Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2530 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] - Turnu Severin Parte_1 C.F._1
(Romania) il 10/03/1989, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia
Onnis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisa Pigliaru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/08/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali, riconoscendo Per_1 rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e a garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia - decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, nonché all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima e spiegandole, compatibilmente con la sua età, le decisioni stesse.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative alla figlia, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza della stessa;
preserveranno inoltre la figlia da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche.
I genitori, inoltre, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando vicendevolmente di screditare l'altra figura genitoriale, nonché di esprimere giudizi lesivi de suo onore e della sua reputazione, alla presenza della figlia.
Pag. 2 di 4 Part 5) La casa familiare verrà assegnata al signor che vi continuerà a vivere unitamente alla figlia minore , la quale ivi manterrà la propria residenza Per_1 anagrafica.
6) Considerato l'imminente trasferimento della IG in Germania, la stessa Pt_1 potrà vedere e tenere con sé, anche fuori dall'Italia, la figlia : Per_1
- durante il periodo scolastico, quando ne avrà la possibilità in base agli Part impegni lavorativi, previo accordo con il signor e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia e della volontà della stessa;
- nelle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, dalla fine della scuola sino al 31 luglio o dal 1° agosto all'inizio della scuola, salvo che non voglia trascorrere l'intero periodo delle vacanze estive Per_1 dalla madre;
Part
- per le vacanze natalizie, ad anni alterni con il signor dal 23 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- ad anni alterni con il padre, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Ciascun genitore nei giorni di sua spettanza farà in modo che la figlia possa avere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore, il quale a sua volta dovrà rispettare le altrui esigenze organizzative e di vita.
7) I genitori si concedono sin d'ora espressamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore.
8) I genitori comunicheranno reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
9) Considerate le condizioni economiche delle parti, nonché il riassetto Part patrimoniale di seguito meglio precisato, il signor si farà interamente carico del mantenimento della figlia nonché di tutte le spese straordinarie per la stessa.
Part L'assegno unico spetterà per intero al signor
10) I coniugi dichiarano invece di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e rinunciano ciascuno ad ogni diritto sui conti correnti intestati all'altro coniuge.
11) Nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia ed al fine di risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio, entro un mese dalla comunicazione della sentenza di separazione, le parti si obbligano a presentare istanza al Giudice Tutelare affinché lo stesso autorizzi la IG a donare la nuda proprietà della casa familiare alla Pt_1 figlia minore;
nei due mesi successivi alla comunicazione della predetta Per_1 autorizzazione, o comunque entro il tempo strettamente necessario per il disbrigo della pratica notarile, la IG si obbliga a donare alla figlia la Pt_1 Per_1 nuda proprietà della casa familiare (sita in Elmas nella via Sa Narba n. 23,
Pag. 3 di 4 distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 5, Mappale 491, Sub. 13) di cui è proprietaria esclusiva, costituendo al contempo sul medesimo immobile il diritto Part di usufrutto in favore del signor
Correlativamente, sempre in esecuzione degli obblighi inter partes sopra richiamati, la IG si obbliga a trasferire il diritto di proprietà Pt_1 dell'autoveicolo speciale Iveco 35C11, targato BK592ED, della moto targata Part EB45994, tutti già in uso e nella esclusiva disponibilità del signor rinunciando invece ad ogni diritto sulla Fiat Grande Punto Evo targata Part EJ600WN; a sua volta, il signor verserà alla IG la somma di euro Pt_1
10.000,00 a saldo della somma concordata di euro 20.000,00 (di cui 10.000,00 euro già corrisposti), nel termine di un anno dalla stipula dell'atto di donazione e dalla costituzione del diritto di usufrutto sopra meglio precisati.
Le parti si obbligano ad effettuare i suddetti trasferimenti e a formalizzare il summenzionato accordo nei tempi sopra definiti, con spese a carico d'entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno, chiedendo fin d'ora l'esenzione da qualsiasi tributo, tassa e imposta in forza dell'art. 19 L. n. 74/87, precisando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Part Ove il signor avesse ad anticipare le spese di cui sopra, avrà titolo, senza necessità di comunicazione o consenso della IG , alla compensazione Pt_1 anche parziale d'esse spese con quanto dovuto alla IG in forza degli Pt_1 accordi di cui ai punti che precedono.
Part 12) Dalla sottoscrizione del presente atto, il signor si impegna a volturare le varie utenze attualmente a nome della IG , nonché al pagamento di Pt_1 tasse e imposte relative alla casa familiare.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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