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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4336/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsa- bilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. DONGHIA MARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso
1 come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver convissuto more uxorio con , parte Controparte_1
resistente, unione dalla quale sono nati i figli , mag- Persona_1
giorenne e studentessa al V anno presso, , di anni Persona_2
14, , di anni 11 e di anni 7. Persona_3 Persona_4
Allega un comportamento del resistente contrario ai doveri na- scenti dal vincolo familiare, caratterizzato da maltrattamenti fisici e morali ai danni di essa ricorrente e non sempre attento ai bisogni dei figli. A seguito di ciò la ricorrente si allontanava dal domicilio coniugale per recarsi a vivere dalla madre, portando con sé la figlia
. Per_3
Chiede, pertanto, di regolamentare i rapporti genitori/prole nei termini meglio specificati in ricorso, con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente ed alle-
comportamenti violenti ed aggressivi della stessa, tanto da Pt_2
renderla destinataria di una misura cautelare, in atti allegata.
Chiede, quindi, una regolamentazione dei rapporti genitori/prole in termini differenti, così come meglio specificati nell'atto di costitu- zione e risposta.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentite le parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti re- putati opportuni nell'interesse della prole, ovvero i figli minorenni sono stati affidati in via esclusiva al padre e collocati presso di lui, sono stati disposti incontri liberi tra madre e figli minori, nel ri- spetto della volontà di questi ultimi e, in caso di loro oppositività,
2 saranno regolati dai servizi sociali competenti per territorio, cui la donna potrà rivolgersi, e disposto l'obbligo per la madre di versare al padre il contributo al mantenimento per i figli, oltre l'AUU al secondo.
La causa, non necessitando di ulteriore istruttoria per l'assunzione di prove orali, è stata rimessa in decisione.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI E ATTRIBUZIONE CASA” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedi- menti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate inte- gralmente.
In particolare, osserva il Collegio che nei rapporti genitori / figli vale la regola dell'affidamento condiviso dei figli, alla quale può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore: pertanto, l'eventuale pronuncia di affi- damento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Conseguentemente, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittua- lità esistente tra i coniugi, ovvero dal mancato versamento, da parte di uno dei genitori, del contributo al mantenimento del minore po- sto a suo carico, qualora tale atteggiamento non rechi un concreto o anche altamente potenziale pregiudizio allo stesso (si richiama
Cass. Civ. Sez. I Sent., 18.6.2008, n. 16593: “In tema di separa- zione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso
3 dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiu- dizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità edu- cativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affida- mento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”; nonché Cass. Civ., sez. I, ordinanza 19.9.2022, n. 27348: “In tema di affidamento dei figli
[...]
il giudice deve attenersi al criterio rappresentato Per_5
dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privile- giando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Nella vicenda esaminata dalla I Sezione Civile la madre risultava impossibilitata
a comunicare con l'ex partner in quanto lo stesso non rispondeva al telefono, né alle e-mail, e neppure ai messaggi WhatsApp”).
Nel caso in esame il comportamento assunto dalla ricorrente, che ha tenuto un comportamento violento ed aggressivo nei confronti del marito anche alla presenza dei figli (si vedano le dichiarazioni rese dalla figlia all'investigatore privato), deve ritenersi Per_1
gravemente pregiudizievole per gli interessi dei minori dimo- strando, da un lato, una chiara inidoneità educativa e, dall'altro, il concreto pericolo di ostacolare scelte urgenti per gli stessi minori.
Va inoltre evidenziato che la ricorrente è stata condannata, seppur con sentenza non definitiva, per i reati commessi ai danni del
4 resistente, nonché quanto riferito dai Servizi sociali di Castellana
Grotte, ai quali la ricorrente non ha consentito l'accesso presso la sua abitazione affinché fosse valutata l'idoneità della stessa a rice- vere i figli minori, mentre l'accesso sei servizi alla casa paterna, ove sono attualmente collocati i minori, ha dato esito ampiamente positivo.
“SUGLI INCONTRI DELLA MADRE CON LA PROLE” – Anche in ordine a questo punto dev'essere confermato il contenuto dell'ordinanza del
10.10.2024, tenuto conto di quanto evidenziato dai Servizi sociali nella loro relazione e, in particolare, di quanto riferito agli stessi dalla figlia , che parla di un clima familiare sereno dopo Per_1
l'allontanamento della madre.
“SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DOVUTO DAL GENITORE NON
COLLOCATARIO PER LA PROLE” – Al riguardo rilevano i criteri di cui all'articolo 337 ter c.c., il quale dispone che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al pro- prio reddito … considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con en- trambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza eco- nomica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun geni- tore”.
Anche in ordine a questo punto va confermato il contenuto della citata ordinanza del 10.10.2024, con la quale si è previsto un con- tributo della ricorrente in misura inferiore ai minimi, tenuto conto che la stessa non svolge un'attività lavorativa stabile.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la
5 condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indi- cate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo ri- guardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribu- nale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trat- tandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effet- tivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 03/05/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 10.10.2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP
6 come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4336/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsa- bilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. DONGHIA MARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso
1 come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver convissuto more uxorio con , parte Controparte_1
resistente, unione dalla quale sono nati i figli , mag- Persona_1
giorenne e studentessa al V anno presso, , di anni Persona_2
14, , di anni 11 e di anni 7. Persona_3 Persona_4
Allega un comportamento del resistente contrario ai doveri na- scenti dal vincolo familiare, caratterizzato da maltrattamenti fisici e morali ai danni di essa ricorrente e non sempre attento ai bisogni dei figli. A seguito di ciò la ricorrente si allontanava dal domicilio coniugale per recarsi a vivere dalla madre, portando con sé la figlia
. Per_3
Chiede, pertanto, di regolamentare i rapporti genitori/prole nei termini meglio specificati in ricorso, con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente ed alle-
comportamenti violenti ed aggressivi della stessa, tanto da Pt_2
renderla destinataria di una misura cautelare, in atti allegata.
Chiede, quindi, una regolamentazione dei rapporti genitori/prole in termini differenti, così come meglio specificati nell'atto di costitu- zione e risposta.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentite le parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti re- putati opportuni nell'interesse della prole, ovvero i figli minorenni sono stati affidati in via esclusiva al padre e collocati presso di lui, sono stati disposti incontri liberi tra madre e figli minori, nel ri- spetto della volontà di questi ultimi e, in caso di loro oppositività,
2 saranno regolati dai servizi sociali competenti per territorio, cui la donna potrà rivolgersi, e disposto l'obbligo per la madre di versare al padre il contributo al mantenimento per i figli, oltre l'AUU al secondo.
La causa, non necessitando di ulteriore istruttoria per l'assunzione di prove orali, è stata rimessa in decisione.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI E ATTRIBUZIONE CASA” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedi- menti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate inte- gralmente.
In particolare, osserva il Collegio che nei rapporti genitori / figli vale la regola dell'affidamento condiviso dei figli, alla quale può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore: pertanto, l'eventuale pronuncia di affi- damento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Conseguentemente, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittua- lità esistente tra i coniugi, ovvero dal mancato versamento, da parte di uno dei genitori, del contributo al mantenimento del minore po- sto a suo carico, qualora tale atteggiamento non rechi un concreto o anche altamente potenziale pregiudizio allo stesso (si richiama
Cass. Civ. Sez. I Sent., 18.6.2008, n. 16593: “In tema di separa- zione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso
3 dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiu- dizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità edu- cativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affida- mento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”; nonché Cass. Civ., sez. I, ordinanza 19.9.2022, n. 27348: “In tema di affidamento dei figli
[...]
il giudice deve attenersi al criterio rappresentato Per_5
dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privile- giando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Nella vicenda esaminata dalla I Sezione Civile la madre risultava impossibilitata
a comunicare con l'ex partner in quanto lo stesso non rispondeva al telefono, né alle e-mail, e neppure ai messaggi WhatsApp”).
Nel caso in esame il comportamento assunto dalla ricorrente, che ha tenuto un comportamento violento ed aggressivo nei confronti del marito anche alla presenza dei figli (si vedano le dichiarazioni rese dalla figlia all'investigatore privato), deve ritenersi Per_1
gravemente pregiudizievole per gli interessi dei minori dimo- strando, da un lato, una chiara inidoneità educativa e, dall'altro, il concreto pericolo di ostacolare scelte urgenti per gli stessi minori.
Va inoltre evidenziato che la ricorrente è stata condannata, seppur con sentenza non definitiva, per i reati commessi ai danni del
4 resistente, nonché quanto riferito dai Servizi sociali di Castellana
Grotte, ai quali la ricorrente non ha consentito l'accesso presso la sua abitazione affinché fosse valutata l'idoneità della stessa a rice- vere i figli minori, mentre l'accesso sei servizi alla casa paterna, ove sono attualmente collocati i minori, ha dato esito ampiamente positivo.
“SUGLI INCONTRI DELLA MADRE CON LA PROLE” – Anche in ordine a questo punto dev'essere confermato il contenuto dell'ordinanza del
10.10.2024, tenuto conto di quanto evidenziato dai Servizi sociali nella loro relazione e, in particolare, di quanto riferito agli stessi dalla figlia , che parla di un clima familiare sereno dopo Per_1
l'allontanamento della madre.
“SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DOVUTO DAL GENITORE NON
COLLOCATARIO PER LA PROLE” – Al riguardo rilevano i criteri di cui all'articolo 337 ter c.c., il quale dispone che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al pro- prio reddito … considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con en- trambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza eco- nomica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun geni- tore”.
Anche in ordine a questo punto va confermato il contenuto della citata ordinanza del 10.10.2024, con la quale si è previsto un con- tributo della ricorrente in misura inferiore ai minimi, tenuto conto che la stessa non svolge un'attività lavorativa stabile.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la
5 condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indi- cate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo ri- guardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribu- nale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trat- tandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effet- tivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 03/05/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 10.10.2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP
6 come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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