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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2763/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'udienza del 04.06.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2763/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Turco;
Parte_1
– OPPONENTE –
CONTRO
, nella persona del Direttore p.t. dott. ssa Controparte_1
e del Responsabile Ufficio Legale e Contenzioso dott.ssa Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente,
[...] dai funzionari , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
; CP_6
– OPPOSTO – avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss L. 689/1981.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato, , Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 059 2024 00258651 70 00 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 165.044,22 così specificata:
1) € 600,00 per spese di lite giudiziarie;
2) € 164.438,34 per omesso pagamento di una pretesa ordinanza ingiunzione n. 924 del 2022 asseritamente notificata in data 21/12/2022; 3) € 5,88 diritti di notifica.
Rappresentava, quanto alla somma di € 600,00 (ruolo n. 2024/000476) e alle spese di notifica
(5,88) che la stessa non era in contestazione e che sarebbe stata pagata nei termini di legge.
Diversamente, relativamente alle altre somme eccepiva: che non gli era mai stata consegnata né, tanto meno, notificata la pretesa ordinanza ingiunzione n. 924/2022 posta alla base della cartella impugnata;
l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente dovuti in relazione all'art. 28 L. 689/1981; la nullità della cartella di pagamento per difetto e/o carenza di motivazione;
la violazione dell'art. 14, comma 1 e 2, L. 689/1981; di non essere mai stato personalmente datore di lavoro;
la tardiva, eccessiva ed ingiustificata durata del procedimento di accertamento;
di non aver mai avuto lavoratori in nero;
di aver sempre consegnato le buste paga debitamente e correttamente compilate;
di aver sempre corrisposto ai lavoratori una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. e rispettosa della contrattazione collettiva applicabile ed applicata;
di aver sempre versato i contributi agli enti previdenziale e i premi assicurativi all' nonché adottato tutte le cautele previste dalla CP_7 legislazione sulla sicurezza sociale;
di aver sempre fatto godere ai lavoratori le ferie e i permessi nella misura prevista dalla legge;
di aver sempre rispettato la legge sull'orario di lavoro e sui tempi di riposo, le disposizioni sul lavoro flessibile (contratti a tempo determinato, part-time, altre tipologie flessibili) e di non aver mai posto in essere condotte in violazione di legge operando in completa trasparenza;
di non aver mai somministrato o utilizzato lavoratori interinali o somministrati o posto in essere appalti vietati dalla legge;
di essere stato il legale rappresentante di una cooperativa che aveva avuti quale core business servizi di appalto labour intensive (pulizia, guardiania, etc).
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione inaudita altera parte della sospensione dell'efficacia esecutiva / esecutorietà della cartella di pagamento impugnata ovvero previa fissazione di apposita udienza ove valutate allo stato prevalenti le esigenze del contraddittorio, fermo restando l'onere della prova tutto a carico di parte convenuta (attrice in senso sostanziale), provvedere come segue: IN VIA
CAUTELARE E D'URGENZA: 1) sospendere, anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva / esecutorietà della cartella di pagamento impugnata;
MERITO in via principale: 2) dichiarare nulla / annullare la cartella di pagamento impugnata e ogni eventuale atto presupposto per i motivi tutti indicati nel presente atto e rigettare ogni pretesa da parte dei soggetti pretesi creditori;
3) in subordine nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di superare le eccezioni preliminari formulate nel presente atto ed accedere al merito della questione, accertare che nulla è dovuto dal ricorrente e che, in estremo subordine, la somma dovuta è enormemente inferiore;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione del sottoscritto procuratore” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo].
Con decreto del 21.06.2024 il Tribunale disponeva la sospensione della ordinanza ingiunzione n. 924 del 2022 emessa dall' . Controparte_8
Instauratosi il contraddittorio, l , ritualmente Controparte_1 costituitosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito: 1) rigettare il ricorso;
2) condannare il ricorrente alla rifusione di tutte le spese di lite sostenute dall'Amministrazione per resistere all'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 149” [il corsivo
è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Nel merito deduceva che la impugnata cartella di pagamento era stata emessa a seguito del mancato pagamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 924/2022, regolarmente notificata al sig.
in data 22.12.2022; che, a seguito del positivo riscontro della notifica della Parte_1 suddetta ordinanza e dell'omesso pagamento della stessa, aveva, con minuta del 15.11.2023, n.
4513, provveduto ad iscrivere a ruolo il credito vantato, come da prospetto del contribuente versato in atti interessando, così, l'Ente impositore della riscossione dello stesso;
che, pertanto, l'ordinanza di ingiunzione e il prodromico verbale di accertamento erano stati regolarmente notificati al sig. che l'accertamento che aveva condotto all'emanazione del Pt_1 provvedimento oggetto di opposizione, era scaturito da un'informativa che aveva ricevuto dalla
Guardia di Finanza della Compagna di Gallipoli in data 02.08.2018.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 giugno 2025 è stata assunta in decisione. L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente sottolineata l'evidente infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della pretesa ordinanza ingiunzione n. 924/2022 atteso che quest'ultima risulta essere stata regolarmente notificata, al sig. , in data 22.12.2022. A seguito del positivo Parte_1 riscontro della notifica della suddetta ordinanza e dell'omesso pagamento della stessa,
l'Amministrazione resistente, con minuta del 15.11.2023, n. 4513 provvedeva poi ad iscrivere a ruolo il credito vantato, come da prospetto del contribuente versato in atti (All.2 comparsa di risposta) interessando, così, l'Ente impositore della riscossione dello stesso. Par d'uopo rammentare che per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 (ora comma 4), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui allo stesso comma 2. La notificazione della ordinanza ingiunzione è stata, pertanto, legittimamente eseguita nei confronti del destinatario, con conseguente rigetto del motivo proposto.
In merito alla eccepita prescrizione dei crediti rileva questo interprete che i fatti sottesi all'ordinanza di ingiunzione sono stati contestati con il verbale di accertamento di illecito amministrativo del 03.01.2020, avente valore di atto interruttivo (Cfr. art. 2943, comma 4, c.c.
«la prescrizione è … interrotta da ogni … atto che valga a costituire in mora il debitore») e che l'ordinanza di ingiunzione, sottesa alla impugnata cartella di pagamento, è stata notificata in data 22.12.2022.
Parimenti infondati sono i motivi di opposizioni sub 4 e 5 del ricorso introduttivo. Ed invero, innanzitutto, è bene distinguere il caso in cui la cartella di pagamento sia preceduta dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo oppure la cartella sia il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore abbia esercitato la propria pretesa tributaria. Nel primo caso, la giurisprudenza ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” (Cass. Civ., n. 28873/2019). Nel secondo caso, viceversa, la giurisprudenza costante di legittimità ha ritenuto che “la cartella di pagamento che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione” (Cass. Civ., n. 11722/2010). Tali principi sono stati ripresi dalla
Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 22281/2022, la quale, preliminarmente, nel mettere in evidenza la norma di riferimento per ogni provvedimento amministrativo – l'articolo
3 L. 241/1990, e, nello specifico per la materia tributaria, l'articolo 7 L. 212/2000 –, ha sottolineato la necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” debeatur. Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Di contro, nell'ipotesi come quello che ci occupa in cui la cartella segua un atto prodromico la motivazione non necessita di alcun onere aggiuntivo da parte del soggetto emittente la cartella.
Oltretutto si osserva che la cartella di pagamento deve ritenersi adeguatamente motivata allorquando il contribuente è posto in grado di individuare il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme ivi esposte, il relativo ammontare, l'emissione e l'esecutività del ruolo, avuto riguardo alla natura di atto ordinariamente liquidatorio della pretesa tributaria da far valere (v. Cass. civ.,
Sez. 5, Sentenza n. 2439 del 3/2/2010); inoltre, l'eventuale difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3707 del 25/02/2016).
L'accertamento che ha condotto all'emanazione del provvedimento oggetto di opposizione scaturisce da un'informativa che l' di riceveva dalla Controparte_8 CP_1
Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli in data 02.08.2018.
Dalla scansione temporale degli accertamenti non emerge alcuna violazione dell'art. 14 della
Legge n. 689/1981: invero, la conclusione degli accertamenti è intervenuta in data 31.10.2019
a fronte di un verbale di accertamento notificato in data 03.01.2020.
In materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita.
In caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981). Pertanto, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti del caso. Ed ancora: “.. qualora, infatti, come nel caso in esame, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione…” ( Cassazione 11 gennaio, n. 1154, n.2024). Altrettanto univoco è l'orientamento della Suprema Corte in merito alla non applicabilità dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990 al procedimento irrogativo di una sanzione amministrativa.
Sul punto motiva il Supremo Consesso: “...in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31239 del 03/11/2021, Rv. 662708 – 01; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4363 del 04/03/2015, Rv. 635014 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9517 del
18/04/2018, Rv. 648151 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006, Rv. 588536 –
01). Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste (se non all'art. 14, in tema di contestazione differita) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'art. 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado ( Cassazione n. 1154/2024;Cass. n. 9517 del 2018; Cass. n. 19512 del 2020.)
La fondatezza della sanzione contestata, ossia l'interposizione illecita di manodopera da pseudo appalto, emerge dalla copiosa documentazione versata in atti.
Il riscontro, in particolare, viene fornito dalle dichiarazioni, incrociate dei lavoratori, di cui è indiscussa “la valenza probatoria”.
La dichiarazione del lavoratore al quale si riferiscono gli esiti dell'accertamento non costituisce prova per sè sola ma elemento indiziario, liberamente valutabile dall'Autorità giudiziaria e amministrativa chiamata a decidere in sede di contenzioso. Al fine di potere assurgere ad elemento dotato di una specifica valenza probatoria è comunque necessario che il contenuto della dichiarazione resa dal singolo lavoratore sia confermato da altri elementi documentali o dal confronto con quanto risulta da ulteriori e diverse dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori o da terzi. Si sottolinea, dunque, l'importanza di ciò che emerge dalla c.d. dichiarazioni incrociate.
In ultimo, in riferimento alle contestazioni di cui ai punti 3 e 4 del ricorso introduttivo
(mancanza di una adeguata motivazione della cartella di pagamento), la stessa è riferibile all'attività posta in essere dall'Agente addetto alla riscossione.
Al riguardo la Suprema Corte, in un recente decisum ( Cassazione 12.02.2024, n. 3870) ha precisato che: “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore” (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del
06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007,
Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del
11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza
n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del
27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5,
Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012,
Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n.
9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del
29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate). Nella normalità dei casi, e cioè per le opposizioni esecutive vere e proprie proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo, nelle quali non vi è da recuperare un momento di tutela necessario che non ha potuto aver luogo per vizi degli atti presupposti, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente e, di conseguenza, la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest'ultima, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1999 (…..). Restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022, Rv. 664407-01).
Alla luce di quanto precede l'opposizione deve pertanto essere rigettata, apparendo infondati tutti i motivi di censura proposti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di notula tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/14 e del valore della causa, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 2763/2024
R.G., così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA al pagamento, in favore della opposta, delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 4.217,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 4 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'udienza del 04.06.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2763/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Turco;
Parte_1
– OPPONENTE –
CONTRO
, nella persona del Direttore p.t. dott. ssa Controparte_1
e del Responsabile Ufficio Legale e Contenzioso dott.ssa Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente,
[...] dai funzionari , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
; CP_6
– OPPOSTO – avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss L. 689/1981.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato, , Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 059 2024 00258651 70 00 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 165.044,22 così specificata:
1) € 600,00 per spese di lite giudiziarie;
2) € 164.438,34 per omesso pagamento di una pretesa ordinanza ingiunzione n. 924 del 2022 asseritamente notificata in data 21/12/2022; 3) € 5,88 diritti di notifica.
Rappresentava, quanto alla somma di € 600,00 (ruolo n. 2024/000476) e alle spese di notifica
(5,88) che la stessa non era in contestazione e che sarebbe stata pagata nei termini di legge.
Diversamente, relativamente alle altre somme eccepiva: che non gli era mai stata consegnata né, tanto meno, notificata la pretesa ordinanza ingiunzione n. 924/2022 posta alla base della cartella impugnata;
l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente dovuti in relazione all'art. 28 L. 689/1981; la nullità della cartella di pagamento per difetto e/o carenza di motivazione;
la violazione dell'art. 14, comma 1 e 2, L. 689/1981; di non essere mai stato personalmente datore di lavoro;
la tardiva, eccessiva ed ingiustificata durata del procedimento di accertamento;
di non aver mai avuto lavoratori in nero;
di aver sempre consegnato le buste paga debitamente e correttamente compilate;
di aver sempre corrisposto ai lavoratori una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. e rispettosa della contrattazione collettiva applicabile ed applicata;
di aver sempre versato i contributi agli enti previdenziale e i premi assicurativi all' nonché adottato tutte le cautele previste dalla CP_7 legislazione sulla sicurezza sociale;
di aver sempre fatto godere ai lavoratori le ferie e i permessi nella misura prevista dalla legge;
di aver sempre rispettato la legge sull'orario di lavoro e sui tempi di riposo, le disposizioni sul lavoro flessibile (contratti a tempo determinato, part-time, altre tipologie flessibili) e di non aver mai posto in essere condotte in violazione di legge operando in completa trasparenza;
di non aver mai somministrato o utilizzato lavoratori interinali o somministrati o posto in essere appalti vietati dalla legge;
di essere stato il legale rappresentante di una cooperativa che aveva avuti quale core business servizi di appalto labour intensive (pulizia, guardiania, etc).
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione inaudita altera parte della sospensione dell'efficacia esecutiva / esecutorietà della cartella di pagamento impugnata ovvero previa fissazione di apposita udienza ove valutate allo stato prevalenti le esigenze del contraddittorio, fermo restando l'onere della prova tutto a carico di parte convenuta (attrice in senso sostanziale), provvedere come segue: IN VIA
CAUTELARE E D'URGENZA: 1) sospendere, anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva / esecutorietà della cartella di pagamento impugnata;
MERITO in via principale: 2) dichiarare nulla / annullare la cartella di pagamento impugnata e ogni eventuale atto presupposto per i motivi tutti indicati nel presente atto e rigettare ogni pretesa da parte dei soggetti pretesi creditori;
3) in subordine nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di superare le eccezioni preliminari formulate nel presente atto ed accedere al merito della questione, accertare che nulla è dovuto dal ricorrente e che, in estremo subordine, la somma dovuta è enormemente inferiore;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione del sottoscritto procuratore” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo].
Con decreto del 21.06.2024 il Tribunale disponeva la sospensione della ordinanza ingiunzione n. 924 del 2022 emessa dall' . Controparte_8
Instauratosi il contraddittorio, l , ritualmente Controparte_1 costituitosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito: 1) rigettare il ricorso;
2) condannare il ricorrente alla rifusione di tutte le spese di lite sostenute dall'Amministrazione per resistere all'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 149” [il corsivo
è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Nel merito deduceva che la impugnata cartella di pagamento era stata emessa a seguito del mancato pagamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 924/2022, regolarmente notificata al sig.
in data 22.12.2022; che, a seguito del positivo riscontro della notifica della Parte_1 suddetta ordinanza e dell'omesso pagamento della stessa, aveva, con minuta del 15.11.2023, n.
4513, provveduto ad iscrivere a ruolo il credito vantato, come da prospetto del contribuente versato in atti interessando, così, l'Ente impositore della riscossione dello stesso;
che, pertanto, l'ordinanza di ingiunzione e il prodromico verbale di accertamento erano stati regolarmente notificati al sig. che l'accertamento che aveva condotto all'emanazione del Pt_1 provvedimento oggetto di opposizione, era scaturito da un'informativa che aveva ricevuto dalla
Guardia di Finanza della Compagna di Gallipoli in data 02.08.2018.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 giugno 2025 è stata assunta in decisione. L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente sottolineata l'evidente infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della pretesa ordinanza ingiunzione n. 924/2022 atteso che quest'ultima risulta essere stata regolarmente notificata, al sig. , in data 22.12.2022. A seguito del positivo Parte_1 riscontro della notifica della suddetta ordinanza e dell'omesso pagamento della stessa,
l'Amministrazione resistente, con minuta del 15.11.2023, n. 4513 provvedeva poi ad iscrivere a ruolo il credito vantato, come da prospetto del contribuente versato in atti (All.2 comparsa di risposta) interessando, così, l'Ente impositore della riscossione dello stesso. Par d'uopo rammentare che per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 (ora comma 4), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui allo stesso comma 2. La notificazione della ordinanza ingiunzione è stata, pertanto, legittimamente eseguita nei confronti del destinatario, con conseguente rigetto del motivo proposto.
In merito alla eccepita prescrizione dei crediti rileva questo interprete che i fatti sottesi all'ordinanza di ingiunzione sono stati contestati con il verbale di accertamento di illecito amministrativo del 03.01.2020, avente valore di atto interruttivo (Cfr. art. 2943, comma 4, c.c.
«la prescrizione è … interrotta da ogni … atto che valga a costituire in mora il debitore») e che l'ordinanza di ingiunzione, sottesa alla impugnata cartella di pagamento, è stata notificata in data 22.12.2022.
Parimenti infondati sono i motivi di opposizioni sub 4 e 5 del ricorso introduttivo. Ed invero, innanzitutto, è bene distinguere il caso in cui la cartella di pagamento sia preceduta dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo oppure la cartella sia il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore abbia esercitato la propria pretesa tributaria. Nel primo caso, la giurisprudenza ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” (Cass. Civ., n. 28873/2019). Nel secondo caso, viceversa, la giurisprudenza costante di legittimità ha ritenuto che “la cartella di pagamento che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione” (Cass. Civ., n. 11722/2010). Tali principi sono stati ripresi dalla
Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 22281/2022, la quale, preliminarmente, nel mettere in evidenza la norma di riferimento per ogni provvedimento amministrativo – l'articolo
3 L. 241/1990, e, nello specifico per la materia tributaria, l'articolo 7 L. 212/2000 –, ha sottolineato la necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” debeatur. Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Di contro, nell'ipotesi come quello che ci occupa in cui la cartella segua un atto prodromico la motivazione non necessita di alcun onere aggiuntivo da parte del soggetto emittente la cartella.
Oltretutto si osserva che la cartella di pagamento deve ritenersi adeguatamente motivata allorquando il contribuente è posto in grado di individuare il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme ivi esposte, il relativo ammontare, l'emissione e l'esecutività del ruolo, avuto riguardo alla natura di atto ordinariamente liquidatorio della pretesa tributaria da far valere (v. Cass. civ.,
Sez. 5, Sentenza n. 2439 del 3/2/2010); inoltre, l'eventuale difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3707 del 25/02/2016).
L'accertamento che ha condotto all'emanazione del provvedimento oggetto di opposizione scaturisce da un'informativa che l' di riceveva dalla Controparte_8 CP_1
Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli in data 02.08.2018.
Dalla scansione temporale degli accertamenti non emerge alcuna violazione dell'art. 14 della
Legge n. 689/1981: invero, la conclusione degli accertamenti è intervenuta in data 31.10.2019
a fronte di un verbale di accertamento notificato in data 03.01.2020.
In materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita.
In caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981). Pertanto, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti del caso. Ed ancora: “.. qualora, infatti, come nel caso in esame, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione…” ( Cassazione 11 gennaio, n. 1154, n.2024). Altrettanto univoco è l'orientamento della Suprema Corte in merito alla non applicabilità dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990 al procedimento irrogativo di una sanzione amministrativa.
Sul punto motiva il Supremo Consesso: “...in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31239 del 03/11/2021, Rv. 662708 – 01; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4363 del 04/03/2015, Rv. 635014 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9517 del
18/04/2018, Rv. 648151 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006, Rv. 588536 –
01). Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste (se non all'art. 14, in tema di contestazione differita) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo-procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'art. 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado ( Cassazione n. 1154/2024;Cass. n. 9517 del 2018; Cass. n. 19512 del 2020.)
La fondatezza della sanzione contestata, ossia l'interposizione illecita di manodopera da pseudo appalto, emerge dalla copiosa documentazione versata in atti.
Il riscontro, in particolare, viene fornito dalle dichiarazioni, incrociate dei lavoratori, di cui è indiscussa “la valenza probatoria”.
La dichiarazione del lavoratore al quale si riferiscono gli esiti dell'accertamento non costituisce prova per sè sola ma elemento indiziario, liberamente valutabile dall'Autorità giudiziaria e amministrativa chiamata a decidere in sede di contenzioso. Al fine di potere assurgere ad elemento dotato di una specifica valenza probatoria è comunque necessario che il contenuto della dichiarazione resa dal singolo lavoratore sia confermato da altri elementi documentali o dal confronto con quanto risulta da ulteriori e diverse dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori o da terzi. Si sottolinea, dunque, l'importanza di ciò che emerge dalla c.d. dichiarazioni incrociate.
In ultimo, in riferimento alle contestazioni di cui ai punti 3 e 4 del ricorso introduttivo
(mancanza di una adeguata motivazione della cartella di pagamento), la stessa è riferibile all'attività posta in essere dall'Agente addetto alla riscossione.
Al riguardo la Suprema Corte, in un recente decisum ( Cassazione 12.02.2024, n. 3870) ha precisato che: “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore” (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del
06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007,
Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del
11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza
n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del
27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5,
Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012,
Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n.
9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del
29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate). Nella normalità dei casi, e cioè per le opposizioni esecutive vere e proprie proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo, nelle quali non vi è da recuperare un momento di tutela necessario che non ha potuto aver luogo per vizi degli atti presupposti, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente e, di conseguenza, la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest'ultima, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1999 (…..). Restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022, Rv. 664407-01).
Alla luce di quanto precede l'opposizione deve pertanto essere rigettata, apparendo infondati tutti i motivi di censura proposti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di notula tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/14 e del valore della causa, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 2763/2024
R.G., così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA al pagamento, in favore della opposta, delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 4.217,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 4 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)