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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 09/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.184/2024R.g.
Tra
n.13/01/1987 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Galloro
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. e per esso l' Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentati e difesi dai dottori Gessica Taverna e Francesco Pronestì
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge n.107/2015
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 31/ 01/ 2024 , deposi tat o in dat a 30/01/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti concl usioni: - i n vi a principale: previa eventuale disappli cazione di ogni att o contrari o, accertar e e dichiarare il di ritto della ri corrente al benefi cio economi co di Euro 500,00 annui t ramite fruizi one dell a C art a elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del doc ente di cui all'art . 1, comma 121 Legge
n. 107/ 2015 i n r el azione agli anni scolasti ci 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/4; per l'effetto condannare il Controparte_1
, i n persona del pro t empore , a corrispondere all a ricorrent e,
[...] CP_2
1 secondo la normativa pr evist a i n f avore dei docenti a t empo i ndetermi nato, una somma pari a Eur o 2.500,00, oltre int eressi e ri valutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in via subordinata: previo accertamento e decl arat oria del diritto della ri corrente al beneficio economi co di Euro 500,00 annui t ramite fruizi one dell a C art a elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 Legge
n. 107/ 2015 i n r el azione agli anni scolasti ci 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24 nonché previo accertamento dell'inadempimento del condannare quest'ultimo al pagamento, in Controparte_1
favore della ri cor r ent e, della somma di Euro 2.500,00, oltre int eressi e rivalutazione monetaria, a titol o di risarci mento del danno ex art. 1218 del c.c.;
- i n ogni caso con vi ttoria di spese, compensi prof essi onal i e oneri di l egge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sott oscritt o procuratore che espressament e si di chiara antistat ari o.
Part e resist ent e, cos t ituit asi in gi udi zio, ha rassegnato l e concl usion i di cui al la memori a di cost ituzi one i n giudi zio: aderisce al la ri chi est a dell a ri corrente a vedersi riconoscere il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 – commi da 121 a 124, della L. 107/2015, ma limitatamente agli aa. ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 (i n cui ha svolto suppl enza fino al termine dell e atti vi tà didatti che con orari o settimanale compl eto) e con esclusione dell'a.s.2019/20 (in cui la docente ha invece svolto supplenza breve
e saltuaria); quindi nes suna pret esa può essere avanzata e non è ri conoscibi le il bonus carta docente per l'a.s. 2019/20; in ogni caso, chiede l'integrale compensazione dell e spese di lite per le ragioni sopra espost e.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del
28.05.2025 , fratt anto sost ituit a dal deposi to di note scri tte ex art .127t erc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale com uni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso atto del deposit o di note s cri t te e nt ro il t ermine assegnat o con il predet to decreto, l ett e le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato l a s ent enza con cont est uale mot ivazi one, di cui dispone la com uni cazi one all e part i, nei t erm ini di se guito precisati .
In via prelim inare si ril eva che «al fine di sost enere l a form azi one continua dei
2 docenti e di valorizzarne le competenze professionali», l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istit uito l a C arta el ett ronica del docent e. La st essa,
«dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualifi cazione delle c om pet enze professi onali, svolt i da enti accredi tat i pres so il [ ], a corsi di l aurea, di l aurea magist rale, CP_1
speci alist ica o a ci cl o unico, i nerenti al profil o professi onale, ovvero a corsi post lauream o a m ast er universit ari inerenti al profilo professi onal e, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi cultural i e spett acoli dal vivo, nonché per i niziat ive coerenti con l e attività individuate nell'ambito de l piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi ano nazional e di form azione di cui al comm a 124». La somm a oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponi bil e».
Sulla conformità di questa dis posi zi one rispetto all a di sci plina euro -unit ari a è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, con l'Ordinanza del 18.5.2022 (res a nell a causa C -450/ 2021, UC contro
[...]
Si t ra t ta, nell a speci e, di Ordinanza resa in un procedim ent o Controparte_1
in cui l'i st ant e aveva ri chi est o accertarsi il suo di ritt o di benefici are dell 'indennit à is titui ta all'arti col o 1, comma 121, dell a l egge n. 107/ 2015, sost enendo, in parti colare, che la normati va it al i ana che ri serva l a concessione di t al e indennit à al solo personal e docent e assunt o a t empo i ndet ermi nato cost ituisce una dis criminazi one vi etat a dall a cl ausol a 4 dell'accordo quadro, lett a alla l uce degli arti coli 20 e 21 dell a C art a dei di rit ti fondament ali dell 'Unione europea, ed è contrari a alla cl ausola 6, punt o 2, di tale accordo, lett a all a l uce dell'articol o 14 dell a C art a.
La C ort e di gi usti zi a ha rilevato che l'indennit à in esame deve essere considerat a com e ri ent rant e t ra l e " condizi oni di impi ego" ai sensi del la cl ausola 4, punto 1, dell 'accordo quadro perché versat a al fine di sost enere l a formazi one continua dei docenti , l a quale è obbli gat oria tanto per il personal e a t empo indet erminat o quant o per quel lo i mpiegat o a t empo det erm inato presso il , e di val ori zzarne l e compet enze professi onali. CP_1
3 Inol tre, dall'adozi one del decreto -legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versam ento di dett a indennit à mira a consentire l'acquisto dei servizi di connet tivit à necessari allo svolgi ment o, da part e dei docenti im pi egati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a dist anza. Il giudice del ri nvi o precisa alt resì che l a concessione di quest a st essa indennità dipende i n m odo det erminant e dall 'effet tiva prest azione del servi zi o da part e di t ali docenti.
A t al punto bisogna valut are s e l e persone i nteressat e esercitino un l avoro identico o simil e nel senso dell'accordo quadro, occorre st abili re, conform em ent e al la cl ausola 3, punto 2, e alla cl ausola 4, punt o 1, dell'accordo quadro, se, t enuto conto di un insi em e di fat tori, come l a nat ura del lavoro, l e condi zioni di form azione e l e condi zioni di impi ego, si possa rit enere che tali persone si t rovino i n una s ituazione comparabile, con valut azi one che spett a al giudi ce interno.
È infatti possibi le avere una di fferenza di trattamento quant o al le condi zioni di impiego, s e esist a una r agione oggetti va, ovvero se la diff erenza di tratt ament o sia gi ustifi cata dalla sussist enza di el ement i precisi e concreti , che contraddisti nguono il rapporto di impi ego di cui trattasi , nel parti col ar e contesto in cui s 'ins cri ve e in base a cri teri oggetti vi e trasparenti, al fi ne di verifi care s e t ale dispari tà risponda a una reale necessit à, sia idonea a conseguire l 'obi etti vo pers egui to e risul ti ne cessaria a tal fine (Tribunal e
Napoli sez. l av., 17/ 05/2023, n.3324 ).
Ciò post o, dunque, deve ri levarsi com e la m era nat ura t emporanea della prest azione non può mai costit ui re ragione ogget tiva ai sensi dell a Cl ausola 4 che consent a un di verso t rat tam ento;
nell a specie, va esclusa l a configurabilit à di ragi oni oggetti ve che poss ano gi usti fi care la disparit à di t ratt am ento fondat a, di per sé s olo, tra docenti di ruol o e non di ruol o. La Cart a docenti spett a al personal e suppl ent e precario che abbi a superato 180 giorni di l avoro in un anno applicandosi l'art. 489 del d.lgs . n. 297 del 1994, com e i nt egrato dall'art. 11, comm a 14, dell a l. n. 124 del 1999 (Il com ma 1 dell'arti colo 489 del t est o unico
è da i ntendere nel s enso che il servi zi o di insegnam ent o non di ruolo prestat o a decorrere dall'anno scolasti co 1974 -1975 è consi der ato come anno scolasti co intero se ha avuto l a durat a di alm eno 180 giorni oppure se il servi zio si a st at o prest ato i nint errott ament e dal 1° febbrai o fino al termine delle operazi oni di scruti nio final e).
4 Da ulti mo la S.C. ( C ass azione civil e sez. lav., 27/10/2023 n.29961) ha st at uito che la Cart a Docent e, pur introdot ta con quei fini general i di t utel a di una cert a dimensione t emporal e del servi zi o educati vo, che non vanno di menti cati perché frutto di una s celt a del l egis lat ore, si i nterseca con il pi ano dei rapporti di lavoro dei singoli , con quant o ciò comport a sot to il profil o dell a cura della parit à di t rat tam ento in ques to ambito.
È allora evident e che l'avere il l egi slat ore ri ferit o quel benefi cio all'" anno scol astico" non cons ent e di es cludere da un'identi ca percezi one di esso quei docenti precari il cui l avoro, secondo l 'ordinam ent o scol asti co, abbi a anal oga tarat ura. L'indagine va all ora indirizzata verso la ri cerca di parametr i giuri dici che cons entano di indivi duare quali siano l e suppl enze rispett o all e quali vi si a s ovrapponibili tà di condizioni, i n modo t al e che l'obi etti vo del legi slatore non pos s a es sere persegu it o se non a ssicurando al contempo parità di tratt ament o. Va dunque considerato il disposto dell 'appena cit ato art. 4, commi 1 e 2, della L . 124 del 1999.
Il comma 1 di t ale disposi zione prevede che "all a copertura dell e catt edre e dei posti di i ns egnamento che risul tino eff etti vament e vacanti e disponi bili entro la data del 31 dicembre e che ri mangano prevedi bil ment e tali per l'i nt ero anno scol asti co (c.d. vacanz a s u organi co di di ritto, n.d.r.), qualora non s ia possi bil e provveder e con il personal e docente di ruolo dell e dot azioni organiche pr ovinci ali o medi ant e l'uti lizzazione del personal e i n soprannumero, e s empr eché ai posti medesi mi non si a stat o già assegnat o a qualsiasi titol o pers onal e di ruolo, si provvede mediante il conferimento di suppl enze annuali, in att esa dell 'espl et ament o dell e procedure concorsuali per
l'assunzione di per s onal e docente di ruolo". Il richiamo all '"annualità" dell a suppl enza, int esa in senso di annualità didat tica è qui esplicit o. Ma, non diversament e, il comma 2 st abili sce che "alla copertura dell e catt edre e dei posti di i nsegnament o non vacanti che si rendano di fatt o disponibili ent ro la data del 31 dicembr e e fi no al t er mine dell 'anno scolasti co (c.d. vacanza s u organico di f atto, n.d.r.) si provvede mediant e il conferimento di suppl enze temporanee f ino al t er mine dell e atti vità di datti che", ivi compreso il caso i n cui vi sia necessit à di copertur a per ore di insegnamento che non concorrono
a cost ituir e catt edr e o posti orario. La relazione tra supplenze e didatti ca annua è dunque anche qui chiarament e enunciata. Si tratta, in entrambi i casi,
5 di suppl enz e destinat e a pr otrar si per l 'intera durata dell 'atti vità di datti ca, s u catt edre e posti di i nsegnamento specifi ci, si cché il nesso tra la formazione del docent e che vi ene support ata, l a durata e l a f unzi onal ità rispetto ai discenti è certo. Ri s pett o a quest e tipol ogie di i ncari co, che sono quell e che qui fa valere i l ricorr ent e, si ravvisa la necessi tà di rimuovere l a discrimi naz ione subita dall 'as sunt o a tempo det ermi nat o riconoscendo il diritto alla carta docent e i n modo identi co a quant o p revisto per il docent e di ruolo. Va, dunque, ri conos ciut a l 'attribuzi one della Cart a del Docent e ai precari cui si ano assegnati incari chi ai sensi della L. 124 del 1999, ar t.
4, comma 1 e 2.
Tanto premesso, deve essere il diritto della parte ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, con riferimento agli a.a.s.s.2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; per l'anno scolastico 2020/2021, invece, la limitatezza dell'impegno di insegnamento impone di ritenere non dovuta la carta. Rispetto alle difese di parte ricorrente al riguardo si osserva, da un lato, che la recente pronuncia della Suprema Corte espressamente evidenzia di non dover esaminare la questione che ci occupa e, dall'altro lato, che nessuna norma consente un'attribuzione pro-quota del bonus. Il ricorso va, dunque, accolto relativamente alle predette annualità. Le spese di lite del presente giudizio si liquidano, come da dispositivo, in base alla soccombenza e sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di un terzo, atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo
(Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico corrispondente al valore nominale di €500,00 annui per gli A.A.S.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente.
2) Condanna il convenuto all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il CP_1
6 godimento.
3) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte resistente alla refusione delle restanti spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €876,00 oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 09 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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