Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Samuele Miedico, Federica Castello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale del Ministero della Difesa, prot. -OMISSIS- del 7 aprile 2025, avente ad oggetto “ Impiego del Graduato Capo -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, a seguito di rientro in servizio dalla sospensione disciplinare ”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato Giorgio Martino, come specificato nel verbale;
Sentito l’Avvocato dello Stato ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di misure cautelari, l’atto del 7 aprile 2025, con cui il Vice Capo del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha comunicato al 2° Reggimento -OMISSIS- di -OMISSIS- che « il Graduato Capo -OMISSIS- è designato per un trasferimento “d'autorità” presso la sede di -OMISSIS-, da attuarsi presumibilmente nel mese di aprile 2025 », chiedendo al predetto Ente di « notificare tempestivamente all'interessato la presente designazione d'impiego ».
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, dal momento che l’atto impugnato avrebbe natura endoprocedimentale ed interlocutoria, come tale privo di efficacia lesiva nei confronti del ricorrente; nel merito, la difesa erariale ha richiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025, dato avviso all’Avvocato dello Stato della possibile definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Collegio dà atto che la presente controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti; né, del resto, vi osta la mancata comparizione della parte ricorrente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453), l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio e quindi alla conversione del rito – che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa –, altrimenti ciò frustrando la ratio acceleratoria insita nell’art. 60 cod. proc. amm. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo.
Il Collegio ritiene che sia fondata, dirimente e assorbente di tutte le altre questioni l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa erariale, relativa al fatto che quello impugnato è un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva nei confronti del ricorrente.
Con comunicazione del 7 aprile 2025, avente ad oggetto “ Impiego del Graduato Capo -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, a seguito di rientro in servizio dalla sospensione disciplinare ”, il Vice Capo del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito informa il 2° Reggimento -OMISSIS- di -OMISSIS- che « preso atto di quanto reso noto da codesto reparto con il foglio in riferimento ed in virtù di quanto disciplinato dal Cap. 5 par. 5.1.4 della Direttiva a seguito, esaminata la situazione, il Graduato Capo -OMISSIS- è designato per un trasferimento “d'autorità” presso la sede di -OMISSIS-, da attuarsi presumibilmente nel mese di aprile 2025 », precisando che « L'Ente di appartenenza dovrà notificare tempestivamente all'interessato la presente designazione d'impiego, secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla Direttiva indicata a seguito, a mezzo rilascio copia, inviando copia della notifica a questo Dipartimento ». Si tratta, in particolare, dell’atto endoprocedimentale con cui il Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha inteso informare il ricorrente, per il tramite del 2° Reggimento -OMISSIS- di -OMISSIS-, dell’avvio del procedimento teso al suo trasferimento d’autorità, trasferimento « da attuarsi presumibilmente nel mese di aprile 2025 ».
In disparte la mancata indicazione della normativa di riferimento , da un punto di vista sostanziale è possibile apprezzare la mera natura endoprocedimentale dell’atto in questione, con cui viene di fatto comunicato all’interessato l’avvio del procedimento teso al suo trasferimento d’autorità, con la funzione di consentirne la partecipazione e il contraddittorio procedimentale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, è inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento che, in quanto atto endoprocedimentale, non contiene prescrizioni lesive per il privato che viene, invece, stimolato a partecipare al procedimento con l'invio di osservazioni e memorie di cui, in seguito, l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'emanazione del provvedimento finale (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 28 ottobre 2024, n. 18759).
La natura endoprocedimentale dell’atto in questione e la sua funzione di stimolo alla partecipazione procedimentale sono confermati dal fatto che il ricorrente, dopo aver avuto conoscenza dell’atto « con il quale veniva preannunciato il trasferimento d'autorità del sottoscritto presso la sede di -OMISSIS- », presenta le proprie osservazioni (v. doc. n. 9 del deposito del ricorrente), chiedendo la rivalutazione della sua posizione e la permanenza in servizio presso la sede di appartenenza o, in subordine, la destinazione ad una sede di servizio più vicina alla sua dimora.
Giova peraltro precisare che nulla parte ricorrente ha controdedotto rispetto all’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, sollevata dalla difesa erariale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di RM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.