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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario
IO IM
All'udienza del giorno 03 dicembre 2025 svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Presicce come da Parte_1
mandato in atti
contro in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R. Pugliese come da mandato in atti nonchè
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avvocatura dello Stato
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso, regolarmente notificato, la Sig.ra propone Parte_1
opposizione avverso intimazione di pagamento n. 097 202490088321 17/000, notificata in data 30.1.2025, con la quale l' in Controparte_3
qualità di concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di ha CP_2
ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 53.435,61 limitatamente ai crediti dovuti per sanzioni amministrative ex l. n. 689/81 ed in particolare, in forza di cartella di pagamento n. 05920140001190537000.
Con comparsa di risposta del 16.04.2024 e 08.04.2024 si costituivano rispettivamente ed per Controparte_2 Controparte_4
contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 097 202490088321 17/000 limitatamente alla cartella di pagamento opposta, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
L'opponente adduce quale motivo di opposizione la nullità della intimazione di pagamento attesa la omessa notifica degli atti presupposti ovvero sia il verbale di contestazione sia la successiva ordinanza-ingiunzione prefettizia (atti di cui non vi è alcuna menzione e/o riferimento nell'atto di intimazione opposto) sia la successiva cartella di pagamento n. 05920140001190537000.
In particolare, assume che la cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento gravata non è mai stata notificate con conseguente nullità consequenziale dell'atto impugnato.
Orbene, sul punto occorre premettere che la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima
2 adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
La cartella di pagamento costituisce, infatti, l'unico procedimento a cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a svolgere la funzione di “veicolo del ruolo”, ovverosia al contempo di titolo esecutivo e di atto di precetto.
In buona sostanza affinché il Riscossore eserciti, ex positivo iure, il proprio potere di imperio indirizzato alla riscossione coattiva di una pretesa tributaria, sarà necessario che vengano espletate le seguenti imprescindibili incombenze:
Formazione del ruolo da parte dell'ufficio impositore e trasmissione dello stesso all'agente della riscossione;
Rituale notificazione della cartella di pagamento che trattandosi del veicolo del ruolo, assume la veste di titolo esecutivo e di atto di precetto, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla Legge.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda il principio di diritto sancito dal Plenum della Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n° 16412/07: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa
e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa24”.
In buona sostanza, a mente degli autorevoli considerazioni espressi dalla S.C., si approda alla conclusione che le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido
3 titolo esecutivo sia per l'adozione di una misura cautelare (ad esempio l'iscrizione ipotecaria), nonché per l'avvio della successiva fase di espropriazione immobiliare
(ex art. 49, D.P.R. n° 602/73), nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Tornando al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta prodotto solo
"l'estratto di ruolo" e non anche la cartella esattoriale con la relativa notifica.
"Le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno" ( CTR n.
39/01/10 e n. 4'/01/10).
Tale obbligo deriverebbe dall'articolo 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/73, il quale prevede che "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
Sul punto Suprema Corte, con la Ordinanza n. 36263 del 23 novembre 2021, ha statuito che il deposito dei soli ruoli non è sufficiente a provare la notifica delle relative cartelle.
Per la Cassazione il Riscossore può pro vare la notifica dei suoi atti producendo solo gli atti originali oppure copia autentica delle cartelle.
L'estratto di ruolo è solamente un documento informatico del ruolo
(“l'estratto di ruolo” è solo un “documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno”, Cass. n. 36263/2021) e non è idoneo a provare la notifica delle cartelle.
E', pertanto, onere del mittente fornire la prova dell'esatto contenuto del plico
4 raccomandato, sicché, in difetto di ciò, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella non puo considerarsi raggiunto (in termini si veda Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.
18252 del 30/07/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006).
Le spese e le competenze del giudizio, stante la controvertibilità delle questioni trattate vengono interamente compensate tra le parti.
.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
IO IM definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
Accoglie la opposizione spiegata dalla sig.ra e per l'effetto, Parte_1
annulla la l'intimazione di pagamento n. 097 202490088321 17/000, notificata in data
30.1.2025 limitatamente alla cartella di pagamento opposta n. 05920140001190537000
Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa IO IM)
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