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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NT SE, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore LUCE ANDREA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 994/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Del Cardinale - Piazza Municipio 83027 Mugnano Del Cardinale AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.TO PAGAMEN n. 1064065250001448 IMU 2018
- SOLL.TO PAGAMEN n. 1064065250001448 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 settembre 2025 e depositato in data 5 ottobre Ricorrente_12025 impugnava il sollecito di pagamento in epigrafe indicato, recante il n. 1064065250001448 e notificato in data 1 agosto 2025, con il quale Gamma Tributi s.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Mugnano del Cardinale, lo invitava al pagamento di complessivi euro 5.707,65 a titolo di I.M.U. per gli anni d'imposta 2018 e 2019, come da prodromici avvisi di accertamento n. 415/2022 e n. 700/2022 notificati in data 8 gennaio 2023. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con distrazione, per i seguenti motivi: prescrizione quinquennale;
difetto di motivazione. In data 7 novembre 2025 si costituiva in giudizio la concessionaria della riscossione Gamma Tributi s.r.l., difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, con distrazione. Il Comune di Mugnano del Cardinale non si costituiva in giudizio. Infine, depositate da parte ricorrente memorie illustrative, alla fissata udienza del 15 gennaio 2025, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte osserva come il sollecito di pagamento, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, costituisca atto autonomamente impugnabile, in ossequio all'interpretazione estensiva della richiamata norma fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19704/2015), le quali hanno ritenuto l'opponibilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa. D'altra parte, l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27000 depositata il 17 ottobre 2024). Va, pertanto, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione, quale atto innominato facoltativamente impugnabile, del sollecito di pagamento in questione, atteso che esso reca la rappresentazione di una pretesa tributaria analiticamente specificata (con l'indicazione dei prodromici avvisi di accertamento), con ciò generando l'interesse del contribuente a contestarne l'an e/o il quantum. Va, tuttavia, chiarito che la astratta impugnabilità del sollecito è giustificata solo nel caso in cui esso sia il primo atto con il quale il contribuente venga a conoscenza della pretesa. Invero, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/11/2021, n. 37259; Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass. n. 8704 del 2013). Ne consegue che l'invito bonario e il sollecito di pagamento, quando facciano seguito ad un atto (avviso di accertamento o cartella esattoriale) divenuto definitivo, si esauriscono in una mera richiesta di pagamento della somma dovuta in base a tale atto e non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo. Pertanto, se l'atto prodromico è stato ritualmente notificato e mai impugnato, con conseguente irretrattabilità della pretesa, l'invito bonario e il sollecito di pagamento possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto dal quale è scaturito il debito. Orbene, dagli atti di causa, e segnatamente dalla documentazione allegata dalla resistente Gamma Tributi s.r.l., emerge che il sollecito di pagamento impugnato nella presente sede è stato preceduto dalla rituale notifica degli atti prodromici, ovvero degli avvisi di accertamento n. 415/2022 e n. 700/2022, entrambi notificati in data 8 INDIRIZZOgennaio 2023 all'indirizzo di residenza del ricorrente, ovvero 1 (v. documentazione prodotta in giudizio dalla resistente Gamma Tributi s.r.l.). Ne consegue l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto dalla notifica dei prodromici avvisi di accertamento (8 gennaio 2023) alla notifica del sollecito di pagamento impugnato nella presente sede (1 agosto 2025) non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale. Infondato è anche l'eccepito difetto di motivazione del sollecito di pagamento, in quanto legittimamente esso (trattandosi, per l'appunto di un mero invito al pagamento, e non di un avviso di accertamento), contiene l'indicazione solo del titolo per il quale è richiesto il pagamento, ovvero nella fattispecie l'I.M.U., e degli anni di riferimento, ovvero il 2018 e il 2019, per cui non sussiste alcun difetto di motivazione. In altri termini, il sollecito di pagamento impugnato è compiutamente motivato per relationem con riferimento ai prodromici due avvisi di accertamento, di cui la parte ricorrente ha avuto legale conoscenza, e che pertanto non andavano allegati. In definitiva, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della sola parte resistente costituita, ovvero Gamma Tributi s.r.l., tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, Avvocato Difensore_2, dichiaratosi anticipatario e non percettore. Nessuna pronuncia deve essere adottata da questa Corte quanto alle spese di lite tra parte ricorrente e il resistente comune di Mugnano del Cardinale, in quanto non costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Gamma Tributi s.r.l., delle spese di lite, che liquida in euro 1.736,00 per onorari, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore Difensore_2dell'Avvocato .
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NT SE, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore LUCE ANDREA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 994/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Del Cardinale - Piazza Municipio 83027 Mugnano Del Cardinale AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.TO PAGAMEN n. 1064065250001448 IMU 2018
- SOLL.TO PAGAMEN n. 1064065250001448 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 settembre 2025 e depositato in data 5 ottobre Ricorrente_12025 impugnava il sollecito di pagamento in epigrafe indicato, recante il n. 1064065250001448 e notificato in data 1 agosto 2025, con il quale Gamma Tributi s.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Mugnano del Cardinale, lo invitava al pagamento di complessivi euro 5.707,65 a titolo di I.M.U. per gli anni d'imposta 2018 e 2019, come da prodromici avvisi di accertamento n. 415/2022 e n. 700/2022 notificati in data 8 gennaio 2023. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con distrazione, per i seguenti motivi: prescrizione quinquennale;
difetto di motivazione. In data 7 novembre 2025 si costituiva in giudizio la concessionaria della riscossione Gamma Tributi s.r.l., difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, con distrazione. Il Comune di Mugnano del Cardinale non si costituiva in giudizio. Infine, depositate da parte ricorrente memorie illustrative, alla fissata udienza del 15 gennaio 2025, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte osserva come il sollecito di pagamento, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, costituisca atto autonomamente impugnabile, in ossequio all'interpretazione estensiva della richiamata norma fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19704/2015), le quali hanno ritenuto l'opponibilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa. D'altra parte, l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27000 depositata il 17 ottobre 2024). Va, pertanto, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione, quale atto innominato facoltativamente impugnabile, del sollecito di pagamento in questione, atteso che esso reca la rappresentazione di una pretesa tributaria analiticamente specificata (con l'indicazione dei prodromici avvisi di accertamento), con ciò generando l'interesse del contribuente a contestarne l'an e/o il quantum. Va, tuttavia, chiarito che la astratta impugnabilità del sollecito è giustificata solo nel caso in cui esso sia il primo atto con il quale il contribuente venga a conoscenza della pretesa. Invero, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/11/2021, n. 37259; Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass. n. 8704 del 2013). Ne consegue che l'invito bonario e il sollecito di pagamento, quando facciano seguito ad un atto (avviso di accertamento o cartella esattoriale) divenuto definitivo, si esauriscono in una mera richiesta di pagamento della somma dovuta in base a tale atto e non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo. Pertanto, se l'atto prodromico è stato ritualmente notificato e mai impugnato, con conseguente irretrattabilità della pretesa, l'invito bonario e il sollecito di pagamento possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto dal quale è scaturito il debito. Orbene, dagli atti di causa, e segnatamente dalla documentazione allegata dalla resistente Gamma Tributi s.r.l., emerge che il sollecito di pagamento impugnato nella presente sede è stato preceduto dalla rituale notifica degli atti prodromici, ovvero degli avvisi di accertamento n. 415/2022 e n. 700/2022, entrambi notificati in data 8 INDIRIZZOgennaio 2023 all'indirizzo di residenza del ricorrente, ovvero 1 (v. documentazione prodotta in giudizio dalla resistente Gamma Tributi s.r.l.). Ne consegue l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto dalla notifica dei prodromici avvisi di accertamento (8 gennaio 2023) alla notifica del sollecito di pagamento impugnato nella presente sede (1 agosto 2025) non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale. Infondato è anche l'eccepito difetto di motivazione del sollecito di pagamento, in quanto legittimamente esso (trattandosi, per l'appunto di un mero invito al pagamento, e non di un avviso di accertamento), contiene l'indicazione solo del titolo per il quale è richiesto il pagamento, ovvero nella fattispecie l'I.M.U., e degli anni di riferimento, ovvero il 2018 e il 2019, per cui non sussiste alcun difetto di motivazione. In altri termini, il sollecito di pagamento impugnato è compiutamente motivato per relationem con riferimento ai prodromici due avvisi di accertamento, di cui la parte ricorrente ha avuto legale conoscenza, e che pertanto non andavano allegati. In definitiva, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della sola parte resistente costituita, ovvero Gamma Tributi s.r.l., tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, Avvocato Difensore_2, dichiaratosi anticipatario e non percettore. Nessuna pronuncia deve essere adottata da questa Corte quanto alle spese di lite tra parte ricorrente e il resistente comune di Mugnano del Cardinale, in quanto non costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Gamma Tributi s.r.l., delle spese di lite, che liquida in euro 1.736,00 per onorari, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore Difensore_2dell'Avvocato .