TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/09/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR.
ROSSELLA MAURIZI HA PRONUNCIATO LE SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CIVILE N.691/2025 RG
PROMOSSO DA: ( ) Parte_1 C.F._1
con sede in Fermo, Via Cattaneo 1, in persona del suo legale rappresentante p.t. CF Parte_2
, nato a [...] il [...] e C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Santoni del Foro di fermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto San Giorgio, Via
Solferino, 41, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica insieme all'atto introduttivo del presente giudizio
CONTRO
: CF nata il Parte_3 C.F._3
20/04/1982 a Manfredonia (FG) e residente a [...]C.da
Santa Petronilla , 67
OGGETTO: AZIONE DI RILASCIO PER OCCUPAZIONE SENZA
TITOLO
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
A seguito di contratto di locazione ad uso non abitativo, la ricorrente concedeva all'odierna resistente, l'immobile sito in Fermo, C.da Mossa 77, sito al Piano terra e censito al
NCEU di detto Comune al Foglio 31 Part.67 sub. 11, per la durata di anni quattro, con decorrenza dal 15/11/2023, e , al canone di Euro 1.200,00 annui, da pagarsi in 12 rate anticipate ed uguali di Euro 100,00 cadauna. Come risulta da tale contratto che è stato prodotto da parte resistente, seppur sottoscritto da ambo le parti, non veniva però mai registrato e, parte conduttrice ometteva di pagare detto canone di locazione, e nonostante i ripetuti inviti e diffide a sig.ra non ha provveduto al rilascio della suddetta Pt_3
unità immobiliare, realizzandosi così nel caso di specie quello che nella prassi viene chiamata occupazione abusiva che, si realizza quando un soggetto occupa un immobile senza averne titolo o, con un titolo non valido. La qualificazione giuridica di ciò, viene operata sulla scorta del petitum e della causa petendi allegati nel ricorso ex art
447bis. Pertanto, la Sig.ra va condannata al rilascio Pt_3
immediato del suddetto immobile di proprietà di parte ricorrente per la mancanza di un titolo contrattuale.
Orbene, la mancata registrazione di un contratto di locazione non abitativo, porta alla nullità del contratto;
conseguentemente chi occupa un immobile in base ad un siffatto contratto, è considerato occupante abusivo e, come tale è tenuto al rilascio del bene, su richiesta del legittimo proprietario. Quest'ultimo ha assolto tale onere.
( vedi doc.n.2), mentre, in atti non vi è nessuna costituzione in giudizio della resistente;
comportamento questo sanzionabile su piano processuale ex art 116 II comma CPC, specie al fine della mancata contestazione in toto di quanto asserito da parte ricorrente. Infine, in questo giudizio non sono emersi elementi nuovi o elementi modificativi della situazione esistente Per cui,
PQM
IL GOP del Tribunale di Fermo, contraris, rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: dichiara ex art 291 cpc, la contumacia di Parte_3
ACCERTA E DICHIARA l'occupazione senza titolo da parte della Sig.ra dell'immobile di proprietà della Soc. Parte_3
Ricorrente, con sede in Fermo, Via Cattaneo, 1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Via Nazzareno distinto al NCEU del Comune di Fermo al Foglio 67 sub 1 e sito in Fermo C.da Mossa 77, stante la mancata registrazione del contratto di locazione ad uso commerciale e per effetto CONDANNA la sig.ra Parte_3 al rilascio immediato in favore della ricorrente dell'immobile per cui è causa
Condanna infine al pagamento in favore della Parte_3
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore delle spese e competenze di lite che si quantificano complessivamente in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Fermo, li 8/09/2025 il
GOP Dr. Rossella Maurizi