte reputa errato nei presupposti. In particolare la statuizione censurata è la seguente “La violazione della norma di cui all'art. 20 L 179/92, come sostituito dall' art 3 L. 85/94 (prevedente la inalienabilità degli immobili nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto) avendo le parti concluso un contratto preliminare, con effetti non reali, ma meramente obbligatori, comporta la nullità assoluta dell'atto, ma solo della clausola invalida, che preveda l'anticipato trasferimento del cespite : "Il contratto preliminare stipulato dall'assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia con il contributo dello stato prima dello scadere del decennio dall'assegnazione, con il quale
l'assegnatario si obbliga a trasferire a terzi la proprietà dell'alloggio, non ha efficacia reale ma meramente obbligatoria, e pertanto non e' nullo per contrasto con le norme imperative contenute nelle leggi sull'edilizia residenziale sovvenzionata, anche quando sia convenuto l'anticipato trasferimento del possesso del bene" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 27/01/2010; Cass.
n.12749 del 26/9/2000)". Posto che l'articolo 1419 c.c. prevede che la nullità di singole clausole non comportala nullità dell'intero contratto quando le clausole sono sostituite di diritto da norme
7 imperative devesi, da un canto, considerare nulla la sola clausola prevedente il termine per la stipula del definitivo alla data del 31.03.2016 e dall'altro, sostituirsi la medesima con la diversa data del 05.11.2019 (ovvero 5 anni dalla data di assegnazione del 05.11.2014).”
Osserva, in contrario l'appellante, di aver ampiamente replicato nel grado precedente alla predetta CP_ tesi, sostenuta dalla , evidenziando che la normativa dalla stessa richiamata non era applicabile al caso in esame in quanto: 1) le norme invocate, non trovavano applicazione nel territorio della Regione Sicilia, che dispone di proprie norme in materia;
2) la costruzione degli alloggi, ad opera della società Cooperativa Laica Nuova, non era agevolata, mediante finanziamenti pubblici statali o regionali, tant'è che nella Convenzione, in atti, stipulata in data
21.10.2005 tra il Comune di San AN la NT e la Società Cooperativa, era stato previsto che il costo di acquisizione delle aree espropriate ed anche delle opere di urbanizzazione primarie, erano a carico della Cooperativa che pertanto non era soggetta a vincoli di destinazione e/o di trasferibilità. Aggiunge, che in ogni caso l'odierna appellata non aveva dimostrato che gli immobili fossero incommerciabili o intrasferibili e, neppure che la società Cooperativa avesse usufruito di sovvenzione e /o finanziamenti pubblici.
Con il secondo motivo la parte censura la statuizione del primo giudice che, con motivazione contraddittoria ed errata, ha accolto la domanda subordinata di annullamento del preliminare di vendita ex art 1429 comma II cc, omettendo di considerare i propri rilievi. La statuizione che viene censurata è la seguente: “Dovendo detto errore ritenersi: - determinante del consenso secondo il comune apprezzamento e in relazione alle circostanze, conosciuto in concreto (non potendo ragionevolmente sostenersi che il socio della cooperativa non fosse a conoscenza del descritto iter amministrativo avente ad oggetto anche l'immobile di cui al preliminare) o, comunque, oggettivamente riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, lo stesso deve considerarsi legittima causa di annullamento del contratto.”.
Osserva l'appellante che la predetta statuizione muove dal presupposto errato quanto indimostrato che gli immobili promessi in vendita non avessero le qualità che si attendeva la promissaria acquirente, necessarie per giungere ad un valido atto trasferimento, ovvero che l'immobile non era in regola sotto l'aspetto edilizio ed era gravato da pesi e che di tutto ciò l'odierno appellante, seppure a conoscenza, aveva tenuto all'oscuro la promissaria acquirente. Reputa l'appellante errati CP_ i predetti presupposti in quanto, innanzitutto, era stata la a formulare di propria iniziativa la proposta di acquisto. per cui nessun ruolo attivo egli aveva svolto essendo pacifico che “ il preliminare per cui è causa si è formato con la (PASSIVA) adesione del ad una Parte_1
8 CP_ proposta irrevocabile formulata unilateralmente dalla , la quale avrebbe dovuto essere (ED
E') l'unica artefice del suo destino e pertanto avrebbe dovuto porre in essere qualsiasi operazione di c.d. due diligence e non invocare a posteriori responsabilità terze “ Inoltre, dai documenti prodotti, non correttamente valutati dal primo decidente, risultava che i lavori di completamento avevano avuto luogo attraverso la SCIA presentata e la circostanza che non era stato emesso il provvedimento di fine lavori, non determinava l'irregolarità dei lavori eseguiti;
inoltre dalla documentazione che aveva prodotto in allegato alla memoria 183 comma VI n. 1 c.p.c, risultava che le unità promesse in vendita erano “regolari”, tanto da richiedere al giudice di prime cure la nomina del ctu per accertare, sulla scorta della documentazione versata agli atti, la regolarità del beni promessi in vendita e quindi la loro commerciabilità, oltre che la propria buona fede nella conduzione dell'affare, come dimostrato dalla corrispondenza in atti, dalla quale si evincerebbe di aver soddisfatto tutte le richieste, documentali e di informazioni, che via via gli provenivano CP_ dalla . Aggiunge che, al contrario di quanto statuito, dalla svolta istruttoria sarebbe anche CP_ emerso che tutti gli argomenti addotti dalla per invalidare il contratto erano pretestuosi e servivano a nascondere il suo disinteresse alla conclusione del contratto testimoniato dal rifiuto opposto alla stipula del rogito seppure formalmente invitata poiché in detta occasione sarebbe stato il notaio a rilevare, ove esistenti, gli impedimenti e le irregolarità dedotti dall'attrice, rimasti, pertanto, meramente allegati e non provati. Aggiunge che anche le ingiunzioni di pagamento per oneri di esproprio, richiamati dal primo giudice, erano irrilevanti poiché con il preliminare di vendita non veniva ceduta la qualità di socio del promittente venditore bensì i beni a lui assegnati e, quindi, la posizione debitoria che la Cooperativa aveva nei confronti del CP_2 di San AN La NT, non produceva alcun riflesso pregiudizievole sul contratto .Posizione debitoria peraltro contestata anche dalla stessa Cooperativa che recentemente ha ricevuto un provvedimento giudiziale a supporto (Ordinanza TAR Sicilia prodotta).
Con il terzo motivo la parte lamenta il riconoscimento della propria responsabilità precontrattuale per la male fede manifestata durante le trattative e la statuizione censurata è la seguente: “Quanto alla richiesta di risarcimento danni a titolo di responsabilità precontrattuale, devesi evidenziare che, durante le trattative contrattuali, la regola della buona fede, quale clausola generale e specificazione a livello di legislazione ordinaria del principio costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., impone alle parti l'obbligo di comportarsi in modo corretto, onesto e leale, al fine di preservare gli interessi della controparte, comportando la configurabilità in capo alle parti di una pluralità di specifici obblighi tra i quali vi rientrano gli obblighi di informazione in riferimento
9 al contratto che si intende concludere. Ciascuna parte ha, in particolare, il dovere di dare notizia delle circostanze che appaiono ignote all'altra e che possono essere determinanti del suo consenso
(tali per cui l'altra parte, conoscendole, non avrebbe contrattato o avrebbe contrattato a condizioni diverse). Nello specifico, a norma dell'art. 1337 c.c. : “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.L'art.
1338 c.c. stabilisce, inoltre, che: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. Nel caso di specie, non può che considerarsi contrario alla buona fede aver sottaciuto, prima della conclusione del contratto, l'avvenuta scadenza della concessione per l'esecuzione dei lavori e la mancata proroga a cagione, peraltro, dell'esistenza di ordinanze ingiunzione a carico della cooperativa per oltre 3 milioni di euro, non evase”.
Deduce in senso contrario l'appellante che, per quanto esposto prima, egli non aveva tenuto alcuna CP_ condotta commissiva o omissiva in sede precontrattuale poiché era stata la a formulare CP_ proposta irrevocabile di acquisto;
aveva documentato la propria disponibilità nel fornire alla le informazioni richieste. Inoltre, in ordine alla condanna risarcitoria, liquidata in € 450,00, pari all'importo delle spese che l'odierna appellata assumeva di aver sostenuto per l'acquisto di materiale da destinare all'appartamento compromesso in vendita, reputa l'appellante insufficiente CP_ la mera produzione della fattura intestata alla stante che la stessa avrebbe potuto riferirsi ad acquisti effettuati per esigenze non collegate o ricollegabili con certezza all'appartamento per cui
è causa.
Con il quarto motivo la parte si duole: del mancato esame della documentazione che aveva prodotto contenente riscontri idonei a confutare la dedotta incommerciabilità degli immobili e la loro non regolarità amministrativa;
del mancato esame dei profili di responsabilità della promissaria acquirente alla quale spettava, come proponente l'acquisto, verificare prima di inoltrare la propria offerta lo stato degli immobili che era noto fossero in corso di costruzione, In CP_ ogni caso deduce l'appellante poiché la non aveva provato che gli immobili erano incompleti e non commerciabili per la carenza di titoli edilizi, il suo rifiuto a presenziare al rogito notarile era ingiustificato e non poteva valere come valido motivo per rifiutare la stipula dell'atto pubblico la mancata consegna della polizza fideiussoria decennale postuma, poiché per contratto andava consegnata al momento del rogito.
10 Infine, la parte che auspica l'accoglimento dell'appello, domanda di riformare la statuizione delle spese processuali ponendone l'onere a carico della controparte per i due gradi di giudizio.
Appello Incidentale
L'odierna appellata formula due motivi di appello incidentale condizionati all'accoglimento dell'appello principale, aventi ad oggetto:1) il rigetto della propria domanda formulata in via principale di nullità del contratto preliminare sottoscritto il 9.12. 2015, per essere stato stipulato in violazione dell'art. 20 della L. n. 179/1992 s.m.i. e/o dell'art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
s.m.i. ; 2) il quantum del risarcimento riconosciutole a titolo di responsabilità Controparte_3 precontrattuale ex art. 1337 c.c. in misura notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta, pari all'importo della caparra confirmatoria (€ 30.000,00) ovvero in quell'altra ritenuta equa. Inoltre la parte reitera ex art 346 cpc, sempre in via condizionata, le altre domande subordinate rimaste assorbite dalla decisione, della quale domanda la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Risulta infatti, dalla documentazione versata in atti nel grado precedente ( allegato n. 6 produzione attrice) che il programma costruttivo presentato dalla cooperativa Edilizia Laica Nuova, aveva ad oggetto la realizzazione di 96 alloggi di edilizia convenzionata/agevolata, ex art 25 della L. regionale n. 22/1996; che detto programma costruttivo era stato approvato con delibera della
Commissione Straordinaria del Comune di San AN La NT in data 22.2.2005 ed era stato predisposto secondo i parametri di cui alla L. Regionale n. 79/1975 che è la Legge che si prefigge come scopo di favorire la realizzazione di programmi costruttivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata attraverso l'elargizione di contributi pubblici regionali, per ridurre i tassi di interessi sulle somme da impiegare per l'acquisizione delle superfici.
Inoltre l'assunto dell'appellante che il programma costruttivo era autofinanziato dalla medesima
Cooperativa e pertanto non soggetto a nessun genere di restrizioni , trova smentita negli atti di causa ed in particolare nella Convenzione stipulata in data 21.10.2005 tra il Comune di San
Giovani La NT e la Cooperativa Laica Nuova ove alle pagg. 2 e 3 si dà atto che la Cooperativa
“è beneficiaria del finanziamento delle agevolazioni regionali ed Europee” e, al successivo art
10 è stato previsto “che l'alienazione e la costituzione dei diritti reali di godimento o la locazione
, degli alloggi realizzati è regolata dalla normativa vigente nella Regione Siciliana per le
Cooperative di abitazione e secondo la legislazione impartita dall'assessorato Regionale
Concedente il Finanziamento”. Inoltre, nelle note in atti, trasmesse dal Comune di San AN
11 La NT alla Cooperativa, è pressoché ricorrente il richiamo alla legge regionale n. 79/75 e alla natura agevolata del progetto costruttivo (nota datata 22.10.2013 del capo settore dell'urbanistica del Comune) tale riferimento normativo è riportato anche nelle varie richieste che la Cooperativa ha presentato al citato Comune (DIA del 23.7. 2015 n. prot.21409; SCIA n. prot.25927 del
14.9.2015). Posto quindi che è acclarato che gli immobili compromessi in vendita rientravano nel
Programma Costruttivo agevolato ai sensi della L. Regionale n. 79/1975, la loro trasferibilità era soggetta al vincolo di alienazione quinquennale trovando applicazione nella Regione Sicilia l'art. 20 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art.3 della L. 28 gennaio 1994, n. 85.
Ed infatti l'ufficio Legislativo della Regione Sicilia con parere reso n. 131.01.11 ha chiarito che la legislazione Statale sopra richiamata trova applicazione nel territorio Siciliano e, che nella formula novellata è stato previsto a favore dell'assegnatario la possibilità per gli alloggi di edilizia agevolata di alienare o locare gli immobili entro i primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine gli alloggi stessi potranno essere alienati o locati. E che in tutti i casi tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso
Per quanto esposto il motivo è infondato e pertanto va respinto.
I restanti motivi, si esaminano congiuntamente, in quanto connessi tra loro e sono infondati,
Ed infatti, in difetto di impugnazione delle ragioni che avevano portato il primo giudice a sussumere la scrittura privata, in atti, nell'ambito del contratto preliminare di vendita immobiliare
-in quanto all'offerta irrevocabile d'acquisto, formulata dall'odierna appellata, completa degli elementi essenziali, era seguita la formale accettazione mediante sottoscrizione del destinatario nel termine indicato-. le argomentazioni addotte dall'odierno appellante che prospetta di essere esente da responsabilità per aver ricoperto un ruolo meramente passivo rispetto all'iniziativa CP_ assunta dalla , sono infondate. Ed infatti in materia contratti, e ciò vale quindi in caso di contratto preliminare “il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e
12 ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che, in relazione all'esecuzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare antecedente l'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, aveva ritenuto inadempienti i promittenti venditori in quanto essi non avevano proceduto a sanare l'immobile, abusivamente costruito, e ad acquisire il relativo certificato di abitabilità, e ciò aveva fatto sebbene tale condotta omissiva non fosse stata esplicitamente sanzionata nell'accordo negoziale)” (ex multis Cass n.20399/2004) .
Nel caso in esame le parti in causa non hanno dedotto di aver intrattenuto interlocuzioni propedeutiche alla stipula del preliminare di vendita e neppure che la promissaria acquirente prima di avanzare la propria proposta di acquisto aveva chiesto al informazioni sullo stato Parte_1 dei lavori di completamento e sulla regolarità dei titoli autorizzativi dei lavori da eseguirsi o di quelli in corso né ancora l'odierno appellante ha dedotto che la promittente acquirente aveva effettuate indagini per proprio conto, prima di avanzare l'offerta , trincerandosi l'odierno appellante dietro l'assunto errato che quale “passivo “ destinatario della proposta d'acquisto non era tenuto ad alcun obbligo di informazione sullo stato di fatto e giuridico del Programma costruttivo avviato dalla Cooperativa essendo questo onere della parte proponente. Tale difesa trascura di considerare che sottoscrivendo la proposta di acquisto le parti avevano stipulato il contratto preliminare che prevedeva il trasferimento delle unità immobiliari ivi descritte già completate entro il termine del 31.3.2016, dedotto dall'attrice essenziale, che già all'epoca della sottoscrizione del contratto non soltanto non era possibile rispettare ma era, soprattutto, altamente improbabile che anche in seguito si potesse giungere alla stipula del contrato definitivo, data l'entità e la complessità del contenzioso insorto tra la Cooperativa ed Comune di San AN
La NT, avente ad oggetto: il pagamento di maggiori oneri di esproprio dovuti ai privati, per circa tre milioni di euro;
la perdita di efficacia della concessione edilizia originaria e l'abusività delle opere di completamento realizzate ma non autorizzate ed anche difformi rispetto al progetto autorizzato;
l'ordine di demolizione sulle opere di completamento non autorizzate, a cui va aggiunto che difettando l'allegazione da parte dell'odierno appellante che detto ordine di
13 demolizione era stato impugnato, si prospettava anche preclusa la possibilità di una loro futura sanatoria.
Dette circostanze, già presenti alla data di conclusione del preliminare e ignorate dalla promissaria acquirente, hanno portato l'odierna appellante a scegliere efficacemente, in via subordinata, tra i vari strumenti utilizzabili per invalidare il contratto ed ottenere la restituzione di quanto versato, quello dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art 1429 comma II cc, domanda che è stata accolta dal primo giudice.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione” In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza.
L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile-le in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.” ( Cass.
n.24738/2017).
Inoltre, si è affermato che “Ai fini dell'annullamento del contratto per errore su una qualità essenziale dell'oggetto dello stesso, non occorre accertare se tale qualità sia stata o meno pattuita tra le parti, essendo sufficiente e rilevante che una delle parti stesse si sia indotta alla stipulazione del negozio nell'erronea e determinante convinzione della sua esistenza” (Cass n. 1556/1973).
Infine secondo la S.C. ai fini dell'annullamento del contratto per errore è necessario accertare- da un lato -se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante nell'indurlo a concludere il negozio, e dall'altro - se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo in concreto richiesto che l'errore sia stato riconosciuto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento in una persona di media avvedutezza (Cass. n. 24738/2017; Cass. n.
2518/1990; Cass. n. 2844/1982).
In base ai suddetti principi gli argomenti utilizzati dall'odierno appellante non sono idonei a scalfire la ratio decidenti che si fonda sulle deduzioni dell'allora attrice rimaste incontestate e/o provate. Ed infatti l'odierna appellata nel grado precedente ha dedotto che soltanto dopo la stipula del preliminare di vendita e dopo aver sollecitato, invano, il promittente venditore di trasmetterle la documentazione necessaria e funzionale alla stipula del rogito ( regolarità edilizia
14 – urbanistica, idoneità all'abitabilità, i tioli di provenienza) aveva appreso tutte le vicende sopra indicate, che se conosciute prima non si sarebbe determinata a concludere il contratto in quanto oltre ad essere da ostacoli al perfezionamento del contratto definitivo nel termine essenziale pattuito, precludevano la possibilità che gli immobili compromessi in vendita potessero essere commercializzati e destinati per la finalità pattuita, che erano quella, rispettivamente, di abitazione e di garage e ciò non soltanto perché incompleti ma principalmente perché abusivi oltre che gravati da pesi notevoli non segnalati ( ordinanze di demolizione e ingiunzione di pagamento). A fronte di dette ragioni, anche documentate dall'allora attrice, l'odierno appellane principale ha replicato sostenendo soltanto : che nulla ostava al rogito;
che all'epoca in cui aveva sollecitato/ diffidato la sua controparte alla stipula dell'atto pubblico ( 3.8.2016; 8.9.2016) gli immobili erano stati completati;
che gli interventi di completamento non erano abusivi;
che che le ingiunzioni di demolizione non riguardano le unità immobiliari compromesse in vendita come da attestazione rilasciata dal Presidente della Cooperativa, datata 2.9.2016 ; che il certificato di abitabilità e la polizza fideiussoria postuma decennale, ( quest'ultima per previsione contrattuale) andavano consegnati al rogito;
che il trasferimento non si era perfezionato per il ripensamento dell'attrice la cui domanda pertanto andava rigettata.
Le suddette affermazioni ribadite nel presente grado, hanno trovato smentita nella documentazione CP_ prodotta in causa dalla , dalla quale risulta : che il capo della settore urbanistica del Comune citato, con nota del 22.10.2013 aveva rigettato la richiesta di proroga della concessione edilizia in quanto pervenuta oltre il termine di scadenza ( 12.3.2013) e poiché la Cooperativa edilizia aveva anche disatteso gli impegni assunti nella convenzione, stipulata in data 21.10.2005, non pagando gli oneri espropriativi posti a suo carico, quest'ultima era stata diffidata dal sospendere i lavori inizialmente autorizzati con la concessione edilizia n. 29/2009 del 16.12.2009 ; che la Cooperativa con segnalazione certificata di inizio attività, depositata in data 9.1.2014 al prot. n 512, aveva segnalato l'avvio dei lavori di completamento di tutte le unità accatastate al foglio 5, particella
2425 dal sub 1 al sub 86; che in data 15 luglio 2014 la società Cooperativa aveva presentato al prot. n. 18132 la segnalazione certificata di inizio attività per le opere di completamento e modifiche esterne dei prospetti da eseguirsi sui corpi ai nn. 8.9, 10 e 11 che tra le unità interessate alle predetti lavori vi era quella compromessa in vendita censita al catasto al f. 5 particella 2425 sub 72 ( appartamento); che il Comune di San Giovani la NT nel mese di dicembre 2014 aveva notificato alla Cooperativa le ordinanze di ingiunzione di pagamento per i maggiori oneri di espropri determinati in sede giudiziaria per effetto delle opposizioni alla stima proposte dai
15 proprietari espropriati, in particolare ingiunzione n. 42 del 18.2.2013 per la somma di €
1.487.007,30 e l'ingiunzione n. 211 del 2.2.2014, per la somma di € 1.307.965,04; che in data 23 luglio 2015 al di pro. n,21409 la Cooperativa aveva presentato la dichiarazione di inizio attività per le opere di completamento e modifiche riguardanti altre unità diverse da quelle oggetto del preliminare di vendita e contro la loro esecuzione si era opposto il Comune, con provvedimento n. 22692 del 10 agosto 2015, ordinando alla Cooperativa di non effettuare le previste trasformazioni indicate;
che con segnalazione certificata di inizio attività depositata il 14 settembre 2015 al protocollo n. 25927 la Cooperativa aveva comunicato l'avvio dei lavori di completamento del corpo 9 sia al piano cantinato destinato a garage, che al piano terra ( oggetto di preliminare di vendita) cui faceva riscontro il provvedimento datato 21 9.2015 al pro. n. 26700 con il quale il Comune di San AN La NT, oltre ad osservare in premessa che la SCIA da ultimo citata era inidonea per la realizzazione degli interventi preannunciati, occorrendo il conseguimento di nuova concessione edilizia e la mancanza dei pareri obbligatori a carico di altri enti, rilevava che poiché la Cooperativa non aveva ancora regolato il contenzioso con il per gli oneri di urbanizzazione, la stessa era diffidata dall'eseguire gli interventi CP_2 preannunciati e non autorizzati;
che con provvedimento datato 11-14 luglio 2016 Il Comune di
San AN la NT aveva emesso l'ingiunzione di demolizione, sospensione e messa in pristino delle opere edili realizzate senza autorizzazione, dando atto nel corpo di detto provvedimento che tutti gli interventi eseguiti dalla Cooperativa dopo la scadenza della concessione edilizia non erano autorizzate al pari di quelle indicate nella DIA del 23 luglio
2015 al prot. n 21409 del 14.9 2015 e nella SCIA del 14.9. 2015 al prot. n. 25927, pertanto andavano demolite;
il Comune di San AN La NT alla data del 7.6.2016 riscontrando la nota dell'attrice riferiva che per quanto esposto in precedenza la pratica edilizia era sospesa.
Segue che, a fronte di dette evidenze documentali era superfluo disporre la ctu e, nessun peso probatorio poteva assumere la nota del presidente della Cooperativa, prodotta in giudizio dall'odierno appellante, che rassicurava non rientranti nel provvedimento di demolizione n 122 del 14.7.2016 le unità compromesse in vendita, in quanto il suo contenuto era documentalmente smentito dalla copiosa documentazione in atti e dal contenuto dell'ordinanza di demolizione che dichiarava non autorizzate e da demolire le opere previste nella SCIA presentata il 14.9.2015 che, come già detto, aveva ad oggetto per l'appunto le opere di completamento del corpo 9, sia nella parte del piano cantinato dove insisteva il sub 77 ( garage) sia del piano terra dove insisteva il sub 72 (l'appartamento).
16 Si aggiunga, che la sentenza del TAR Sicilia prodotta nel grado, pronunciata in data 6.4.2023 sul ricorso promosso dalla Cooperativa, contro il silenzio del Comune di San AN La NT sulla propria istanza del 23 novembre2020, reiterata in data 13 dicembre 2021, con cui sollecitava l'approvazione di una “variante distributiva” al programma costruttivo, oggetto della convenzione urbanistica del 21 ottobre 2005 e della successiva transazione in data 14 agosto 2018, al contrario del proposito indicato, dimostra che all'epoca in cui il contratto venne sottoscritto ed anche alla scadenza del termine pattuito per la stesura del rogito, la pratica edilizia era ancora bloccata per via del contenzioso instaurato tra la Cooperativa ed il Comune per gli oneri di esproprio, risoltosi transitivamente, da quanto emerge dalla sentenza del TAR citata, soltanto in data 14.8.2018 e che quel che più rileva è che gli immobili alla data del 23.11 2020, contrariamente a quanto deduce l'appellante, erano ancora, dopo diversi anni , incompleti e vincolati all'esito della“variante distributiva” che non è dato sapere quale impatto avrebbe avuto sull'assetto degli immobili originariamente autorizzati e compromessi in vendita nel 2015.
In definitiva, la statuizione di annullamento del contratto per errore sulle qualità essenziali dei beni oggetto di compravendita resta confermata e sul piano della riconoscibilità dell'errore da parte dell'odierno appellante alla motivazione indicata dal primo giudice, che si condivide e alla quale si rimanda, si aggiunge che dal tentativo dell'odierno appellante di negare e minimizzare le gravi irregolarità edilizie documentalmente provate che affliggevano gli edificati, senza addurre argomenti a propria discolpa ( ad esempio errore bilaterale), si può anche trarre la dimostrazione che costui era a conoscenza di tutte quelle circostanze, scoperte in seguito dalla sua controparte e che ne aveva anche apprezzato la rilevanza determinante per la formazione del consenso della promittente acquirente, tanto da averle, prima taciute e, poi, nel corso del giudizio, negate, nonostante le inequivocabili evidenze contrarie.
Infine la censura riguardante il risarcimento del danno liquidato in € 450,00 a titolo di responsabilità precontrattuale, sebbene la statuizione del giudice di prime cure non è condivisibile, tuttavia i motivi addotti ( aver subito la proposta;
reso i chiarimenti richiesti) non sono utili per la riforma della statuizione e riguardo al merito alla censura che obietta insufficiente la CP_ produzione della fattura di acquisto del materiale da parte della per imputarla agli immobili CP_ oggetto di causa, è sufficiente osservare in contrario che la fattura in oggetto, intestata alla , non è stata contestata dall'odierno appellante nella sua autenticità e reca come luogo di destinazione, il cantiere della Laica Nuova, in località San AN la NT via della Regione,
17 che corrisponde all'indirizzo esatto dove avevano sede gli immobili all'epoca in allestimento e compromessi in vendita.
Per quanto esposto l'appello principale è rigettato.
Tenuto conto che i motivi dell'appello incidentale così come le domande rimaste assorbite dalla decisione del Tribunale, sono stati rispettivamente formulati e riproposte in via condizionata all' accoglimento dell'appello principale, stante il rigetto dell'appello principale nulla si dispone in ordine agli stessi.
&&&
Infine, va accolta la domanda dell'odierna appellata di condanna della propria controparte a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 comma III cpc, sussistendone i presupposti.
Ed infatti “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione” (
Cass.n.13859/2022 Cass SU n.9912/2018) .
Nel caso in esame l'odierno appellante principale ha riproposto in appello tesi difensive basate su circostanze fattuali palesemente smentite da documenti prodotti in causa e peraltro non contestati o smentiti da documentazione contraria, integrando tale condotta gli estremi dell'abuso del processo.
In ordine al quantum della condanna essa si liquida in via equitativa nella misura di 1/3 delle spese processuali in conformità al principio secondo cui “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
18 dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”
(Cass. n.26435/2020).
Infine, poiché l'appello è stato notificato in data 11.4.2023 l'appellante principale in applicazione del IV comma dell'art 96 cpc introdotto dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.lgs. n. 10 ottobre 2022,
n. 149, è altresì condannato al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della CP_4
trovando applicazione il comma sopra citato a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi
[...] di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.lgs. citato. (così, Cass. SU, n.
27195/2023; Cass. SU, n. 28619/2023).
&&&
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 in applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 531/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1115/2023 pubblicata l'8.3.2023, così provvede rigetta l'appello avverso, la sentenza del Tribunale di Catania n.1115/2023 pubblicata l'8.3.2023, che conferma condanna al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in favore Parte_1 di in complessivi € 9.991,00 (€2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase CP_1 introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
19 condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art 96 comma III c.p.c., in Parte_1 favore di che liquida nella misura di 1/3 delle spese processuali come sopra liquidate;
CP_1 condanna , ai sensi dell'art 96 comma IV c.p.c., al pagamento dell'importo di Parte_1
€ 500,00 in favore della Controparte_4
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
.
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 531/2023 R.g.a.c.
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonino Ciancio, per procura in atti
-appellante-
E
nata a [...] il [...], c.f: , rappresentata e difesa, CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Gaetano Alessandro Ansaldi, per procura in atti
-appellata- appellante incidentale-
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All'udienza di discussione collegiale del 14.4.2025, la causa, sulle note conclusive già depositate,
è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, notificato in data 9.3.2018, citava davanti al Tribunale di Catania CP_1
, esponendo: di aver formulato in data 9.12.2015 offerta irrevocabile Parte_1
d'acquisto, accettata in pari data dal convenuto, per il prezzo complessivo di € 250.000,00, dell'abitazione e del garage, ancora in corso di costruzione, facenti parte dello stabile denominato
“corpo 9” sito in San AN La NT nella via Teano/via della Regione, al catasto fabbricati dell'anzidetto Comune, al foglio 5, particella 2425, sub 72 e sub 77, rientranti nel programma costruttivo avviato dalla Cooperativa Edilizia, denominata “Laica Nuova” avente ad oggetto
1 1'edificazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata. Spiegava che la data di stipula del rogito fissata, entro e non oltre il termine del 31.3.2016, era stata così pattuita confidando nel termine annuale indicato nella SCIA presentata in data 15 luglio 2014 per il completamento dei lavori, avendo l'attrice interesse ad acquistare le predette unità per soddisfare le necessità abitative della propria figlia, coniugata e con famiglia numerosa.; che a garanzia dell'impegno assunto, aveva consegnato, a titolo di caparra confirmatoria, l'importo di euro 30.000,00 da imputare al prezzo di acquisto e successivamente aveva versato l'ulteriore importo di € 5.000,00 per alcune opere da realizzare nel detto appartamento;
che le unità immobiliari erano pervenute al promittente venditore giusto atto notarile di assegnazione disposto in data 5.11.2014, dalla società cooperativa edilizia costruttrice “Laica Nuova,” della quale il era socio;
che Parte_1 nella citata scrittura era stato testualmente previsto “ cha parte venditrice si impegnava a richiedere alla Cooperativa polizza fideiussoria decennale postuma prevista dalla normativa vigente” statuendosi, espressamente, “qualora questa non venga concessa per cause non imputabili alla parte venditrice entro il termine previsto dalla presente scrittura per la stipula dell'atto definitivo” il “diritto alla restituzione della sola caparra confirmatoria e non del doppio di essa” in favore della parte acquirente, all'esito della risoluzione del contratto preliminare” .
Illustrava che il promittente venditore nelle more della stipula del rogito non le aveva fornito alcuna informazione inerente la predetta polizza fideiussoria;
così come non le aveva fornito la documentazione propedeutica alla stipula del rogito, in particolare, quella attestante la regolarità edilizia – urbanistica degli immobili (concessione edilizia, certificato di abitabilità, omologazione impianti tecnologici) e, ciò nonostante, il le aveva sollecitato la stipula del definitivo Parte_1 senza aver adempiuto a tali obblighi;
che detto comportamento del aveva indotto Parte_1
l'attrice a disporre accertamenti sullo stato tecnico-giuridico degli immobili compromessi in vendita, a seguito dei quali era emerso che il le aveva sottaciuto una serie di Parte_1 informazioni rilevanti che incidevano sulla stessa possibilità giuridica di eseguire il trasferimento.
Deduceva, infatti, che il quale socio assegnatario dei beni dal 5.11.2014, non Parte_1 avrebbe potuto trasferire gli immobili prima del decorso del quinquennio, come imposto dall'art
20 della L. n. 179/1992 poi sostituito dall'art. 3 della L.n-85/1994 ; inoltre, mancava il titolo edilizio già alla data della sottoscrizione del preliminare, poiché la concessione edilizia, rilasciata nel 2009, aveva perduto ogni effetto a far data dal 12 marzo 2013 ( per il mancato completamento dei lavori nel termine) e, quel che più rilevava la concessione edilizia non era stata rinnovata e/o sostituita da altro valido titolo edilizio neppure dopo la scadenza del termine per la stipula
2 del contratto definitivo. Riferiva e documentava che a seguito delle citate indagini effettuate ed ordinate al proprio tecnico di fiducia, il Comune di San AN con nota del 7 giugno 2016, riscontrando la propria richiesta di informazioni relazionava che '“ la concessione edilizia n. 29 rilasciata in data 16.12.2009alla Cooperativa Edilizia Laica Nuova risulta decaduta per decorrenza del termine ultimo di ultimazione dei lavori”; “che il proseguo dei lavori rimaneva, comunque, subordinato alla definizione del contenzioso instauratesi con questo ente, concernente il pagamento di tutte le somme dovute ai proprietari dei terreni a titolo di indennità di esproprio, derivanti dalle sentenze giudiziarie a seguito dei ricorsi proposti dalle ditte espropriale. Poiché dette somme vengono poste a carico dalla cooperativa, per come previsto dall'atto di convenzione urbanistica stipulato in data 21/10/2005, sono state emesse le relative ordinanze di ingiunzione al pagamento a carico della cooperativa Laica nuova per circa tre milioni di euro, oltre le eventuali maggiori spese che potranno maturare a seguito di ulteriori sentenze di condanna', specificando che nelle more dell'adempimento delle somme ingiunte, “la pratica rimane sospesa'. Deduceva pertanto l'attrice che dalle predette informazioni ricevute dal aveva anche appreso che CP_2 già alla data di stipula del preliminare di vendita la Società cooperativa edilizia LAICA NUOVA
e, quindi, i singoli soci pro- quota, erano destinatari di due ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Amministrazione comunale per i maggiori oneri espropriativi dei terreni oggetto del
Programma costruttivo per l'elevato importo di circa tre milioni di euro. Inoltre, proprio a causa di detto mancato pagamento dei citati oneri di espropriazione, il con provvedimenti n. CP_2
22692 del 10 agosto 2015 e n. 26700 del 21 settembre 2015, aveva anche sospeso le attività edilizie che la Società Cooperativa intendeva realizzare mediante SCIA e DIA, che via via venivano presentate al Comune di San AN La NT che riguardavo il completamento del corpo 9, ove insistevano le unità oggetto del preliminare di vendita. Riferiva, ancora, che il
Comune di San AN La NT in data 11 luglio 2016. Aveva emesso l'ingiunzione di demolizione, sospensione e messa in pristino di opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia” per le difformità edilizie riscontate proprio nella palazzina 9.
Per tutti questi fatti l'attrice domandava al Tribunale di dichiarare innanzitutto nullo il preliminare di vendita e, in subordine, di annullare lo stesso ai sensi dell'art. 1429 n. 2° cc o in via gradata ex art. 1439 cc, con gli effetti restitutori conseguenti per complessivi € 35.000,00 oltre il rimborso delle spese di€ 450,00 per il materiale acquisto, oltre ancora l'indennizzo richiesto nella misura di € 30.00,00, salvo diversa quantificazione giudiziale, dovutole a titolo di responsabilità precontrattuale per l'illegittima condotta tenuta dal convenuto che aveva omesso di riferirle
3 informazioni determinanti, che se conosciute si sarebbe astenuta dal stipulare il contratto.
Formulava le seguenti conclusioni: “in via principale: ritenere e dichiarare, per le ragioni sopra addotte, la nullità del contratto preliminare (c.d. offerta irrevocabile) sottoscritto inter partes il 9 dicembre 2015, inerente la compravendita da stipularsi entro il 31 marzo 2016 dell'alloggio e del garage siti in San AN La NT (CT), via Teano/via della Regione (edificio denominato
“corpo 09” - in Catasto Fabbricati al foglio 5, particella 2425, rispettivamente, sub 72 e sub 77)
e per 'effetto condannare il IG. alla restituzione di ogni somma versatagli Parte_2 dalla IG.ra per tal cagione e precisamente, €. 30.000,00 (euro trentamila/00) a CP_1 titolo di caparra confirmatoria, nonché €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per opere e lavori da realizzarsi nell'unita immobiliare de qua, oltre il valore dei relativi materiali consegnati, pari ad
€. 450,00 — o quella diversa somma che emergerà dall'odierno giudizio — ciascuna delle quali gravata da rivalutazione monetaria e dagli interessi legali, maturati ¢ maturandi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto dichiarato nullo e sino all'effettivo soddisfo;
condannare altresi il
IG. a risarcire il danno cagionato alla IGra a titolo di Parte_2 CP_1 responsabilità precontrattuale, quantificando il relativo pregiudizio in €. 30.000,00 (euro trentamila/00), ovvero in quella diversa somma da statuirsi anche in via equitativa e/o secondo quanto emergerà all'esito del presente giudizio, in ogni caso integrato di rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati ¢ maturandi, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in subordine: ritenere che la IG.ra è caduta in errore sulle qualità dei beni oggetto del contratto CP_1 preliminare (c.d. offerta irrevocabile) sottoscritto inter partes il 9 dicembre 2015 inerente la compravendita da stipularsi entro il 31 marzo 2016 dell'alloggio e del garage siti in San AN
La NT (CT), via Teano/via della Regione (edificio denominato “corpo 09” - in Catasto
Fabbricati al foglio 5, particella 2425, rispettivamente, sub 72-e sub 77) e, conseguentemente, dichiarare ai sensi dell'art. 1429, n. 2, c.c., ovvero, in via gradata, per il raggiro subito a causa della dolosa omissione di ogni informazione al riguardo, ex art. 1439 c.c., I 'annullamento del medesimo, condannando il IG. alla restituzione di ogni somma versatagli Parte_2 dalla IG.ra per tal cagione e precisamente, €. 30.000,00 (euro trentamila/00) a CP_1 titolo di caparra confirmatoria, nonché €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per opere e lavori da realizzarsi nell'unita immobiliare de qua, oltre il valore dei relativi materiali consegnati, pari ad
€. 450,00 - o quella diversa somma che emergerà dall'odierno giudizio- ciascuna delle quali gravata da rivalutazione monetaria e dagli interessi legali, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo;
condannare altresì il IG. a risarcire il danno cagionato alla IGra Parte_2
4 a titolo di responsabilità precontrattuale, quantificando il relativo pregiudizio in €. CP_1
30.000,00 (euro trentamila/00), ovvero in quella diversa somma da statuirsi anche in via equitativa e/o secondo quanto emergerà all'esito del presente giudizio, in ogni caso integrato di rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati e maturandi, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ulteriore subordine: accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, comma 2, c.c., il diritto al recesso dal contratto preliminare sottoscritto inter partes il 9 dicembre 2015, inerente la compravendita da stipularsi entro il 31 marzo 2016 dell'alloggio e del garage siti in San
AN La NT (CT), via Teano/via della Regione (edificio denominato “corpo 09” - in
Catasto Fabbricati al foglio 5, particella 2425, rispettivamente, sub 72 e sub 77) della IG.ra
[...]
, conseguentemente, condannare il IG. al pagamento, in favore della CP_1 Parte_2
IG.ra , della complessiva somma di €. 60.000,00 (euro sessantamila/00), pari al CP_1 doppio della caparra confirmatoria versatagli, oltre interessi legali, maturati e maturandi, dalla richiesta e sino all'effettivo soddisfo, nonché alla restituzione delle ulteriori somme versategli, pari ad €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per opere e lavori da realizzarsi nell'unità immobiliare de qua, oltre il valore dei relativi materiali consegnati, pari ad €. 450,00 — o quella diversa somma che emergerà dall'odierno giudizio — ciascuna gravata da rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, ove occorra (solo qualora si ritenga di non poter condannare il convenuto al pagamento delle somme e dei materiali ricevuti per le opere da realizzarsi nell'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare sottoscritto inter partes quale conseguenza delle sopra formulate domande): ritenuto l'indebito arricchimento derivato al IG. in ragione delle somme di denaro e del valore Parte_2 dei materiali ricevuti per i lavori da realizzarsi nell'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare sottoscritto inter partes il 9 dicembre 2015, condannare il medesimo IG. Parte_2
a rifondere alla IG.ra , ex art. 2041 c.c., la complessiva somma di €. 5.450,00
[...] CP_1
(euro cinquemila quattrocento-cinquanta/ 00) — o quella maggiore o minore che emergerà dall'esito dell'odierno giudizio e/o il Giudice reputerà all'uopo idonea — da integrarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: con il favore dei compensi e delle spese di lite, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, Iva e C.p.a. nelle rispettive misure di legge”.
Si costituiva eccependo: l'improcedibilità della domanda, per mancato Parte_1 esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria prevista per legge;
la nullità della costituzione di parte attrice, eseguita in violazione dell'articolo 164 c.p.c., in difetto di deposito dei
5 documenti offerti in comunicazione che impediva adeguata difesa da parte del convenuto;
l' inammissibilità e/o la nullità delle domande perché poste in via generica, contraddittoria e incompatibile tra loro;
l'infondatezza, nel merito, della domanda. Concludeva nel modo seguente:
: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e nel rito, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque nulla, per i motivi tutti di cui nelle premesse, la proposta citazione e per l'effetto rigettare con la più ampia formulazione le domande ivi proposte;
subordinatamente senza recesso nel merito ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande attoree e per l'effetto rigettarle con la più ampia formulazione. Condannare la signora a risarcire ex art. 96 CPC al signor la somma di euro CP_1 Parte_1
5.000,00 o quella maggiore o minore somma che l'on. tribunale adito riterrà di giustizia. Con
Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Assegnati i termini ex art. 183 Vi co c.p.c., le parti producevano i documenti ed il convenuto ha contestato e negato la fondatezza delle ragioni sottese alle domande dell'attrice e, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva decisa dal
Tribunale con la sentenza n.1115/2023 pubblicata l'8.3.2023 che ha rigettato la domanda formulata in via principale e, in accoglimento della domanda subordinata, ha annullato il contratto preliminare del 9.12.2015, per errore essenziale ricadente sulle qualità dei beni oggetto del contratto, ed ha condannato il convenuto alla restituzione, in favore di dell'importo CP_1 di €. 35.000,00, oltre interessi legali dall'incasso al soddisfo;
inoltre, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni, liquidato in €. 450,00 oltre rivalutazione e interessi, corrispondente al costo sostenuto dalla stessa per l'acquisto di materiale da impiegare per il completamento dell'appartamento, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive €. 7.616,00 oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato l'11.4.2023, affidato ai motivi ai motivi di seguito esposti, ed ha formulato ai sensi dell'art 283 cpc istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Si è costituita che ha resistito all'appello ed ha interposto appello incidentale CP_1 condizionato ed ha formulato domanda di condanna della controporta per lite temeraria ex art 96 comma III cpc.
La Corte, con ordinanza del 25.9.2023 ha rigettato l'istanza di inibitoria, rinviando per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'11 marzo2024, udienza in
6 seguito differita al 10.6.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. All'esito di detta ultima udienza cartolare la causa è stata posta in decisione ed in seguito, con provvedimento del 17.10 2024, rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio giudicante, atteso il trasferimento del Presidente del
Collegio presso altro ufficio giudiziario. Alla nuova udienza del 14.4.2025 la causa sulle note conclusive già depositate è stata posata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il proposto appello si prefigge di riformare la sentenza del Tribunale mediante una diversa pronuncia che dichiari valido il preliminare di vendita imputando all'odierna appellante la responsabilità della mancata conclusione del contratto definitivo per essersi sottratta alla sua stipula, non presenziando all'invito formulatole davanti al notaio per il giorno 8.9.2016,, con il conseguente proprio diritto a trattenere le somme percepite con esclusione anche dell'affermata sua responsabilità precontrattuale e, a tal fine, articola quatto motivi di gravame.
Appello Principale
Con il Primo motivo di appello la parte si duole che il primo giudice, nonostante avesse rigettato la domanda principale di nullità del preliminare di vendita, per il dedotto vincolo di intrasferibilità degli immobili assegnati al socio della Cooperativa prima del decorso del quinquennio, ha comunque erroneamente ritenuto sussistente detto vincolo, tanto da statuire che il termine originario indicato per la stipula del contratto definitivo ( 31.3.2016) andava prorogato al
5.11.2019 sulla base di un ragionamento che la parte reputa errato nei presupposti. In particolare la statuizione censurata è la seguente “La violazione della norma di cui all'art. 20 L 179/92, come sostituito dall' art 3 L. 85/94 (prevedente la inalienabilità degli immobili nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto) avendo le parti concluso un contratto preliminare, con effetti non reali, ma meramente obbligatori, comporta la nullità assoluta dell'atto, ma solo della clausola invalida, che preveda l'anticipato trasferimento del cespite : "Il contratto preliminare stipulato dall'assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia con il contributo dello stato prima dello scadere del decennio dall'assegnazione, con il quale
l'assegnatario si obbliga a trasferire a terzi la proprietà dell'alloggio, non ha efficacia reale ma meramente obbligatoria, e pertanto non e' nullo per contrasto con le norme imperative contenute nelle leggi sull'edilizia residenziale sovvenzionata, anche quando sia convenuto l'anticipato trasferimento del possesso del bene" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 27/01/2010; Cass.
n.12749 del 26/9/2000)". Posto che l'articolo 1419 c.c. prevede che la nullità di singole clausole non comportala nullità dell'intero contratto quando le clausole sono sostituite di diritto da norme
7 imperative devesi, da un canto, considerare nulla la sola clausola prevedente il termine per la stipula del definitivo alla data del 31.03.2016 e dall'altro, sostituirsi la medesima con la diversa data del 05.11.2019 (ovvero 5 anni dalla data di assegnazione del 05.11.2014).”
Osserva, in contrario l'appellante, di aver ampiamente replicato nel grado precedente alla predetta CP_ tesi, sostenuta dalla , evidenziando che la normativa dalla stessa richiamata non era applicabile al caso in esame in quanto: 1) le norme invocate, non trovavano applicazione nel territorio della Regione Sicilia, che dispone di proprie norme in materia;
2) la costruzione degli alloggi, ad opera della società Cooperativa Laica Nuova, non era agevolata, mediante finanziamenti pubblici statali o regionali, tant'è che nella Convenzione, in atti, stipulata in data
21.10.2005 tra il Comune di San AN la NT e la Società Cooperativa, era stato previsto che il costo di acquisizione delle aree espropriate ed anche delle opere di urbanizzazione primarie, erano a carico della Cooperativa che pertanto non era soggetta a vincoli di destinazione e/o di trasferibilità. Aggiunge, che in ogni caso l'odierna appellata non aveva dimostrato che gli immobili fossero incommerciabili o intrasferibili e, neppure che la società Cooperativa avesse usufruito di sovvenzione e /o finanziamenti pubblici.
Con il secondo motivo la parte censura la statuizione del primo giudice che, con motivazione contraddittoria ed errata, ha accolto la domanda subordinata di annullamento del preliminare di vendita ex art 1429 comma II cc, omettendo di considerare i propri rilievi. La statuizione che viene censurata è la seguente: “Dovendo detto errore ritenersi: - determinante del consenso secondo il comune apprezzamento e in relazione alle circostanze, conosciuto in concreto (non potendo ragionevolmente sostenersi che il socio della cooperativa non fosse a conoscenza del descritto iter amministrativo avente ad oggetto anche l'immobile di cui al preliminare) o, comunque, oggettivamente riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, lo stesso deve considerarsi legittima causa di annullamento del contratto.”.
Osserva l'appellante che la predetta statuizione muove dal presupposto errato quanto indimostrato che gli immobili promessi in vendita non avessero le qualità che si attendeva la promissaria acquirente, necessarie per giungere ad un valido atto trasferimento, ovvero che l'immobile non era in regola sotto l'aspetto edilizio ed era gravato da pesi e che di tutto ciò l'odierno appellante, seppure a conoscenza, aveva tenuto all'oscuro la promissaria acquirente. Reputa l'appellante errati CP_ i predetti presupposti in quanto, innanzitutto, era stata la a formulare di propria iniziativa la proposta di acquisto. per cui nessun ruolo attivo egli aveva svolto essendo pacifico che “ il preliminare per cui è causa si è formato con la (PASSIVA) adesione del ad una Parte_1
8 CP_ proposta irrevocabile formulata unilateralmente dalla , la quale avrebbe dovuto essere (ED
E') l'unica artefice del suo destino e pertanto avrebbe dovuto porre in essere qualsiasi operazione di c.d. due diligence e non invocare a posteriori responsabilità terze “ Inoltre, dai documenti prodotti, non correttamente valutati dal primo decidente, risultava che i lavori di completamento avevano avuto luogo attraverso la SCIA presentata e la circostanza che non era stato emesso il provvedimento di fine lavori, non determinava l'irregolarità dei lavori eseguiti;
inoltre dalla documentazione che aveva prodotto in allegato alla memoria 183 comma VI n. 1 c.p.c, risultava che le unità promesse in vendita erano “regolari”, tanto da richiedere al giudice di prime cure la nomina del ctu per accertare, sulla scorta della documentazione versata agli atti, la regolarità del beni promessi in vendita e quindi la loro commerciabilità, oltre che la propria buona fede nella conduzione dell'affare, come dimostrato dalla corrispondenza in atti, dalla quale si evincerebbe di aver soddisfatto tutte le richieste, documentali e di informazioni, che via via gli provenivano CP_ dalla . Aggiunge che, al contrario di quanto statuito, dalla svolta istruttoria sarebbe anche CP_ emerso che tutti gli argomenti addotti dalla per invalidare il contratto erano pretestuosi e servivano a nascondere il suo disinteresse alla conclusione del contratto testimoniato dal rifiuto opposto alla stipula del rogito seppure formalmente invitata poiché in detta occasione sarebbe stato il notaio a rilevare, ove esistenti, gli impedimenti e le irregolarità dedotti dall'attrice, rimasti, pertanto, meramente allegati e non provati. Aggiunge che anche le ingiunzioni di pagamento per oneri di esproprio, richiamati dal primo giudice, erano irrilevanti poiché con il preliminare di vendita non veniva ceduta la qualità di socio del promittente venditore bensì i beni a lui assegnati e, quindi, la posizione debitoria che la Cooperativa aveva nei confronti del CP_2 di San AN La NT, non produceva alcun riflesso pregiudizievole sul contratto .Posizione debitoria peraltro contestata anche dalla stessa Cooperativa che recentemente ha ricevuto un provvedimento giudiziale a supporto (Ordinanza TAR Sicilia prodotta).
Con il terzo motivo la parte lamenta il riconoscimento della propria responsabilità precontrattuale per la male fede manifestata durante le trattative e la statuizione censurata è la seguente: “Quanto alla richiesta di risarcimento danni a titolo di responsabilità precontrattuale, devesi evidenziare che, durante le trattative contrattuali, la regola della buona fede, quale clausola generale e specificazione a livello di legislazione ordinaria del principio costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., impone alle parti l'obbligo di comportarsi in modo corretto, onesto e leale, al fine di preservare gli interessi della controparte, comportando la configurabilità in capo alle parti di una pluralità di specifici obblighi tra i quali vi rientrano gli obblighi di informazione in riferimento
9 al contratto che si intende concludere. Ciascuna parte ha, in particolare, il dovere di dare notizia delle circostanze che appaiono ignote all'altra e che possono essere determinanti del suo consenso
(tali per cui l'altra parte, conoscendole, non avrebbe contrattato o avrebbe contrattato a condizioni diverse). Nello specifico, a norma dell'art. 1337 c.c. : “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.L'art.
1338 c.c. stabilisce, inoltre, che: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. Nel caso di specie, non può che considerarsi contrario alla buona fede aver sottaciuto, prima della conclusione del contratto, l'avvenuta scadenza della concessione per l'esecuzione dei lavori e la mancata proroga a cagione, peraltro, dell'esistenza di ordinanze ingiunzione a carico della cooperativa per oltre 3 milioni di euro, non evase”.
Deduce in senso contrario l'appellante che, per quanto esposto prima, egli non aveva tenuto alcuna CP_ condotta commissiva o omissiva in sede precontrattuale poiché era stata la a formulare CP_ proposta irrevocabile di acquisto;
aveva documentato la propria disponibilità nel fornire alla le informazioni richieste. Inoltre, in ordine alla condanna risarcitoria, liquidata in € 450,00, pari all'importo delle spese che l'odierna appellata assumeva di aver sostenuto per l'acquisto di materiale da destinare all'appartamento compromesso in vendita, reputa l'appellante insufficiente CP_ la mera produzione della fattura intestata alla stante che la stessa avrebbe potuto riferirsi ad acquisti effettuati per esigenze non collegate o ricollegabili con certezza all'appartamento per cui
è causa.
Con il quarto motivo la parte si duole: del mancato esame della documentazione che aveva prodotto contenente riscontri idonei a confutare la dedotta incommerciabilità degli immobili e la loro non regolarità amministrativa;
del mancato esame dei profili di responsabilità della promissaria acquirente alla quale spettava, come proponente l'acquisto, verificare prima di inoltrare la propria offerta lo stato degli immobili che era noto fossero in corso di costruzione, In CP_ ogni caso deduce l'appellante poiché la non aveva provato che gli immobili erano incompleti e non commerciabili per la carenza di titoli edilizi, il suo rifiuto a presenziare al rogito notarile era ingiustificato e non poteva valere come valido motivo per rifiutare la stipula dell'atto pubblico la mancata consegna della polizza fideiussoria decennale postuma, poiché per contratto andava consegnata al momento del rogito.
10 Infine, la parte che auspica l'accoglimento dell'appello, domanda di riformare la statuizione delle spese processuali ponendone l'onere a carico della controparte per i due gradi di giudizio.
Appello Incidentale
L'odierna appellata formula due motivi di appello incidentale condizionati all'accoglimento dell'appello principale, aventi ad oggetto:1) il rigetto della propria domanda formulata in via principale di nullità del contratto preliminare sottoscritto il 9.12. 2015, per essere stato stipulato in violazione dell'art. 20 della L. n. 179/1992 s.m.i. e/o dell'art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
s.m.i. ; 2) il quantum del risarcimento riconosciutole a titolo di responsabilità Controparte_3 precontrattuale ex art. 1337 c.c. in misura notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta, pari all'importo della caparra confirmatoria (€ 30.000,00) ovvero in quell'altra ritenuta equa. Inoltre la parte reitera ex art 346 cpc, sempre in via condizionata, le altre domande subordinate rimaste assorbite dalla decisione, della quale domanda la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Risulta infatti, dalla documentazione versata in atti nel grado precedente ( allegato n. 6 produzione attrice) che il programma costruttivo presentato dalla cooperativa Edilizia Laica Nuova, aveva ad oggetto la realizzazione di 96 alloggi di edilizia convenzionata/agevolata, ex art 25 della L. regionale n. 22/1996; che detto programma costruttivo era stato approvato con delibera della
Commissione Straordinaria del Comune di San AN La NT in data 22.2.2005 ed era stato predisposto secondo i parametri di cui alla L. Regionale n. 79/1975 che è la Legge che si prefigge come scopo di favorire la realizzazione di programmi costruttivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata attraverso l'elargizione di contributi pubblici regionali, per ridurre i tassi di interessi sulle somme da impiegare per l'acquisizione delle superfici.
Inoltre l'assunto dell'appellante che il programma costruttivo era autofinanziato dalla medesima
Cooperativa e pertanto non soggetto a nessun genere di restrizioni , trova smentita negli atti di causa ed in particolare nella Convenzione stipulata in data 21.10.2005 tra il Comune di San
Giovani La NT e la Cooperativa Laica Nuova ove alle pagg. 2 e 3 si dà atto che la Cooperativa
“è beneficiaria del finanziamento delle agevolazioni regionali ed Europee” e, al successivo art
10 è stato previsto “che l'alienazione e la costituzione dei diritti reali di godimento o la locazione
, degli alloggi realizzati è regolata dalla normativa vigente nella Regione Siciliana per le
Cooperative di abitazione e secondo la legislazione impartita dall'assessorato Regionale
Concedente il Finanziamento”. Inoltre, nelle note in atti, trasmesse dal Comune di San AN
11 La NT alla Cooperativa, è pressoché ricorrente il richiamo alla legge regionale n. 79/75 e alla natura agevolata del progetto costruttivo (nota datata 22.10.2013 del capo settore dell'urbanistica del Comune) tale riferimento normativo è riportato anche nelle varie richieste che la Cooperativa ha presentato al citato Comune (DIA del 23.7. 2015 n. prot.21409; SCIA n. prot.25927 del
14.9.2015). Posto quindi che è acclarato che gli immobili compromessi in vendita rientravano nel
Programma Costruttivo agevolato ai sensi della L. Regionale n. 79/1975, la loro trasferibilità era soggetta al vincolo di alienazione quinquennale trovando applicazione nella Regione Sicilia l'art. 20 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art.3 della L. 28 gennaio 1994, n. 85.
Ed infatti l'ufficio Legislativo della Regione Sicilia con parere reso n. 131.01.11 ha chiarito che la legislazione Statale sopra richiamata trova applicazione nel territorio Siciliano e, che nella formula novellata è stato previsto a favore dell'assegnatario la possibilità per gli alloggi di edilizia agevolata di alienare o locare gli immobili entro i primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine gli alloggi stessi potranno essere alienati o locati. E che in tutti i casi tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso
Per quanto esposto il motivo è infondato e pertanto va respinto.
I restanti motivi, si esaminano congiuntamente, in quanto connessi tra loro e sono infondati,
Ed infatti, in difetto di impugnazione delle ragioni che avevano portato il primo giudice a sussumere la scrittura privata, in atti, nell'ambito del contratto preliminare di vendita immobiliare
-in quanto all'offerta irrevocabile d'acquisto, formulata dall'odierna appellata, completa degli elementi essenziali, era seguita la formale accettazione mediante sottoscrizione del destinatario nel termine indicato-. le argomentazioni addotte dall'odierno appellante che prospetta di essere esente da responsabilità per aver ricoperto un ruolo meramente passivo rispetto all'iniziativa CP_ assunta dalla , sono infondate. Ed infatti in materia contratti, e ciò vale quindi in caso di contratto preliminare “il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e
12 ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che, in relazione all'esecuzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare antecedente l'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, aveva ritenuto inadempienti i promittenti venditori in quanto essi non avevano proceduto a sanare l'immobile, abusivamente costruito, e ad acquisire il relativo certificato di abitabilità, e ciò aveva fatto sebbene tale condotta omissiva non fosse stata esplicitamente sanzionata nell'accordo negoziale)” (ex multis Cass n.20399/2004) .
Nel caso in esame le parti in causa non hanno dedotto di aver intrattenuto interlocuzioni propedeutiche alla stipula del preliminare di vendita e neppure che la promissaria acquirente prima di avanzare la propria proposta di acquisto aveva chiesto al informazioni sullo stato Parte_1 dei lavori di completamento e sulla regolarità dei titoli autorizzativi dei lavori da eseguirsi o di quelli in corso né ancora l'odierno appellante ha dedotto che la promittente acquirente aveva effettuate indagini per proprio conto, prima di avanzare l'offerta , trincerandosi l'odierno appellante dietro l'assunto errato che quale “passivo “ destinatario della proposta d'acquisto non era tenuto ad alcun obbligo di informazione sullo stato di fatto e giuridico del Programma costruttivo avviato dalla Cooperativa essendo questo onere della parte proponente. Tale difesa trascura di considerare che sottoscrivendo la proposta di acquisto le parti avevano stipulato il contratto preliminare che prevedeva il trasferimento delle unità immobiliari ivi descritte già completate entro il termine del 31.3.2016, dedotto dall'attrice essenziale, che già all'epoca della sottoscrizione del contratto non soltanto non era possibile rispettare ma era, soprattutto, altamente improbabile che anche in seguito si potesse giungere alla stipula del contrato definitivo, data l'entità e la complessità del contenzioso insorto tra la Cooperativa ed Comune di San AN
La NT, avente ad oggetto: il pagamento di maggiori oneri di esproprio dovuti ai privati, per circa tre milioni di euro;
la perdita di efficacia della concessione edilizia originaria e l'abusività delle opere di completamento realizzate ma non autorizzate ed anche difformi rispetto al progetto autorizzato;
l'ordine di demolizione sulle opere di completamento non autorizzate, a cui va aggiunto che difettando l'allegazione da parte dell'odierno appellante che detto ordine di
13 demolizione era stato impugnato, si prospettava anche preclusa la possibilità di una loro futura sanatoria.
Dette circostanze, già presenti alla data di conclusione del preliminare e ignorate dalla promissaria acquirente, hanno portato l'odierna appellante a scegliere efficacemente, in via subordinata, tra i vari strumenti utilizzabili per invalidare il contratto ed ottenere la restituzione di quanto versato, quello dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art 1429 comma II cc, domanda che è stata accolta dal primo giudice.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione” In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza.
L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile-le in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.” ( Cass.
n.24738/2017).
Inoltre, si è affermato che “Ai fini dell'annullamento del contratto per errore su una qualità essenziale dell'oggetto dello stesso, non occorre accertare se tale qualità sia stata o meno pattuita tra le parti, essendo sufficiente e rilevante che una delle parti stesse si sia indotta alla stipulazione del negozio nell'erronea e determinante convinzione della sua esistenza” (Cass n. 1556/1973).
Infine secondo la S.C. ai fini dell'annullamento del contratto per errore è necessario accertare- da un lato -se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante nell'indurlo a concludere il negozio, e dall'altro - se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo in concreto richiesto che l'errore sia stato riconosciuto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento in una persona di media avvedutezza (Cass. n. 24738/2017; Cass. n.
2518/1990; Cass. n. 2844/1982).
In base ai suddetti principi gli argomenti utilizzati dall'odierno appellante non sono idonei a scalfire la ratio decidenti che si fonda sulle deduzioni dell'allora attrice rimaste incontestate e/o provate. Ed infatti l'odierna appellata nel grado precedente ha dedotto che soltanto dopo la stipula del preliminare di vendita e dopo aver sollecitato, invano, il promittente venditore di trasmetterle la documentazione necessaria e funzionale alla stipula del rogito ( regolarità edilizia
14 – urbanistica, idoneità all'abitabilità, i tioli di provenienza) aveva appreso tutte le vicende sopra indicate, che se conosciute prima non si sarebbe determinata a concludere il contratto in quanto oltre ad essere da ostacoli al perfezionamento del contratto definitivo nel termine essenziale pattuito, precludevano la possibilità che gli immobili compromessi in vendita potessero essere commercializzati e destinati per la finalità pattuita, che erano quella, rispettivamente, di abitazione e di garage e ciò non soltanto perché incompleti ma principalmente perché abusivi oltre che gravati da pesi notevoli non segnalati ( ordinanze di demolizione e ingiunzione di pagamento). A fronte di dette ragioni, anche documentate dall'allora attrice, l'odierno appellane principale ha replicato sostenendo soltanto : che nulla ostava al rogito;
che all'epoca in cui aveva sollecitato/ diffidato la sua controparte alla stipula dell'atto pubblico ( 3.8.2016; 8.9.2016) gli immobili erano stati completati;
che gli interventi di completamento non erano abusivi;
che che le ingiunzioni di demolizione non riguardano le unità immobiliari compromesse in vendita come da attestazione rilasciata dal Presidente della Cooperativa, datata 2.9.2016 ; che il certificato di abitabilità e la polizza fideiussoria postuma decennale, ( quest'ultima per previsione contrattuale) andavano consegnati al rogito;
che il trasferimento non si era perfezionato per il ripensamento dell'attrice la cui domanda pertanto andava rigettata.
Le suddette affermazioni ribadite nel presente grado, hanno trovato smentita nella documentazione CP_ prodotta in causa dalla , dalla quale risulta : che il capo della settore urbanistica del Comune citato, con nota del 22.10.2013 aveva rigettato la richiesta di proroga della concessione edilizia in quanto pervenuta oltre il termine di scadenza ( 12.3.2013) e poiché la Cooperativa edilizia aveva anche disatteso gli impegni assunti nella convenzione, stipulata in data 21.10.2005, non pagando gli oneri espropriativi posti a suo carico, quest'ultima era stata diffidata dal sospendere i lavori inizialmente autorizzati con la concessione edilizia n. 29/2009 del 16.12.2009 ; che la Cooperativa con segnalazione certificata di inizio attività, depositata in data 9.1.2014 al prot. n 512, aveva segnalato l'avvio dei lavori di completamento di tutte le unità accatastate al foglio 5, particella
2425 dal sub 1 al sub 86; che in data 15 luglio 2014 la società Cooperativa aveva presentato al prot. n. 18132 la segnalazione certificata di inizio attività per le opere di completamento e modifiche esterne dei prospetti da eseguirsi sui corpi ai nn. 8.9, 10 e 11 che tra le unità interessate alle predetti lavori vi era quella compromessa in vendita censita al catasto al f. 5 particella 2425 sub 72 ( appartamento); che il Comune di San Giovani la NT nel mese di dicembre 2014 aveva notificato alla Cooperativa le ordinanze di ingiunzione di pagamento per i maggiori oneri di espropri determinati in sede giudiziaria per effetto delle opposizioni alla stima proposte dai
15 proprietari espropriati, in particolare ingiunzione n. 42 del 18.2.2013 per la somma di €
1.487.007,30 e l'ingiunzione n. 211 del 2.2.2014, per la somma di € 1.307.965,04; che in data 23 luglio 2015 al di pro. n,21409 la Cooperativa aveva presentato la dichiarazione di inizio attività per le opere di completamento e modifiche riguardanti altre unità diverse da quelle oggetto del preliminare di vendita e contro la loro esecuzione si era opposto il Comune, con provvedimento n. 22692 del 10 agosto 2015, ordinando alla Cooperativa di non effettuare le previste trasformazioni indicate;
che con segnalazione certificata di inizio attività depositata il 14 settembre 2015 al protocollo n. 25927 la Cooperativa aveva comunicato l'avvio dei lavori di completamento del corpo 9 sia al piano cantinato destinato a garage, che al piano terra ( oggetto di preliminare di vendita) cui faceva riscontro il provvedimento datato 21 9.2015 al pro. n. 26700 con il quale il Comune di San AN La NT, oltre ad osservare in premessa che la SCIA da ultimo citata era inidonea per la realizzazione degli interventi preannunciati, occorrendo il conseguimento di nuova concessione edilizia e la mancanza dei pareri obbligatori a carico di altri enti, rilevava che poiché la Cooperativa non aveva ancora regolato il contenzioso con il per gli oneri di urbanizzazione, la stessa era diffidata dall'eseguire gli interventi CP_2 preannunciati e non autorizzati;
che con provvedimento datato 11-14 luglio 2016 Il Comune di
San AN la NT aveva emesso l'ingiunzione di demolizione, sospensione e messa in pristino delle opere edili realizzate senza autorizzazione, dando atto nel corpo di detto provvedimento che tutti gli interventi eseguiti dalla Cooperativa dopo la scadenza della concessione edilizia non erano autorizzate al pari di quelle indicate nella DIA del 23 luglio
2015 al prot. n 21409 del 14.9 2015 e nella SCIA del 14.9. 2015 al prot. n. 25927, pertanto andavano demolite;
il Comune di San AN La NT alla data del 7.6.2016 riscontrando la nota dell'attrice riferiva che per quanto esposto in precedenza la pratica edilizia era sospesa.
Segue che, a fronte di dette evidenze documentali era superfluo disporre la ctu e, nessun peso probatorio poteva assumere la nota del presidente della Cooperativa, prodotta in giudizio dall'odierno appellante, che rassicurava non rientranti nel provvedimento di demolizione n 122 del 14.7.2016 le unità compromesse in vendita, in quanto il suo contenuto era documentalmente smentito dalla copiosa documentazione in atti e dal contenuto dell'ordinanza di demolizione che dichiarava non autorizzate e da demolire le opere previste nella SCIA presentata il 14.9.2015 che, come già detto, aveva ad oggetto per l'appunto le opere di completamento del corpo 9, sia nella parte del piano cantinato dove insisteva il sub 77 ( garage) sia del piano terra dove insisteva il sub 72 (l'appartamento).
16 Si aggiunga, che la sentenza del TAR Sicilia prodotta nel grado, pronunciata in data 6.4.2023 sul ricorso promosso dalla Cooperativa, contro il silenzio del Comune di San AN La NT sulla propria istanza del 23 novembre2020, reiterata in data 13 dicembre 2021, con cui sollecitava l'approvazione di una “variante distributiva” al programma costruttivo, oggetto della convenzione urbanistica del 21 ottobre 2005 e della successiva transazione in data 14 agosto 2018, al contrario del proposito indicato, dimostra che all'epoca in cui il contratto venne sottoscritto ed anche alla scadenza del termine pattuito per la stesura del rogito, la pratica edilizia era ancora bloccata per via del contenzioso instaurato tra la Cooperativa ed il Comune per gli oneri di esproprio, risoltosi transitivamente, da quanto emerge dalla sentenza del TAR citata, soltanto in data 14.8.2018 e che quel che più rileva è che gli immobili alla data del 23.11 2020, contrariamente a quanto deduce l'appellante, erano ancora, dopo diversi anni , incompleti e vincolati all'esito della“variante distributiva” che non è dato sapere quale impatto avrebbe avuto sull'assetto degli immobili originariamente autorizzati e compromessi in vendita nel 2015.
In definitiva, la statuizione di annullamento del contratto per errore sulle qualità essenziali dei beni oggetto di compravendita resta confermata e sul piano della riconoscibilità dell'errore da parte dell'odierno appellante alla motivazione indicata dal primo giudice, che si condivide e alla quale si rimanda, si aggiunge che dal tentativo dell'odierno appellante di negare e minimizzare le gravi irregolarità edilizie documentalmente provate che affliggevano gli edificati, senza addurre argomenti a propria discolpa ( ad esempio errore bilaterale), si può anche trarre la dimostrazione che costui era a conoscenza di tutte quelle circostanze, scoperte in seguito dalla sua controparte e che ne aveva anche apprezzato la rilevanza determinante per la formazione del consenso della promittente acquirente, tanto da averle, prima taciute e, poi, nel corso del giudizio, negate, nonostante le inequivocabili evidenze contrarie.
Infine la censura riguardante il risarcimento del danno liquidato in € 450,00 a titolo di responsabilità precontrattuale, sebbene la statuizione del giudice di prime cure non è condivisibile, tuttavia i motivi addotti ( aver subito la proposta;
reso i chiarimenti richiesti) non sono utili per la riforma della statuizione e riguardo al merito alla censura che obietta insufficiente la CP_ produzione della fattura di acquisto del materiale da parte della per imputarla agli immobili CP_ oggetto di causa, è sufficiente osservare in contrario che la fattura in oggetto, intestata alla , non è stata contestata dall'odierno appellante nella sua autenticità e reca come luogo di destinazione, il cantiere della Laica Nuova, in località San AN la NT via della Regione,
17 che corrisponde all'indirizzo esatto dove avevano sede gli immobili all'epoca in allestimento e compromessi in vendita.
Per quanto esposto l'appello principale è rigettato.
Tenuto conto che i motivi dell'appello incidentale così come le domande rimaste assorbite dalla decisione del Tribunale, sono stati rispettivamente formulati e riproposte in via condizionata all' accoglimento dell'appello principale, stante il rigetto dell'appello principale nulla si dispone in ordine agli stessi.
&&&
Infine, va accolta la domanda dell'odierna appellata di condanna della propria controparte a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 comma III cpc, sussistendone i presupposti.
Ed infatti “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione” (
Cass.n.13859/2022 Cass SU n.9912/2018) .
Nel caso in esame l'odierno appellante principale ha riproposto in appello tesi difensive basate su circostanze fattuali palesemente smentite da documenti prodotti in causa e peraltro non contestati o smentiti da documentazione contraria, integrando tale condotta gli estremi dell'abuso del processo.
In ordine al quantum della condanna essa si liquida in via equitativa nella misura di 1/3 delle spese processuali in conformità al principio secondo cui “In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
18 dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”
(Cass. n.26435/2020).
Infine, poiché l'appello è stato notificato in data 11.4.2023 l'appellante principale in applicazione del IV comma dell'art 96 cpc introdotto dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.lgs. n. 10 ottobre 2022,
n. 149, è altresì condannato al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della CP_4
trovando applicazione il comma sopra citato a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi
[...] di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.lgs. citato. (così, Cass. SU, n.
27195/2023; Cass. SU, n. 28619/2023).
&&&
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 in applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 531/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1115/2023 pubblicata l'8.3.2023, così provvede rigetta l'appello avverso, la sentenza del Tribunale di Catania n.1115/2023 pubblicata l'8.3.2023, che conferma condanna al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in favore Parte_1 di in complessivi € 9.991,00 (€2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase CP_1 introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
19 condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art 96 comma III c.p.c., in Parte_1 favore di che liquida nella misura di 1/3 delle spese processuali come sopra liquidate;
CP_1 condanna , ai sensi dell'art 96 comma IV c.p.c., al pagamento dell'importo di Parte_1
€ 500,00 in favore della Controparte_4
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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