Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2864/2023 RG Avente ad OGGETTO: spettanze vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. IGNAZIO SPOSITO, elett.te dom.ta c/o Parte_1 il difensore, alla Via Cucca n. 295, Brusciano.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e dif. dall'Avv. CP_1
Valeria Polignano, ed elettivamente domiciliata in Milano alla Piazza Gae Aulenti n.1 Torre B presso la sede della Controparte_2
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 23/05/2023 parte ricorrente conveniva in giudizio la , CP_1 premettendo di essere stata assunta dalla stessa, in data 15.09.2020, con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time al 75% con qualifica di Operaio di livello 2 – CCNL imprese pulizie private – con mansioni di addetta ai servizi di pulizia - a seguito di accordo di conciliazione con , intervenuto in data 30.07.2020, con Controparte_3 sede di lavoro “SARNI TRE PONTI” sebbene di fatto venisse poi assegnata alle filiali della di Napoli. Evidenziava che nel corso del rapporto di lavoro le era Parte_2 stata corrisposta una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista per un operaio di II livello dal CCNL ratione temporis applicabile e che nulla le era stato corrisposto per i mesi di gennaio e di febbraio 2023, oltre che a titolo di tredicesima mensilità per tutta la durata del rapporto. Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti della per ottenere l'accertamento CP_1 del diritto alla retribuzione spettante alla stregua dell'inquadramento riconosciutole dalla
[...]
poiché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e compensi del Pt_1 giudizio e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c. Rilevava parte resistente di aver corrisposto, in data 21.03.2023, le retribuzioni di gennaio e febbraio 2023 con bonifici bancari, trasmessi in copia al difensore della ricorrente e di aver sempre corrisposto, mensilmente, la 13^ mensilità come da buste paga depositate. Evidenziava, inoltre, che con verbale di conciliazione sindacale del 16.11.2020 la ricorrente aveva espressamente accettato di prestare la sua attività lavorativa presso la sede , filiale di via Morghen n. 35 in Napoli dal lunedì al venerdì, nonché Parte_2 presso l'Area di Servizio Sarni Masseria Est la domenica, manifestando la disponibilità ad essere destinata su altri cantieri ed accettando altresì, la riduzione dell'orario di lavoro a n. 24 ore settimanali in luogo delle n. 30 ore di cui al contratto di assunzione. Rinviata la causa per discussione all'udienza odierna la stessa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. In limine si rileva che non si ravvisa la nullità del ricorso, atteso che risultano sufficientemente delineati petitum e causa petendi. Oggetto del presente giudizio è invero il diritto della ricorrente alle differenze sulla retribuzione corrisposta dal 15/09/2020, oltre alle intere retribuzioni di gennaio e febbraio 2023 delle quali è dedotta l'omessa corresponsione, nonché alla 13^ mensilità, in ragione dell'intercorrenza con parte convenuta di un rapporto di lavoro subordinato ed inquadramento nel livello 2 del CCNL imprese pulizie private. Ebbene, alla luce delle difese di parte resistente, si comprende come il riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella rivendicata in ragione di un part-time al 75%, come pattuito all'atto dell'assunzione, discende dall'avere la società considerato il rapporto intercorrente con la ricorrente come in regime di part-time al 60%. Ed invero, in sede di accordo sindacale del 16 novembre 2020 versato in atti della società, la accettava un part-time per 20 ore settimanali, per cui la parametrava a Pt_1 CP_1 tale regime orario la retribuzione alla stessa mensilmente liquidata, come si evince dall'esame delle buste paga (dalle quali, d'altraparte, risulta corrisposta una paga corrispondente a quella prevista dal CCNL di categoria per un operaio di II livello, per cui non si pone senz'altro un problema di livello). Osserva tuttavia il Tribunale come la decurtazione della retribuzione contrattuale in ragione del differente regime di part-time al 60% (per 24 h settimanali) operata da parte della società non appare legittima. Va innanzitutto rilevato che nell'accordo sottoscritto in sede sindacale in data 16-11-2020
–accordo con cui le parti conciliavano la lite insorta a seguito del licenziamento del 2-11- 2020 per assenza ingiustificata dal 20-9-2020 al 4-10-2020-, sul quale parte resistente fonda il riconoscimento alla ricorrente della retribuzione di un minor numero di ore (24 settimanali), la a fronte della revoca del licenziamento da parte della società Pt_1 accettava ex tunc la riduzione di orario disposta con l'ordine di servizio dell'11-9-2020, rinunciando alle differenze retributive eventualmente maturate in seguito a tale riduzione, oltre che alla retribuzione dei giorni di assenza ingiustificata. Ebbene, se alla predetta dichiarazione contenuta nella conciliazione deve senz'altro riconoscersi valore di rinuncia per il pregresso e quindi sino al mese di sottoscrizione del verbale intervenuta in data 16-11-2020, non avendola peraltro la parte impugnata, quanto al periodo successivo, la previsione in esame non è certamente vincolante per l'interprete, dovendosi sempre verificare se in concreto le parti si siano o meno attenute a tale pattuizione. Nel caso di specie, va allora rilevato come, dall'esame delle stesse buste paga, documenti di provenienza datoriale e di formazione successiva rispetto al verbale di conciliazione, si evincono elementi di segno contrario al concreto atteggiarsi del rapporto nei termini di cui alla pattuizione intervenuta in sede sindacale, atteso che anche a seguito della conciliazione del novembre 2020 le stesse recano il riferimento ad un regime di part time al 75%, quale peraltro già previsto nella lettera di assunzione del 15-09-2020. Tale indicazione contenuta sistematicamente in tutte le buste paga versate in atti, documentazione la cui genuinità non è stata contestata da parte resistente né avendo la stessa chiarito nei termini di un errore il riferimento ad un regime orario differente da quello ritenuto vigente tra le parti, lascia presumere che, nella sua successiva esecuzione, il rapporto abbia quanto meno avuto una “devianza” rispetto a quanto convenuto in sede conciliativa. Ciò posto, va allora rilevato come, dall'esame delle tabelle retributive del CCNL di categoria, emerge che la retribuzione spettante ad un lavoratore del livello della ricorrente (II) era pari a:
- per il periodo sino al giugno 2021: € 659,21;
- dall'1-7-2021: € 699,21 (essendovi stato un aumento di € 40,00 lordi);
- dall'1-7-22: € 719,21 (essendovi stato un aumento di € 20,00 lordi); oltre ed € 513,96 a titolo di contingenza. Applicando una decurtazione del 25% in considerazione di un regime part-time al 75% alla ricorrente sarebbero spettati i seguenti importi: fino a giugno 2021:€1.173,17 – 25%= € 879,87; dall'1-7-2021 €1.213,17- 25%= € 909,88; dall'1-7-2022: €1233,17- 25%= € 924,88. Ciò premesso, alla parte spetteranno le differenze retributive tra i predetti importi e la retribuzione ordinaria alla stessa corrisposta come da buste paga a far data dal dicembre 2020, avendo la stessa rinunciato alle eventuali differenze maturate sino al novembre 2020, mese di sottoscrizione del verbale sindacale. In particolare:
- quanto al mese di dicembre 2020 la parte percepiva € 730,51 (comprensivi di ratei
13^) a fronte di € 953,19 (anch'essi comprensivi di 13^) che le sarebbero spettati, con una differenza a suo credito di € 222,68;
- per l'anno 2021 la parte percepiva € 8.707,99 a fronte di €11.633,37 con una differenza a suo credito di € 2.925,38;
- per l'anno 2022 la parte percepiva € 8.939,34 a fronte di € 11.925,94 con una differenza a suo credito pari ad € 2.986,60; - per il 2023 (avendo la società dimostrato che le mensilità di gennaio e febbraio venivano corrisposte come da distinte dei bonifici effettuati a tale titolo, documentazione che parte ricorrente non ha contestato) la parte percepiva
€1.596,79 a fronte di € 2.157,76 con una differenza di € 560,97. Per completezza si rileva che nulla può riconoscersi a titolo di 14^ mensilità atteso che in ricorso non è neppure allegato se tale emolumento non sarebbe stato corrisposto o lo sarebbe stato in misura inferiore a quella dovuta, comparendo tale voce solo nei conteggi dove vi si fa tralaticiamente riferimento. In conclusione alla parte spetterà a titolo di differenze retributive ordinarie e 13^ mensilità l'importo di € 6.695,63, oltre accessori come in dispositivo. L'accoglimento parziale induce a compensare le spese per metà; le stesse per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma Parte_1 di € 6.695,63 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
compensa le spese di lite per metà e condanna la società alla refusione della restante parte liquidata in € 850,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Così deciso in Nola, 6/05/2025 IL GIUDICE Dott. Francesca Fucci