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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1230/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/12/2024
DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Paladino (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala C.F._2
LI (SA) alla Via G. Mezzacapo n. 15, indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Camillo Celebrano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il studio in OL C.F._4
(SA) al C.So Vittorio Emanuele n. 47, indirizzo pec:
Email_2
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 5 OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 03/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio in Sala LI (Sa), in data 09/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune, anno 2012, atto n.
31 Parte II, Serie A;
che il regime patrimoniale prescelto era quello della separazione dei beni;
che la residenza dei coniugi era stata fissata presso la casa di abitazione in OL (Sa) alla Via Antonio Marzullo n. 1, di proprietà, in quota, del che dall'unione coniugale erano nati, in data 28/03/2018, i CP_1
figli gemelli e;
che, malgrado la Persona_1 Persona_2 nascita dei figli a coronare l'unione coniugale ed un lungo periodo di felice convivenza, il rapporto tra i coniugi aveva attraversato una crisi profonda, al punto di rendere irrecuperabile l'unione affettiva e sentimentale che un tempo aveva caratterizzato il loro vivere insieme;
che vani erano stati i tentativi di ricostituzione del legame affettivo e sentimentale tra le parti;
che il CP_1
svolgeva l'attività di operaio manutentore tecnico presso l'Ospedale L. Curto di
OL (Sa); che la era disoccupata e svolgeva le mansioni di Parte_1
casalinga e madre a tempo pieno;
che il possedeva beni immobili e CP_1
mobili registrati;
che la era proprietaria della vettura tipo Ford C Parte_1
Max tg. ED148XZ, nonché di una quota di un piccolo manufatto disabitato e in cattive condizioni sito nel centro storico di Sala LI;
che i figli minori,
e frequentavano la Scuola Primaria Comunale in OL (Sa); che Per_1 Per_2
era interesse dei ricorrenti convenire l'affidamento in misura congiunta e condivisa dei figli minori.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: ”
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio credono;
2. I figli minori, in affido condiviso, vengono collocati presso la residenza coniugale, fissata nell'abitazione ubicata in OL
(Sa) alla Via Antonio Marzullo n. 1, dove vivranno con la madre;
4. Il padre avrà piena autonomia di frequentare quotidianamente i figli, ovvero pagina 2 di 5 compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e scolastici della prole, con le modalità e per il tempo adeguato al mantenimento e allo sviluppo di un corretto rapporto tra genitori/figli. Ogni decisione che possa incidere in qualsiasi modo sulla vita o sul futuro dei minori dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori, condividendo le eventuali spese. Al fine di una pacifica gestione del regime di affidamento e del diritto di visita del coniuge, i ricorrenti si obbligano a non ostacolare l'esercizio dei diritti dell'altro genitore, anche lavorativi, ad omettere comportamenti tesi a renderlo più gravoso e a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio.
4.1 Ad ogni modo, e per evitare contrasti e/o malintesi, si conviene che il padre vedrà e terrà con sé i figli minorenni a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, in base ai suoi turni di lavoro;
durante la settimana, il padre potrà vedere i figli, previa comunicazione e consenso della madre, sempre compatibilmente con gli orari scolastici le attività extrascolastiche dei minori, in base ai suoi turni di lavoro;
4.2 Si conviene altresì che, nel periodo Natalizio, Pasqua, altre festività e ponti infra-annuali, i minori trascorreranno una festività con il padre ed una con la madre, alternando le ricorrenze di anno in anno 4.3. Nel periodo estivo, il padre trascorrerà con i figli minori 15 giorni, da concordarsi con congruo anticipo con la madre, che li terrà per il resto delle vacanze estive;
4.5. Per ogni altra statuizione, si rimanda al piano genitoriale allegato gli atti.
5. I documenti validi per l'espatrio, per se stessi e per i figli, dovranno ricevere il preventivo consenso, di volta in volta, di ambedue i coniugi;
6. Il signor corrisponderà, alla IG.ra , mensilmente, a titolo CP_1 Parte_1
di mantenimento dei figli la somma di euro 800,00 (euroottocento/00), entro il giorno 5 di ogni mese e a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato alla predetta . Tali somme saranno automaticamente Parte_1
rivalutate ogni anno alla stregua delle variazioni degli indici ISTAT. Il IG.
, oltre al mantenimento mensile come innanzi quantificato, Controparte_1
corrisponderà, alla IG.ra , il 50% delle spese necessarie Parte_1
per la prole, mediche (generiche e specialistiche), scolastiche e di istruzione
(iscrizioni, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni) e di pratiche sportive, previamente concordate e debitamente documentate.
7. In via pagina 3 di 5 istruttoria, dichiarano di avvalersi dei documenti depositati in cancelleria con riserva di articolare ulteriori richieste probatorie nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt.
70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale, in data 17/12/2024 nulla opponeva in ordine alle richieste formulate dalle parti.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
07/04/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni riportate in parte motiva, la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07/11/1968, e nato a [...] il Controparte_1 pagina 4 di 5 03/12/1975, che hanno contratto matrimonio in Sala LI (Sa) il
09/09/2012;
2) nulla per le spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sala LI (Sa) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
09/09/2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio atto n. 31,
Parte II, Serie A, anno 2012.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 28/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
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