Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 844/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti
Sigg. Magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente Relatore
Dott.ssa Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data
26/04/2023
da
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. in proprio e nella qualità di socie ed
[...] C.F._2
amministratrici della (P.iva Controparte_1
) rappresentate e difese dall'avv. M. Brando per mandato e P.IVA_1
domiciliate come in atti - appellanti -
Contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio P.IVA_2
Schioppa per mandato e domiciliata come in atti - appellata
1
Controparte_3
, nella persona dell'arch. nonché questa
[...] CP_3
personalmente (C.F. rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Elena De Luca per mandato e domiciliati come in atti - appellati -
e contro in persona del legale Controparte_4
rappresentante - terza chiamata in primo grado
***
appello sentenza del Tribunale di Venezia
***
1.Premesso che:
-. con ordinanza del 20 gennaio 2025 è stata rimessa la causa sul ruolo e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
quale litisconsorte necessario nel presente giudizio, Controparte_4
onerando parte appellante della relativa notifica, nel Controparte_1
termine assegnato del 18/02/2025;
-. non risulta depositata da parte appellante la prova della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nel suddetto termine perentorio;
-. la mancata tempestiva ottemperanza all'ordine del Giudice concretizza ipotesi di “inattività delle parti” comportante l'estinzione del presente giudizio. (art. 307 Cod. proc. Civ.)
2.- La pronuncia di estinzione del procedimento per inattività di parte appellante determina la soccombenza nel presente giudizio tanto che va disposta la condanna alla spese in favore delle parti appellate, liquidate come
2 da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, così decide:
dichiara estinto il giudizio;
condanna l'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate CP_2
e e
[...] Controparte_3 CP_3
delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano a
[...]
favore di ciascuna delle due parti in € 5.000 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Venezia, 17 giugno 2025
Il Presidente
Dr. Massimo Coltro
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