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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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- 1. Infortunio a cavallo: copertura assicurativa solo per i soci del maneggioAccesso limitatoAntonia Fabiola Chirico · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 614 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato DI Parte_1
FRANCESCO OLINDO
- Appellante - C O N T R O rappresentato Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti PUNTARELLO GIOVANNI e CP_2
- Appellato/appellante incidentale - E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLISI VIVIANA e CERNIGLIARO CP_3
DELIA
- Appellato - All'udienza del 5/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Agrigento il 29.05.2020
[...] chiedeva condannarsi il Parte_1 Controparte_1 con sede in Cattolica Eraclea (AG) – alle cui dipendenze aveva lavorato dal
[...]
1.07.2004 al 8.09.2009, con la qualifica di terapista della riabilitazione, livello 2 del CCNL - al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di € 17.939,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi per lavoro straordinario, a suo dire svolto, lungo tutta la durata del rapporto, per quattro ore settimanali, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali;
chiedeva altresì dichiararsi il proprio diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica dovuto al
1 sistematico superamento dell'orario normale di lavoro e alla perdita del riposo settimanale e giornaliero e, conseguentemente, condannarsi la convenuta al pagamento, a tale titolo, dell'ulteriore somma di € 5.000,00, o di quella comunque ritenuta di giustizia. Con la sentenza n. 439/2023 del 10.05.2023 il Tribunale, preliminarmente disattendendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente (atteso che il relativo termine, decorrente dalla data del licenziamento, intimato in data 8.09.2009, era stato validamente interrotto dalle diffide del 1.09.2014 e del 21.08.2019), ha nondimeno respinto la domanda osservando che l'asserito svolgimento di lavoro straordinario non era stato confermato dalla prova testimoniale assunta: in particolare, ha rilevato la genericità delle circostanze riportate dal teste e Tes_1 dalla teste (quest'ultima coniuge del ricorrente), che risultavano altresì Tes_2 smentite dalla documentazione in atti (registri presenze) e dalle dichiarazioni rese dalla teste la mancata conferma dell'inadempimento datoriale, ha aggiunto, Tes_3 comportava altresì il rigetto della correlata domanda risarcitoria. Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma. Deduce l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo dei principi che sovrintendono la valutazione della prova, negando immotivatamente qualsiasi efficacia alle dichiarazioni rese dalla teste che, al Tes_2 contrario, si sarebbero dovute ritenere pienamente attendibili in quanto – con specifico riferimento all'effettuazione sistematica di quattro ore di lavoro, eccedenti l'orario normale, effettuate ogni sabato mattina – erano state confermate dal teste;
circostanza, questa, che, peraltro, invece di essere contraddetta dai fogli di Tes_1 presenza, trovava in essi conferma, risultando da essi dimostrato lo svolgimento di prestazioni lavorative anche nella giornata di sabato;
chiede, inoltre, di produrre una registrazione audio concernente una conversazione avuta tra la teste ed il Tes_3 ricorrente qualche tempo prima della di lei deposizione, dalla quale sarebbe emersa la sua ritrosia a testimoniare ed, al contempo, la sua ammissione delle prestazioni rese dal ricorrente nelle giornate di sabato, oltre che lo svolgimento, negli altri giorni della settimana, di otto ore, anziché delle sette contrattualmente previste. Il ha resistito al gravame Controparte_1 proponendo, a sua volta, appello incidentale con riguardo al rigetto dell'eccezione di prescrizione;
deduce, in proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il termine di prescrizione era iniziato a decorrere già in costanza di rapporto e che il diverso principio (della sua decorrenza a far data dalla cessazione del rapporto medesimo), scaturente dalle modifiche legislative intervenute con la L.
2 n. 92/2012 in tema di tutela per il caso di licenziamento illegittimo, non poteva qui trovare applicazione, trattandosi di un rapporto di lavoro già cessato prima dell'entrata in vigore di tale legge;
soggiunge che, in ogni caso, il metus - in tesi giustificativo della sospensione del termine di prescrizione - avrebbe qui dovuto in concreto escludersi, come dimostrato dalle rivendicazioni retributive avanzate dal lavoratore già con la nota del 4.02.2019, prima del suo licenziamento;
aggiunge, ancora, che la lettera di diffida spedita dal il 29.08.2014 (ricevuta l'1.09.2014) Pt_1 non avrebbe potuto produrre alcun effetto interruttivo, sia per il suo carattere generico, sia in quanto ricevuta quando era già decorso il quinquennio a far data dalla precedente diffida (4.02.2009) e, comunque, anche dall'effettiva data di cessazione del rapporto, che indica nel 31.08.2009 (e non invece nell'8.09.2009); in ultimo, censura la statuizione de qua evidenziando che, in ogni caso, dalla novella del 2012 non debba necessariamente conseguire la sospensione del termine di prescrizione in costanza di rapporto, in relazione ai significativi ridimensionamenti della sua portata applicativa ad opera di diversi interventi della Corte Costituzionale, sì da non potersi più ritenere vera l'affermazione della residualità – nell'ordinamento vigente - della tutela reintegratoria rispetto a quella meramente indennitaria. All'udienza del 5/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello principale non può essere accolto. L'asserita osservanza di un orario di lavoro che si sarebbe dipanato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00, dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 8,00 alle 12,00 (eccedente di quattro ore l'orario normale fissato in 40 ore settimanali) non ha trovato, come correttamente osservato dal primo giudice, adeguata conferma nel compendio probatorio in atti, non avendo il assolto, con il dovuto rigore, Pt_1 all'onere di provare con precisione la quantità e la collocazione oraria del lavoro svolto in eccedenza rispetto all'orario contrattualmente stabilito. Con riguardo alla dedotta esaustività della deposizione della teste Tes_2 occorre, infatti, tenere conto della circostanza che la stessa ha intrattenuto con l'appellata un rapporto di lavoro occasionale svolgendo, presso la sua struttura, saltuarie prestazioni negli anni 2006 e 2007 (così come documentato dalla società appellata), sulla cui frequenza né parte ricorrente né la stessa teste hanno riferito alcunché; orbene, proprio in considerazione della occasionalità delle prestazioni dalla stessa svolte, se, da un lato, deve escludersi che essa abbia potuto avere percezione diretta dell'orario osservato dal durante tutto l'arco del di lui Pt_1
3 rapporto di lavoro (di durata ben più ampia, essendosi svolto dal 2004 al 2009), dall'altro appare pure altamente improbabile che la teste – così come, invece, dalla stessa riferito – sia stata soggetta, in occasione dello svolgimento delle sue prestazioni occasionali, all'osservanza di un orario fisso (incompatibile con la natura di siffatte prestazioni), a suo dire coincidente con quello che, nel medesimo periodo, sarebbe stato osservato dal ricorrente. Né a miglior esito conduce l'esame delle dichiarazioni rese da Tes_4
; quale cliente della struttura gestita dalla appellata, infatti, lo stesso ha
[...] riferito di essersi avvalso delle prestazioni del solo in periodi limitati: nel 2004 Pt_1 per un periodo di sei mesi (per una terapia riabilitativa seguita dal di lui figlio) e nel 2006 per un paio di mesi (per la riabilitazione da lui stesso seguita dopo un incidente), oltre due volte all'anno per seguire delle terapie per la cura della cervicale;
il teste, dunque, non poteva avere diretta cognizione dell'intero orario di lavoro svolto dal ma soltanto della sua presenza al lavoro in concomitanza Pt_1 con la somministrazione delle terapie dallo stesso eseguite;
ed infatti, chiesto di riferire sull'orario osservato dal ricorrente lungo tutto l'arco del suo rapporto di lavoro, non ha potuto fare a meno di fornire informazioni acquisite solo in via deduttiva, per averlo visto passare davanti alla sua officina in orari prossimi a quelli in cui lo stesso presumibilmente, si recava o tornava dal lavoro, o per averlo Pt_1 occasionalmente accompagnato al lavoro nella mattina del sabato. Escluso, dunque, che dalle citate dichiarazioni possa trarsi la prova dell'osservanza di un orario di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, va, invece, osservato che, in disparte la scarsa rilevanza delle dichiarazioni rese dalla teste e la frammentarietà di quelle rese dal , il compendio probatorio in Tes_2 Tes_1 atti ha consentito di ritenere dimostrato lo svolgimento, da parte del di Pt_1 prestazioni di lavoro il sabato mattina. In tal senso, infatti, si è espressa anche la teste , nei seguenti termini: Tes_3
“tutti i dipendenti, incluso il ricorrente, lavoravano dal lunedì al venerdì per sette ore al giorno dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.00; dal 2009 in poi abbiamo lavorato a tempo parziale e, quindi, o di mattina dalle 8.30 alle 12.00 o di pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00; non ricordo se in quel periodo lavoravamo anche il sabato”; inoltre, la circostanza della prestazione di lavoro nella mattina del sabato, almeno fino al 2008, emerge altresì dai fogli di presenza prodotti dall'appellata. Essa, tuttavia, non basta di per sé a confermare l'eccedenza di tali prestazioni rispetto all'orario normale, e ciò sia per la previsione di un orario di sette ore negli altri giorni della settimana sia in quanto, come riferito sempre dalla stessa , Tes_3
“poteva capitare che nel periodo estivo finissimo di lavorare prima perché venivano meno clienti e
4 chiedessimo al datore di lavoro se potevamo andare via prima, mentre a volte capitava che presso il centro rimanessi solo io per rispondere ad eventuali chiamate dei clienti”, ed ancora “durante il periodo in cui ho lavorato presso il centro non capitava che gli altri dipendenti rimanessero oltre l'orario contrattualmente previsto;
poteva, invece, capitare qualche volta che io chiedessi al ricorrente di aprire lui il centro dicendogli che io sarei arrivata da lì a poco…i fogli di presenza rispecchiavano in pieno l'orario svolto da ogni singolo dipendente”. Tali precisazioni, unitamente al rinvio effettuato dalla teste al contenuto dei fogli di presenza, del cui contenuto ha confermato la veridicità, consente dunque di affermare che l'orario settimanale, già circoscritto a sette ore giornaliere, potesse per di più subire variazioni in difetto, sì da compensare eventuali prestazioni rese nella giornata di sabato che, dunque, non sforavano il limite delle 40 ore settimanali. A fronte di tale quadro probatorio non si ritiene di dover integrare l'attività istruttoria, come chiesto dall'appellante, con l'assunzione di altri testimoni, essendo stato il ricorrente messo nella possibilità di scegliere i testi che, a suo giudizio, avrebbero potuto più efficacemente dimostrare gli assunti di cui al ricorso e risolvendosi, pertanto, l'esito negativo della loro escussione a suo svantaggio. Né, proprio in virtù del mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore, appare indispensabile l'acquisizione della audio-registrazione prodotta dall'appellante, atteso che l'eventuale accertamento della dedotta inattendibilità della teste – che tale registrazione vorrebbe dimostrare – non Tes_3 potrebbe in ogni caso valere ad integrare le rilevate carenze del compendio probatorio, che era onere del ricorrente colmare. Benché il rigetto dell'appello principale assorba l'eccezione di prescrizione reiterata con l'appello incidentale, per esigenze di completezza non appare superfluo affermarsene la fondatezza. È, infatti, corretta l'osservazione dell'appellante incidentale secondo cui il principio, di matrice giurisprudenziale, della sospensione del termine di prescrizione in corso di rapporto - conseguente alle limitazioni alla tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo, introdotte a far data dalla L. n. 92/2012 -, non può applicarsi al rapporto de quo, cessato nel 2009 e, dunque, estraneo all'applicazione delle suddette riforme. Ne consegue che, avendo il lavoratore inviato la prima diffida per il pagamento di differenze retributive (comprensive del compenso per lavoro straordinario) in data 4.02.2009, alla data della successiva diffida (inviata il 29.08.2014) il termine quinquennale di prescrizione era ormai interamente decorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5 In relazione alla posizione di terzietà dell' appare equo compensare nei CP_3 suoi confronti le spese di questo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 439/2023 resa il 10.05.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento. Condanna l'appellante a rifondere al le Controparte_1 spese processuali che liquida per compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese nei confronti dell' CP_3
Palermo, 5/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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