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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2024, n. 20847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20847 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE LO nato il [...] a [...]; AS RA nata il 17(05/1979 a Novara;
31/10/2023 trihunalp titTricirici;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e n ricorso;
udita ia relazione svoita dai consigliere Giuseppe Novielio;
udite le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Ríccardi che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv.to Suvilla Furia che ha insisistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epiqrafe il tribunale del riesame di Torino adito 0"..•—. A-1 A — I- ‘.;";'"" 's nnnlInntn In rnic.,rn el4n1In tei-nrlIn nn efnInnn in nnre-nrn nen;
"nnfrnrch; rli 1/44 1.• sua I 0.,J4.411 I III S..0 11.1 MI I1.4911.......J, LO e degli arresti domiciliari nei confronti di AS RA in relazione alla incoipazione provvisoria dì cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., rigettava la richiesta di riesame dei due ricorrent. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20847 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2024 2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Torino SE AL e AS RA, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando plurimi motivi di impugnazione. 3. Contestano, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen per l'inutilizzabilità degli atti di indagine svolti da parte della Procura di Novara dopo la scadenza dei termini di indagine pur prorogati. Le indagini avrebbero dovito interrompersi nel maggio del 2021 e questo limite temporeale avrebbe inciso sia sulla raccolta degli indizi che sul piano delle esigenze cautelari. Il lungo tempo decorso tra le misure e i fatti accertati avrebbe negativamente inciso sulla sostenibilità della misura cautelare applicata per ciascun ricorrente. 4. Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi. Mancherebbe l'attualità del pericolo di reiterazione a fronte dell'intervenuto sequestro dei beni delle attvità di impresa coinvolti. Mancherebbe per lo stesso motivo ogni rischio di inquinamento probatorio. Si contesta poi la tesi del tribunale per cui non si sarebbe formulata alcuna contestazione del quadro indiziario. E si contesta la mancata verbalizzazione di tale aspetto. E si evidenzia come gli indizi sarebbero infondati e non motivati. 3. E'stata anche depositata memoria deducendosi la illegittimità delle intercettazioni effettuate nei confronti della AS per mancanza del decreto aiutrorizzativo del IP Caiazza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. 2. Il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione, che ha evidenziato come, a fronte di ulteriori elementi e quindi della individuazione di nuovi fatti (e non dei medesimi fatti come genericamente reiterato in ricorso), gli inquirenti abbiano raccolto elementi che giustificarono nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato, richiamandosi sul punto, correttamente, anche una corrispondente sentenza di questa Suprema Corte. Per cui non emerge alcuna illegittima effettuazione di indagini né viene adeguatamente contrastata la suijndicata tesi dei giudici della cautela, al di là della elaborazione di una mera, unilaterale e non illustrata affermazione della sussistenza di medesimi fatti, solo diversamente qualificati. z 2 Consegue la palese infondatezza, sul piano indiziario e delle esigenze cautelari, delle ulteriori deduzioni che si vorrebbero ricollegare alla ritenuta esistenza di indagini illegittimamente svolte. 2.Anche il secondo motivo è inammissibile. Manifestamente infondata è la deduzione inerente i gravi indizi sia perché è solo asserita la tesi della avvenuta rappresentazione, in sede di riesame, di contestazioni ad essi inerenti, in assenza di ogni obiettiva dimostrazione documentale, sia perché, in ogni caso, generica, atteso che, comunque, il ricorrente si è limitatato a sostenere la infondatezza e mancanza di motivazione inerente il quadro indiziario, con assenza di ogni specifica contestazione su tale profilo. Sebbene peraltro emerga una articolata illustrazione anche su tale punto. Anche le esigenze cautelari sono ben illustrate (cfr. pag. 9), senza che si opponga alcuna precisa censura che non sia diversa dalla tesi, del tutto infondata, dello svolgimento di indagini oltre il termine di legge. Peraltro in ordinanza si citano accertamenti sulla condotta criminosa ancora aggiornati al 2023. 3. Inammissibile è anche la deduzione di cui alla memoria, siccome nuova, inerendo ad altro profilo non dedotto in ricorso, sebbene questa Corte abbia più volte ribadito che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Sono, Rv. 210259). La presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482). Inoltre, quand'anche si fosse trattato di motivi correlati a quelli già proposti, la inammissibilità di questi ultimi avrebbe investito, come più volte ribadito da questa Corte, anche quelli nuovi (sez. 5 - , n. 48044 del 02/07/2019) Rv. 277850 - 01). 3 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1. ter. Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25.01.2024
31/10/2023 trihunalp titTricirici;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e n ricorso;
udita ia relazione svoita dai consigliere Giuseppe Novielio;
udite le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Ríccardi che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv.to Suvilla Furia che ha insisistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epiqrafe il tribunale del riesame di Torino adito 0"..•—. A-1 A — I- ‘.;";'"" 's nnnlInntn In rnic.,rn el4n1In tei-nrlIn nn efnInnn in nnre-nrn nen;
"nnfrnrch; rli 1/44 1.• sua I 0.,J4.411 I III S..0 11.1 MI I1.4911.......J, LO e degli arresti domiciliari nei confronti di AS RA in relazione alla incoipazione provvisoria dì cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., rigettava la richiesta di riesame dei due ricorrent. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20847 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2024 2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Torino SE AL e AS RA, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando plurimi motivi di impugnazione. 3. Contestano, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen per l'inutilizzabilità degli atti di indagine svolti da parte della Procura di Novara dopo la scadenza dei termini di indagine pur prorogati. Le indagini avrebbero dovito interrompersi nel maggio del 2021 e questo limite temporeale avrebbe inciso sia sulla raccolta degli indizi che sul piano delle esigenze cautelari. Il lungo tempo decorso tra le misure e i fatti accertati avrebbe negativamente inciso sulla sostenibilità della misura cautelare applicata per ciascun ricorrente. 4. Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi. Mancherebbe l'attualità del pericolo di reiterazione a fronte dell'intervenuto sequestro dei beni delle attvità di impresa coinvolti. Mancherebbe per lo stesso motivo ogni rischio di inquinamento probatorio. Si contesta poi la tesi del tribunale per cui non si sarebbe formulata alcuna contestazione del quadro indiziario. E si contesta la mancata verbalizzazione di tale aspetto. E si evidenzia come gli indizi sarebbero infondati e non motivati. 3. E'stata anche depositata memoria deducendosi la illegittimità delle intercettazioni effettuate nei confronti della AS per mancanza del decreto aiutrorizzativo del IP Caiazza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. 2. Il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione, che ha evidenziato come, a fronte di ulteriori elementi e quindi della individuazione di nuovi fatti (e non dei medesimi fatti come genericamente reiterato in ricorso), gli inquirenti abbiano raccolto elementi che giustificarono nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato, richiamandosi sul punto, correttamente, anche una corrispondente sentenza di questa Suprema Corte. Per cui non emerge alcuna illegittima effettuazione di indagini né viene adeguatamente contrastata la suijndicata tesi dei giudici della cautela, al di là della elaborazione di una mera, unilaterale e non illustrata affermazione della sussistenza di medesimi fatti, solo diversamente qualificati. z 2 Consegue la palese infondatezza, sul piano indiziario e delle esigenze cautelari, delle ulteriori deduzioni che si vorrebbero ricollegare alla ritenuta esistenza di indagini illegittimamente svolte. 2.Anche il secondo motivo è inammissibile. Manifestamente infondata è la deduzione inerente i gravi indizi sia perché è solo asserita la tesi della avvenuta rappresentazione, in sede di riesame, di contestazioni ad essi inerenti, in assenza di ogni obiettiva dimostrazione documentale, sia perché, in ogni caso, generica, atteso che, comunque, il ricorrente si è limitatato a sostenere la infondatezza e mancanza di motivazione inerente il quadro indiziario, con assenza di ogni specifica contestazione su tale profilo. Sebbene peraltro emerga una articolata illustrazione anche su tale punto. Anche le esigenze cautelari sono ben illustrate (cfr. pag. 9), senza che si opponga alcuna precisa censura che non sia diversa dalla tesi, del tutto infondata, dello svolgimento di indagini oltre il termine di legge. Peraltro in ordinanza si citano accertamenti sulla condotta criminosa ancora aggiornati al 2023. 3. Inammissibile è anche la deduzione di cui alla memoria, siccome nuova, inerendo ad altro profilo non dedotto in ricorso, sebbene questa Corte abbia più volte ribadito che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Sono, Rv. 210259). La presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482). Inoltre, quand'anche si fosse trattato di motivi correlati a quelli già proposti, la inammissibilità di questi ultimi avrebbe investito, come più volte ribadito da questa Corte, anche quelli nuovi (sez. 5 - , n. 48044 del 02/07/2019) Rv. 277850 - 01). 3 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1. ter. Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25.01.2024