Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 144/2025 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il 24.01.2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via San Marco Mista n. 18/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Iemmolo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Loredana Calabrese, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 23.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a IC (RG) in data 06.10.2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2007, parte II, serie A, numero 165;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza del 23.04.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti hanno ritualmente depositato nei termini concessi, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 24.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. VITA SEPARATA.
Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto e comunicare le residenze e recapito telefonico nell'interesse della figlia . Per_1
2. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE e diritto visita.
La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
a casa con la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche quotidianamente Per_1 per circa due ore pomeridiane, ed accompagnarla al calcetto compatibilmente con gli impegni lavorativi del genitore, e comunque per tre pomeriggi infrasettimanali: lunedì – mercoledì e venerdì, dalle 17:30 alle 21:00 durante il periodo scolastico e dalle 17:30 alle 22:00 durante le vacanze e/o periodo estivo;
nonché a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 17:00 con pernottamento fino alla domenica sera alle ore 21:00 durante il periodo scolastico e fino alle ore
22:00 per la vacanze e/o periodo estivo;
tutti gli orari sono concordati con un'ora in più in estate;
detto calendario è flessibile, potendo essere sostituiti alcuni giorni ed orari, previo accordo tra genitori e figlia, per impegni lavorativi dei genitori o impegni scolastici ed extrascolastiche della figlia, nel rispetto del volere della figlia 13enne.
2.1- La figlia, nel rispetto della sua volontà, trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, le festività Natalizie per due giorni consecutivi e relativi pernotti, alternando i giorni
23/24 o 25/26 dicembre, alternativamente a Capodanno nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio;
alternativamente la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; alternativamente il giorno del compleanno della figlia (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma;
per 20 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, ad anni alterni, da concordare nel periodo dall'1 al 30 luglio o dall'1 al 30 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le eIGenze della figlia, e comunque tutte le volte che la figlia vorrà vedere il padre. Si allega piano genitoriale con indicazione del calendario di visita concordato tra i genitori per garantire alla figlia la bigenitorialità, gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze, sottoscritto dalle parti (all. n. 8).
3. -CASA CONIUGALE.
La casa coniugale sita in IC C.le San Marco Mista n 18/A, di proprietà della IG.ra , _2 rimane assegnata alla stessa collocataria della figlia, che provvederà alla voltura di utenze ecc.; mentre il IG. , entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto, rilascerà la Pt_1 casa asportando i propri effetti personali ( vestiario, documenti personali ecc), regali di nozze, parte di utensilerie necessarie a rendere vivibile una casa che prenderà in affitto, ed asporterà i propri attrezzi di lavoro collocati nel garage;
la IG.ra , previo appuntamento, consentirà _2 al coniuge il prelievo di altri effetti personali e/o attrezzi di lavoro qualora dimenticati.
3.1- il IG. ha contribuito alla ristrutturazione della casa di proprietà della Parte_1 IG.ra , con lavoro manuale e sostenuto in via esclusiva la spesa di € 20.000 per porte e _2 cucina.
4. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario della figlia Parte_1 Per_1 versando alla madre un assegno di € 250,00 mensili dalla sottoscrizione del presente atto, da corrispondere entro il cinque di ogni mese, con bonifico o altro mezzo di pagamento, rivalutato agli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
ciascun genitore percepirà il 50% l'A.U. Inps per la figlia.
5. SPESE STRAORDINARIE
Entrambi i coniugi contribuiranno al 50% alle spese straordinarie mediche specialistiche, psicologiche non mutuabili dal SSN, oculistiche, dentistiche ecc;
scolastiche (tasse, libri, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, lezioni private, ecc,) e ludiche (attività sportive, ricreative, ricorrenze particolari, ecc.) che si renderanno necessarie per la figlia;
dette spese, tranne quelle mediche urgenti, dovranno essere previamente concordate tra i genitori, riguardo alla sostenibilità e necessità della spesa. In caso di spese specialistiche, dentistiche, oculistiche ecc, da effettuarsi presso strutture private, le stesse dovranno essere previamente concordate tra i genitori che valuteranno i preventivi di spesa per la loro sostenibilità; le spese verranno corrisposte pro-quota da ciascun genitore previa esibizione di documentazione giustificativa.
6. RAPPORTI CON I FAMILIARI
Entrambi i coniugi si impegnano a far mantenere alla figlia rapporti costanti con i nonni paterni, materni e parenti, ed a collaborare nelle decisioni più importati per la figlia, per cure, salute, istruzione, sport, gite, ecc e prestarsi reciproca collaborazione nella crescita della figlia adolescente.
7. RINUNCIA AL MANTENIMENTO.
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8. DEFINIZIONE DI OGNI RAPPORTO ECONOMICO
I coniugi dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro, se non il rispetto del superiore accordo.
In particolare, i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a rivendicarsi qualsiasi diritto di credito tra loro. Il IG. rinuncia a rivendicare qualsiasi suo diritto di credito per le Pt_1 spese affrontate nella ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG.ra
, ivi comprese le spese dallo stesso sostenute in via esclusiva per infissi e mobilio, che _2 rimarranno in proprietà esclusiva della IG.ra , a fronte della rinuncia della IG.ra _2 [...]
a rivendicare qualsiasi altro diritto di natura economica e/o quota del TFR del IG. Parte_2
dal suo lavoro;
ritenendosi entrambi soddisfatti dagli accordi raggiunti col presente Pt_1 atto e null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro.
9. Per quanto non previsto le parti si rimettono alle leggi vigenti in materia.”;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma c.c.;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi della stessa e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che anche la regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a IC (RG) in data 06.10.2007, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2007, parte II, serie A, numero 165;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
-Spese al definitivo;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di IC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti