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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di LE, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4954/2022 R.G.
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dimitry Conte
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla P.zza Bachelet n°40 Controparte_1
- contumace
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'attore ha così concluso: A) Accertare e dichiarare per i fatti di cui in narrativa, che il sig.
è tenuto a risarcire all'attore il danno non patrimoniale derivante da fatto Controparte_1 illecito, declinato nelle voci del danno morale e del danno alla vita di relazione, per la somma di €
15.000,00; nonché a ripetere le spese legali da Questi sostenute nel Proc. Pen. N. 140/2004/SA/R.N.R. innanzi alla Procura Militare di Bari, pari ad € 1.500,00; oltre a quelle relative il doppio grado del
Giudizio Penale N. 12261/2010 R.G.N.R. rispettivamente di € 2.495,10 e di € 2.945,72 come liquidate dai Giudici Penali. O comunque nella misura maggiore o minore che il Tribunale riterrà più equa e giusta. B) Per l'effetto, condannare il convenuto a pagare nei confronti dell'attore Parte_1 la somma complessiva di € 21.940,82. O comunque in quella maggiore che il Magistrato riterrà
[...] più equa e giusta. Oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del compimento del fatto delittuoso o da quella che il Magistrato riterrà giusta. C) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con distrazione.
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha sostenuto nell'atto di citazione: Parte_1
“1) in data 03.05.2004, il Sig. CC veniva raggiunto da un avviso di garanzia Pt_2 Parte_1 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Bari, poiché indagato per il reato di “dispersione di effetti di equipaggiamento militare aggravata” ex artt. 165 e 47, n.2, c.p.m.p., con invito a presentarsi per essere interrogato sui fatti contestati;
(all.1)
2) cotanto avveniva poco dopo il congedo dell'odierno attore dall'Arma dei Carabinieri con il grado di Brigadiere Capo poichè il militare non aveva provveduto alla riconsegna delle manette di ordinanza: esse, invero, riposte nell'armadietto personale della erano state a lui sottratte Pt_3 pochi mesi prima durante l'assenza dal servizio. E come dallo Stesso tempestivamente e formalmente denunciato;
3) senonché, nel settembre/ottobre 2010 il Sig. veniva contattato dai Carabinieri del Parte_1
Comando di Maglie i quali Lo informavano che le manette de quibus erano state rinvenute tra il materiale sequestrato nell' abitazione del Sig. all' esito di un'attività di Controparte_1
P.G. conclusasi con l'arresto del medesimo;
4) tanto appreso, in data 11.10.2010 il militare in pensione elevava formale denuncia nei confronti del Sig. persona nota all'attore in quanto tecnico più volte incaricato Controparte_1 della manutenzione e riparazione del gruppo elettrogeno ubicato presso la Caserma in cui era in forze;
(all.2 )
5) per l'effetto, l'odierno convenuto veniva tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 648 c.p., “perché al fine di procurare a sé un profitto, acquistava o comunque riceveva, le manette aventi matricola n. 15365 -81 di proprietà dell'amministrazione militare e già in dotazione al
Brigadiere Capo di provenienza delittuosa in quanto provento di un furto Parte_1 consumato in data anteriore e prossima al 17.03.2004 in Maglie. Accertato in Maglie il 07.10.2010.”;
(all.3)
6) Il Sig. si costituiva, dunque, Parte Civile nel procedimento penale incardinatosi Parte_1 innanzi al Tribunale Penale di LE – sezione distaccata di Maglie - N° 12261/2010 R.G.N.R. – al fine di chiedere l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato per il reato ascrittogli;
la condanna del medesimo al pagamento del danno morale patito e quantificato in € 15.000,00 ; oltre al rimborso delle spese legali sostenute dal militare per la difesa nel procedimento militare subito presso la Procura Militare di Bari per complessivi € 1.500,00 ; unitamente alle spese relative la costituzione, rappresentanza ed assistenza legale nel giudizio corrente (all.4) .
7) Questi, invero, a causa della condotta criminosa del Giustiziero subì un danno ingiusto che Lo scosse profondamente: proprio Lui, Uomo ligio al rispetto della legge e dell'uniforme con 40 anni di servizio nell' Arma (peraltro costellati di encomi), era stato perseguito come un pregiudicato! Un accadimento, questo, tanto inaspettato quanto sofferto che sconvolse la vita di relazione del sig.
al punto da farlo cadere in un profondo stato depressivo;
Parte_1
8) il procedimento di primo grado si concluse con la condanna dell'imputato alla pena – condizionalmente sospesa – di anni uno di reclusione (così determinata per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche) ed € 100,00 di multa, oltre spese processuali;
al pagamento in favore della P.C. di € 1.500,00 per spese di difesa di cui all'allegata fattura n. 2 del 29.05.2004, nonché al risarcimento del danno in separata sede;
ed, altresì, alla corresponsione in favore della stessa della somma di € 2.000,00 per onorari di difesa oltre Iva e Cap.;
9) avverso la predetta sentenza è stato proposto rituale atto di impugnazione che ha avuto come esito il proscioglimento dell'imputato con formula “non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato”; (all.5)
10) ragion per cui, la presente difesa non può che agire in sede civile al fine di soddisfare il diritto della vittima al risarcimento dei danni patiti ed alla rifusione delle spese legali dalla stessa sostenute nel procedimento penale così conclusosi”.
ha chiesto quindi condannarsi il al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni in suo favore, liquidandoli nella somma di €. 21.940,82. O comunque in quella maggiore che il Magistrato riterrà più equa e giusta. Oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del compimento del fatto delittuoso o da quella che il Magistrato riterrà giusta. (così nell'atto di citazione).
Il convenuto ha scelto di rimanere contumace.
Anche in presenza di contumacia del convenuto, vale il principio di cui all'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nella comparsa conclusionale, il difensore della parte attrice ha sostenuto che l'odierno giudizio è fondato tutto su prove documentali. In particolare le sentenze di condanna irrevocabili;
la richiesta di risarcimento danni;
Le fatture di spese per l'assistenza legale;
…le prove offerte sono documentali.
Ovvero costituite anche da sentenze irrevocabili penali. Non è stata poi richiesta alcuna prova orale o comunque diversa da quella documentale indicata nell'atto di citazione.
Dall'esame degli atti depositati nel fascicolo telematico, emerge che in realtà non è stata prodotta alcuna sentenza penale di primo grado (quella che ha definito il processo di primo grado a carico di
). Controparte_1
L'attore ha invece prodotto una copia non conforme della sentenza di secondo grado emessa dalla
Corte di Appello di LE ed avente n. 1.103/2018 (sentenza che ha lo stesso valore dell'originale in assenza di contestazione da parte del contumace – sul punto Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14438 del 22/06/2006). Ma su detta copia non vi è alcuna attestazione di irrevocabilità: l'affermazione del difensore secondo cui quella sentenza sarebbe irrevocabile è priva di prova.
Alla luce di quanto precede, la tesi difensiva secondo cui … l'odierno giudizio è fondato tutto su prove documentali. In particolare le sentenze di condanna irrevocabili è priva di prova: il Tribunale non ha modo di sapere se le sentenze indicate dal difensore siano divenute irrevocabili.
In tale situazione, la sentenza n. 1103/2018 della Corte di Appello di LE (unica prodotta) non costituisce prova che il procedimento penale sia stato definito con sentenza che abbia dichiarato la prescrizione del reato.
Stabilito pertanto che quella sentenza della Corte di Appello n. 1.103/2018, non ha alcuna portata probatoria risolutiva, i restanti documenti prodotti dall'attore non permettono di ritenere che il abbia commesso il reato di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) o quello Controparte_1 di cui all'art. 624 c.p. (furto) in relazione alle manette di ordinanza del;
né Parte_1 permettono di stabilire che la sentenza della Corte di Appello di LE n. 1103/2018 che ha dichiarato la prescrizione del reato commesso da sia divenuta definitiva Controparte_1 concludendo il processo penale.
In tale situazione complessiva, la domanda dell'attore deve essere rigettata perché non risulta provato che il danno rivendicato dall'attore sarebbe stato causato da comportamento del convenuto.
Non va adottata alcuna statuizione sulle spese processuali, atteso che il convenuto ha scelto di rimanere contumace.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 4954/2022 R.G. tra
contro
Parte_1 CP_1
, così decide:
[...] − rigetta la domanda avanzata da
.
[...]
LE 26.05.2025.
contro
Parte_1 CP_1
Il Giudice
dott. Michele Guarini