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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.923 /2024
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA ex art 127 ter c.p.c.
Oggi 23/05/2025 il giudice Massimo Ginesi da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., omettendo la lettura, adempimento incompatibile con la trattazione scritta, e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N. 923 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al 923 2024 del Ruolo Generale dell'anno 2024 , posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da
e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Lenzetti e Andrea Lofrese, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. RICCI SIMONE ed CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Massa, Giudice Unico designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o produzione, adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno: - accertare e dichiarare risolto il rapporto di locazione in atti per finita locazione o, in subordine, per morosità della conduttrice, rigettando all'uopo la spiegata opposizione, con condanna al rilascio dell'immobile occupato, sito a Massa (MS), Via della Quercia n. 99 (erroneamente indicato come civico n. 8 nel contratto di locazione e nella successiva integrazione), e contestualmente condannare la Sig.ra CP_1 al pagamento della somma di € 5.670,00 (eurocinquemilaseicentosettanta/00) per canoni scaduti e a scadere, oltre
[...] l'indennità di occupazione senza titolo sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi e rivalutazione e interessi legali maturati dal dì della scadenza di ogni singola rata al saldo;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 664 c.p.c. emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della Sig.ra per la somma di € 5.670,00 (eurocinquemilaseicentosettanta/00) per canoni scaduti CP_1 e a scadere, oltre l'indennità di occupazione senza titolo sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi e rivalutazione e interessi legali maturati dal dì della scadenza di ogni singola rata al saldo;
- con vittoria di spese (anche generali) e competenze di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato per il procedimento di convalida di sfratto
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in tesi e nel merito, - rigettare le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate - rigettare la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, in quanto non risulta la prova della morosità da parte della conduttrice in via subordinata, accertare e quantificare quale sia l'entità del canone di locazione mensile e quale sia la scadenza contrattuale della locazione, al fine di valutare l'esistenza o meno della morosità o
2 l'avvenuta scadenza del contratto di locazione e, per l'effetto, rigettare le domande dei ricorrenti in tutti i casi ed in via riconvenzionale, - qualora venga accertato il versamento da parte della Sig.ra i somme eccedenti rispetto al credito accertato come dovuto ai locatori, condannare i CP_1 Sigg.ri e alla restituzione delle somme in eccesso ricevute, nella misura che risulterà provata in istruttoria in ogni caso, con vittoria di Pt_1 Pt_2 spese e competenze del presente giudizio, comprensive anche della fase di mediazione obbligatoria, con IVA e CPA come per legge, da liquidarsi con apposito decreto a carico dello Stato, essendo parte convenuta ammessa al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (mod. l 69/20009) si omette l'esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta.
Va infatti rilevato che l'unica fonte negoziale che può essere esaminata nel presente giudizio è il contratto 2.12.2012, posto che il successivo contiene firma (peraltro solo sotto l'approvazione delle clausole vessatorie e palesemente diversa da quella apposta nel primo) che il conduttore, costituendosi, ha ritualmente disconosciuto.
In assenza di richiesta di verificazione da parte del soggetto che dell'atto disconosciuto intende avvalersi, tale documento è pacificamente inutilizzabile in giudizio, a nulla valendo la sua registrazione che ha natura eminentemente fiscale e che, al più, conferisce data certa ma nulla rileva sotto il profilo della autenticità delle sottoscrizioni: qualora la parte interessata non promuova il sub-procedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile e il giudice non può
trarne il suo convincimento nemmeno come elemento indiziario. Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L, sentenza 16.12.1983, n. 7433).
Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. S.U., sentenza 1.02.2022, n.
3086; Sez. I, sentenza 20.11.2017, n. 27506; Sez. III, sentenza 16.02.2012, n. 2220).
Sotto tale profilo paiono irrilevanti anche i vaghi e indiretti accenni che la conduttrice effettuerebbe nelle comunicazioni whatsup, certamente inidonei ad esser ricondotti con valenza qualificante a detta scrittura. Non risulta poi prodotta in giudizio la comunicazione della difesa del conduttore con cui sarebbe stata comunicata l'intenzione di avvalersi di detto contratto, poiché il
3 doc. 6 allegato alla memoria integrativa di parte attrice riporta unicamente una attestazione di registrazione per il periodo di imposta 2022. Ove tale comunicazione sia costituita dal doc. 7
prodotto dalla convenuta in sede di costituzione nella fase sommaria, non può non rilevarsi che lo stesso non abbia un contenuto ricognitivo della sottoscrizione (da tale comunicazione sembra anzi risultare una singolare ignoranza della conduttrice in ordine al contenuto di entrambe le pattuizioni)
L'inutilizzabilità del secondo contratto di locazione rende superfluo anche accertare se lo stesso avesse natura integrativa del primo.
Quanto alla domanda di risoluzione per finita locazione, va rilevato che non risulta prodotta in atti prova di intervenuta disdetta, poiché la produzione dei soli avvisi di ricevimento, senza che vi sia alcuna contezza del contenuto della comunicazione, è certamente inidonea ad assolvere all'onere che sotto tale profilo incombe al locatore (né il vago accenno che in forma interrogativa la conduttrice compie con riguardo al termine del rilascio, nelle comunicazione whatsup prodotte in atti, può sanare tale omissione).
Ne consegue che la durata e l'entità dei canoni dovuti va unicamente desunta dalla pattuizione del
2.1.2012, che vede durata dal 1.1.2012 al 31.12.2015 e – in assenza di disdetta – successivi taciti rinnovi alla data del 1.1.2020 e 1.1.2024, così che la prossima scadenza sarà per il giorno
31.12.2027 rispetto alla quale certamente potrà ritenersi formale disdetta l'intimazione oggi avanzata e che, tuttavia, non potrà essere cristallizzata nella domanda di risoluzione per finita locazione oggi azionata, potendo – per il contratto ancora in essere - avanzarsi unicamente intimazione di finita locazione.
A tal fine appare infondata la tesi del conduttore che il primo contratto dovrebbe ritenersi risolto e dunque non più esistente, poiché la dichiarazione alla Agenzia delle Entrate in ordine alla
“cessazione” di tale titolo (avvenuta plausibilmente quando il locatore ha registrato il secondo), mantiene mera valenza fiscale ed è inidonea ad incidere sulla risoluzione del vincolo, che sotto il profilo civilistico può avvenire o per consenso delle parti o con la dinamica inderogabile che prevede disdetta di cui alla legislazione vincolistica (salvo il recesso unilaterale del conduttore ove consentito), con obbligo della forma scritta.
Altrettanto infondata appare la tesi del convenuto che dovrebbe aversi riguardo alla durata e al canone previsto dal secondo contratto, di cui egli tuttavia disconosce la sottoscrizione: in assenza
4 di verificazione, quella scrittura è tamquam non esset, con la conseguenza che l'eventuale vincolo negoziale dalla stessa espresso deve ritenersi radicalmente nullo essendo privo della forma scritta:
““Il contratto di locazione abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, L. 431/1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme” (Cassazione, n. 22647/2017).”
Quanto al canone dovuto, in assenza di prova delle richieste di aggiornamento istat, non può che essere riconosciuto quello pattuito nel contratto 2.1.2012, dovendosi peraltro ritenere nullo qualunque patto successivo o integrativo (Cass. sez. un. 23601/2017), così che anche la comunicazione di cui al doc. 7 di parte convenuta non può avere valore ricognitivo delle somme dovute, maggiori di quelle indicate nel contratto 2.1.2012 in euro 258,23 mensili (ragione che,
vieppiù, renderebbe comunque nulla la seconda pattuizione integrativa, anche ove formalmente corretta) .
Risultano in atti versamenti da parte della di canoni in misura pressoché doppia a quella CP_1
dovuta per lunghi anni, di talché è apprezzabile ictu oculi l'insussistenza della dedotta morosità, attesa la domanda di ripetizione dell'indebito azionata in questa sede, così che anche sotto tale profilo la domanda di risoluzione avanzata da parte attrice appare infondata.
VA tuttavia rilevato che la convenuta, nell'avanzare domanda riconvenzionale, è onerata di provare ex art 2697 comma I c.c, sia l'an che il quantum della pretesa azionata e se certamente ha assolto al primo profilo, non ha dato compiuta prova del secondo (quantomeno con riguardo all'intera durata della locazione per la quale avanza domanda), poiché le stesse conclusioni avanzate nelle note d'udienza 10.3.2025 si limitano alla laconica espressione “alla restituzione delle somme in eccesso ricevute, nella misura che risulterà provata in istruttoria”.
Di talchè in assenza di prova delle somme effettivamente versate nel corso del rapporto negoziale,
non potrà che aversi riguardo al doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione dal quale risultano per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2023 versati euro 37.240,00 in luogo dei canoni previsti contrattualmente che per 5 annualità, in forza del contratto 2.1.2012 ammontavano invece a euro
15.490, di talché la domanda di ripetizione potrà essere accolta unicamente in tali termini riconoscendo alla conduttrice il diritto alla restituzione di euro 21.750,00
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo i minimi di scaglione ex dm
14772022 avuto riguardo al decisum, compensate per 1/3 avuto riguardo al parziale accoglimento
5 della riconvenzionale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Rigetta le domande di parte attrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta condanna a pagare a l'importo di euro 21.750,00 oltre interessi ex lege CP_1
dai singoli versamenti al saldo
Condanna e in via solidale fra loro alla refusione delle spese di lite Parte_3 Parte_2
in favore di che liquida in euro 1.796,00 per competenze (già applicata la CP_1
compensazione su 2.695,00) , oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 23/05/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
6
PROCEDIMENTO N.923 /2024
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA ex art 127 ter c.p.c.
Oggi 23/05/2025 il giudice Massimo Ginesi da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., omettendo la lettura, adempimento incompatibile con la trattazione scritta, e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N. 923 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al 923 2024 del Ruolo Generale dell'anno 2024 , posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da
e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Lenzetti e Andrea Lofrese, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. RICCI SIMONE ed CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Massa, Giudice Unico designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o produzione, adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno: - accertare e dichiarare risolto il rapporto di locazione in atti per finita locazione o, in subordine, per morosità della conduttrice, rigettando all'uopo la spiegata opposizione, con condanna al rilascio dell'immobile occupato, sito a Massa (MS), Via della Quercia n. 99 (erroneamente indicato come civico n. 8 nel contratto di locazione e nella successiva integrazione), e contestualmente condannare la Sig.ra CP_1 al pagamento della somma di € 5.670,00 (eurocinquemilaseicentosettanta/00) per canoni scaduti e a scadere, oltre
[...] l'indennità di occupazione senza titolo sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi e rivalutazione e interessi legali maturati dal dì della scadenza di ogni singola rata al saldo;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 664 c.p.c. emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della Sig.ra per la somma di € 5.670,00 (eurocinquemilaseicentosettanta/00) per canoni scaduti CP_1 e a scadere, oltre l'indennità di occupazione senza titolo sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi e rivalutazione e interessi legali maturati dal dì della scadenza di ogni singola rata al saldo;
- con vittoria di spese (anche generali) e competenze di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato per il procedimento di convalida di sfratto
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in tesi e nel merito, - rigettare le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate - rigettare la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, in quanto non risulta la prova della morosità da parte della conduttrice in via subordinata, accertare e quantificare quale sia l'entità del canone di locazione mensile e quale sia la scadenza contrattuale della locazione, al fine di valutare l'esistenza o meno della morosità o
2 l'avvenuta scadenza del contratto di locazione e, per l'effetto, rigettare le domande dei ricorrenti in tutti i casi ed in via riconvenzionale, - qualora venga accertato il versamento da parte della Sig.ra i somme eccedenti rispetto al credito accertato come dovuto ai locatori, condannare i CP_1 Sigg.ri e alla restituzione delle somme in eccesso ricevute, nella misura che risulterà provata in istruttoria in ogni caso, con vittoria di Pt_1 Pt_2 spese e competenze del presente giudizio, comprensive anche della fase di mediazione obbligatoria, con IVA e CPA come per legge, da liquidarsi con apposito decreto a carico dello Stato, essendo parte convenuta ammessa al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (mod. l 69/20009) si omette l'esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta.
Va infatti rilevato che l'unica fonte negoziale che può essere esaminata nel presente giudizio è il contratto 2.12.2012, posto che il successivo contiene firma (peraltro solo sotto l'approvazione delle clausole vessatorie e palesemente diversa da quella apposta nel primo) che il conduttore, costituendosi, ha ritualmente disconosciuto.
In assenza di richiesta di verificazione da parte del soggetto che dell'atto disconosciuto intende avvalersi, tale documento è pacificamente inutilizzabile in giudizio, a nulla valendo la sua registrazione che ha natura eminentemente fiscale e che, al più, conferisce data certa ma nulla rileva sotto il profilo della autenticità delle sottoscrizioni: qualora la parte interessata non promuova il sub-procedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile e il giudice non può
trarne il suo convincimento nemmeno come elemento indiziario. Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L, sentenza 16.12.1983, n. 7433).
Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. S.U., sentenza 1.02.2022, n.
3086; Sez. I, sentenza 20.11.2017, n. 27506; Sez. III, sentenza 16.02.2012, n. 2220).
Sotto tale profilo paiono irrilevanti anche i vaghi e indiretti accenni che la conduttrice effettuerebbe nelle comunicazioni whatsup, certamente inidonei ad esser ricondotti con valenza qualificante a detta scrittura. Non risulta poi prodotta in giudizio la comunicazione della difesa del conduttore con cui sarebbe stata comunicata l'intenzione di avvalersi di detto contratto, poiché il
3 doc. 6 allegato alla memoria integrativa di parte attrice riporta unicamente una attestazione di registrazione per il periodo di imposta 2022. Ove tale comunicazione sia costituita dal doc. 7
prodotto dalla convenuta in sede di costituzione nella fase sommaria, non può non rilevarsi che lo stesso non abbia un contenuto ricognitivo della sottoscrizione (da tale comunicazione sembra anzi risultare una singolare ignoranza della conduttrice in ordine al contenuto di entrambe le pattuizioni)
L'inutilizzabilità del secondo contratto di locazione rende superfluo anche accertare se lo stesso avesse natura integrativa del primo.
Quanto alla domanda di risoluzione per finita locazione, va rilevato che non risulta prodotta in atti prova di intervenuta disdetta, poiché la produzione dei soli avvisi di ricevimento, senza che vi sia alcuna contezza del contenuto della comunicazione, è certamente inidonea ad assolvere all'onere che sotto tale profilo incombe al locatore (né il vago accenno che in forma interrogativa la conduttrice compie con riguardo al termine del rilascio, nelle comunicazione whatsup prodotte in atti, può sanare tale omissione).
Ne consegue che la durata e l'entità dei canoni dovuti va unicamente desunta dalla pattuizione del
2.1.2012, che vede durata dal 1.1.2012 al 31.12.2015 e – in assenza di disdetta – successivi taciti rinnovi alla data del 1.1.2020 e 1.1.2024, così che la prossima scadenza sarà per il giorno
31.12.2027 rispetto alla quale certamente potrà ritenersi formale disdetta l'intimazione oggi avanzata e che, tuttavia, non potrà essere cristallizzata nella domanda di risoluzione per finita locazione oggi azionata, potendo – per il contratto ancora in essere - avanzarsi unicamente intimazione di finita locazione.
A tal fine appare infondata la tesi del conduttore che il primo contratto dovrebbe ritenersi risolto e dunque non più esistente, poiché la dichiarazione alla Agenzia delle Entrate in ordine alla
“cessazione” di tale titolo (avvenuta plausibilmente quando il locatore ha registrato il secondo), mantiene mera valenza fiscale ed è inidonea ad incidere sulla risoluzione del vincolo, che sotto il profilo civilistico può avvenire o per consenso delle parti o con la dinamica inderogabile che prevede disdetta di cui alla legislazione vincolistica (salvo il recesso unilaterale del conduttore ove consentito), con obbligo della forma scritta.
Altrettanto infondata appare la tesi del convenuto che dovrebbe aversi riguardo alla durata e al canone previsto dal secondo contratto, di cui egli tuttavia disconosce la sottoscrizione: in assenza
4 di verificazione, quella scrittura è tamquam non esset, con la conseguenza che l'eventuale vincolo negoziale dalla stessa espresso deve ritenersi radicalmente nullo essendo privo della forma scritta:
““Il contratto di locazione abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, L. 431/1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme” (Cassazione, n. 22647/2017).”
Quanto al canone dovuto, in assenza di prova delle richieste di aggiornamento istat, non può che essere riconosciuto quello pattuito nel contratto 2.1.2012, dovendosi peraltro ritenere nullo qualunque patto successivo o integrativo (Cass. sez. un. 23601/2017), così che anche la comunicazione di cui al doc. 7 di parte convenuta non può avere valore ricognitivo delle somme dovute, maggiori di quelle indicate nel contratto 2.1.2012 in euro 258,23 mensili (ragione che,
vieppiù, renderebbe comunque nulla la seconda pattuizione integrativa, anche ove formalmente corretta) .
Risultano in atti versamenti da parte della di canoni in misura pressoché doppia a quella CP_1
dovuta per lunghi anni, di talché è apprezzabile ictu oculi l'insussistenza della dedotta morosità, attesa la domanda di ripetizione dell'indebito azionata in questa sede, così che anche sotto tale profilo la domanda di risoluzione avanzata da parte attrice appare infondata.
VA tuttavia rilevato che la convenuta, nell'avanzare domanda riconvenzionale, è onerata di provare ex art 2697 comma I c.c, sia l'an che il quantum della pretesa azionata e se certamente ha assolto al primo profilo, non ha dato compiuta prova del secondo (quantomeno con riguardo all'intera durata della locazione per la quale avanza domanda), poiché le stesse conclusioni avanzate nelle note d'udienza 10.3.2025 si limitano alla laconica espressione “alla restituzione delle somme in eccesso ricevute, nella misura che risulterà provata in istruttoria”.
Di talchè in assenza di prova delle somme effettivamente versate nel corso del rapporto negoziale,
non potrà che aversi riguardo al doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione dal quale risultano per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2023 versati euro 37.240,00 in luogo dei canoni previsti contrattualmente che per 5 annualità, in forza del contratto 2.1.2012 ammontavano invece a euro
15.490, di talché la domanda di ripetizione potrà essere accolta unicamente in tali termini riconoscendo alla conduttrice il diritto alla restituzione di euro 21.750,00
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo i minimi di scaglione ex dm
14772022 avuto riguardo al decisum, compensate per 1/3 avuto riguardo al parziale accoglimento
5 della riconvenzionale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Rigetta le domande di parte attrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta condanna a pagare a l'importo di euro 21.750,00 oltre interessi ex lege CP_1
dai singoli versamenti al saldo
Condanna e in via solidale fra loro alla refusione delle spese di lite Parte_3 Parte_2
in favore di che liquida in euro 1.796,00 per competenze (già applicata la CP_1
compensazione su 2.695,00) , oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 23/05/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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