TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7081 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre, viste le note delle parti depositate ai sensi dell'art. 127 c.p.c., visto l'art. 281 sexies c.p.c. come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, l'art. 128 c.p.c., nonché l'art. 7 comma 3 del 31 ottobre 2024 n. 164, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7081 /2013 R.G. pendente
TRA
c.f. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Nizza di Sicilia (Me) via La Marmora n.
27 presso lo studio dell'avv. Marisa Crisafulli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-attore-
CONTRO
, n.q. di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 successori di , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, -convenuti contumaci- Controparte_8
nato a [...] il [...] CF e ivi CP_9 CodiceFiscale_2
residente S.P. Sciglio,16, nata a [...] il [...] CF CP_10 C.F._3
, ivi res. in via Acquitta 21 elettivamente domiciliati in Nizza di Sicilia V.le reg. Siciliana, 44
[...] presso lo studio dell'avv. Carmelo Lombardo che li rappresenta e difende come da procura in atti
-terzi interventori-
OGGETTO: usucapione
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 26.4.2023, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni in relazione all'eccezione preliminare di estinzione del giudizio (sollevata dal procuratore di e CP_9
nelle note inviate in data 31.10.2022 e in data 22.03.2023 e, comunque, rilevabile CP_10
d'ufficio ai sensi dell'art. 307 comma 4 c.p.c.) per omessa esecuzione, a cura della parte attrice, dell'ordine di rinnovazione della notifica emesso in data 08.02.2022 nei confronti di
[...]
. CP_3
pagina1 di 3 Emerge dagli atti che, a seguito della morte del convenuto , l'attore in data Persona_1
10.10.2019 ha depositato ricorso in riassunzione.
Con decreto del 15.10.2019 veniva disposta la comparizione delle parti, per il proseguo, per l'udienza del 4.6.2020 con notifica da effettuarsi nel rispetto dei termini di legge.
Con ordinanza emessa all'udienza dell'8.2.2022 veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione entro il termine perentorio del 30.4.2022, nei confronti di
[...]
atteso che “le annotazioni meramente aggiunte a penna sull'avviso di ricevimento n. CP_3
66870258205 (originariamente non compilato in ogni sua parte – cfr. verbale di udienza del
25.02.2021), in assenza di altri elementi da cui possa evincersi la riferibilità a soggetto legittimato ad effettuare le annotazioni medesime (timbro dell'ufficio postale et similia) non appaiono idonee a far ritenere perfezionata la notifica de qua”.
L'ordinanza suddetta è stata emessa in applicazione dei consolidati principi della Suprema
Corte secondo i quali il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio. Il mancato rispetto di tale termine determina l' estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma
3, c.p.c.. (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, n.2526, n. 28080 del 5 ottobre 2023).
Parte attrice non ha provveduto alla suddetta rinnovazione della notifica e da ciò consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Dalla declaratoria di estinzione rimane assorbita, in questa sede, ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza (in relazione alla questione preliminare) della parte attrice nei confronti dei terzi interventori (cfr. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del
30/10/2019) e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (fino a Euro
1.100,00, come dichiarato nell'atto introduttivo), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiara l'estinzione del giudizio
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore dei terzi interventori che liquida in Euro 662,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
pagina2 di 3 Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti non costituiti.
Si comunichi.
Così deciso in Messina il 16/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre, viste le note delle parti depositate ai sensi dell'art. 127 c.p.c., visto l'art. 281 sexies c.p.c. come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, l'art. 128 c.p.c., nonché l'art. 7 comma 3 del 31 ottobre 2024 n. 164, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7081 /2013 R.G. pendente
TRA
c.f. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Nizza di Sicilia (Me) via La Marmora n.
27 presso lo studio dell'avv. Marisa Crisafulli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-attore-
CONTRO
, n.q. di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 successori di , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, -convenuti contumaci- Controparte_8
nato a [...] il [...] CF e ivi CP_9 CodiceFiscale_2
residente S.P. Sciglio,16, nata a [...] il [...] CF CP_10 C.F._3
, ivi res. in via Acquitta 21 elettivamente domiciliati in Nizza di Sicilia V.le reg. Siciliana, 44
[...] presso lo studio dell'avv. Carmelo Lombardo che li rappresenta e difende come da procura in atti
-terzi interventori-
OGGETTO: usucapione
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 26.4.2023, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni in relazione all'eccezione preliminare di estinzione del giudizio (sollevata dal procuratore di e CP_9
nelle note inviate in data 31.10.2022 e in data 22.03.2023 e, comunque, rilevabile CP_10
d'ufficio ai sensi dell'art. 307 comma 4 c.p.c.) per omessa esecuzione, a cura della parte attrice, dell'ordine di rinnovazione della notifica emesso in data 08.02.2022 nei confronti di
[...]
. CP_3
pagina1 di 3 Emerge dagli atti che, a seguito della morte del convenuto , l'attore in data Persona_1
10.10.2019 ha depositato ricorso in riassunzione.
Con decreto del 15.10.2019 veniva disposta la comparizione delle parti, per il proseguo, per l'udienza del 4.6.2020 con notifica da effettuarsi nel rispetto dei termini di legge.
Con ordinanza emessa all'udienza dell'8.2.2022 veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione entro il termine perentorio del 30.4.2022, nei confronti di
[...]
atteso che “le annotazioni meramente aggiunte a penna sull'avviso di ricevimento n. CP_3
66870258205 (originariamente non compilato in ogni sua parte – cfr. verbale di udienza del
25.02.2021), in assenza di altri elementi da cui possa evincersi la riferibilità a soggetto legittimato ad effettuare le annotazioni medesime (timbro dell'ufficio postale et similia) non appaiono idonee a far ritenere perfezionata la notifica de qua”.
L'ordinanza suddetta è stata emessa in applicazione dei consolidati principi della Suprema
Corte secondo i quali il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio. Il mancato rispetto di tale termine determina l' estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma
3, c.p.c.. (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, n.2526, n. 28080 del 5 ottobre 2023).
Parte attrice non ha provveduto alla suddetta rinnovazione della notifica e da ciò consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Dalla declaratoria di estinzione rimane assorbita, in questa sede, ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza (in relazione alla questione preliminare) della parte attrice nei confronti dei terzi interventori (cfr. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del
30/10/2019) e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (fino a Euro
1.100,00, come dichiarato nell'atto introduttivo), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiara l'estinzione del giudizio
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore dei terzi interventori che liquida in Euro 662,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
pagina2 di 3 Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti non costituiti.
Si comunichi.
Così deciso in Messina il 16/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina3 di 3