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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 178/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. IN SAPONE – Presidente
Dott. ssa Federica RENDE - Consigliera
Dott. ES LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 178/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] dell'Aspromonte n. 5 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
RE LA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 difensore, in Reggio Calabria, via D. Muratori n° 2/b, PEC:
– Fax.: Email_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45 (c.f. - p. iva P.IVA_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino G. Distefano (c.f. P.IVA_3
, con studio in Catania, Corso delle Province n. 203, PEC: C.F._3 iuffre.it– recapito fax 095/7169856, e domiciliata, ai fini del Email_2 presente procedimento, presso lo Studio dell'Avv. Laura Gualtieri, via Giuffrè n°1
AR (RC),
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda
Sezione civile, in composizione monocratica, n. 1170/2019, pubblicata il 28/8/2019, nel proc. n. 2620/2015 R.G., non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, citava la Parte_1 [...]
a comparire innanzi al Tribunale di Reggio Calabria al fine di Controparte_1 ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso attore in conseguenza ed a causa di un sinistro verificatosi il 20.1.2014 e dallo stesso quantificati nella complessiva somma di euro
51.299,75 oltre interessi e spese di lite.
La si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 3 della Legge n°162 del 10 novembre
2014, sulla negoziazione assistita. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando la storicità del sinistro, la compatibilità delle conseguenze lamentate dall'attore, i profili di responsabilità e la quantificazione dei danni.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza oggetto del presente gravame, preso atto della sopravvenuta integrazione della condizione di procedibilità ed istruita la causa anche mediante C.T.U. medico legale, decideva la controversia condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro
9.160,01 oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite ed alla rifusione di quelle per la C.T.U. ha proposto appello, per la parziale riforma della predetta sentenza, Parte_1 con riferimento alla liquidazione dei danni lamentati e chiedendone la quantificazione in complessivi euro 51.299,75 (da cui detrarre la somma di euro 8.912,81 già liquidata nel giudizio di primo grado) o nella diversa misura risultante all'esito del giudizio, oltre interessi, rivalutazione e spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione: 1) carente valutazione delle risultanze istruttorie;
2) insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
3) omessa pronuncia rispetto ad una domanda del giudizio, nella specie la pag. 2/11 liquidazione del danno morale, nonché da (…); 4) violazione e falsa applicazione di norme di legge, nella specie degli artt. 2059 c.c. e 139 comma terzo del Codice delle
Assicurazioni private (ovvero art.138 nell'ipotesi di sussistenza di lesioni c.d. macropermanenti), nonché dell'art. 112 del codice di procedura civile.
La si è costituita in appello contestando integralmente Controparte_1
l'impugnazione proposta e chiedendone il totale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Svolta la trattazione precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avuto riguardo alle richieste istruttorie, sulle quali questa Corte ha riservato provvedere unitamente al merito, si rileva che il con l'atto di appello e con Pt_1 successive note, ha chiesto la rinnovazione della C.T.U. medico legale esperita nel giudizio di primo grado, lamentando che il C.T.U. non avrebbe fornito motivate controdeduzioni alle osservazioni del C.T.P.
Parte appellata si è opposta alla richiesta istruttoria formulata dalla controparte.
Valutati gli atti di causa, la rinnovazione della C.T.U. non è necessaria ai fini del decidere, apparendo adeguatamente motivata, anche alla stregua dei chiarimenti resi in relazione alle osservazioni del C.T.U., come si spiegherà meglio nel prosieguo.
2. Passando al merito, l'appello è parzialmente fondato, per i motivi e nei limiti che saranno appresso illustrati, e deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado.
3. Col primo motivo - rubricato “Carente valutazione delle risultanze istruttorie nonché insufficienze e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia” - l'appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie del giudice di prime cure in merito al quantum debeatur. In particolare, contesta la determinazione del danno da invalidità permanente che, sebbene sia stato stimato dal
CTP nella misura del 13% (danno biologico residuale), nonché, riguardo lo stato di generale inabilità (invalidità temporanea), rispettivamente giorni 21 di inabilità assoluta, giorni 20 di inabilità temporanea al 75%, giorni 30 di inabilità temporanea al 50%, giorni 35 di inabilità temporanea al 25%, il Giudice di prime cure ha, invece,
pag. 3/11 quantificato in misura pari al 6% secondo le conclusioni prospettate dalla CTU medico legale esperita dal Dott. . L'appellante, sostiene altresì che il CTU Per_1 avrebbe sostanzialmente eluso le osservazioni del CTP non fornendo motivata controdeduzione tecnico-scientifica alle critiche mosse e, precisamente, in ordine:
I - al non aver tenuto conto del riscontro strumentale a carico del gomito sinistro e del ginocchio sinistro dell'11.02.2014 indicativo di borsite olecranica di discreta entità e di disomogeneità del collaterale esterno con edema dei tessuti molli della regione sottocutanea adiacente, con conseguente ulteriore attribuzione di un quantum invalidante fino al 3% pur in assenza di deficit funzionale;
II - alla omessa valutazione dell'esistenza di un danno differenziale per le menomazioni rilevate a carico della spalla destra dell'infortunato - di per sé invalidanti in misura superiore a quanto ritenuto dal CTU stante la limitazione funzionale riscontrata di circa 1/3 - con conseguente risarcimento in una percentuale di invalidità derivante dalle preesistenze;
III - alla omessa rilevazione delle lesioni da cicatrice subite dall'appellante, del conseguente danno estetico e dei criteri di valutazione dello stesso.
Il motivo di appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, con riferimento alla sola cesura relativa al danno differenziale.
Avuto riguardo alla prima delle suddette doglianze, si osserva che, con riferimento al gomito sinistro, il CTU non ha rilevato alcuna anomalia e ne ha dato puntuale spiegazione: «Quindi, non avendo evidenziato “esiti dolorosi”, come suggerito dal dottore a conferma dell'avvenuta completa guarigione dai traumi contusivi, lo Per_2 scrivente CTU ha ritenuto opportuno non assegnare percentuali invalidanti in conseguenza alle lievi lesioni riportate al ginocchio sinistro e al gomito sinistro, nonostante le refertazioni strumentali dell'11.02.14 evidenziassero minimi coinvolgimenti delle strutture anatomiche e che comunque, riguardo al ginocchio sinistro, sono certamente esiti del precedente evento traumatico di cui, tra l'altro, il periziato non ha fornito dettagli in sede di visita peritale ma menzionato soltanto dal consulente di parte».
Con riferimento al ginocchio sinistro, il CTU ha affermato che all'esito dell'esame svoltosi a distanza di 4 anni è emersa una sintomatologia sfumata «perfettamente giustificabile con una patologia artrosica, tra l'altro documentata in altri distretti pag. 4/11 corporei, “fisiologica” visto il sovrappeso e l'attività lavorativa del sig. ma Pt_1 soprattutto compatibile in un ginocchio già compromesso da un precedente evento traumatico: sintomatologia considerata, quindi, non conseguente al trauma subito il
20.01.2014» (pag. 15 CTU).
In merito alle cicatrici e al conseguente danno estetico, il CTU, con valutazione che deve reputarsi corretta e congrua, ha stimato tale danno nella misura dell'1% nell'ambito del complessivo 6% di invalidità permanente riconosciuto.
Peraltro, giova rammentare che, avendo il CTU valutato e risposto alle osservazioni critiche di parte, per costante giurisprudenza “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cassazione Civile 12195 del 2024).
Le suddette doglianze risultano, dunque, infondate e devono essere disattese.
4. Il motivo di appello, invece, è fondato con riferimento alla questione del danno differenziale.
Secondo il C.T.U., ««Il sig. in seguito all'incidente stradale subito il 20.01.14, Pt_1 ha riportato un trauma cranico facciale, valida contusione escoriata spalla destra e sinistra, gomito sinistro, avambraccio sinistro, polso e mano sinistra, ginocchio e gamba sinistra, gamba destra, escoriazioni multiple, come da diagnosi stilata il 21.01.14 presso la S.C. di Ortopedia dell'A.O. “B.M.M.” di RC;
a seguito di ulteriori accertamenti strumentali suggeriti ed effettuati il 13.05.14, ha riportato anche una lesione a tutto spessore all'inserzione distale del tendine sovraspinato della spalla destra, nella quale si
è anche evidenziata la presenza di fenomeni artrosici acromion-claveari con riduzione dello spazio di scorrimento sottoacromiale»
Lo stesso C.T.U. ha anche spiegato che le lesioni riportate hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del sig. rispetto a quelle Pt_1 preesistenti e che «I postumi invalidanti funzionali e cicatriziali, ad oggi presenti,
pag. 5/11 considerando l'età del periziando, trovano opportuna collocazione nell'ambito del danno biologico risarcibile sulla base del tasso percentuale di invalidità permanente complessivamente pari al 6% (sei per cento) della totale», precisando altresì che «Vi sono patologie preesistenti e coesistenti che hanno inciso sul decorso e sull'evoluzione dei suddetti esiti;
nello specifico il periziando risulta affetto da patologia artrosica alla spalla destra, strumentalmente accertata».
Lo stesso C.T.U., rispondendo alle osservazioni del C.T.P., ha anche spiegato che, «in riferimento ai postumi presenti alla spalla destra (lieve ipotrofia della muscolatura deltoidea e del cingolo scapolare rispetto alla controlaterale. Riferito dolore alla digitopressione sul trochite omerale e sull'articolazione acromion-claveare. I movimenti in toto sono limitati di circa 1/3 e riferiti dolenti), certamente non di esclusiva genesi del trauma in oggetto ma anche secondari alla documentata patologia artrosica, lo scrivente ha assegnato una percentuale del 5% naturalmente considerando il valore tabellare del 9%. Si specifica infine che, il ctu, ha assegnato ai postumi invalidanti rilevati sul periziato, una percentuale di invalidità permanente complessiva del 6% (sei per cento) della totale, considerando quindi anche gli esiti cicatriziali agli arti (1%, uno per cento)».
Se ne deduce che al è stata riconosciuta un'invalidità permanente Pt_1 complessivamente pari al 9%, percentuale che tiene conto anche delle patologie pregresse, incidenti in misura pari al 3%. La percentuale di invalidità derivante dal sinistro per cui è causa è quindi pari, come detto, al 6% (sei per cento) della totale, considerando anche gli esiti cicatriziali agli arti (1%, uno per cento).
Come chiarito da condivisibile giurisprudenza, “le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione” mentre “le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali
l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a)”. (Cass. civ. sent. n. 28986/2019)
pag. 6/11 Tenuto conto di quanto sopra, la percentuale di invalidità che ha interessato il medesimo distretto di quella preesistente, cioè la spalla destra, è pari al 5%, che rappresenta il c.d. danno differenziale.
Gli esiti cicatriziali, corrispondenti al residuo 1% e localizzati sull'avambraccio sinistro
(come documentato dal CTU nell'esame obiettivo locale (pag. 5), ove si legge:
“Sfumata discromia cutanea presente sull'avambraccio sinistro”), andranno invece valutati in modo autonomo.
Appare pertanto necessario ricalcolare il danno biologico permanente in applicazione delle tabelle del danno biologico di lieve entità, aggiornate dal D.M. 18 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025 e tenuto conto dell'età del danneggiato (45 anni) al momento della cessazione dell'inabilità temporanea.
Gli esiti cicatriziali sono ricompresi al punto base 1% e vengono risarciti per l'importo di € 794,81, in quanto coesistenti con la pregressa invalidità del 3% ed irrilevanti ai fini del danno differenziale.
Avuto riguardo al solo danno differenziale – tenuto conto della sua progressione geometrica e non aritmetica – deve procedersi alla liquidazione dell'intera invalidità residuata al danneggiato, pari all'8%, poiché calcolata al netto dell'1% già riconosciuto per gli esiti cicatriziali;
poi liquidare il valore dell'invalidità non connessa a lesioni concorrenti alla spalla e complessivamente pari al 3%; infine, sottrarre dall'importo della prima l'importo della seconda;
il risultato della sottrazione dei valori monetari così ottenuti rappresenta i postumi permanenti liquidabili a titolo di danno differenziale per le lesioni concorrenti alla spalla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 6341/2014, Rv. 630671
– 01; da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 21261/2024, Rv. 671935 - 01).
Pertanto, la liquidazione del danno differenziale alla spalla destra viene determinata sottraendo dal valore monetario corrispondente all'invalidità complessiva al netto degli esiti cicatriziali (8%), quantificato in € 13.352,72, il valore monetario dell'invalidità preesistente (3%), pari a € 2.861,30. La differenza tra i due valori monetari corrisponde al danno differenziale del 5%, pari a € 10.491,42.
§
5. Col secondo motivo – rubricato “Violazione o falsa applicazione degli articoli 2059
c.c. e 138 comma 3 del codice delle Assicurazioni private” - l'appellante contesta la pag. 7/11 quantificazione del danno biologico perché non sarebbe stato correttamente applicato il disposto dell'art. 138 comma 2 e 3 del codice delle assicurazioni private. L'appellante, in particolare, lamenta la mancanza nella sentenza impugnata di qualsiasi motivazione in merito alla quantificazione del danno da cenestesi lavorativa.
Il danno da lesione della cenestesi lavorativa è il pregiudizio derivante da compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Il danneggiamento della cenestesi lavorativa di regola viene risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso evidentemente il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale.
Ciò premesso, nel caso di specie il giudice ha ritenuto di applicare correttivi personalizzanti alla liquidazione del danno biologico in ragione del danno da cenestesi lavorativa stabilendo un aumento del 3% (applicando il 3% al danno biologico stimato in 6790 € si ottiene un aumento di 203 €).
In parziale accoglimento del motivo di appello, questo Collegio ritiene il coefficiente del 3%, riconosciuto dalla sentenza di primo grado, non sia sufficiente a ristorare il danno lamentato dall'odierno appellante, tenuto conto della non trascurabile percentuale di invalidità accertata dalla C.T.U. medico legale. Pertanto, si reputa equo riconoscere all'odierno appellato un appesantimento del danno da cenestesi lavorativa in misura del
10%. Per quanto attiene invece al danno autonomo, relativo agli esiti cicatriziali agli arti, accertato dal CTU nella misura dell'1%, non va applicata alcuna personalizzazione, trattandosi di danno estetico non incidente sulla cenestesi lavorativa.
Per un soggetto di 45 anni, un'invalidità pari al 5% (differenziale) comporta un risarcimento del danno stimato in € 10.491,42. Applicando la personalizzazione prevista
(aumento del 10%), si aggiungono € 1.049,14, per un importo complessivo di €
11.540,56. La misura del risarcimento a titolo di invalidità permanente deve essere poi incrementata dell'1% già autonomamente liquidato (€ 794,81), per un totale complessivo pari a € 12.335,37.
§
6. Col terzo motivo – rubricato “Omessa pronuncia in merito al danno morale” -
l'appellante, infine, lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del pag. 8/11 danno morale senza addurre, tuttavia, alcuna argomentazione su tale motivo nell'atto d'appello. Il giudice di prime cure sul punto è stato chiaro nell'affermare che “non va invece riconosciuta all'attore alcuna somma aggiuntiva per il chiesto danno “morale”.
Ed, invero, nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse e distinte categorie giuridiche di danno, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul soggetto leso si siano verificate e provvedendo per intero alla loro riparazione.
Nel caso di specie, per contro, non è stata provata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico come sopra effettuata (peraltro, con i detti correttivi personalizzanti in aumento della valutazione a punto medico legale)”.
Il giudice di prime cure, pertanto, ha correttamente ritenuto non dimostrata la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quello biologico. Del resto, “con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte” (ord. Cass. 6444 del 2023).
§
pag. 9/11 7. La regolamentazione delle spese. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto.
(Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025, Rv. 674621 - 01).
Orbene, con riferimento al giudizio di primo grado, precisato che il valore della causa, determinato in virtù dell'odierno decisum, è compreso nello scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00, si ritiene comunque congruo il medesimo importo già liquidato nella sentenza appellata e pari a complessivi € 4.250,00 oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed € 574,26 per spese documentate. Peraltro, in mancanza di impugnazione di parte soccombente, non può procedersi alla parziale compensazione delle spese che sarebbe potuta derivare, come invece in appello, in considerazione del rapporto tra l'ammontare della domanda e il decisum (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
33412 del 19/12/2024, Rv. 673210 - 01).
Avuto riguardo al giudizio di appello, il valore della causa è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (Cass. Civ., sez. VI, 30/11/2022, n. 35195). Pertanto - tenuto conto del valore della causa, come sopra determinato e ricompreso nello scaglione da € 5.201
a € 26.000, e dei parametri minimi, stante il limitato grado di complessità della causa e delle questioni devolute - le spese del presente grado di appello sono liquidate, per tutte le fasi, in complessivi € 2.906,00 (Fase di studio della controversia, € 567,00; fase pag. 10/11 introduttiva del giudizio, € 461,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 922,00; fase decisionale, € 956,00) oltre accessori di legge. Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92
c.p.c., considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello proposto da
[...]
e il rapporto tra l'ammontare della domanda e quello del decisum, sussistono Pt_1 giusti motivi per compensare tra le stesse parti le spese del presente grado, nella misura della metà, ponendo la restante metà, pari a complessivi € 1.453,00, oltre IVA e CPA come per legge, a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in atti da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, n.
1170/2019, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la complessiva somma di € 14.500,67 di cui € 12.335,37 per danno da invalidità permanente ed € 1.918,10 per danno da invalidità temporanea ed € 247,20 per esborsi, oltre interessi legali dalla data del sinistro (20/01/2014) al saldo effettivo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
2) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, definitivamente liquidate in Pt_1 complessivi € 1.453,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. RE LA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 11.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ES PR IN ON
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 178/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. IN SAPONE – Presidente
Dott. ssa Federica RENDE - Consigliera
Dott. ES LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 178/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] dell'Aspromonte n. 5 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
RE LA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 difensore, in Reggio Calabria, via D. Muratori n° 2/b, PEC:
– Fax.: Email_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45 (c.f. - p. iva P.IVA_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino G. Distefano (c.f. P.IVA_3
, con studio in Catania, Corso delle Province n. 203, PEC: C.F._3 iuffre.it– recapito fax 095/7169856, e domiciliata, ai fini del Email_2 presente procedimento, presso lo Studio dell'Avv. Laura Gualtieri, via Giuffrè n°1
AR (RC),
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda
Sezione civile, in composizione monocratica, n. 1170/2019, pubblicata il 28/8/2019, nel proc. n. 2620/2015 R.G., non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, citava la Parte_1 [...]
a comparire innanzi al Tribunale di Reggio Calabria al fine di Controparte_1 ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso attore in conseguenza ed a causa di un sinistro verificatosi il 20.1.2014 e dallo stesso quantificati nella complessiva somma di euro
51.299,75 oltre interessi e spese di lite.
La si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 3 della Legge n°162 del 10 novembre
2014, sulla negoziazione assistita. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando la storicità del sinistro, la compatibilità delle conseguenze lamentate dall'attore, i profili di responsabilità e la quantificazione dei danni.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza oggetto del presente gravame, preso atto della sopravvenuta integrazione della condizione di procedibilità ed istruita la causa anche mediante C.T.U. medico legale, decideva la controversia condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro
9.160,01 oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite ed alla rifusione di quelle per la C.T.U. ha proposto appello, per la parziale riforma della predetta sentenza, Parte_1 con riferimento alla liquidazione dei danni lamentati e chiedendone la quantificazione in complessivi euro 51.299,75 (da cui detrarre la somma di euro 8.912,81 già liquidata nel giudizio di primo grado) o nella diversa misura risultante all'esito del giudizio, oltre interessi, rivalutazione e spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi, riportati secondo l'ordine dato nell'atto di impugnazione: 1) carente valutazione delle risultanze istruttorie;
2) insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
3) omessa pronuncia rispetto ad una domanda del giudizio, nella specie la pag. 2/11 liquidazione del danno morale, nonché da (…); 4) violazione e falsa applicazione di norme di legge, nella specie degli artt. 2059 c.c. e 139 comma terzo del Codice delle
Assicurazioni private (ovvero art.138 nell'ipotesi di sussistenza di lesioni c.d. macropermanenti), nonché dell'art. 112 del codice di procedura civile.
La si è costituita in appello contestando integralmente Controparte_1
l'impugnazione proposta e chiedendone il totale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Svolta la trattazione precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avuto riguardo alle richieste istruttorie, sulle quali questa Corte ha riservato provvedere unitamente al merito, si rileva che il con l'atto di appello e con Pt_1 successive note, ha chiesto la rinnovazione della C.T.U. medico legale esperita nel giudizio di primo grado, lamentando che il C.T.U. non avrebbe fornito motivate controdeduzioni alle osservazioni del C.T.P.
Parte appellata si è opposta alla richiesta istruttoria formulata dalla controparte.
Valutati gli atti di causa, la rinnovazione della C.T.U. non è necessaria ai fini del decidere, apparendo adeguatamente motivata, anche alla stregua dei chiarimenti resi in relazione alle osservazioni del C.T.U., come si spiegherà meglio nel prosieguo.
2. Passando al merito, l'appello è parzialmente fondato, per i motivi e nei limiti che saranno appresso illustrati, e deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado.
3. Col primo motivo - rubricato “Carente valutazione delle risultanze istruttorie nonché insufficienze e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia” - l'appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie del giudice di prime cure in merito al quantum debeatur. In particolare, contesta la determinazione del danno da invalidità permanente che, sebbene sia stato stimato dal
CTP nella misura del 13% (danno biologico residuale), nonché, riguardo lo stato di generale inabilità (invalidità temporanea), rispettivamente giorni 21 di inabilità assoluta, giorni 20 di inabilità temporanea al 75%, giorni 30 di inabilità temporanea al 50%, giorni 35 di inabilità temporanea al 25%, il Giudice di prime cure ha, invece,
pag. 3/11 quantificato in misura pari al 6% secondo le conclusioni prospettate dalla CTU medico legale esperita dal Dott. . L'appellante, sostiene altresì che il CTU Per_1 avrebbe sostanzialmente eluso le osservazioni del CTP non fornendo motivata controdeduzione tecnico-scientifica alle critiche mosse e, precisamente, in ordine:
I - al non aver tenuto conto del riscontro strumentale a carico del gomito sinistro e del ginocchio sinistro dell'11.02.2014 indicativo di borsite olecranica di discreta entità e di disomogeneità del collaterale esterno con edema dei tessuti molli della regione sottocutanea adiacente, con conseguente ulteriore attribuzione di un quantum invalidante fino al 3% pur in assenza di deficit funzionale;
II - alla omessa valutazione dell'esistenza di un danno differenziale per le menomazioni rilevate a carico della spalla destra dell'infortunato - di per sé invalidanti in misura superiore a quanto ritenuto dal CTU stante la limitazione funzionale riscontrata di circa 1/3 - con conseguente risarcimento in una percentuale di invalidità derivante dalle preesistenze;
III - alla omessa rilevazione delle lesioni da cicatrice subite dall'appellante, del conseguente danno estetico e dei criteri di valutazione dello stesso.
Il motivo di appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, con riferimento alla sola cesura relativa al danno differenziale.
Avuto riguardo alla prima delle suddette doglianze, si osserva che, con riferimento al gomito sinistro, il CTU non ha rilevato alcuna anomalia e ne ha dato puntuale spiegazione: «Quindi, non avendo evidenziato “esiti dolorosi”, come suggerito dal dottore a conferma dell'avvenuta completa guarigione dai traumi contusivi, lo Per_2 scrivente CTU ha ritenuto opportuno non assegnare percentuali invalidanti in conseguenza alle lievi lesioni riportate al ginocchio sinistro e al gomito sinistro, nonostante le refertazioni strumentali dell'11.02.14 evidenziassero minimi coinvolgimenti delle strutture anatomiche e che comunque, riguardo al ginocchio sinistro, sono certamente esiti del precedente evento traumatico di cui, tra l'altro, il periziato non ha fornito dettagli in sede di visita peritale ma menzionato soltanto dal consulente di parte».
Con riferimento al ginocchio sinistro, il CTU ha affermato che all'esito dell'esame svoltosi a distanza di 4 anni è emersa una sintomatologia sfumata «perfettamente giustificabile con una patologia artrosica, tra l'altro documentata in altri distretti pag. 4/11 corporei, “fisiologica” visto il sovrappeso e l'attività lavorativa del sig. ma Pt_1 soprattutto compatibile in un ginocchio già compromesso da un precedente evento traumatico: sintomatologia considerata, quindi, non conseguente al trauma subito il
20.01.2014» (pag. 15 CTU).
In merito alle cicatrici e al conseguente danno estetico, il CTU, con valutazione che deve reputarsi corretta e congrua, ha stimato tale danno nella misura dell'1% nell'ambito del complessivo 6% di invalidità permanente riconosciuto.
Peraltro, giova rammentare che, avendo il CTU valutato e risposto alle osservazioni critiche di parte, per costante giurisprudenza “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cassazione Civile 12195 del 2024).
Le suddette doglianze risultano, dunque, infondate e devono essere disattese.
4. Il motivo di appello, invece, è fondato con riferimento alla questione del danno differenziale.
Secondo il C.T.U., ««Il sig. in seguito all'incidente stradale subito il 20.01.14, Pt_1 ha riportato un trauma cranico facciale, valida contusione escoriata spalla destra e sinistra, gomito sinistro, avambraccio sinistro, polso e mano sinistra, ginocchio e gamba sinistra, gamba destra, escoriazioni multiple, come da diagnosi stilata il 21.01.14 presso la S.C. di Ortopedia dell'A.O. “B.M.M.” di RC;
a seguito di ulteriori accertamenti strumentali suggeriti ed effettuati il 13.05.14, ha riportato anche una lesione a tutto spessore all'inserzione distale del tendine sovraspinato della spalla destra, nella quale si
è anche evidenziata la presenza di fenomeni artrosici acromion-claveari con riduzione dello spazio di scorrimento sottoacromiale»
Lo stesso C.T.U. ha anche spiegato che le lesioni riportate hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del sig. rispetto a quelle Pt_1 preesistenti e che «I postumi invalidanti funzionali e cicatriziali, ad oggi presenti,
pag. 5/11 considerando l'età del periziando, trovano opportuna collocazione nell'ambito del danno biologico risarcibile sulla base del tasso percentuale di invalidità permanente complessivamente pari al 6% (sei per cento) della totale», precisando altresì che «Vi sono patologie preesistenti e coesistenti che hanno inciso sul decorso e sull'evoluzione dei suddetti esiti;
nello specifico il periziando risulta affetto da patologia artrosica alla spalla destra, strumentalmente accertata».
Lo stesso C.T.U., rispondendo alle osservazioni del C.T.P., ha anche spiegato che, «in riferimento ai postumi presenti alla spalla destra (lieve ipotrofia della muscolatura deltoidea e del cingolo scapolare rispetto alla controlaterale. Riferito dolore alla digitopressione sul trochite omerale e sull'articolazione acromion-claveare. I movimenti in toto sono limitati di circa 1/3 e riferiti dolenti), certamente non di esclusiva genesi del trauma in oggetto ma anche secondari alla documentata patologia artrosica, lo scrivente ha assegnato una percentuale del 5% naturalmente considerando il valore tabellare del 9%. Si specifica infine che, il ctu, ha assegnato ai postumi invalidanti rilevati sul periziato, una percentuale di invalidità permanente complessiva del 6% (sei per cento) della totale, considerando quindi anche gli esiti cicatriziali agli arti (1%, uno per cento)».
Se ne deduce che al è stata riconosciuta un'invalidità permanente Pt_1 complessivamente pari al 9%, percentuale che tiene conto anche delle patologie pregresse, incidenti in misura pari al 3%. La percentuale di invalidità derivante dal sinistro per cui è causa è quindi pari, come detto, al 6% (sei per cento) della totale, considerando anche gli esiti cicatriziali agli arti (1%, uno per cento).
Come chiarito da condivisibile giurisprudenza, “le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione” mentre “le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali
l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a)”. (Cass. civ. sent. n. 28986/2019)
pag. 6/11 Tenuto conto di quanto sopra, la percentuale di invalidità che ha interessato il medesimo distretto di quella preesistente, cioè la spalla destra, è pari al 5%, che rappresenta il c.d. danno differenziale.
Gli esiti cicatriziali, corrispondenti al residuo 1% e localizzati sull'avambraccio sinistro
(come documentato dal CTU nell'esame obiettivo locale (pag. 5), ove si legge:
“Sfumata discromia cutanea presente sull'avambraccio sinistro”), andranno invece valutati in modo autonomo.
Appare pertanto necessario ricalcolare il danno biologico permanente in applicazione delle tabelle del danno biologico di lieve entità, aggiornate dal D.M. 18 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025 e tenuto conto dell'età del danneggiato (45 anni) al momento della cessazione dell'inabilità temporanea.
Gli esiti cicatriziali sono ricompresi al punto base 1% e vengono risarciti per l'importo di € 794,81, in quanto coesistenti con la pregressa invalidità del 3% ed irrilevanti ai fini del danno differenziale.
Avuto riguardo al solo danno differenziale – tenuto conto della sua progressione geometrica e non aritmetica – deve procedersi alla liquidazione dell'intera invalidità residuata al danneggiato, pari all'8%, poiché calcolata al netto dell'1% già riconosciuto per gli esiti cicatriziali;
poi liquidare il valore dell'invalidità non connessa a lesioni concorrenti alla spalla e complessivamente pari al 3%; infine, sottrarre dall'importo della prima l'importo della seconda;
il risultato della sottrazione dei valori monetari così ottenuti rappresenta i postumi permanenti liquidabili a titolo di danno differenziale per le lesioni concorrenti alla spalla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 6341/2014, Rv. 630671
– 01; da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 21261/2024, Rv. 671935 - 01).
Pertanto, la liquidazione del danno differenziale alla spalla destra viene determinata sottraendo dal valore monetario corrispondente all'invalidità complessiva al netto degli esiti cicatriziali (8%), quantificato in € 13.352,72, il valore monetario dell'invalidità preesistente (3%), pari a € 2.861,30. La differenza tra i due valori monetari corrisponde al danno differenziale del 5%, pari a € 10.491,42.
§
5. Col secondo motivo – rubricato “Violazione o falsa applicazione degli articoli 2059
c.c. e 138 comma 3 del codice delle Assicurazioni private” - l'appellante contesta la pag. 7/11 quantificazione del danno biologico perché non sarebbe stato correttamente applicato il disposto dell'art. 138 comma 2 e 3 del codice delle assicurazioni private. L'appellante, in particolare, lamenta la mancanza nella sentenza impugnata di qualsiasi motivazione in merito alla quantificazione del danno da cenestesi lavorativa.
Il danno da lesione della cenestesi lavorativa è il pregiudizio derivante da compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Il danneggiamento della cenestesi lavorativa di regola viene risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso evidentemente il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale.
Ciò premesso, nel caso di specie il giudice ha ritenuto di applicare correttivi personalizzanti alla liquidazione del danno biologico in ragione del danno da cenestesi lavorativa stabilendo un aumento del 3% (applicando il 3% al danno biologico stimato in 6790 € si ottiene un aumento di 203 €).
In parziale accoglimento del motivo di appello, questo Collegio ritiene il coefficiente del 3%, riconosciuto dalla sentenza di primo grado, non sia sufficiente a ristorare il danno lamentato dall'odierno appellante, tenuto conto della non trascurabile percentuale di invalidità accertata dalla C.T.U. medico legale. Pertanto, si reputa equo riconoscere all'odierno appellato un appesantimento del danno da cenestesi lavorativa in misura del
10%. Per quanto attiene invece al danno autonomo, relativo agli esiti cicatriziali agli arti, accertato dal CTU nella misura dell'1%, non va applicata alcuna personalizzazione, trattandosi di danno estetico non incidente sulla cenestesi lavorativa.
Per un soggetto di 45 anni, un'invalidità pari al 5% (differenziale) comporta un risarcimento del danno stimato in € 10.491,42. Applicando la personalizzazione prevista
(aumento del 10%), si aggiungono € 1.049,14, per un importo complessivo di €
11.540,56. La misura del risarcimento a titolo di invalidità permanente deve essere poi incrementata dell'1% già autonomamente liquidato (€ 794,81), per un totale complessivo pari a € 12.335,37.
§
6. Col terzo motivo – rubricato “Omessa pronuncia in merito al danno morale” -
l'appellante, infine, lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del pag. 8/11 danno morale senza addurre, tuttavia, alcuna argomentazione su tale motivo nell'atto d'appello. Il giudice di prime cure sul punto è stato chiaro nell'affermare che “non va invece riconosciuta all'attore alcuna somma aggiuntiva per il chiesto danno “morale”.
Ed, invero, nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse e distinte categorie giuridiche di danno, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul soggetto leso si siano verificate e provvedendo per intero alla loro riparazione.
Nel caso di specie, per contro, non è stata provata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico come sopra effettuata (peraltro, con i detti correttivi personalizzanti in aumento della valutazione a punto medico legale)”.
Il giudice di prime cure, pertanto, ha correttamente ritenuto non dimostrata la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quello biologico. Del resto, “con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte” (ord. Cass. 6444 del 2023).
§
pag. 9/11 7. La regolamentazione delle spese. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto.
(Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025, Rv. 674621 - 01).
Orbene, con riferimento al giudizio di primo grado, precisato che il valore della causa, determinato in virtù dell'odierno decisum, è compreso nello scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00, si ritiene comunque congruo il medesimo importo già liquidato nella sentenza appellata e pari a complessivi € 4.250,00 oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed € 574,26 per spese documentate. Peraltro, in mancanza di impugnazione di parte soccombente, non può procedersi alla parziale compensazione delle spese che sarebbe potuta derivare, come invece in appello, in considerazione del rapporto tra l'ammontare della domanda e il decisum (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
33412 del 19/12/2024, Rv. 673210 - 01).
Avuto riguardo al giudizio di appello, il valore della causa è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (Cass. Civ., sez. VI, 30/11/2022, n. 35195). Pertanto - tenuto conto del valore della causa, come sopra determinato e ricompreso nello scaglione da € 5.201
a € 26.000, e dei parametri minimi, stante il limitato grado di complessità della causa e delle questioni devolute - le spese del presente grado di appello sono liquidate, per tutte le fasi, in complessivi € 2.906,00 (Fase di studio della controversia, € 567,00; fase pag. 10/11 introduttiva del giudizio, € 461,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 922,00; fase decisionale, € 956,00) oltre accessori di legge. Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92
c.p.c., considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello proposto da
[...]
e il rapporto tra l'ammontare della domanda e quello del decisum, sussistono Pt_1 giusti motivi per compensare tra le stesse parti le spese del presente grado, nella misura della metà, ponendo la restante metà, pari a complessivi € 1.453,00, oltre IVA e CPA come per legge, a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in atti da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, n.
1170/2019, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la complessiva somma di € 14.500,67 di cui € 12.335,37 per danno da invalidità permanente ed € 1.918,10 per danno da invalidità temporanea ed € 247,20 per esborsi, oltre interessi legali dalla data del sinistro (20/01/2014) al saldo effettivo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
2) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, definitivamente liquidate in Pt_1 complessivi € 1.453,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. RE LA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 11.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ES PR IN ON
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