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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
35
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali e Parte_1
LA AZ, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati Controparte_3
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliati come in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5003/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 23/04/2024.
Conclusioni delle parti;
come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 Controparte_1
come docente, in forza di successivi contratti a tempo determinato di durata annuale, nei periodi indicati nel ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”, ha convenuto in giudizio il
, l' rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_3
conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. 2) ordinare al convenuto l'assegnazione della Carta CP_1
elettronica docenti in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2023/2024 con accredito, sulla detta carta, della somma pari ad € 2.000,00 o, in alternativa, qualora
Cont fuoriesca dal “Sistema delle docenze scolastiche”, condannare il al pagamento, a titolo di
risarcimento del danno della medesima somma, anche con valutazione equitativa. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari di lite oltre IVA, CPA e spese generali della fase ordinaria, da
liquidarsi tenendo conto delle tecniche di redazione del presente atto, conformi a principi di cui al
D.L. n. 110 del 7 agosto 2023”.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, ha così disposto “dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 legge
107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto MINISTERO a provvedere in tal senso, con attribuzione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per ciascun anno scolastico in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nei ricorsi, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello limitatamente alla statuizione concernente Parte_1
la compensazione delle spese di lite in deroga al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. lamentando l'erronea interpretazione del giudice di prime cure non sussistendo la novità delle questioni trattate e neppure la “coerenza con le disposizioni normative vigenti”. L'appellante, in sintesi, censura la decisione del Tribunale per avere compensato le spese processuali in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni che devono ricorrere, non essendo il godimento del beneficio della c.d.
“carta del docente” per i docenti precari una questione nuova, avendo la giurisprudenza di merito riconosciuto tale diritto da tempo ed essendo intervenuta, prima del deposito dei ricorso introduttivo del giudizio, la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 che ha confermato quanto statuito non solo dalla giurisprudenza di merito ma anche dal Consiglio di Stato e dalla CGUE.
Ha, pertanto, concluso, chiedendo di riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, e di condannare il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio il e l' , Controparte_1 Controparte_3
resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Nel giudizio di primo grado è stata riconosciuta l'integrale fondatezza della domanda, con condanna del resistente all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta docente per ciascun anno CP_1
scolastico indicato in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi, statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione e su cui si è pertanto formato il giudicato. La parte ricorrente, totalmente vittoriosa,
aveva quindi diritto al rimborso delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza sancito dall' art.91 cpc.
Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13
d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162,
norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice
possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nella parte motiva di tale sentenza si legge, fermo il principio generale della soccombenza, che “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza
n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese
di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270
del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far
riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di
ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens,
soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima
Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia,
sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di
ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare
altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili
a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori
dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di
soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò posto, ritiene la Corte che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018 sopra illustrata, e che, tantomeno, tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata, non emergendo, in particolare,
alcuna complessità e novità delle questioni trattate.
Nel caso di specie il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice
amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
Osserva in merito il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data
08.02.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18
maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno. Al momento, quindi, in cui il giudizio è stato incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023,
a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Nessuna delle ragioni addotte dal Tribunale concretizzano i giusti motivi per compensare le spese di lite. La questione discussa nel giudizio non era invero nuova, anzi al momento della domanda si era già assestata una giurisprudenza favorevole alla lavoratrice, comprovata dagli stessi precedenti richiamati in sentenza, ed anche la sentenza della Sezioni unite richiamata dal Tribunale (sentenza del 27.10.2023) è stata pronunziata prima del deposito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per cui non ricorre l'ipotesi della “novità delle questioni trattate”.
Rileva il Collegio che nella specie non vi erano motivi per compensare le spese di lite del giudizio di primo grado non sussistendo neppure una “coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate” proprio per la ritenuta illegittimità della condotta del , e la decisione assunta sul CP_1
punto dal Tribunale deve essere riformata.
Alla luce delle considerazioni espresse, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto,
l'Amministrazione resistente va condannata al rimborso delle spese del primo grado, liquidate come in dispositivo.
Anche le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
A tale fine, il valore della controversia è individuato sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto,
mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999
del 07/11/2023; Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il e l' al Controparte_1 Controparte_3
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di liquidate in Parte_1
complessivi € 900,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Condanna il al pagamento, in favore dell'appellante delle spese Controparte_1
del grado liquidate in complessivi € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva
e Cpa, come per legge.
Così deciso in Roma lì 26 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
35
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali e Parte_1
LA AZ, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati Controparte_3
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliati come in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5003/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 23/04/2024.
Conclusioni delle parti;
come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 Controparte_1
come docente, in forza di successivi contratti a tempo determinato di durata annuale, nei periodi indicati nel ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”, ha convenuto in giudizio il
, l' rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_3
conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. 2) ordinare al convenuto l'assegnazione della Carta CP_1
elettronica docenti in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2023/2024 con accredito, sulla detta carta, della somma pari ad € 2.000,00 o, in alternativa, qualora
Cont fuoriesca dal “Sistema delle docenze scolastiche”, condannare il al pagamento, a titolo di
risarcimento del danno della medesima somma, anche con valutazione equitativa. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari di lite oltre IVA, CPA e spese generali della fase ordinaria, da
liquidarsi tenendo conto delle tecniche di redazione del presente atto, conformi a principi di cui al
D.L. n. 110 del 7 agosto 2023”.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, ha così disposto “dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 legge
107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto MINISTERO a provvedere in tal senso, con attribuzione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per ciascun anno scolastico in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nei ricorsi, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello limitatamente alla statuizione concernente Parte_1
la compensazione delle spese di lite in deroga al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. lamentando l'erronea interpretazione del giudice di prime cure non sussistendo la novità delle questioni trattate e neppure la “coerenza con le disposizioni normative vigenti”. L'appellante, in sintesi, censura la decisione del Tribunale per avere compensato le spese processuali in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni che devono ricorrere, non essendo il godimento del beneficio della c.d.
“carta del docente” per i docenti precari una questione nuova, avendo la giurisprudenza di merito riconosciuto tale diritto da tempo ed essendo intervenuta, prima del deposito dei ricorso introduttivo del giudizio, la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 che ha confermato quanto statuito non solo dalla giurisprudenza di merito ma anche dal Consiglio di Stato e dalla CGUE.
Ha, pertanto, concluso, chiedendo di riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, e di condannare il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio il e l' , Controparte_1 Controparte_3
resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Nel giudizio di primo grado è stata riconosciuta l'integrale fondatezza della domanda, con condanna del resistente all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta docente per ciascun anno CP_1
scolastico indicato in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi, statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione e su cui si è pertanto formato il giudicato. La parte ricorrente, totalmente vittoriosa,
aveva quindi diritto al rimborso delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza sancito dall' art.91 cpc.
Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13
d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162,
norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice
possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nella parte motiva di tale sentenza si legge, fermo il principio generale della soccombenza, che “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza
n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese
di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270
del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far
riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di
ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens,
soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima
Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia,
sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di
ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare
altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili
a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori
dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di
soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò posto, ritiene la Corte che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018 sopra illustrata, e che, tantomeno, tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata, non emergendo, in particolare,
alcuna complessità e novità delle questioni trattate.
Nel caso di specie il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice
amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
Osserva in merito il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data
08.02.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18
maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno. Al momento, quindi, in cui il giudizio è stato incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023,
a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Nessuna delle ragioni addotte dal Tribunale concretizzano i giusti motivi per compensare le spese di lite. La questione discussa nel giudizio non era invero nuova, anzi al momento della domanda si era già assestata una giurisprudenza favorevole alla lavoratrice, comprovata dagli stessi precedenti richiamati in sentenza, ed anche la sentenza della Sezioni unite richiamata dal Tribunale (sentenza del 27.10.2023) è stata pronunziata prima del deposito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per cui non ricorre l'ipotesi della “novità delle questioni trattate”.
Rileva il Collegio che nella specie non vi erano motivi per compensare le spese di lite del giudizio di primo grado non sussistendo neppure una “coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate” proprio per la ritenuta illegittimità della condotta del , e la decisione assunta sul CP_1
punto dal Tribunale deve essere riformata.
Alla luce delle considerazioni espresse, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto,
l'Amministrazione resistente va condannata al rimborso delle spese del primo grado, liquidate come in dispositivo.
Anche le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
A tale fine, il valore della controversia è individuato sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto,
mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999
del 07/11/2023; Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il e l' al Controparte_1 Controparte_3
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di liquidate in Parte_1
complessivi € 900,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Condanna il al pagamento, in favore dell'appellante delle spese Controparte_1
del grado liquidate in complessivi € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva
e Cpa, come per legge.
Così deciso in Roma lì 26 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa