Articolo 11 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 aprile 1963
Art. 11.
Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente, non sono assegnate unita' della carriera esecutiva, salvo comprovate esigenze di servizio.
Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica, non totalizzi piu' di 1.250 punti.
Ove i criteri relativi alle classifiche degli uffici locali vigenti alla data di pubblicazione della presente legge dovessero essere, variati, il punteggio complessivo, per stabiliti gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sara' fissato dal regolamento di esecuzione.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963