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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
659/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Federica Rende Cons. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 659/2019 R.G.A.C. vertente tra nata l'[...] a [...] ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Maria Costa ( ) e Patrizia Costa ( , C.F._2 C.F._3 presso lo studio in Siderno alla via Portosalvo n.44 è elettivamente domiciliata,
appellante
contro
( ), ( Controparte_1 CodiceFiscale_4 CP_2 C.F._5
), ( ) e (
[...] CP_3 CodiceFiscale_6 Controparte_4 [...]
), tutte nella qualità di eredi del signor rappresentate e difese C.F._7 Persona_1 dall'avv. Luigi Fuda ( ) C.F._8
appellate
( ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_5 CodiceFiscale_9 dall'avv. Giuseppe Trichilo, appellata
( ), Controparte_6 CodiceFiscale_10
appellato contumace
Oggetto: Servitù di passaggio (usucapione e ampliamento) – Appello alla sentenza n. 502/2019 del 23 aprile 2019, emessa dal Tribunale di Locri, nel procedimento 100141/2013, notificata il
1° luglio 2019. Svolgimento del processo
Con atto di citazione adiva il Tribunale di Locri chiedendo l'accertamento e la Parte_1 costituzione di servitù di passaggio, per intervenuta usucapione, del viottolo di cui si serviva per accedere al proprio fondo, situato sul terreno di proprietà delle sig.re Controparte_1 CP_2
, e sito in IO IO, località “Rione Europa-
[...] Controparte_7 Controparte_4
Ciciarello”, ovvero, in tutto o in parte, su quello degli altri convenuti e Controparte_6 CP_5
Chiedeva altresì che venisse disposto l'ampliamento coattivo del passaggio de quo, ai sensi
[...] del comma 3 dell'art. 1051 c.c., da portarsi alla larghezza di almeno tre metri, ovvero in quella diversa eventualmente ritenuta dal giudice.
Premetteva di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in IO IO, località “Rione Europa/Ciciarello”, identificato in catasto al foglio 32, p.lla 152, relativamente intercluso e che l'accesso al predetto terreno era sempre avvenuto attraverso un viottolo, largo circa 80 cm, ricadente nelle proprietà e Sosteneva di aver posseduto e goduto del bene in oggetto in CP_5 CP_2 maniera continua, non interrotta, non viziata da violenza o clandestinità, pubblica, non equivoca, per oltre 20 anni.
Precisava infine che tale accesso non era più idoneo a garantire il conveniente uso del fondo, anche in riferimento alla nuova destinazione che l'attrice intendeva attuare, con la costruzione di un fabbricato in c.a. da adibire ad uso residenziale, ma che la realizzazione dei lavori non era stata resa possibile proprio a causa del passaggio estremamente ridotto, che consentiva il solo accesso a piedi e non l'ingresso dei veicoli a trazione meccanica, necessari per l'esecuzione delle opere edilizie. Avanzava pertanto domanda di ampliamento coattivo del suddetto viottolo, non potendo essere considerati passaggi alternativi.
Sempre nell'ambito del giudizio in primo grado, la evidenziava di aver proposto precedente Pt_1 azione di ampliamento coattivo della servitù di passaggio (R.G.N. 722/2006 Trib. Siderno), rigettata con sentenza n. 387/12, sul presupposto dell'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio da ampliare con riguardo alle concrete allegazioni di parte attrice. Nella suddetta sentenza veniva precisato che i testimoni avevano riferito di un esercizio ultraventennale del passaggio, ma che la non aveva chiesto la declaratoria di acquisto a titolo originario del diritto reale di godimento Pt_1 pertanto non era possibile pronunciarsi sulla “consequenziale” domanda di ampliamento.
Si costituivano in giudizio le sigg.re (n. q. di eredi di ), nonché Persona_2 Persona_1
, a mezzo dei loro rispettivi difensori, e contestavano la domanda attorea, chiedendone CP_5 il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante interrogatorio formale e prova per testi.
In ordine alla richiesta di C.T.U., veniva acquisito in atti l'elaborato peritale redatto dal Dr.
[...] nel precedente procedimento (RG 722/2006). Persona_3
Con la sentenza 502/2019, il Tribunale rigettava tutte le domande avanzate dall'attrice, condannandola al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore delle parti costituite.
Con atto di citazione notificato in data 30.7.2019 la proponeva opposizione avverso la Pt_1 sentenza de quo chiedendo di vedere accolte le seguenti conclusioni:
1) preliminarmente, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
2) nel merito, in riforma dell'appellata sentenza n. 502/19, accogliere le domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado proposto dalla sig.ra e riproposte con il presente Parte_1 atto d'appello; 3) per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto alla costituzione della servitù di passaggio per intervenuta usucapione, nonché il diritto all'ampliamento del viottolo/strada già esistente, a favore del fondo dell'attrice/appellante ed a carico dei fondi dei convenuti/appellati;
4) disporre, conseguentemente, l'ampliamento de quo, alla luce delle risultanze probatorie derivate dalla copiosa attività istruttoria espletata in primo grado, ovvero nella diversa misura o secondo le diverse modalità ritenute dall'Ecc.ma Corte d'Appello. Con ogni consequenziale statuizione;
5) condannare, infine, gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
6) in subordine, ridurre l'importo liquidato alle controparti a titolo di spese legali, tenuto conto dell'effettivo minore valore della causa.
Si costituivano in giudizio a mezzo dei rispettivi difensori, le sig.re nonché CP_2 CP_5 resistendo all'impugnativa avversaria e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 16.4.2020, affermata la contumacia di , la Corte dichiarava Controparte_6 inammissibile la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata con riferimento al capo relativo al rigetto delle domande di parte attrice e rigettava la richiesta con riferimento al capo relativo alla condanna della al pagamento delle spese processuali in Pt_1 favore delle controparti costituite.
Con ordinanza del 16.1.2025 la causa era assunta in decisione ed erano assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc di cui le parti hanno profittato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ERRONEITA' DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA ASSERITA INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 1158 C.C.; ERRATA RICOSTRUZIONE DEL FATTO;
INCONGRUA VALUTAZIONE DELLE PROVE;
VIZIO DI
MOTIVAZIONE.
Con l'atto di gravame contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha Parte_1 escluso l'acquisto del diritto di passaggio per intervenuta usucapione, sostenendo che il viottolo sia stato originariamente creato solo per consentire il passaggio finalizzato all'irrigazione dei fondi, omettendo di considerare quello che è l'uso principale ovvero quello di consentire l'accesso a un fondo intercluso. In particolare, contesta la sentenza nella parte in cui motiva tale esclusione in quanto “……non vi sono ulteriori opere, realizzate sul fondo servente o sul fondo dominante, come ad es. un cancello d'ingresso, che possono far pensare al fatto che la destinazione del sentiero sia univocamente volta a consentire il passaggio al fondo della sig.ra ”. A giudizio dell'appellante, la riduzione Pt_1 giudiziale del passaggio ai soli fini dell'irrigazione, risulta frutto di una interpretazione assolutamente soggettiva e riduttiva, nonché difficilmente dimostrabile.
Nell'atto introduttivo del gravame, la pone a fondamento della propria pretesa le seguenti Pt_1 argomentazioni:
a. La destinazione del viottolo a mero passaggio consegue oggettivamente dalla inesistenza di altra via di accesso al terreno attoreo e quindi dallo stato di interclusione dello stesso;
b. la riduzione giudiziale del passaggio ai soli fini dell'irrigazione non sarebbe stata né dimostrata né dimostrabile;
c. l'originaria duplice destinazione, ossia anche per la finalità di irrigazione dei fondi vicini, si sarebbe potuta realizzare interrando i tubi e quindi senza necessità di lasciare libero il passaggio;
d. l'apposizione di un cancello – richiesta dal giudicante quale prova - non sarebbe stata necessaria stante le ridotte dimensioni del viottolo;
e. risulta di contro provato il requisito dell'apparenza in quanto le opere visibili e permanenti sono costituite proprio dalla stradella, dal chiaro tracciato o percorso della stessa, precisando
“l'attuale tracciato, che rispetta le dimensioni dell'originario viottolo, è tale da denotare senza incertezze o ambiguità la sua visibile e permanente destinazione all'esercizio della servitù di passaggio, seppur pedonale. Vi è senza dubbio quel quid pluris che denota la specifica destinazione all'esercizio della servitù, ossia: varco/accesso aperto, che dalla via pubblica conduce al terreno della;
tracciato ben visibile e delineato, che permette l'agevole passaggio a piedi;
compressione Pt_1 del diritto dominicale dei convenuti, su una porzione della loro rispettiva proprietà (complessivamente
75 cm. circa di larghezza ed una lunghezza di metri 33,30), operata dagli stessi, originariamente sopportando il passaggio lungo il viottolo e successivamente lasciando fuori dalle opere murarie di recinzione, la stradella di cui trattasi;
utilizzo di detta stradella per il passaggio pedonale.” f. L'elemento psicologico del possesso ad usucapionem risulta da circostanze concrete, quali l'abitualità del transito e l'obiettiva utilità del fondo dominante a danno del fondo servente.
L'appello non è fondato.
Con ordinanza 8320 del 23 marzo 2023, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto di servitù di passaggio costituito per usucapione deve necessariamente soddisfare il requisito dell'utilitas per il fondo dominante, rendendo impossibile l'ipotesi di un diritto reale privo di tale elemento essenziale. L'accertamento in fatto, che il giudice di merito deve condurre, deve essere unitario e deve riguardare: la sussistenza dell'utilitas per il fondo dominante; la presenza sul posto di segni visibili capaci di confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio, idonei a costituire il quid pluris rispetto alla semplice esistenza del tracciato, e che dimostrino l'effettivo esercizio del transito;
i requisiti del possesso necessari per la configurazione dell'usucapione del diritto di passaggio.
Giova precisare che, ai fini dell'integrazione dell'imprescindibile requisito della presenza di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, è necessario che l'opera manifesti in modo univoco che è stata realizzata al precipuo scopo di dare accesso al fondo e che tale requisito, avendo carattere oggettivo, è del tutto indipendente e prescinde dall'uso che in concreto sia stato fatto dell'opera stessa.
In tal senso, la Cassazione – da ultimo con sentenza n. 27344 del 22 ottobre 2024 - ha ripetutamente affermato che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (art. 1061 c.c.), si configura in presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria bensì di preciso onere a carattere stabile.
Risulta pertanto essenziale la presenza di opere visibili e permanenti che non solo rendano evidente l'esistenza del passaggio, ma che siano tali da far comprendere anche ai terzi che l'onere gravi in modo stabile e definitivo sul fondo servente a favore del fondo dominante.
Pertanto, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante: in altri termini, è necessario un quid pluris, da manifestarsi attraverso la presenza di segni oggettivamente destinati all'esercizio della servitù, che indichino in modo inequivocabile la natura di tale diritto, nonché il suo esercizio continuo e per lungo tempo (Cassazione civile, sez. II , 09/04/2024 , n. 9450: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere
a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”, Cass. Civ. n.11834/2021; Cass. Civ. 31305/2019 Cass. Civ. n. 25355/2017). In particolare, con la sentenza n. 7004/2017 la Suprema
Corte, esemplificando, ha accennato al fatto che il sopra cennato quid pluris potrebbe consistere in un cancello di ingresso o in un'apertura, proprio perché tali elementi rappresentano dei segni visibili che fanno ritenere esistente senza possibilità di equivoci un passaggio. In tal senso va letta la decisone del Tribunale laddove menziona l'assenza di un cancello o altra opera, considerata “irragionevole” dalla nel proprio atto di gravame. Risulta invece chiaro l'intento Pt_1 del giudicante, il quale, sulla scorta della prescrizione sancita dalla Suprema Corte, ha fatto riferimento alla necessità di concretizzare l'esercizio del diritto per cui è causa esemplificando il concetto di “opere visibili”.
Del resto, già le dimensioni limitate (70-80 cm) lasciano supporre che il viottolo-condotta non fosse destinato al transito pedonale come principale finalità.
L'attività istruttoria condotta in primo grado ha fatto emergere che il viottolo non è stato creato precipuamente per consentire il passaggio attraverso i terreni dei signori – e CP_2 CP
, ma per l'irrigazione dei fondi e per il transito di chi avesse necessità di approvvigionare CP_5 di acqua il proprio terreno.
Il teste ha parlato di un'originaria “condotta di acqua e limitrofo viottolo per il transito Tes_1 per chi aveva necessità di approvvigionarsi dell'acqua medesima”, evidenziando dunque che il transito non era stato previsto per il semplice passaggio, ma era strumentale ad assicurare l'arrivo dell'acqua nei singoli fondi.
Il “viottolo” è stato creato per assolvere a tale funzione (irrigazione dei fondi e passaggio strumentale a portare l'acqua nei singoli terreni) e non termina in corrispondenza del terreno di proprietà dell'attrice (teste riferisce “il primo fondo che si incontra è della ”, lasciando Tes_1 Pt_1 quindi intendere prosegua con altri fondi), il “passaggio pedonale” comunque esercitato dalla signora non assurge a “possesso corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù di passaggio”. Pt_1
Dunque, nel giudizio di primo grado non è emersa l'esistenza di opere, né sul fondo dominante, né su quello servente, che costituiscano un indice univoco del peso imposto al terreno delle appellate o che siano poste in funzione dell'utilità del fondo della sig.ra . Pt_1
La circostanza, confermata dai testi escussi, che l'appellante si sia servita del fondo per accedere al proprio terreno (il teste ha dichiarato che la si serve dal 1972 del viottolo insistente tra le Tes_2 Pt_1 proprietà e per accedere al proprio terreno, che si tratta di un viottolo largo all'incirca CP_2 CP_5 settanta centimetri, che ai lati del passaggio vi sono due muri di recinzione, che la manutenzione della stradella è stata sempre effettuata dall'attrice e dai suoi familiari e di non sapere se l'abitazione della signora Pt_1 sia contigua al terreno che è oggetto di causa;
il teste ha affermato che tale viottolo viene Testimone_3 usato da 7-8 anni dalla in quanto unico collegamento tra il proprio fondo e la via pubblica, Pt_1 precisando però al contempo che “la può accedere al terreno attraverso la casa medesima” e che Pt_1
“accanto alla casa” vi sono “dei manufatti e delle pertinenze”, come “un forno tipico delle case di campagna, di remota costruzione”) non è sufficiente a dimostrare l'acquisto del diritto per usucapione stante l'assenza degli elementi normativamente richiesti. Manca difatti la prova che il passaggio sia stato esercitato in modo tale da essere percepito da chiunque come un onere permanente gravante sul fondo servente, destinato a vantaggio esclusivo del fondo dominante, anche alla luce del fatto che lo stesso è stato concepito al fine di rendere possibile l'irrigazione dei terreni, dunque è una facoltà meramente accessoria rispetto all'irrigazione medesima.
Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la ritiene che “l'elemento psicologico del Pt_1 possesso ad usucapionem risulta da circostanze concrete, quali l'abitualità del transito e l'obiettiva utilità del fondo dominante a danno del fondo servente.” Tali circostanze non sono assolutamente sintomatiche dell'elemento psicologico, anche perché, come già osservato, la condotta è sempre stata utilizzata solo per l'approvvigionamento d'acqua.
Infine, non risulta nemmeno provato il possesso ultraventennale, anche per la contraddittorietà delle risultanze delle prove testimoniali, evidenziata dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto superfluo “valutare se le predette contraddizioni possano ostare alla (complessiva) genuinità delle dichiarazioni testimoniali” stante il venir meno del presupposto necessario alla costituzione del diritto.
Al riguardo, vi è infatti da rilevare come il teste , il quale ha riferito di essere vicino Testimone_4 di casa dell'attrice, che dal 1972 si serve del viottolo insistente tra le proprietà Parte_1
e per accedere al proprio terreno (il teste ha confermato la circostanza n. 2 di cui CP_2 CP_5 alla memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. dell'attrice), che si tratta di un viottolo largo all'incirca settanta centimetri, che ai lati del passaggio vi sono due muri di recinzione, che la manutenzione della stradella è stata sempre effettuata dalla e dai suoi familiari e di non sapere se l'abitazione Pt_1 della signora sia contigua al terreno che è oggetto di causa (alla fine della propria Pt_1 deposizione il teste ha precisato di sapere che nella parte retrostante l'abitazione della signora vi è un terreno, ma di non conoscerne il proprietario). Pt_1
Dunque, la sua deposizione, per quanto dettagliata in merito al periodo temporale, non è altrettanto precisa nella descrizione dei luoghi oggetto di causa e, in particolar modo, nella individuazione del fondo dominante.
All'udienza del 13 luglio 2016, il teste dopo avere dichiarato di conoscere Testimone_3
i luoghi, ha riferito di essere a conoscenza del fatto che l'odierna parte appellante transitava dall'area da almeno sette/otto anni, quindi da un periodo di tempo non sufficiente a consentire l'avvenuta usucapione (“Conosco il posto perché lavoro in quella zona da molti anni. Prima vi era una condotta di acqua e limitrofo viottolo per il transito per chi aveva necessità di approvvigionarsi dell'acqua medesima. Poi con gli anni i due proprietari e hanno realizzato dei muretti di CP_5 CP_2 calcestruzzo per separare tale passaggio dalle loro proprietà. Penso risalgano agli anni '90. La
passa tra i due muretti lungo il viottolo de quo. Il viottolo esiste da sempre. Me lo ricordo
Pt_1 sin da quando avevo sei anni. Viene utilizzato sia come passaggio pedonale che per l'irrigazione dei fondi (il primo fondo che si incontra è della ). Abbiamo fatto un esperimento e la signora ci
Pt_1 passa comoda con una carriola. Ho visto con i miei occhi passare la da quando ho iniziato
Pt_1 la progettazione per un fabbricato della , come minimo da 7-8 anni. Il progetto prevede la
Pt_1 costruzione di un alloggio per i figli della sul terreno de quo. Il progetto è stato approvato.
Pt_1 La non ha reiterato la concessione edilizia in attesa dell'esito della presente causa. Non Pt_1 ricordo se prima di questi 7-8 anni la ci passava”). Pt_1
Dalla sua deposizione, neppure emerge con assoluta chiarezza l'interclusione del fondo di proprietà di parte appellante: “Il terreno in oggetto limitrofo all'abitazione è intercluso e l'unico collegamento con la pubblica via è costituito dal presente viottolo. La casa dà sulla pubblica via, su Viale delle
Rimembranze. La può accedere al terreno attraverso la casa medesima. Non ricordo Pt_1 quando è stata costruita la casa. Vi sono dei manufatti e delle pertinenze accanto alla casa, del tipo un forno tipico delle case di campagna. Sono di remota costruzione, penso almeno di 30 anni fa”.
La stessa parte appellante ha dichiarato, nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 16 luglio 2014, che la sua abitazione è confinante con il preteso fondo dominante: “la mia abitazione è divisa dal fondo attraverso un muro, ossia il muro dell'abitazione, ossia la parete della casa, sicché, per potere accedere al mio fondo dalla mia abitazione, dovrei abbattere il muro”. Non emerge, quindi, da tale deposizione che ella abbia un'assoluta impossibilità di accedere al fondo dominante o che sussista un eccessivo disagio per procurarsi tale via di accesso.
Invero, sembrerebbe piuttosto più agevole per ella poter fare accesso al proprio fondo dalla sua abitazione, piuttosto che, come da lei stessa dichiarato nel corso dell'interrogatorio formale,
“attraversare tutt'altra strada, e precisamente, partendo dal Viale delle Rimembranze, attraversare un viottolo di circa 70 cm di larghezza”.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che su tale fondo insistono una stalla ed un forno. Sul punto, appare pienamente condivisibile quanto osservato dal primo giudice: “E' anche
“singolare” (benché ciò non sia impossibile) che sul terreno di causa vi sia un forno, che il teste
ha detto essere posto “accanto alla casa”, ma che però non è accessibile da un'apertura Tes_1 posta lungo il muro della predetta abitazione (la quale sarebbe comoda, dato che il forno serve per cucinare alimenti che potrebbero essere consumati all'interno della costruzione della signora
), bensì effettuando un percorso lungo e faticoso se la proprietaria della casa vuole Pt_1 utilizzarlo”.
Il compendio probatorio in atti non consente di ritenere provati i fatti costitutivi del diritto di usucapione.
Peraltro, in materia, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà va apprezzato con particolare rigore. Occorre dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Si richiede, dunque, la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì, Cass. 20508/2019). Il rigore richiesto rinviene fondamento anche a livello unionale. Si è ad esempio sostenuto che
“l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio
- della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. 20539/2017).
Ciò premesso, nel caso di specie non è possibile ritenere raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti giuridici dell'usucapione reclamata dall'attore in primo grado, odierno appellante. Né la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta avrebbe potuto mutare il compendio probatorio acquisito.
Neppure può essere d'ausilio al richiesto riconoscimento del diritto di servitù in capo alla , Pt_1 il contratto notarile di compravendita da lei prodotto nel corso del giudizio di primo grado. In tale documento si dà atto che l'accesso alla particella 542 “si ha attraverso le limitrofe proprietà di
e servendosi di un viottolo esistente, usato anche per Parte_2 Parte_3
l'irrigazione di un terreno vicino.”
Tale documento, tuttavia, non è idoneo a dimostrare l'esistenza di un diritto di servitù. Ed invero, un diritto di servitù può essere costituito dal proprietario del fondo servente, ma non può essere oggetto di trasferimento a titolo derivativo ove non se ne provi la precedente costituzione;
la compravendita del 3 febbraio 1972 in atti, dunque, da sola non sarebbe in grado di attribuire alcunché alla signora , in quanto i venditori non sono i signori e e non vi è la prova Pt_1 CP_2 CP_5 della preesistenza di un diritto di servitù.
Alla luce di quanto esposto non risultano integrati nel caso di specie gli elementi richiesti per il riconoscimento di un diritto di servitù di passaggio in capo alla e pertanto il motivo di appello Pt_1 risulta infondato.
Conseguentemente risulta assorbito il secondo motivo di appello relativo alla domanda di ampliamento del diritto medesimo.
3. ERRATA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE.
L'appellante lamenta l'errata quantificazione delle spese di lite formulata dal giudice di prime cure precisando che “In ordine a detta condanna, si rileva che, erroneamente, è stato considerato, quale valore della causa, l'importo di Euro 7.300,00, ovvero lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; invece, per espressa previsione normativa, “il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno…alla data della proposizione della domanda …. per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”: cfr. art. 15 c.p.c.. Applicando detto articolo, risulta: fondo particella 542, reddito dominicale 7,57 x 50 = Euro 378,50; CP_2 fondo : particella 1045, reddito dominicale 7,70 x 50 = Euro 385,00; CP_5 particella 1047, reddito dominicale 6,43 x 50 = Euro 321,50; per un totale complessivo di euro 1.085,00.”
È da rilevare che, nel corso del giudizio di primo grado, la stessa parte attrice ha dichiarato un differente valore della causa, pari ad € 7.300,00, corrispondente cioè alla cifra indicata dal ctu nominato nel corso del primo giudizio quale indennizzo da corrispondere ai proprietari del fondo servente.
Tale indicazione, non è tuttavia vincolante in questa sede.
In effetti, l'art. 15 c.p.c. dispone che il valore della causa relativa a beni immobili debba essere determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno alla data della proposizione della domanda distinguendo poi il coefficiente da utilizzare in base al diritto fatto valere in giudizio.
Parte appellante non indica quale fosse tale valore al momento della proposizione della domanda (2013), ma utilizza un dato ricavabile dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo giudizio, ancorata al 2009 (le visure eseguite sono del 20.01.2009). Tuttavia, considerato che il divario temporale non è eccessivo, in mancanza di elementi di segno contrario, può ritenersi utilizzabile il valore indicato.
Tuttavia, poiché le domande proposte da parte appellante sono due (il riconoscimento del diritto di servitù per maturata usucapione e l'ampliamento di tale diritto, mentre l'ammontare della indennità da corrispondersi è una conseguenza delle domande formulate), ne consegue che il valore della causa deve essere ritenuto pari ad € 2.170,00.
Il secondo motivo di appello deve dunque essere accolto.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, applicando le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenendo conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 a € 5.200), le spese in favore di favore Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 devono essere così liquidate in € 2.552,00, importo così determinato: Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00, Fase decisionale, valore medio: € 851,00 oltre spese legali, IVA e CPA.
Quanto alla posizione di , tenendo conto della circostanza che non sono state depositati CP_5 scritti ai sensi dell'articolo 281 – quinquies c. I c.p.c., appare necessario applicare i valori minimi per la fase conclusionale, pervenendosi alla liquidazione dell'importo di € 2.127,00 così determinato:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 425,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00, Fase decisionale, valore minimo:
€ 426,00 oltre spese legali, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Spese del giudizio
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza, appare equo compensarle per metà, ponendo a carico della parte appellante soccombente la residua metà.
Tenendo conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 a € 5.200), della complessità media, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidta al minimo poiché alcuna attività istruttoria è stata svolta in appello, le spese sono così determinate: Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 536,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496, Fase decisionale, valore medio: € 851,00, pervenendosi all'importo di €
2.419,00.
Applicandosi la compensazione per metà, ne consegue che parte appellante deve essere condannata al pagamento di € 1.209,5 in favore Controparte_1 CP_2 CP_3
oltre spese legali, IVA e CPA. Controparte_4 Ed infatti, avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass.
24757/2005; Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Parte appellante deve essere altresì condannata al pagamento di € 1.209,5 in favore di CP_5
, oltre spese legali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha
[...] fatto richiesta.
Nulla è dovuto, invece, nei confronti dell'appellato contumace.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
-Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
nonché CP_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_5
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. In parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina le spese di lite del primo grado di giudizio e per l'effetto condanna l'appellante a corrispondere in favore di CP
, l'importo di €
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
2.552,00, in favore di l'importo di € 2.127,00, oltre spese legali, IVA e CP_5
CPA da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio e per l'effetto condanna al pagamento della residua metà che liquida in complessivi € 1.209,5 Parte_1 in favore di Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
nonché in complessivi € 1.209,5 in favore di da distrarsi in
[...] CP_5 favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così è deciso nella camera di consiglio, il 27 giugno 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Federica Rende Cons. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 659/2019 R.G.A.C. vertente tra nata l'[...] a [...] ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Maria Costa ( ) e Patrizia Costa ( , C.F._2 C.F._3 presso lo studio in Siderno alla via Portosalvo n.44 è elettivamente domiciliata,
appellante
contro
( ), ( Controparte_1 CodiceFiscale_4 CP_2 C.F._5
), ( ) e (
[...] CP_3 CodiceFiscale_6 Controparte_4 [...]
), tutte nella qualità di eredi del signor rappresentate e difese C.F._7 Persona_1 dall'avv. Luigi Fuda ( ) C.F._8
appellate
( ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_5 CodiceFiscale_9 dall'avv. Giuseppe Trichilo, appellata
( ), Controparte_6 CodiceFiscale_10
appellato contumace
Oggetto: Servitù di passaggio (usucapione e ampliamento) – Appello alla sentenza n. 502/2019 del 23 aprile 2019, emessa dal Tribunale di Locri, nel procedimento 100141/2013, notificata il
1° luglio 2019. Svolgimento del processo
Con atto di citazione adiva il Tribunale di Locri chiedendo l'accertamento e la Parte_1 costituzione di servitù di passaggio, per intervenuta usucapione, del viottolo di cui si serviva per accedere al proprio fondo, situato sul terreno di proprietà delle sig.re Controparte_1 CP_2
, e sito in IO IO, località “Rione Europa-
[...] Controparte_7 Controparte_4
Ciciarello”, ovvero, in tutto o in parte, su quello degli altri convenuti e Controparte_6 CP_5
Chiedeva altresì che venisse disposto l'ampliamento coattivo del passaggio de quo, ai sensi
[...] del comma 3 dell'art. 1051 c.c., da portarsi alla larghezza di almeno tre metri, ovvero in quella diversa eventualmente ritenuta dal giudice.
Premetteva di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in IO IO, località “Rione Europa/Ciciarello”, identificato in catasto al foglio 32, p.lla 152, relativamente intercluso e che l'accesso al predetto terreno era sempre avvenuto attraverso un viottolo, largo circa 80 cm, ricadente nelle proprietà e Sosteneva di aver posseduto e goduto del bene in oggetto in CP_5 CP_2 maniera continua, non interrotta, non viziata da violenza o clandestinità, pubblica, non equivoca, per oltre 20 anni.
Precisava infine che tale accesso non era più idoneo a garantire il conveniente uso del fondo, anche in riferimento alla nuova destinazione che l'attrice intendeva attuare, con la costruzione di un fabbricato in c.a. da adibire ad uso residenziale, ma che la realizzazione dei lavori non era stata resa possibile proprio a causa del passaggio estremamente ridotto, che consentiva il solo accesso a piedi e non l'ingresso dei veicoli a trazione meccanica, necessari per l'esecuzione delle opere edilizie. Avanzava pertanto domanda di ampliamento coattivo del suddetto viottolo, non potendo essere considerati passaggi alternativi.
Sempre nell'ambito del giudizio in primo grado, la evidenziava di aver proposto precedente Pt_1 azione di ampliamento coattivo della servitù di passaggio (R.G.N. 722/2006 Trib. Siderno), rigettata con sentenza n. 387/12, sul presupposto dell'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio da ampliare con riguardo alle concrete allegazioni di parte attrice. Nella suddetta sentenza veniva precisato che i testimoni avevano riferito di un esercizio ultraventennale del passaggio, ma che la non aveva chiesto la declaratoria di acquisto a titolo originario del diritto reale di godimento Pt_1 pertanto non era possibile pronunciarsi sulla “consequenziale” domanda di ampliamento.
Si costituivano in giudizio le sigg.re (n. q. di eredi di ), nonché Persona_2 Persona_1
, a mezzo dei loro rispettivi difensori, e contestavano la domanda attorea, chiedendone CP_5 il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante interrogatorio formale e prova per testi.
In ordine alla richiesta di C.T.U., veniva acquisito in atti l'elaborato peritale redatto dal Dr.
[...] nel precedente procedimento (RG 722/2006). Persona_3
Con la sentenza 502/2019, il Tribunale rigettava tutte le domande avanzate dall'attrice, condannandola al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore delle parti costituite.
Con atto di citazione notificato in data 30.7.2019 la proponeva opposizione avverso la Pt_1 sentenza de quo chiedendo di vedere accolte le seguenti conclusioni:
1) preliminarmente, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
2) nel merito, in riforma dell'appellata sentenza n. 502/19, accogliere le domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado proposto dalla sig.ra e riproposte con il presente Parte_1 atto d'appello; 3) per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto alla costituzione della servitù di passaggio per intervenuta usucapione, nonché il diritto all'ampliamento del viottolo/strada già esistente, a favore del fondo dell'attrice/appellante ed a carico dei fondi dei convenuti/appellati;
4) disporre, conseguentemente, l'ampliamento de quo, alla luce delle risultanze probatorie derivate dalla copiosa attività istruttoria espletata in primo grado, ovvero nella diversa misura o secondo le diverse modalità ritenute dall'Ecc.ma Corte d'Appello. Con ogni consequenziale statuizione;
5) condannare, infine, gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
6) in subordine, ridurre l'importo liquidato alle controparti a titolo di spese legali, tenuto conto dell'effettivo minore valore della causa.
Si costituivano in giudizio a mezzo dei rispettivi difensori, le sig.re nonché CP_2 CP_5 resistendo all'impugnativa avversaria e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 16.4.2020, affermata la contumacia di , la Corte dichiarava Controparte_6 inammissibile la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata con riferimento al capo relativo al rigetto delle domande di parte attrice e rigettava la richiesta con riferimento al capo relativo alla condanna della al pagamento delle spese processuali in Pt_1 favore delle controparti costituite.
Con ordinanza del 16.1.2025 la causa era assunta in decisione ed erano assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc di cui le parti hanno profittato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ERRONEITA' DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA ASSERITA INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 1158 C.C.; ERRATA RICOSTRUZIONE DEL FATTO;
INCONGRUA VALUTAZIONE DELLE PROVE;
VIZIO DI
MOTIVAZIONE.
Con l'atto di gravame contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha Parte_1 escluso l'acquisto del diritto di passaggio per intervenuta usucapione, sostenendo che il viottolo sia stato originariamente creato solo per consentire il passaggio finalizzato all'irrigazione dei fondi, omettendo di considerare quello che è l'uso principale ovvero quello di consentire l'accesso a un fondo intercluso. In particolare, contesta la sentenza nella parte in cui motiva tale esclusione in quanto “……non vi sono ulteriori opere, realizzate sul fondo servente o sul fondo dominante, come ad es. un cancello d'ingresso, che possono far pensare al fatto che la destinazione del sentiero sia univocamente volta a consentire il passaggio al fondo della sig.ra ”. A giudizio dell'appellante, la riduzione Pt_1 giudiziale del passaggio ai soli fini dell'irrigazione, risulta frutto di una interpretazione assolutamente soggettiva e riduttiva, nonché difficilmente dimostrabile.
Nell'atto introduttivo del gravame, la pone a fondamento della propria pretesa le seguenti Pt_1 argomentazioni:
a. La destinazione del viottolo a mero passaggio consegue oggettivamente dalla inesistenza di altra via di accesso al terreno attoreo e quindi dallo stato di interclusione dello stesso;
b. la riduzione giudiziale del passaggio ai soli fini dell'irrigazione non sarebbe stata né dimostrata né dimostrabile;
c. l'originaria duplice destinazione, ossia anche per la finalità di irrigazione dei fondi vicini, si sarebbe potuta realizzare interrando i tubi e quindi senza necessità di lasciare libero il passaggio;
d. l'apposizione di un cancello – richiesta dal giudicante quale prova - non sarebbe stata necessaria stante le ridotte dimensioni del viottolo;
e. risulta di contro provato il requisito dell'apparenza in quanto le opere visibili e permanenti sono costituite proprio dalla stradella, dal chiaro tracciato o percorso della stessa, precisando
“l'attuale tracciato, che rispetta le dimensioni dell'originario viottolo, è tale da denotare senza incertezze o ambiguità la sua visibile e permanente destinazione all'esercizio della servitù di passaggio, seppur pedonale. Vi è senza dubbio quel quid pluris che denota la specifica destinazione all'esercizio della servitù, ossia: varco/accesso aperto, che dalla via pubblica conduce al terreno della;
tracciato ben visibile e delineato, che permette l'agevole passaggio a piedi;
compressione Pt_1 del diritto dominicale dei convenuti, su una porzione della loro rispettiva proprietà (complessivamente
75 cm. circa di larghezza ed una lunghezza di metri 33,30), operata dagli stessi, originariamente sopportando il passaggio lungo il viottolo e successivamente lasciando fuori dalle opere murarie di recinzione, la stradella di cui trattasi;
utilizzo di detta stradella per il passaggio pedonale.” f. L'elemento psicologico del possesso ad usucapionem risulta da circostanze concrete, quali l'abitualità del transito e l'obiettiva utilità del fondo dominante a danno del fondo servente.
L'appello non è fondato.
Con ordinanza 8320 del 23 marzo 2023, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto di servitù di passaggio costituito per usucapione deve necessariamente soddisfare il requisito dell'utilitas per il fondo dominante, rendendo impossibile l'ipotesi di un diritto reale privo di tale elemento essenziale. L'accertamento in fatto, che il giudice di merito deve condurre, deve essere unitario e deve riguardare: la sussistenza dell'utilitas per il fondo dominante; la presenza sul posto di segni visibili capaci di confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio, idonei a costituire il quid pluris rispetto alla semplice esistenza del tracciato, e che dimostrino l'effettivo esercizio del transito;
i requisiti del possesso necessari per la configurazione dell'usucapione del diritto di passaggio.
Giova precisare che, ai fini dell'integrazione dell'imprescindibile requisito della presenza di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, è necessario che l'opera manifesti in modo univoco che è stata realizzata al precipuo scopo di dare accesso al fondo e che tale requisito, avendo carattere oggettivo, è del tutto indipendente e prescinde dall'uso che in concreto sia stato fatto dell'opera stessa.
In tal senso, la Cassazione – da ultimo con sentenza n. 27344 del 22 ottobre 2024 - ha ripetutamente affermato che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (art. 1061 c.c.), si configura in presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria bensì di preciso onere a carattere stabile.
Risulta pertanto essenziale la presenza di opere visibili e permanenti che non solo rendano evidente l'esistenza del passaggio, ma che siano tali da far comprendere anche ai terzi che l'onere gravi in modo stabile e definitivo sul fondo servente a favore del fondo dominante.
Pertanto, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante: in altri termini, è necessario un quid pluris, da manifestarsi attraverso la presenza di segni oggettivamente destinati all'esercizio della servitù, che indichino in modo inequivocabile la natura di tale diritto, nonché il suo esercizio continuo e per lungo tempo (Cassazione civile, sez. II , 09/04/2024 , n. 9450: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere
a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”, Cass. Civ. n.11834/2021; Cass. Civ. 31305/2019 Cass. Civ. n. 25355/2017). In particolare, con la sentenza n. 7004/2017 la Suprema
Corte, esemplificando, ha accennato al fatto che il sopra cennato quid pluris potrebbe consistere in un cancello di ingresso o in un'apertura, proprio perché tali elementi rappresentano dei segni visibili che fanno ritenere esistente senza possibilità di equivoci un passaggio. In tal senso va letta la decisone del Tribunale laddove menziona l'assenza di un cancello o altra opera, considerata “irragionevole” dalla nel proprio atto di gravame. Risulta invece chiaro l'intento Pt_1 del giudicante, il quale, sulla scorta della prescrizione sancita dalla Suprema Corte, ha fatto riferimento alla necessità di concretizzare l'esercizio del diritto per cui è causa esemplificando il concetto di “opere visibili”.
Del resto, già le dimensioni limitate (70-80 cm) lasciano supporre che il viottolo-condotta non fosse destinato al transito pedonale come principale finalità.
L'attività istruttoria condotta in primo grado ha fatto emergere che il viottolo non è stato creato precipuamente per consentire il passaggio attraverso i terreni dei signori – e CP_2 CP
, ma per l'irrigazione dei fondi e per il transito di chi avesse necessità di approvvigionare CP_5 di acqua il proprio terreno.
Il teste ha parlato di un'originaria “condotta di acqua e limitrofo viottolo per il transito Tes_1 per chi aveva necessità di approvvigionarsi dell'acqua medesima”, evidenziando dunque che il transito non era stato previsto per il semplice passaggio, ma era strumentale ad assicurare l'arrivo dell'acqua nei singoli fondi.
Il “viottolo” è stato creato per assolvere a tale funzione (irrigazione dei fondi e passaggio strumentale a portare l'acqua nei singoli terreni) e non termina in corrispondenza del terreno di proprietà dell'attrice (teste riferisce “il primo fondo che si incontra è della ”, lasciando Tes_1 Pt_1 quindi intendere prosegua con altri fondi), il “passaggio pedonale” comunque esercitato dalla signora non assurge a “possesso corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù di passaggio”. Pt_1
Dunque, nel giudizio di primo grado non è emersa l'esistenza di opere, né sul fondo dominante, né su quello servente, che costituiscano un indice univoco del peso imposto al terreno delle appellate o che siano poste in funzione dell'utilità del fondo della sig.ra . Pt_1
La circostanza, confermata dai testi escussi, che l'appellante si sia servita del fondo per accedere al proprio terreno (il teste ha dichiarato che la si serve dal 1972 del viottolo insistente tra le Tes_2 Pt_1 proprietà e per accedere al proprio terreno, che si tratta di un viottolo largo all'incirca CP_2 CP_5 settanta centimetri, che ai lati del passaggio vi sono due muri di recinzione, che la manutenzione della stradella è stata sempre effettuata dall'attrice e dai suoi familiari e di non sapere se l'abitazione della signora Pt_1 sia contigua al terreno che è oggetto di causa;
il teste ha affermato che tale viottolo viene Testimone_3 usato da 7-8 anni dalla in quanto unico collegamento tra il proprio fondo e la via pubblica, Pt_1 precisando però al contempo che “la può accedere al terreno attraverso la casa medesima” e che Pt_1
“accanto alla casa” vi sono “dei manufatti e delle pertinenze”, come “un forno tipico delle case di campagna, di remota costruzione”) non è sufficiente a dimostrare l'acquisto del diritto per usucapione stante l'assenza degli elementi normativamente richiesti. Manca difatti la prova che il passaggio sia stato esercitato in modo tale da essere percepito da chiunque come un onere permanente gravante sul fondo servente, destinato a vantaggio esclusivo del fondo dominante, anche alla luce del fatto che lo stesso è stato concepito al fine di rendere possibile l'irrigazione dei terreni, dunque è una facoltà meramente accessoria rispetto all'irrigazione medesima.
Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la ritiene che “l'elemento psicologico del Pt_1 possesso ad usucapionem risulta da circostanze concrete, quali l'abitualità del transito e l'obiettiva utilità del fondo dominante a danno del fondo servente.” Tali circostanze non sono assolutamente sintomatiche dell'elemento psicologico, anche perché, come già osservato, la condotta è sempre stata utilizzata solo per l'approvvigionamento d'acqua.
Infine, non risulta nemmeno provato il possesso ultraventennale, anche per la contraddittorietà delle risultanze delle prove testimoniali, evidenziata dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto superfluo “valutare se le predette contraddizioni possano ostare alla (complessiva) genuinità delle dichiarazioni testimoniali” stante il venir meno del presupposto necessario alla costituzione del diritto.
Al riguardo, vi è infatti da rilevare come il teste , il quale ha riferito di essere vicino Testimone_4 di casa dell'attrice, che dal 1972 si serve del viottolo insistente tra le proprietà Parte_1
e per accedere al proprio terreno (il teste ha confermato la circostanza n. 2 di cui CP_2 CP_5 alla memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. dell'attrice), che si tratta di un viottolo largo all'incirca settanta centimetri, che ai lati del passaggio vi sono due muri di recinzione, che la manutenzione della stradella è stata sempre effettuata dalla e dai suoi familiari e di non sapere se l'abitazione Pt_1 della signora sia contigua al terreno che è oggetto di causa (alla fine della propria Pt_1 deposizione il teste ha precisato di sapere che nella parte retrostante l'abitazione della signora vi è un terreno, ma di non conoscerne il proprietario). Pt_1
Dunque, la sua deposizione, per quanto dettagliata in merito al periodo temporale, non è altrettanto precisa nella descrizione dei luoghi oggetto di causa e, in particolar modo, nella individuazione del fondo dominante.
All'udienza del 13 luglio 2016, il teste dopo avere dichiarato di conoscere Testimone_3
i luoghi, ha riferito di essere a conoscenza del fatto che l'odierna parte appellante transitava dall'area da almeno sette/otto anni, quindi da un periodo di tempo non sufficiente a consentire l'avvenuta usucapione (“Conosco il posto perché lavoro in quella zona da molti anni. Prima vi era una condotta di acqua e limitrofo viottolo per il transito per chi aveva necessità di approvvigionarsi dell'acqua medesima. Poi con gli anni i due proprietari e hanno realizzato dei muretti di CP_5 CP_2 calcestruzzo per separare tale passaggio dalle loro proprietà. Penso risalgano agli anni '90. La
passa tra i due muretti lungo il viottolo de quo. Il viottolo esiste da sempre. Me lo ricordo
Pt_1 sin da quando avevo sei anni. Viene utilizzato sia come passaggio pedonale che per l'irrigazione dei fondi (il primo fondo che si incontra è della ). Abbiamo fatto un esperimento e la signora ci
Pt_1 passa comoda con una carriola. Ho visto con i miei occhi passare la da quando ho iniziato
Pt_1 la progettazione per un fabbricato della , come minimo da 7-8 anni. Il progetto prevede la
Pt_1 costruzione di un alloggio per i figli della sul terreno de quo. Il progetto è stato approvato.
Pt_1 La non ha reiterato la concessione edilizia in attesa dell'esito della presente causa. Non Pt_1 ricordo se prima di questi 7-8 anni la ci passava”). Pt_1
Dalla sua deposizione, neppure emerge con assoluta chiarezza l'interclusione del fondo di proprietà di parte appellante: “Il terreno in oggetto limitrofo all'abitazione è intercluso e l'unico collegamento con la pubblica via è costituito dal presente viottolo. La casa dà sulla pubblica via, su Viale delle
Rimembranze. La può accedere al terreno attraverso la casa medesima. Non ricordo Pt_1 quando è stata costruita la casa. Vi sono dei manufatti e delle pertinenze accanto alla casa, del tipo un forno tipico delle case di campagna. Sono di remota costruzione, penso almeno di 30 anni fa”.
La stessa parte appellante ha dichiarato, nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 16 luglio 2014, che la sua abitazione è confinante con il preteso fondo dominante: “la mia abitazione è divisa dal fondo attraverso un muro, ossia il muro dell'abitazione, ossia la parete della casa, sicché, per potere accedere al mio fondo dalla mia abitazione, dovrei abbattere il muro”. Non emerge, quindi, da tale deposizione che ella abbia un'assoluta impossibilità di accedere al fondo dominante o che sussista un eccessivo disagio per procurarsi tale via di accesso.
Invero, sembrerebbe piuttosto più agevole per ella poter fare accesso al proprio fondo dalla sua abitazione, piuttosto che, come da lei stessa dichiarato nel corso dell'interrogatorio formale,
“attraversare tutt'altra strada, e precisamente, partendo dal Viale delle Rimembranze, attraversare un viottolo di circa 70 cm di larghezza”.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che su tale fondo insistono una stalla ed un forno. Sul punto, appare pienamente condivisibile quanto osservato dal primo giudice: “E' anche
“singolare” (benché ciò non sia impossibile) che sul terreno di causa vi sia un forno, che il teste
ha detto essere posto “accanto alla casa”, ma che però non è accessibile da un'apertura Tes_1 posta lungo il muro della predetta abitazione (la quale sarebbe comoda, dato che il forno serve per cucinare alimenti che potrebbero essere consumati all'interno della costruzione della signora
), bensì effettuando un percorso lungo e faticoso se la proprietaria della casa vuole Pt_1 utilizzarlo”.
Il compendio probatorio in atti non consente di ritenere provati i fatti costitutivi del diritto di usucapione.
Peraltro, in materia, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà va apprezzato con particolare rigore. Occorre dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Si richiede, dunque, la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì, Cass. 20508/2019). Il rigore richiesto rinviene fondamento anche a livello unionale. Si è ad esempio sostenuto che
“l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio
- della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. 20539/2017).
Ciò premesso, nel caso di specie non è possibile ritenere raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti giuridici dell'usucapione reclamata dall'attore in primo grado, odierno appellante. Né la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta avrebbe potuto mutare il compendio probatorio acquisito.
Neppure può essere d'ausilio al richiesto riconoscimento del diritto di servitù in capo alla , Pt_1 il contratto notarile di compravendita da lei prodotto nel corso del giudizio di primo grado. In tale documento si dà atto che l'accesso alla particella 542 “si ha attraverso le limitrofe proprietà di
e servendosi di un viottolo esistente, usato anche per Parte_2 Parte_3
l'irrigazione di un terreno vicino.”
Tale documento, tuttavia, non è idoneo a dimostrare l'esistenza di un diritto di servitù. Ed invero, un diritto di servitù può essere costituito dal proprietario del fondo servente, ma non può essere oggetto di trasferimento a titolo derivativo ove non se ne provi la precedente costituzione;
la compravendita del 3 febbraio 1972 in atti, dunque, da sola non sarebbe in grado di attribuire alcunché alla signora , in quanto i venditori non sono i signori e e non vi è la prova Pt_1 CP_2 CP_5 della preesistenza di un diritto di servitù.
Alla luce di quanto esposto non risultano integrati nel caso di specie gli elementi richiesti per il riconoscimento di un diritto di servitù di passaggio in capo alla e pertanto il motivo di appello Pt_1 risulta infondato.
Conseguentemente risulta assorbito il secondo motivo di appello relativo alla domanda di ampliamento del diritto medesimo.
3. ERRATA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE.
L'appellante lamenta l'errata quantificazione delle spese di lite formulata dal giudice di prime cure precisando che “In ordine a detta condanna, si rileva che, erroneamente, è stato considerato, quale valore della causa, l'importo di Euro 7.300,00, ovvero lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; invece, per espressa previsione normativa, “il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno…alla data della proposizione della domanda …. per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”: cfr. art. 15 c.p.c.. Applicando detto articolo, risulta: fondo particella 542, reddito dominicale 7,57 x 50 = Euro 378,50; CP_2 fondo : particella 1045, reddito dominicale 7,70 x 50 = Euro 385,00; CP_5 particella 1047, reddito dominicale 6,43 x 50 = Euro 321,50; per un totale complessivo di euro 1.085,00.”
È da rilevare che, nel corso del giudizio di primo grado, la stessa parte attrice ha dichiarato un differente valore della causa, pari ad € 7.300,00, corrispondente cioè alla cifra indicata dal ctu nominato nel corso del primo giudizio quale indennizzo da corrispondere ai proprietari del fondo servente.
Tale indicazione, non è tuttavia vincolante in questa sede.
In effetti, l'art. 15 c.p.c. dispone che il valore della causa relativa a beni immobili debba essere determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno alla data della proposizione della domanda distinguendo poi il coefficiente da utilizzare in base al diritto fatto valere in giudizio.
Parte appellante non indica quale fosse tale valore al momento della proposizione della domanda (2013), ma utilizza un dato ricavabile dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo giudizio, ancorata al 2009 (le visure eseguite sono del 20.01.2009). Tuttavia, considerato che il divario temporale non è eccessivo, in mancanza di elementi di segno contrario, può ritenersi utilizzabile il valore indicato.
Tuttavia, poiché le domande proposte da parte appellante sono due (il riconoscimento del diritto di servitù per maturata usucapione e l'ampliamento di tale diritto, mentre l'ammontare della indennità da corrispondersi è una conseguenza delle domande formulate), ne consegue che il valore della causa deve essere ritenuto pari ad € 2.170,00.
Il secondo motivo di appello deve dunque essere accolto.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, applicando le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenendo conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 a € 5.200), le spese in favore di favore Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 devono essere così liquidate in € 2.552,00, importo così determinato: Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00, Fase decisionale, valore medio: € 851,00 oltre spese legali, IVA e CPA.
Quanto alla posizione di , tenendo conto della circostanza che non sono state depositati CP_5 scritti ai sensi dell'articolo 281 – quinquies c. I c.p.c., appare necessario applicare i valori minimi per la fase conclusionale, pervenendosi alla liquidazione dell'importo di € 2.127,00 così determinato:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 425,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00, Fase decisionale, valore minimo:
€ 426,00 oltre spese legali, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Spese del giudizio
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza, appare equo compensarle per metà, ponendo a carico della parte appellante soccombente la residua metà.
Tenendo conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 a € 5.200), della complessità media, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidta al minimo poiché alcuna attività istruttoria è stata svolta in appello, le spese sono così determinate: Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 536,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496, Fase decisionale, valore medio: € 851,00, pervenendosi all'importo di €
2.419,00.
Applicandosi la compensazione per metà, ne consegue che parte appellante deve essere condannata al pagamento di € 1.209,5 in favore Controparte_1 CP_2 CP_3
oltre spese legali, IVA e CPA. Controparte_4 Ed infatti, avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass.
24757/2005; Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Parte appellante deve essere altresì condannata al pagamento di € 1.209,5 in favore di CP_5
, oltre spese legali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha
[...] fatto richiesta.
Nulla è dovuto, invece, nei confronti dell'appellato contumace.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
-Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
nonché CP_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_5
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. In parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina le spese di lite del primo grado di giudizio e per l'effetto condanna l'appellante a corrispondere in favore di CP
, l'importo di €
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
2.552,00, in favore di l'importo di € 2.127,00, oltre spese legali, IVA e CP_5
CPA da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio e per l'effetto condanna al pagamento della residua metà che liquida in complessivi € 1.209,5 Parte_1 in favore di Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
nonché in complessivi € 1.209,5 in favore di da distrarsi in
[...] CP_5 favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così è deciso nella camera di consiglio, il 27 giugno 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito