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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/09/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 4299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4299 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.LOREDANA NASELLO
Ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, proponendo opposizione, ai CP_1
sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento, nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. 18/80.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n.rg. 5777/2023), il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza del requisito di cui all' art. 1 Persona_1
L. 18/80.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario necessario per la concessione alla provvidenza negata.
Si è costituito in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla
CTU e deducendo, comunque, l'infondatezza della domanda nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, la causa è stata discussa all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stato riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento all'indennità di accompagnamento.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, l'indennità di accompagnamento spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di
Pag. 2 di 5 un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
Nel caso di specie, il CTU, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha riscontrato un quadro clinico caratterizzato da “cardiopatia ischemica con esiti di infarto acuto del miocardio trattato con PTCA e stent, bronchite cronica su base enfisematosa con deficit ostruttivo di grado moderato, spondilodiscoartrosi con lieve sofferenza neurogena cronica agli arti inferiori, ateromasia diffusa.”.
All'esito di una dettagliata ed esaustiva analisi delle componenti afflittive in diagnosi, il
CTU ha evidenziato come “Le condizioni descritte, con particolare riferimento al quadro osteoarticolare, incidono sulle capacità funzionali del periziando, ma non al punto da rendere impossibile l'esecuzione delle funzioni proprie dell'età. È stato infatti rilevato, nel corso della visita, che è in grado di compiere in Parte_1 autonomia la deambulazione, senza appoggio alcuno. Anche i cambi posturali sono risultati possibili in autonomia ed il soggetto è stato in grado di svestirsi e di re- indossare i vestiti senza richiedere l'aiuto di terzi. Il inoltre, come meglio sopra Pt_1
specificato, è soggetto perfettamente integro dal punto di vista neuropsichico”.
Dunque, il CTU ha ritenuto che “Nonostante le patologie da cui è affetto limitino le capacità del soggetto, permane a carico del ricorrente una capacità funzionale per
l'autonomo compimento degli atti primari della quotidianità, che permette allo stesso di condurre una vita dignitosa in autonomia, senza necessità di assistenza continuativa”-
Ebbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, non trovando supporto alcuno, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei
Pag. 3 di 5 motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Né può giungersi a diverse conclusioni sulla base della refertazione medica aggiornata versata in atti (visita dermatologica e visita di controllo con ecocolordoppler), dalla quale non si evince l'insorgenza di nuove patologie né l'aggravamento di quelle già valutate dal CTU, tale determinare un significativo deterioramento clinico-funzionale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'ATP (n.rg.
5777/2023), già liquidate in quella sede, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
Pag. 4 di 5 - dichiara irripetibili spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito CP_1
del procedimento di ATP n. rg. 5777/2023.
Tivoli, 17.09.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4299 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.LOREDANA NASELLO
Ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, proponendo opposizione, ai CP_1
sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento, nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. 18/80.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n.rg. 5777/2023), il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza del requisito di cui all' art. 1 Persona_1
L. 18/80.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario necessario per la concessione alla provvidenza negata.
Si è costituito in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla
CTU e deducendo, comunque, l'infondatezza della domanda nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, la causa è stata discussa all'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stato riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento all'indennità di accompagnamento.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, l'indennità di accompagnamento spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di
Pag. 2 di 5 un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
Nel caso di specie, il CTU, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha riscontrato un quadro clinico caratterizzato da “cardiopatia ischemica con esiti di infarto acuto del miocardio trattato con PTCA e stent, bronchite cronica su base enfisematosa con deficit ostruttivo di grado moderato, spondilodiscoartrosi con lieve sofferenza neurogena cronica agli arti inferiori, ateromasia diffusa.”.
All'esito di una dettagliata ed esaustiva analisi delle componenti afflittive in diagnosi, il
CTU ha evidenziato come “Le condizioni descritte, con particolare riferimento al quadro osteoarticolare, incidono sulle capacità funzionali del periziando, ma non al punto da rendere impossibile l'esecuzione delle funzioni proprie dell'età. È stato infatti rilevato, nel corso della visita, che è in grado di compiere in Parte_1 autonomia la deambulazione, senza appoggio alcuno. Anche i cambi posturali sono risultati possibili in autonomia ed il soggetto è stato in grado di svestirsi e di re- indossare i vestiti senza richiedere l'aiuto di terzi. Il inoltre, come meglio sopra Pt_1
specificato, è soggetto perfettamente integro dal punto di vista neuropsichico”.
Dunque, il CTU ha ritenuto che “Nonostante le patologie da cui è affetto limitino le capacità del soggetto, permane a carico del ricorrente una capacità funzionale per
l'autonomo compimento degli atti primari della quotidianità, che permette allo stesso di condurre una vita dignitosa in autonomia, senza necessità di assistenza continuativa”-
Ebbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, non trovando supporto alcuno, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei
Pag. 3 di 5 motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Né può giungersi a diverse conclusioni sulla base della refertazione medica aggiornata versata in atti (visita dermatologica e visita di controllo con ecocolordoppler), dalla quale non si evince l'insorgenza di nuove patologie né l'aggravamento di quelle già valutate dal CTU, tale determinare un significativo deterioramento clinico-funzionale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'ATP (n.rg.
5777/2023), già liquidate in quella sede, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
Pag. 4 di 5 - dichiara irripetibili spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito CP_1
del procedimento di ATP n. rg. 5777/2023.
Tivoli, 17.09.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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