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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 824/2024 e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
- attori -
con il patrocinio dell'avv. ROSINA MORENA
contro
FU , FU , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
FU , FU Controparte_3 Per_1 Controparte_4
, FU , Per_1 Controparte_5 Per_1
(C.F. ) Controparte_6 C.F._3
(C.F. ) CP_7 C.F._4
- convenuti contumaci -
Conclusioni di parte attrice: come da verbale di udienza del 26.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed hanno introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 Parte_2
sentire accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione, ciascuno per la quota pagina 1 di 11 indivisa di 1/2, della piena proprietà di un compendio immobiliare sito in Comune di
RI (PD) (ora SA AT D'TE), costituito da un fabbricato rurale e da terreni agricoli, del quale hanno allegato di essere comunque, già, proprietari pro quota indivisa.
Hanno esposto, infatti, di essere comproprietari del fabbricato rurale sito a RI (PD) in via Lenguora n. 52, censito al catasto terreni del Comune di RI, fg 7, mappale n. 200,
dove i medesimi abitano, e di alcuni terreni limitrofi al predetto fabbricato censiti al catasto terreni del Comune di RI, Fg. 7, mappali nn. 600-601-195-598 e 599 oltre ad altri terreni non adiacenti alla casa catastalmente identificati con i mappali nn. 120-660-661-
662-663-164.
Nello specifico, le quote di proprietà indivisa loro spettanti risulterebbero essere:
- quanto al fabbricato rurale (mappale 200) i 4/56 in piena proprietà ed i 6/56 in nuda proprietà;
- quanto ai mappali 600-601-195-598 e 599, sarebbe pieno Parte_1
proprietario per i 16/56 e nudo proprietario per i 6/56, sarebbe piena Parte_2
proprietaria della minor quota di 4/56 e nuda proprietaria per i 6/56;
- quanto ai terreni costituenti il corpo staccato rispetto al fabbricato ed alle sue pertinenze (mappali 120 660-661-662-663 e 164), sarebbe Parte_1
proprietario del mappale 120 in nuda proprietà per i 6/56 e piena proprietà per i 16/56,
dei mappali 660 e 661 in piena proprietà per i 41/126, dei mappali 662 e 663 in piena proprietà per i 7/12, del mappale 164 in piena proprietà per i 8/12; Parte_2
del mappale 12 piena proprietaria di 4/56 e nuda proprietaria dei 6/56, per i mappali
660 e 661 proprietaria dei 14/126, per i mappali 662 e 663 proprietaria dei 3/12 e per il mappale 164 proprietaria di 2/12.
Hanno altresì dedotto:
- di aver acquisito i diritti predetti per successione del padre , e, Persona_2
pagina 2 di 11 quanto ad , anche in forza di atto di compravendita stipulato con Parte_1
, la quale ha a lui ceduto tutte le sue quote dei terreni Controparte_6
agricoli di cui ai mappali 600-601-195- 598-599-120-660-661-662-663-164;
- che i predetti immobili risultano catastalmente intestati, oltre che agli attori, altresì ad altri soggetti come segue: a) il fabbricato rurale, mappale 200, intestato per 4/56 a fu , per 4/56 a fu , per 4/56 a Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
fu , per 4/56 a fu , per 4/56 a Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
fu , per i 4/56 di proprietà e i 12/56 di usufrutto a Controparte_5 Per_1
, per i 12/56 a;
b) i terreni adiacenti CP_7 Controparte_6
all'abitazione e di cui ai mappali 600-601-195-598-599, risultano intestati altresì a fu per i 4/56, a fu per 4/56, a Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
fu per 4/56, a fu per 4/56, a Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
fu per 4/56 e a per i 4/56 in proprietà e Controparte_5 Per_1 CP_7
usufruttuaria per i 12/56; c) gli altri terreni agricoli non adiacenti all'abitazione e precisamente i mappali 120-660-661-662-663-164 risultano intestati oltre che agli attori anche ai seguenti soggetti: il mappale 120 cointestato a fu Controparte_1
per 4/56, a fu per 4/56, a fu Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3
per 4/56, a fu per 4/56, a Per_1 Controparte_4 Per_1 Controparte_5
fu per 4/56, a proprietaria dei 4/56 e usufruttuaria dei 12/56; Per_1 CP_7
i mappali 660 e 661 sono cointestati anche a: fu per Controparte_1 Per_1
14/126, fu per 14/126, fu per Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_1
14/126, fu per 14/126, fu Controparte_4 Per_1 Controparte_5 Per_1
per 14/126, proprietaria dei 14/126; i terreni di cui ai mappali 662-663 CP_7
sono solo formalmente cointestati a per 3/12 e il mappale 164 è CP_7
intestato a per 2/12; CP_7
pagina 3 di 11 - di aver posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto per oltre venti anni il predetto compendio, effettuando la manutenzione del fabbricato con lavori di rifacimento dei pavimenti interni, recinzione esterna, pagamento di imposte ed utenze, consorzio di bonifica, tassa rifiuti, riscossione tributi, nonché coltivato i terreni sostenendo le spese per la coltivazione dei campi, il tutto a far data dal 1984.
Hanno dunque citato in giudizio i comproprietari intestatari degli immobili CP_1
fu , fu , fu ,
[...] Per_1 Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
fu , e e/o loro Controparte_5 Per_1 Controparte_6 CP_7
eredi e chiesto di accertare e dichiarare il loro acquisto della proprietà piena ed esclusiva dei beni per usucapione ventennale, formulando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: -
accertarsi e dichiararsi maturata a favore degli attori l'intervenuto acquisto per
usucapione ex art. 1158 CC del fabbricato rurale sito in via Lenguora n. 52 a RI (Pd)
così di seguito censito: catasto terreni, comune di RI (Pd) via Lenguora Fg 7
mappale 200, fabbricato rurale mq 610; dichiarandosi per l'effetto l'intervenuta
usucapione del diritto di proprietà, per la quota di 1/2 ciascuno: a favore di Parte_1
e a favore di;
-accertarsi e dichiararsi maturata a favore degli
[...] Parte_2
attori l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 CC della proprietà dei terreni
agricoli in pari quota così di seguito censiti: catasto terreni, comune di RI (Pd) via
Lenguora Fg 7 mappale 195 seminativo classe 1 di are 49,21 RD € 50,58 RA € 30,50 mappale 598 seminativo classe 3 di are 22,43 RD € 15,09 RA €11,00 mappale 599 seminativo classe 3 di are 1,87 RD € 0,72 RA € 0,52 mappale 600 seminativo classe 3 di are 37,13 RD € 24,98 RA 18,22 mappale 601 seminativo classe 3 di are 2,27 RD € 1.53 RA
1,11 mappale 120 seminativo classe, mappale 660 seminativo classe 3 di are 6 RD € 4,37
RA € 3,19 mappale 661 seminativo classe 3 di are 0,80 RD € 0,54 RA 0,39 mappale 662 seminativo classe 3 di are 2 RD € 17,83 RA € 13,01 mappale 663 seminativo classe 3
pagina 4 di 11 mappale 164 seminativo classe 3 di are 2147 RD € 14,44 RA € 10,53 dichiarandosi per
l'effetto l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà dei terreni agricoli come sopra
individuati in pari quota, a favore di e di . Parte_1 Parte_2
Autorizzarsi le relative trascrizioni e volture catastali con esonero di responsabilità per il
Conservatore dei RR.II e rinuncia all'ipoteca legale. Vittoria di spese e onorari in caso di opposizione”.
Nessuno dei convenuti, regolarmente citati, si è costituito, e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 13.11.2024.
La causa, disposta la conversione del rito ed assegnati i termini per le memorie ex art. 281duodecies co. 4 cpc, è stata istruita per documenti e raccogliendo la testimonianza di e (udienza 5.3.2025), quindi discussa oralmente Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 26.3.2025 ove le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione a norma del terzo comma dell'articolo citato.
***
La domanda è fondata e va accolta.
La planimetria, le visure catastali prodotte dagli attori (docc. 1 e 2) unitamente alle fotografie relative allo stato dei luoghi (doc. 17 e doc. 21) consentono di ritenere ben individuati i beni immobili oggetto della domanda, anche dal punto di vista catastale, e consistono in un fabbricato rurale ad uso abitativo (mappale 200) e in terreni adiacenti l'abitazione (mappali 600-601-195-598-599), un ulteriore terreno censito al mappale 120 e un blocco di terreni contraddistinti dai mappali 661, 660 ,663, 164, 662, tutti in Comune
di RI (PD).
L'immobile ad uso abitativo distinto al mappale 200 in cui risiedono gli attori è dotato di cancello e cancelletto (doc. 21 foto n. 3 e 4).
Una parte degli appezzamenti di terreno oggetto della domanda sono situati nelle pagina 5 di 11 immediate vicinanze del fabbricato di cui sopra e precisamente individuati dai mappali
600-601-195-598-599: per accedere ai predetti terreni, vi è un ingresso ove è posta una catena, sono presenti reti che delimitano i terreni nonché altri confini naturali costituiti da fossati e alberi, nonché canale di scolo consorziale su pubblica via Lenguora (doc. 21 foto nn. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14).
L'ulteriore terreno di cui si chiede l'usucapione è il mappale 120 a cui si accede dalla via pubblica via Lenguora e per entrarvi vi è una catena (doc. 21 foto 16) e sul confine che corre lungo la pubblica via sono apposti paletti con nastro segnaletico (foto 17) e lungo gli altri lati del fondo sono presenti un fosso e degli alberi (foto 19-20-21-22) delimitanti il terreno in maniera pienamente visibile e comprensibile a chiunque.
I residui mappali 661, 660 ,663, 164, 662, parimenti oggetto di domanda, sono appezzamenti di terreno a cui si accede attraverso una capezzagna lungo il mappale 170 ed i confini sono delimitati da un accesso carraio chiuso con pali in legno e catenella (doc. 21
foto 23), da un fosso ed alcuni alberi e piante rampicanti (foto 24-25), da un fosso di scolo fino a raggiungere lo scolo consorziale (foto 26-27) e sul confine con il fondo identificato dal mappale 664 (foto 27-28-29) di risultano posizionati paletti con nastro Testimone_1
segnaletico.
Gli attori hanno allegato di aver apposto i predetti confini materiali e di aver provveduto alla cura e manutenzione dei fossi e degli alberi posti sul confine dei terreni.
Hanno documentato di aver eseguito lavori di ristrutturazione dell'immobile quali il rifacimento dei pavimenti della casa e dell'ingresso (doc. 16) la recinzione esterna della casa (doc. 17) nonché il pagamento delle utenze quali energia elettrica, consorzio di bonifica, tassa rifiuti, a partire dalla fine degli anni ottanta, relative all'immobile sito in
RI in via Lenguora n. 52 (doc. 19).
Le dichiarazioni rese dai testimoni all'udienza del 5.3.2025 hanno avvalorato le pagina 6 di 11 circostanze dedotte da parte attrice e in gran parte emergenti dalla documentazione depositata.
Il teste a conoscenza dei luoghi di causa in quanto vicino di casa degli Testimone_1
attori dalla nascita (“ho abitato nelle immediate vicinanze (n. civico 64) da quando sono nato”) ha confermato quanto descritto nei capitoli di prova riconoscendo i terreni oggetto di usucapione, la loro coltivazione da oltre vent'anni da parte degli attori in modo pacifico pubblico e senza interruzione, la percezione dei guadagni derivanti dalla coltivazione dei terreni e sostenendo le spese relative alla loro gestione.
Ha altresì confermato la circostanza che gli attori risiedono nel fabbricato rurale -mappale
200- sostenendo le spese relative alla gestione comportandosi da proprietari da oltre vent'anni versando le relative utenze, ristrutturando la casa negli anni tra il 1975 e il 1980 con rivestimento di intonaco all'esterno della casa oltre agli allacci fognari e rifacendo la recinzione attorno alla casa nel 2005.
In ordine ai terreni oggetto di causa ha confermato che gli attori hanno apposto segni visibili di delimitazione della proprietà dei terreni adiacenti alla casa apponendovi la rete,
la catena d'ingresso per accedere ai terreni, curando i fossati e potando le piante a confine dei terreni, e così anche per i terreni di cui ai mappali 120, 661, 660, 663, 164 e 662
posizionando dei paletti di recinzione una catena all'ingresso del terreno e curando i confini naturali costituiti dal fossato e dagli alberi e che nessuna pretesa o rivendicazione è
stata avanzata da parte di terzi sui terreni e sul fabbricato;
In ordine ai terreni e al fabbricato rurale oggetto di causa ha precisato:“la mia famiglia è
proprietaria di terreni confinanti con quelli di cui ai mapp. 164/662; che i fondi hanno
accesso comune da una capezzagna abbastanza stretta, e che anche per tale ragione io,
mio padre, il padre di e lo stesso abbiamo sempre discusso ad inizio Pt_1 Pt_1
annata di quali coltivazioni sarebbero state eseguite, perché la loro tipologia influenzava
pagina 7 di 11 l'uso della capezzagna a seconda delle dimensioni dei mezzi agricoli che era necessario
utilizzare per accedervi e coltivare;
ho sempre visto e la sua famiglia nucleare Pt_1
occuparsi delle coltivazioni;
inoltre hanno sempre abitato la casa di cui al mapp. 200; non
ho mai sentito di altri che avanzassero pretese sui medesimi beni;
riconosco tutte le foto
allegate al doc. 24 di parte attrice, e in particolare confermo che i fossati per come sono
riprodotti esistono così da quando ho memoria e che sono sempre stati coltivati e gestiti
dalla famiglia degli attori;
anche i paletti che delimitano i campi e che vedo ad esempio
nelle foto 5, 16, 17, 23, 29 sono ivi collocati da più di vent'anni; il nastro che si vede
invece è più recente perché va periodicamente sostituito quando viene danneggiato;
io
stesso ho aiutato a sostituirlo, e preciso che nella foto 23 la parte antistante ritrae Pt_1
una porzione di campo di mia proprietà. Anche la recinzione dell'abitazione è così come
ritratta nelle foto 3 e 4 del doc. 24 da quando ho memoria, e confermo che la stessa è stata
sistemata nei primi anni 2000; i lavori di ristrutturazione del fabbricato sono stati eseguiti
dalle stesse ditte edili di RI che hanno eseguito lavori analoghi anche presso
l'abitazione della mia famiglia”.
Il teste a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto “conoscente Testimone_2
ed amico” degli attori dagli anni Novanta del secolo scorso, e per aver spesso aiutato
(l'attore ) nei lavori nei campi, ha dichiarato: “per quanto a mia Pt_1 Parte_1
conoscenza confermo quanto indicato nei capitoli, riconosco le foto dei luoghi tra quelle
allegate al doc. 24 di parte attrice e confermo che i luoghi per come sono ritratti sono così
da quando ho memoria dunque dagli anni Novanta;
in particolare confermo ciò per
quanto attiene alle recinzioni dell'abitazione, ai paletti che delimitano i campi e gli accessi agli stessi;
i fossati e le siepi di confine, che io stesso ho aiutato l'attore a tenere in ordine.
Io mi sono rapportato con entrambi gli attori ma soprattutto con;
pure conosco la Pt_1
sorella che ha sempre abitato lì; non abito nelle vicinanze né possiedo terreni nelle
pagina 8 di 11 vicinanze ragion per cui non ho mai dovuto prendere decisioni relative ai terreni o alle
coltivazioni con gli attori”.
I precisi riferimenti anche ai dettagli dei beni di cui è causa (ad es. il cancello e la recinzione a delimitazione del fabbricato rurale, i paletti che delimitano l'ingresso ed i confini dei terreni le siepi e i fossati di confine) la conoscenza dei luoghi di causa, la frequentazione in numerose occasioni degli immobili degli attori per eseguire opere o lavori sul compendio immobiliare di cui si discute, comprovano l'attendibilità e rilevanza delle testimonianze ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Dall'istruttoria espletata è emerso che effettivamente gli attori per oltre un ventennio hanno mantenuto il possesso, ciascuno in misura paritaria e dunque per 1/2 ciascuno, come fosse proprio sul complesso immobiliare sopra individuato, senza che risulti che alcuno contestasse o mettesse in dubbio il loro rapporto di fatto con detti beni, avendo provveduto al loro utilizzo come casa di abitazione, ed alla coltivazione dei terreni e di aver provveduto alla loro recinzione con opere visibili erga omnes.
Il possesso ad usucapionem deve essere continuato per vent'anni e non interrotto, pacifico e pubblico, quindi non acquisito in modo violento o clandestino;
deve essere altresì
inequivoco, ossia consistere in modo né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, quindi certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio sulla res da parte dell'interessato, attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui
(Cass. Civ. Sez. II, n. 20508 del 30/07/2019).
I presupposti ricorrono nel caso di specie.
La circostanza della avvenuta recinzione del fabbricato rurale è comportamento che pagina 9 di 11 manifesta l'esercizio di potere uti dominus.
In particolare, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile
una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di
possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il
cespite predetto” (Cass. Ord. n. 1796 del 20/01/2022).
Quanto ai terreni, il possesso ad usucapionem emerge dai documenti e dalle testimonianze sopra riportate, ed in particolare dall'esplicito comportamento dell'attore volto alla loro gestione diretta uti dominus nei confronti dei terzi e della Pubblica amministrazione.
In particolare, emerge che i terreni de quibus, quelli adiacenti alla casa di abitazione degli attori, rappresentati dai mappali 600-601-195-598 e 599, il mappale 120 e l'altro blocco di terreni catastalmente identificati con i mappali nn. 120 -660-661-662-663-164, sono delimitati e recintati nel loro perimetro o da opere dell'uomo (pali e reti metalliche per l'accesso ai fondi coltivati, o da scoli consortile o fossati o da piantumazioni come da fotografie allegate.
Da ciò consegue che sussistono tutti i presupposti per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà dei beni per usucapione in capo agli attori: vi è infatti il possesso ininterrotto per più di venti anni, pacifico e pubblico.
La domanda attorea merita, pertanto, nei limiti in cui essa è formulata, accoglimento.
In considerazione dell'oggetto della domanda e della contumacia dei convenuti, nulla va statuito sulle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. Accerta e dichiara l'acquisto per usucapione da parte di (C.F. Parte_1
pagina 10 di 11 ) nato a [...] il [...] e residente a [...], ora C.F._1
SA AT D'TE (PD) in Via Lenguora n. 52, ed (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente RI, ora SA C.F._2
AT D'TE (PD), in Via Lenguora n. 52, ciascuno per la quota di 1/2 della proprietà piena ed esclusiva sui beni immobili siti in RI (ora SA AT
D'TE ) così catastalmente censiti:
• Catasto terreni, Comune di RI, Fg. 7, mappale 200, fabbricato rurale mq 610
• Catasto terreni, Comune di RI (Pd) via Lenguora, Fg. 7
- mappale 195 seminativo classe 1 di are 49,21 RD € 50,58 RA € 30,50
- mappale 598 seminativo classe 3 di are 22,43 RD € 15,09 RA €11,00
- mappale 599 seminativo classe 3 di are 1,87 RD € 0,72 RA € 0,52
- mappale 600 seminativo classe 3 di are 37,13 RD € 24,98 RA 18,22
- mappale 601 seminativo classe 3 di are 2,27 RD € 1.53 RA 1,11
- mappale 120 seminativo classe 3
- mappale 660 seminativo classe 3 di are 6 RD € 4,37 RA € 3,19
- mappale 661 seminativo classe 3 di are 0,80 RD € 0,54 RA 0,39
- mappale 662 seminativo classe 3 di are 2 RD € 17,83 RA € 13,01
- mappale 663 seminativo classe 3
- mappale 164 seminativo classe 3 di are 2147 RD € 14,44 RA € 10,53
2. ordina al competente Conservatore le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
3. nulla per le spese.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rovigo, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 824/2024 e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
- attori -
con il patrocinio dell'avv. ROSINA MORENA
contro
FU , FU , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
FU , FU Controparte_3 Per_1 Controparte_4
, FU , Per_1 Controparte_5 Per_1
(C.F. ) Controparte_6 C.F._3
(C.F. ) CP_7 C.F._4
- convenuti contumaci -
Conclusioni di parte attrice: come da verbale di udienza del 26.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed hanno introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 Parte_2
sentire accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione, ciascuno per la quota pagina 1 di 11 indivisa di 1/2, della piena proprietà di un compendio immobiliare sito in Comune di
RI (PD) (ora SA AT D'TE), costituito da un fabbricato rurale e da terreni agricoli, del quale hanno allegato di essere comunque, già, proprietari pro quota indivisa.
Hanno esposto, infatti, di essere comproprietari del fabbricato rurale sito a RI (PD) in via Lenguora n. 52, censito al catasto terreni del Comune di RI, fg 7, mappale n. 200,
dove i medesimi abitano, e di alcuni terreni limitrofi al predetto fabbricato censiti al catasto terreni del Comune di RI, Fg. 7, mappali nn. 600-601-195-598 e 599 oltre ad altri terreni non adiacenti alla casa catastalmente identificati con i mappali nn. 120-660-661-
662-663-164.
Nello specifico, le quote di proprietà indivisa loro spettanti risulterebbero essere:
- quanto al fabbricato rurale (mappale 200) i 4/56 in piena proprietà ed i 6/56 in nuda proprietà;
- quanto ai mappali 600-601-195-598 e 599, sarebbe pieno Parte_1
proprietario per i 16/56 e nudo proprietario per i 6/56, sarebbe piena Parte_2
proprietaria della minor quota di 4/56 e nuda proprietaria per i 6/56;
- quanto ai terreni costituenti il corpo staccato rispetto al fabbricato ed alle sue pertinenze (mappali 120 660-661-662-663 e 164), sarebbe Parte_1
proprietario del mappale 120 in nuda proprietà per i 6/56 e piena proprietà per i 16/56,
dei mappali 660 e 661 in piena proprietà per i 41/126, dei mappali 662 e 663 in piena proprietà per i 7/12, del mappale 164 in piena proprietà per i 8/12; Parte_2
del mappale 12 piena proprietaria di 4/56 e nuda proprietaria dei 6/56, per i mappali
660 e 661 proprietaria dei 14/126, per i mappali 662 e 663 proprietaria dei 3/12 e per il mappale 164 proprietaria di 2/12.
Hanno altresì dedotto:
- di aver acquisito i diritti predetti per successione del padre , e, Persona_2
pagina 2 di 11 quanto ad , anche in forza di atto di compravendita stipulato con Parte_1
, la quale ha a lui ceduto tutte le sue quote dei terreni Controparte_6
agricoli di cui ai mappali 600-601-195- 598-599-120-660-661-662-663-164;
- che i predetti immobili risultano catastalmente intestati, oltre che agli attori, altresì ad altri soggetti come segue: a) il fabbricato rurale, mappale 200, intestato per 4/56 a fu , per 4/56 a fu , per 4/56 a Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
fu , per 4/56 a fu , per 4/56 a Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
fu , per i 4/56 di proprietà e i 12/56 di usufrutto a Controparte_5 Per_1
, per i 12/56 a;
b) i terreni adiacenti CP_7 Controparte_6
all'abitazione e di cui ai mappali 600-601-195-598-599, risultano intestati altresì a fu per i 4/56, a fu per 4/56, a Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
fu per 4/56, a fu per 4/56, a Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
fu per 4/56 e a per i 4/56 in proprietà e Controparte_5 Per_1 CP_7
usufruttuaria per i 12/56; c) gli altri terreni agricoli non adiacenti all'abitazione e precisamente i mappali 120-660-661-662-663-164 risultano intestati oltre che agli attori anche ai seguenti soggetti: il mappale 120 cointestato a fu Controparte_1
per 4/56, a fu per 4/56, a fu Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3
per 4/56, a fu per 4/56, a Per_1 Controparte_4 Per_1 Controparte_5
fu per 4/56, a proprietaria dei 4/56 e usufruttuaria dei 12/56; Per_1 CP_7
i mappali 660 e 661 sono cointestati anche a: fu per Controparte_1 Per_1
14/126, fu per 14/126, fu per Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_1
14/126, fu per 14/126, fu Controparte_4 Per_1 Controparte_5 Per_1
per 14/126, proprietaria dei 14/126; i terreni di cui ai mappali 662-663 CP_7
sono solo formalmente cointestati a per 3/12 e il mappale 164 è CP_7
intestato a per 2/12; CP_7
pagina 3 di 11 - di aver posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto per oltre venti anni il predetto compendio, effettuando la manutenzione del fabbricato con lavori di rifacimento dei pavimenti interni, recinzione esterna, pagamento di imposte ed utenze, consorzio di bonifica, tassa rifiuti, riscossione tributi, nonché coltivato i terreni sostenendo le spese per la coltivazione dei campi, il tutto a far data dal 1984.
Hanno dunque citato in giudizio i comproprietari intestatari degli immobili CP_1
fu , fu , fu ,
[...] Per_1 Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
fu , e e/o loro Controparte_5 Per_1 Controparte_6 CP_7
eredi e chiesto di accertare e dichiarare il loro acquisto della proprietà piena ed esclusiva dei beni per usucapione ventennale, formulando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: -
accertarsi e dichiararsi maturata a favore degli attori l'intervenuto acquisto per
usucapione ex art. 1158 CC del fabbricato rurale sito in via Lenguora n. 52 a RI (Pd)
così di seguito censito: catasto terreni, comune di RI (Pd) via Lenguora Fg 7
mappale 200, fabbricato rurale mq 610; dichiarandosi per l'effetto l'intervenuta
usucapione del diritto di proprietà, per la quota di 1/2 ciascuno: a favore di Parte_1
e a favore di;
-accertarsi e dichiararsi maturata a favore degli
[...] Parte_2
attori l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 CC della proprietà dei terreni
agricoli in pari quota così di seguito censiti: catasto terreni, comune di RI (Pd) via
Lenguora Fg 7 mappale 195 seminativo classe 1 di are 49,21 RD € 50,58 RA € 30,50 mappale 598 seminativo classe 3 di are 22,43 RD € 15,09 RA €11,00 mappale 599 seminativo classe 3 di are 1,87 RD € 0,72 RA € 0,52 mappale 600 seminativo classe 3 di are 37,13 RD € 24,98 RA 18,22 mappale 601 seminativo classe 3 di are 2,27 RD € 1.53 RA
1,11 mappale 120 seminativo classe, mappale 660 seminativo classe 3 di are 6 RD € 4,37
RA € 3,19 mappale 661 seminativo classe 3 di are 0,80 RD € 0,54 RA 0,39 mappale 662 seminativo classe 3 di are 2 RD € 17,83 RA € 13,01 mappale 663 seminativo classe 3
pagina 4 di 11 mappale 164 seminativo classe 3 di are 2147 RD € 14,44 RA € 10,53 dichiarandosi per
l'effetto l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà dei terreni agricoli come sopra
individuati in pari quota, a favore di e di . Parte_1 Parte_2
Autorizzarsi le relative trascrizioni e volture catastali con esonero di responsabilità per il
Conservatore dei RR.II e rinuncia all'ipoteca legale. Vittoria di spese e onorari in caso di opposizione”.
Nessuno dei convenuti, regolarmente citati, si è costituito, e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 13.11.2024.
La causa, disposta la conversione del rito ed assegnati i termini per le memorie ex art. 281duodecies co. 4 cpc, è stata istruita per documenti e raccogliendo la testimonianza di e (udienza 5.3.2025), quindi discussa oralmente Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 26.3.2025 ove le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione a norma del terzo comma dell'articolo citato.
***
La domanda è fondata e va accolta.
La planimetria, le visure catastali prodotte dagli attori (docc. 1 e 2) unitamente alle fotografie relative allo stato dei luoghi (doc. 17 e doc. 21) consentono di ritenere ben individuati i beni immobili oggetto della domanda, anche dal punto di vista catastale, e consistono in un fabbricato rurale ad uso abitativo (mappale 200) e in terreni adiacenti l'abitazione (mappali 600-601-195-598-599), un ulteriore terreno censito al mappale 120 e un blocco di terreni contraddistinti dai mappali 661, 660 ,663, 164, 662, tutti in Comune
di RI (PD).
L'immobile ad uso abitativo distinto al mappale 200 in cui risiedono gli attori è dotato di cancello e cancelletto (doc. 21 foto n. 3 e 4).
Una parte degli appezzamenti di terreno oggetto della domanda sono situati nelle pagina 5 di 11 immediate vicinanze del fabbricato di cui sopra e precisamente individuati dai mappali
600-601-195-598-599: per accedere ai predetti terreni, vi è un ingresso ove è posta una catena, sono presenti reti che delimitano i terreni nonché altri confini naturali costituiti da fossati e alberi, nonché canale di scolo consorziale su pubblica via Lenguora (doc. 21 foto nn. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14).
L'ulteriore terreno di cui si chiede l'usucapione è il mappale 120 a cui si accede dalla via pubblica via Lenguora e per entrarvi vi è una catena (doc. 21 foto 16) e sul confine che corre lungo la pubblica via sono apposti paletti con nastro segnaletico (foto 17) e lungo gli altri lati del fondo sono presenti un fosso e degli alberi (foto 19-20-21-22) delimitanti il terreno in maniera pienamente visibile e comprensibile a chiunque.
I residui mappali 661, 660 ,663, 164, 662, parimenti oggetto di domanda, sono appezzamenti di terreno a cui si accede attraverso una capezzagna lungo il mappale 170 ed i confini sono delimitati da un accesso carraio chiuso con pali in legno e catenella (doc. 21
foto 23), da un fosso ed alcuni alberi e piante rampicanti (foto 24-25), da un fosso di scolo fino a raggiungere lo scolo consorziale (foto 26-27) e sul confine con il fondo identificato dal mappale 664 (foto 27-28-29) di risultano posizionati paletti con nastro Testimone_1
segnaletico.
Gli attori hanno allegato di aver apposto i predetti confini materiali e di aver provveduto alla cura e manutenzione dei fossi e degli alberi posti sul confine dei terreni.
Hanno documentato di aver eseguito lavori di ristrutturazione dell'immobile quali il rifacimento dei pavimenti della casa e dell'ingresso (doc. 16) la recinzione esterna della casa (doc. 17) nonché il pagamento delle utenze quali energia elettrica, consorzio di bonifica, tassa rifiuti, a partire dalla fine degli anni ottanta, relative all'immobile sito in
RI in via Lenguora n. 52 (doc. 19).
Le dichiarazioni rese dai testimoni all'udienza del 5.3.2025 hanno avvalorato le pagina 6 di 11 circostanze dedotte da parte attrice e in gran parte emergenti dalla documentazione depositata.
Il teste a conoscenza dei luoghi di causa in quanto vicino di casa degli Testimone_1
attori dalla nascita (“ho abitato nelle immediate vicinanze (n. civico 64) da quando sono nato”) ha confermato quanto descritto nei capitoli di prova riconoscendo i terreni oggetto di usucapione, la loro coltivazione da oltre vent'anni da parte degli attori in modo pacifico pubblico e senza interruzione, la percezione dei guadagni derivanti dalla coltivazione dei terreni e sostenendo le spese relative alla loro gestione.
Ha altresì confermato la circostanza che gli attori risiedono nel fabbricato rurale -mappale
200- sostenendo le spese relative alla gestione comportandosi da proprietari da oltre vent'anni versando le relative utenze, ristrutturando la casa negli anni tra il 1975 e il 1980 con rivestimento di intonaco all'esterno della casa oltre agli allacci fognari e rifacendo la recinzione attorno alla casa nel 2005.
In ordine ai terreni oggetto di causa ha confermato che gli attori hanno apposto segni visibili di delimitazione della proprietà dei terreni adiacenti alla casa apponendovi la rete,
la catena d'ingresso per accedere ai terreni, curando i fossati e potando le piante a confine dei terreni, e così anche per i terreni di cui ai mappali 120, 661, 660, 663, 164 e 662
posizionando dei paletti di recinzione una catena all'ingresso del terreno e curando i confini naturali costituiti dal fossato e dagli alberi e che nessuna pretesa o rivendicazione è
stata avanzata da parte di terzi sui terreni e sul fabbricato;
In ordine ai terreni e al fabbricato rurale oggetto di causa ha precisato:“la mia famiglia è
proprietaria di terreni confinanti con quelli di cui ai mapp. 164/662; che i fondi hanno
accesso comune da una capezzagna abbastanza stretta, e che anche per tale ragione io,
mio padre, il padre di e lo stesso abbiamo sempre discusso ad inizio Pt_1 Pt_1
annata di quali coltivazioni sarebbero state eseguite, perché la loro tipologia influenzava
pagina 7 di 11 l'uso della capezzagna a seconda delle dimensioni dei mezzi agricoli che era necessario
utilizzare per accedervi e coltivare;
ho sempre visto e la sua famiglia nucleare Pt_1
occuparsi delle coltivazioni;
inoltre hanno sempre abitato la casa di cui al mapp. 200; non
ho mai sentito di altri che avanzassero pretese sui medesimi beni;
riconosco tutte le foto
allegate al doc. 24 di parte attrice, e in particolare confermo che i fossati per come sono
riprodotti esistono così da quando ho memoria e che sono sempre stati coltivati e gestiti
dalla famiglia degli attori;
anche i paletti che delimitano i campi e che vedo ad esempio
nelle foto 5, 16, 17, 23, 29 sono ivi collocati da più di vent'anni; il nastro che si vede
invece è più recente perché va periodicamente sostituito quando viene danneggiato;
io
stesso ho aiutato a sostituirlo, e preciso che nella foto 23 la parte antistante ritrae Pt_1
una porzione di campo di mia proprietà. Anche la recinzione dell'abitazione è così come
ritratta nelle foto 3 e 4 del doc. 24 da quando ho memoria, e confermo che la stessa è stata
sistemata nei primi anni 2000; i lavori di ristrutturazione del fabbricato sono stati eseguiti
dalle stesse ditte edili di RI che hanno eseguito lavori analoghi anche presso
l'abitazione della mia famiglia”.
Il teste a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto “conoscente Testimone_2
ed amico” degli attori dagli anni Novanta del secolo scorso, e per aver spesso aiutato
(l'attore ) nei lavori nei campi, ha dichiarato: “per quanto a mia Pt_1 Parte_1
conoscenza confermo quanto indicato nei capitoli, riconosco le foto dei luoghi tra quelle
allegate al doc. 24 di parte attrice e confermo che i luoghi per come sono ritratti sono così
da quando ho memoria dunque dagli anni Novanta;
in particolare confermo ciò per
quanto attiene alle recinzioni dell'abitazione, ai paletti che delimitano i campi e gli accessi agli stessi;
i fossati e le siepi di confine, che io stesso ho aiutato l'attore a tenere in ordine.
Io mi sono rapportato con entrambi gli attori ma soprattutto con;
pure conosco la Pt_1
sorella che ha sempre abitato lì; non abito nelle vicinanze né possiedo terreni nelle
pagina 8 di 11 vicinanze ragion per cui non ho mai dovuto prendere decisioni relative ai terreni o alle
coltivazioni con gli attori”.
I precisi riferimenti anche ai dettagli dei beni di cui è causa (ad es. il cancello e la recinzione a delimitazione del fabbricato rurale, i paletti che delimitano l'ingresso ed i confini dei terreni le siepi e i fossati di confine) la conoscenza dei luoghi di causa, la frequentazione in numerose occasioni degli immobili degli attori per eseguire opere o lavori sul compendio immobiliare di cui si discute, comprovano l'attendibilità e rilevanza delle testimonianze ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Dall'istruttoria espletata è emerso che effettivamente gli attori per oltre un ventennio hanno mantenuto il possesso, ciascuno in misura paritaria e dunque per 1/2 ciascuno, come fosse proprio sul complesso immobiliare sopra individuato, senza che risulti che alcuno contestasse o mettesse in dubbio il loro rapporto di fatto con detti beni, avendo provveduto al loro utilizzo come casa di abitazione, ed alla coltivazione dei terreni e di aver provveduto alla loro recinzione con opere visibili erga omnes.
Il possesso ad usucapionem deve essere continuato per vent'anni e non interrotto, pacifico e pubblico, quindi non acquisito in modo violento o clandestino;
deve essere altresì
inequivoco, ossia consistere in modo né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, quindi certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio sulla res da parte dell'interessato, attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui
(Cass. Civ. Sez. II, n. 20508 del 30/07/2019).
I presupposti ricorrono nel caso di specie.
La circostanza della avvenuta recinzione del fabbricato rurale è comportamento che pagina 9 di 11 manifesta l'esercizio di potere uti dominus.
In particolare, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile
una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di
possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il
cespite predetto” (Cass. Ord. n. 1796 del 20/01/2022).
Quanto ai terreni, il possesso ad usucapionem emerge dai documenti e dalle testimonianze sopra riportate, ed in particolare dall'esplicito comportamento dell'attore volto alla loro gestione diretta uti dominus nei confronti dei terzi e della Pubblica amministrazione.
In particolare, emerge che i terreni de quibus, quelli adiacenti alla casa di abitazione degli attori, rappresentati dai mappali 600-601-195-598 e 599, il mappale 120 e l'altro blocco di terreni catastalmente identificati con i mappali nn. 120 -660-661-662-663-164, sono delimitati e recintati nel loro perimetro o da opere dell'uomo (pali e reti metalliche per l'accesso ai fondi coltivati, o da scoli consortile o fossati o da piantumazioni come da fotografie allegate.
Da ciò consegue che sussistono tutti i presupposti per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà dei beni per usucapione in capo agli attori: vi è infatti il possesso ininterrotto per più di venti anni, pacifico e pubblico.
La domanda attorea merita, pertanto, nei limiti in cui essa è formulata, accoglimento.
In considerazione dell'oggetto della domanda e della contumacia dei convenuti, nulla va statuito sulle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. Accerta e dichiara l'acquisto per usucapione da parte di (C.F. Parte_1
pagina 10 di 11 ) nato a [...] il [...] e residente a [...], ora C.F._1
SA AT D'TE (PD) in Via Lenguora n. 52, ed (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente RI, ora SA C.F._2
AT D'TE (PD), in Via Lenguora n. 52, ciascuno per la quota di 1/2 della proprietà piena ed esclusiva sui beni immobili siti in RI (ora SA AT
D'TE ) così catastalmente censiti:
• Catasto terreni, Comune di RI, Fg. 7, mappale 200, fabbricato rurale mq 610
• Catasto terreni, Comune di RI (Pd) via Lenguora, Fg. 7
- mappale 195 seminativo classe 1 di are 49,21 RD € 50,58 RA € 30,50
- mappale 598 seminativo classe 3 di are 22,43 RD € 15,09 RA €11,00
- mappale 599 seminativo classe 3 di are 1,87 RD € 0,72 RA € 0,52
- mappale 600 seminativo classe 3 di are 37,13 RD € 24,98 RA 18,22
- mappale 601 seminativo classe 3 di are 2,27 RD € 1.53 RA 1,11
- mappale 120 seminativo classe 3
- mappale 660 seminativo classe 3 di are 6 RD € 4,37 RA € 3,19
- mappale 661 seminativo classe 3 di are 0,80 RD € 0,54 RA 0,39
- mappale 662 seminativo classe 3 di are 2 RD € 17,83 RA € 13,01
- mappale 663 seminativo classe 3
- mappale 164 seminativo classe 3 di are 2147 RD € 14,44 RA € 10,53
2. ordina al competente Conservatore le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
3. nulla per le spese.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rovigo, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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