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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 779 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Maria Siliberto, presso il cui studio in Villa Castelli (Br) alla via Fratelli
Bandiera n.1, è elettivamente domiciliata
appellante
E
(p.i. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 mandato in atti, dall'avv. Michele Laforgia presso il cui studio in Bari, alla via
Arcivescovo Vaccaro n. 45 è elettivamente domiciliata
appellata
1 AVVERSO
la sentenza n. 1078/2022 del Tribunale di Brindisi, depositata il 08.7.2022 (r.g.
102/2017)
*******
All'udienza collegiale del 22-10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
convenne propria assicuratrice, per sentirla Pt_1 Controparte_1 condannare al pagamento dell'indennizzo (€ 15.000,00 -massimale di polizza- oltre interessi) per i danni conseguenti al furto di merce (900 paia di scarpe per un valore complessivo di € 85.000) subito in data 21.2.2016 nel proprio locale commerciale sito in
Villa Castelli alla via della pace s.n.
Reale Mutua si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale e prova per testi,
è stata decisa con la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Brindisi ha così provveduto:
“1) Rigetta la domanda attrice;
Par
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della metà delle spese processuali che si liquidano nella misura Controparte_1 già dimidiata in €.2.417,50 per compensi oltre 15% per R.S.G., CAP e IVA.”
2 Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il Parte_1
30.9.2022.
L'appellata si è costituita chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 22-20-2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
● ingiustamente rigettato la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di polizza, erroneamente valutando le risultanze processuali e gli elementi probatori emersi dall'istruttoria che dimostrano sia il compimento del furto sia l'entità ed il valore della merce sottratta. Secondo l'appellante “A dimostrazione della presenza della merce all'interno del locale retrostante vi è il bilancio contabile delle rimanenze dell'anno 2013/2014, depositato unitamente all'inventario delle rimanenze AI/PE
2013 – AI/PE 2014”.
*********
L'appello è infondato. Del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda non essendo stata fornita sufficiente prova della quantità, qualità e valore della merce sottratta.
Infatti:
● nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'appellante dedusse, esclusivamente e del tutto genericamente che “Dal furto derivano ingenti danni … a seguito dello stesso veniva stimato un danno di circa 900 paia di scarpa per un valore complessivo di € 85.000,00, iva esclusa, quindi il danno subito dalla stessa è di gran lunga superiore al massimale della polizza”.
● non risulta dalla documentazione esibita in primo grado alcun elemento atto a fornire
3 prova di quantità e qualità dei beni sottratti: nessun valore probatorio può essere attribuito alla denuncia di furto, contenente una generica elencazione dei produttori della merce, senza precisazione alcuna dei modelli e del relativo prezzo unitario e della quantità di ciascun modello e nemmeno al fax del 1.3.2016, peraltro contenente la generica indicazione del numero di paia di scarpa suddiviso per produttore, ma priva delle ulteriori indicazioni necessarie alla valutazione del “sottratto”;
● l'inventario rimanenze ed il bilancio contabile 2014, comunque inutilizzabili in quanto esibiti tardivamente solo nella presente fase, risulterebbero comunque inidonei a integrare la documentazione esibita in primo grado in quanto:
- il primo documento risulta ancora una volta inconferente in quanto contenente generica suddivisione della merce “inventariata” per produttori, per numero di paia e per ciascuna marca, ma nessun elemento (a partire dalla indicazione dei modelli e dei relativi prezzi unitari) atto alla compiuta valutazione del “sottratto”;
- il secondo documento (bilancio) contiene, come per legge, la valutazione complessiva delle rimanenze senza alcuna indicazione analitica delle diverse tipologie e del prezzo unitario del “residuo”;
● nessun elemento utile è emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi le quali, al più, confermano l'effettività dell'evento criminoso e le modalità degli accertamenti, di fatto limitati ai danni da effrazione subiti dalla porta del capannone dell'appellante, compiuti dai fiduciari dalla compagnia assicurativa.
**********
L'appello viene rigettato.
Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
*****
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
4 D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto notificato il 30.9.2022, avverso la sentenza n. 1078/2022 del Tribunale di
[...]
Brindisi, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al rimborso, in favore di di Parte_1 Controparte_1 spese e competenze della presente fase, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, il 23.1.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 779 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Maria Siliberto, presso il cui studio in Villa Castelli (Br) alla via Fratelli
Bandiera n.1, è elettivamente domiciliata
appellante
E
(p.i. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 mandato in atti, dall'avv. Michele Laforgia presso il cui studio in Bari, alla via
Arcivescovo Vaccaro n. 45 è elettivamente domiciliata
appellata
1 AVVERSO
la sentenza n. 1078/2022 del Tribunale di Brindisi, depositata il 08.7.2022 (r.g.
102/2017)
*******
All'udienza collegiale del 22-10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
convenne propria assicuratrice, per sentirla Pt_1 Controparte_1 condannare al pagamento dell'indennizzo (€ 15.000,00 -massimale di polizza- oltre interessi) per i danni conseguenti al furto di merce (900 paia di scarpe per un valore complessivo di € 85.000) subito in data 21.2.2016 nel proprio locale commerciale sito in
Villa Castelli alla via della pace s.n.
Reale Mutua si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale e prova per testi,
è stata decisa con la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Brindisi ha così provveduto:
“1) Rigetta la domanda attrice;
Par
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della metà delle spese processuali che si liquidano nella misura Controparte_1 già dimidiata in €.2.417,50 per compensi oltre 15% per R.S.G., CAP e IVA.”
2 Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il Parte_1
30.9.2022.
L'appellata si è costituita chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 22-20-2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
● ingiustamente rigettato la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di polizza, erroneamente valutando le risultanze processuali e gli elementi probatori emersi dall'istruttoria che dimostrano sia il compimento del furto sia l'entità ed il valore della merce sottratta. Secondo l'appellante “A dimostrazione della presenza della merce all'interno del locale retrostante vi è il bilancio contabile delle rimanenze dell'anno 2013/2014, depositato unitamente all'inventario delle rimanenze AI/PE
2013 – AI/PE 2014”.
*********
L'appello è infondato. Del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda non essendo stata fornita sufficiente prova della quantità, qualità e valore della merce sottratta.
Infatti:
● nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'appellante dedusse, esclusivamente e del tutto genericamente che “Dal furto derivano ingenti danni … a seguito dello stesso veniva stimato un danno di circa 900 paia di scarpa per un valore complessivo di € 85.000,00, iva esclusa, quindi il danno subito dalla stessa è di gran lunga superiore al massimale della polizza”.
● non risulta dalla documentazione esibita in primo grado alcun elemento atto a fornire
3 prova di quantità e qualità dei beni sottratti: nessun valore probatorio può essere attribuito alla denuncia di furto, contenente una generica elencazione dei produttori della merce, senza precisazione alcuna dei modelli e del relativo prezzo unitario e della quantità di ciascun modello e nemmeno al fax del 1.3.2016, peraltro contenente la generica indicazione del numero di paia di scarpa suddiviso per produttore, ma priva delle ulteriori indicazioni necessarie alla valutazione del “sottratto”;
● l'inventario rimanenze ed il bilancio contabile 2014, comunque inutilizzabili in quanto esibiti tardivamente solo nella presente fase, risulterebbero comunque inidonei a integrare la documentazione esibita in primo grado in quanto:
- il primo documento risulta ancora una volta inconferente in quanto contenente generica suddivisione della merce “inventariata” per produttori, per numero di paia e per ciascuna marca, ma nessun elemento (a partire dalla indicazione dei modelli e dei relativi prezzi unitari) atto alla compiuta valutazione del “sottratto”;
- il secondo documento (bilancio) contiene, come per legge, la valutazione complessiva delle rimanenze senza alcuna indicazione analitica delle diverse tipologie e del prezzo unitario del “residuo”;
● nessun elemento utile è emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi le quali, al più, confermano l'effettività dell'evento criminoso e le modalità degli accertamenti, di fatto limitati ai danni da effrazione subiti dalla porta del capannone dell'appellante, compiuti dai fiduciari dalla compagnia assicurativa.
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L'appello viene rigettato.
Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
*****
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
4 D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto notificato il 30.9.2022, avverso la sentenza n. 1078/2022 del Tribunale di
[...]
Brindisi, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al rimborso, in favore di di Parte_1 Controparte_1 spese e competenze della presente fase, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, il 23.1.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
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