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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 11702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11702 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2024 del Tribunale di TERAMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
udito il Sostituto Procuratore generale, MARCO PATARNELLO, che si è riportato alle conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocata VALERIA VERDECCHIA, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 luglio 2024 il Tribunale di Teramo, sezione del riesame, rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di AU CI e per l'effetto confermava l'ordinanza del Tribunale collegiale di Teramo del 11 luglio 2024 di rigetto dell'istanza di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivo in forza del decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Teramo del 20 aprile 2021. 2. Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione AU SA, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro distinti motivi per il quali chiede l'annullamento dell'ordinanza del 26 luglio 2024 emessa Tribunale di Teramo in funzione di giudice dell'appello cautelare promosso dal SA. 2.1. Con il primo motivo eccepisce l'erronea applicazione delle norme di cui agli articoli 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. anziché del cd. testo unico antimafia ex d.lgs. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11702 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 17/01/2025 n.159/2011; in particolare, contesta l'interpretazione fornita dal Tribunale di Teramo secondo cui sarebbe consentito di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata anche su quei beni già sottoposti alla confisca di prevenzione purché quest'ultima non sia definitiva, trattandosi di due discipline sostanzialmente sovrapponibili. Ad avviso della difesa il G.I.P. presso il Tribunale di Teramo che aveva convalidato il sequestro doveva necessariamente valutare se tutti i beni indicati nella richiesta di sequestro erano pervenuti nella disponibilità del presunto reo in una data prossima alla commissione del reato contestato e non anni prima. In realtà, i beni sequestrati non permettevano assolutamente di poter espletare tale valutazione vista la loro natura, e pertanto il sequestro impugnato risulterebbe illegittimo. Invece, nel caso in esame il ricorrente deduce vi sarebbe stata la possibilità di applicare un altro strumento quale quello della legge antimafia ex d.lgs. n.159/2011, con il conseguente limite temporale di durata del sequestro stesso previsto dagli artt. 22 e ss. del T.U. antimafia, termine che sarebbe spirato il 21 ottobre 2023. Sicché l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata per violazione dei termini entro cui doveva intervenire la confisca. Con il secondo motivo deduce che l'ordinanza di rigetto sarebbe da censurare nella parte in cui ha affermato la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine a tutti i capi di imputazione, nonostante l'acquisizione delle dichiarazioni a discarico di UI RC, soggetto asseritamente ritenuto attinto da usura. Si evidenzia, pertanto, la presenza del vizio di manifesta illogicità della motivazione laddove il predetto RC avrebbe negato di essere vittima dell'usura, risultanza che si sarebbe già cristallizzata nella fase dibattimentale, e che consentirebbe di sostenere che certamente il ricorrente sarà assolto sul capo di imputazione che riguarda la predetta persona offesa. Inoltre, lamenta che il sequestro preventivo ai fini della confisca di cui all'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen. non contiene una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora, presupposto necessario da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, come richiesto dalla sentenza delle Sezioni unite, Ellade, della Suprema Corte. Con il terzo motivo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla proporzione tra il valore dei beni sequestrati e gli effettivi redditi della famiglia SA. Infatti, il collegio di appello si sarebbe limitato ad invertire l'ordine probatorio asserendo che l'accertamento materiale del valore dei beni può essere anche di tipo presuntivo;
ad avviso della difesa il valore degli 85 oggetti sequestrati non sembra poter essere, neppure in via presuntiva, giammai pari a 255.000,00 euro e pertanto, a contrario, è possibile che dai redditi del nucleo familiare complessivo possa emergere un sostanziale equilibrio tra il valore dei beni sequestrati ed il reddito percepito, anche in considerazione del fatto che non vi sarebbe prova o elemento indiziario di prova dell'età di acquisizione dei beni stessi e della distanza temporale tra quando il nucleo familiare li avrebbe ricevuti e il successivo momento del sequestro. Infine, con il quarto motivo deduce la violazione del principio di ragionevolezza del requisito temporale come statuito dalla sentenza Sezioni unite, n.27421/2021, OS «secondo cui il 2 momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato-spia da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata». Il criterio della ragionevolezza temporale, dunque, impedirebbe l'abnorme dilatazione della sfera operativa dell'istituto della confisca allargata, come, invece, sarebbe avvenuto nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. 2. In primo luogo, giova ricordare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda tra le tante Sez.2, 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608-01; cfr. Sez. u, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01) in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio, che ha affermato il seguente principio: «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione)». 2.1. Quanto al primo motivo esso è manifestamente infondato. Infatti, nel caso di specie non sussistono elementi ostativi per procedere, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., al sequestro preventivo ai fini della confisca cd. "allargata" di cui all'ad 240-bis cod. pen., dato che il SA è indagato per il reato di usura, espressamente ricompreso tra le fattispecie indicate dalla norma. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato i presupposti tra le due distinte ipotesi di confisca, affermando sul punto che «La confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego» (così tra le altre Sez. u., n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01). Seppure in astratto è possibile ipotizzare che si sarebbe potuto procedere anche in forza della normativa prevista dal d.lgs. n.159/2011 ai fini della 3 confisca di prevenzione, ciò non impedi#1»di procedere al sequestro finalizzato alla confisca cd. "allargata" ove anche di esso sussistessero le condizioni. Né vale osservare, come propone la difesa, che la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna per uno dei reati ivi indicati, dato che il presente ricorso ha per oggetto il provvedimento cautelare reale e non già la confisca, e quindi non è necessaria, evidentemente, alcuna preventiva sentenza di condanna, come, peraltro, ritenuto anche dal Tribunale del riesame (si veda pag.3/4). 2.2. Il secondo motivo è generico, giacché le eventuali dichiarazioni di tale UI RC, soggetto indicato come una delle persone offese del reato di usura, non sono state riportate nel contenuto del ricorso, venendo solo genericamente menzionate. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati. Infatti, la Suprema Corte ha affermato in più occasioni il principio secondo cui: «In tema di sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dall'accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato» (così tra le altre Sez.4, n.51331 del 13/09/2018, Rv. 274052-01; conf. in relazione alla confisca Sez. 2, n.43387 del 8/10/2019, Rv. 277997-04). Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha specificamente motivato sul punto, ritenendo che «.... il G.I.P. teramano ha dato conto, in maniera sintetica ma efficace, della necessità di provvedere con la misura cautelare reale, evidenziando nel corpo del provvedimento che la notevole sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dell'allora indagato, in uno con la totale assenza di giustificazioni in ordine alla legittima provenienza di detti beni, consentivano (e consentono) di ritenere sussistenti le esigenze sottese all'apposizione del vincolo reale, onde evitare che i beni potessero essere dispersi o occultati nelle more del giudizio», ed ancora, in un successivo passaggio ha osservato che «Nel caso di specie, attesa la sproporzione tra i redditi percepiti all'epoca dei fatti dall'imputato e il valore dei beni, la difesa, nel presente atto non ha fornito il benché minimo elemento di convincimento in forza del quale poter ritenere l'assenza della suddetta sproporzione o la datazione di acquisto dei beni in epoca significativamente distante rispetto a quella di commissione dei reati, essendosi limitata in maniera congetturale a ritenere che alcuni (e non tutti) i beni oggetto di sequestro potessero essere stati acquisiti in epoca molto distante rispetto alla commissione dei reati, senza suffragare l'assunto con alcun elemento dimostrativo». Si tratta di argomentazioni congrue, che possono sembrare assertive solo perché la difesa non ha allegato alcuno specifico elemento contrastante rispetto alle risultanze investigative, che in fase cautelare risultano più che sufficienti per 4 legittimare il vincolo preventivo. Il Collegio è, poi, ben consapevole dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n.33 del 2018 che, in tema di confisca, ha indicato il principio di "ragionevolezza temporale" tra la commissione del cosiddetto reato-spia e l'incremento patrimoniale come principio immanente al sistema della confisca cosiddetta estesa, sostenendo che «...il momento di acquisizione del bene non deve risultare talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato-spia da rendere ictu ocu/i irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna», e ciò al fine di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata. Tale assunto è stato applicato dalla Suprema Corte anche in caso di sequestro preventivo;
infatti, da tempo, si è sostenuto che: «In tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n.306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu ocu/i" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (così tra le tante, Sez.5, n.21711 del 28/02/2018, Rv. 272988-01). Tuttavia, non può sostenersi che, sebbene sia compito della pubblica accusa provare la sussistenza dei presupposti strutturali dell'istituto della confisca allargata, in particolare quello della sproporziona reddituale e il rispetto dei limiti temporali indicati dalla citata Corte costituzionale, non sussista, al contempo, alcun onere per l'indagato/imputato almeno di allegare elementi fattuali che consentano di connotare nel tempo l'eventuale violazione del principio di "ragionevolezza temporale", dato che solo tali allegazioni, di fatto, consentirebbero al pubblico ministero prima e al giudice poi di verificare, doverosamente, la veridicità degli assunti difensivi stessi. Del resto è principio pacifico che: «Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv.278373-01)». Tali considerazioni appaiono ancora più evidenti, come sostenuto peraltro dal Tribunale di Teramo, se si considera che nella fattispecie il provvedimento originario di sequestro fu emesso dal G.I.P. oltre tre anni prima rispetto all'atto di appello cautelare;
in altre parole la difesa ha avuto un ampissimo tempo per poter individuare e poi allegare qualche elemento specifico che consentisse di ritenere la violazione del principio di "ragionevolezza temporale", che è stata nuovamente, ma solo genericamente, eccepita con il presente ricorso malgrado le motivazioni adeguate dei giudici della cautela sul punto. 4. Per le considerazioni sin qui esposte il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di AU SA al pagamento delle spese 5 Il Consigliere estensore processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
udito il Sostituto Procuratore generale, MARCO PATARNELLO, che si è riportato alle conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocata VALERIA VERDECCHIA, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 luglio 2024 il Tribunale di Teramo, sezione del riesame, rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di AU CI e per l'effetto confermava l'ordinanza del Tribunale collegiale di Teramo del 11 luglio 2024 di rigetto dell'istanza di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivo in forza del decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Teramo del 20 aprile 2021. 2. Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione AU SA, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro distinti motivi per il quali chiede l'annullamento dell'ordinanza del 26 luglio 2024 emessa Tribunale di Teramo in funzione di giudice dell'appello cautelare promosso dal SA. 2.1. Con il primo motivo eccepisce l'erronea applicazione delle norme di cui agli articoli 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. anziché del cd. testo unico antimafia ex d.lgs. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11702 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 17/01/2025 n.159/2011; in particolare, contesta l'interpretazione fornita dal Tribunale di Teramo secondo cui sarebbe consentito di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata anche su quei beni già sottoposti alla confisca di prevenzione purché quest'ultima non sia definitiva, trattandosi di due discipline sostanzialmente sovrapponibili. Ad avviso della difesa il G.I.P. presso il Tribunale di Teramo che aveva convalidato il sequestro doveva necessariamente valutare se tutti i beni indicati nella richiesta di sequestro erano pervenuti nella disponibilità del presunto reo in una data prossima alla commissione del reato contestato e non anni prima. In realtà, i beni sequestrati non permettevano assolutamente di poter espletare tale valutazione vista la loro natura, e pertanto il sequestro impugnato risulterebbe illegittimo. Invece, nel caso in esame il ricorrente deduce vi sarebbe stata la possibilità di applicare un altro strumento quale quello della legge antimafia ex d.lgs. n.159/2011, con il conseguente limite temporale di durata del sequestro stesso previsto dagli artt. 22 e ss. del T.U. antimafia, termine che sarebbe spirato il 21 ottobre 2023. Sicché l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata per violazione dei termini entro cui doveva intervenire la confisca. Con il secondo motivo deduce che l'ordinanza di rigetto sarebbe da censurare nella parte in cui ha affermato la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine a tutti i capi di imputazione, nonostante l'acquisizione delle dichiarazioni a discarico di UI RC, soggetto asseritamente ritenuto attinto da usura. Si evidenzia, pertanto, la presenza del vizio di manifesta illogicità della motivazione laddove il predetto RC avrebbe negato di essere vittima dell'usura, risultanza che si sarebbe già cristallizzata nella fase dibattimentale, e che consentirebbe di sostenere che certamente il ricorrente sarà assolto sul capo di imputazione che riguarda la predetta persona offesa. Inoltre, lamenta che il sequestro preventivo ai fini della confisca di cui all'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen. non contiene una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora, presupposto necessario da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, come richiesto dalla sentenza delle Sezioni unite, Ellade, della Suprema Corte. Con il terzo motivo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla proporzione tra il valore dei beni sequestrati e gli effettivi redditi della famiglia SA. Infatti, il collegio di appello si sarebbe limitato ad invertire l'ordine probatorio asserendo che l'accertamento materiale del valore dei beni può essere anche di tipo presuntivo;
ad avviso della difesa il valore degli 85 oggetti sequestrati non sembra poter essere, neppure in via presuntiva, giammai pari a 255.000,00 euro e pertanto, a contrario, è possibile che dai redditi del nucleo familiare complessivo possa emergere un sostanziale equilibrio tra il valore dei beni sequestrati ed il reddito percepito, anche in considerazione del fatto che non vi sarebbe prova o elemento indiziario di prova dell'età di acquisizione dei beni stessi e della distanza temporale tra quando il nucleo familiare li avrebbe ricevuti e il successivo momento del sequestro. Infine, con il quarto motivo deduce la violazione del principio di ragionevolezza del requisito temporale come statuito dalla sentenza Sezioni unite, n.27421/2021, OS «secondo cui il 2 momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato-spia da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata». Il criterio della ragionevolezza temporale, dunque, impedirebbe l'abnorme dilatazione della sfera operativa dell'istituto della confisca allargata, come, invece, sarebbe avvenuto nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. 2. In primo luogo, giova ricordare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda tra le tante Sez.2, 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608-01; cfr. Sez. u, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01) in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio, che ha affermato il seguente principio: «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione)». 2.1. Quanto al primo motivo esso è manifestamente infondato. Infatti, nel caso di specie non sussistono elementi ostativi per procedere, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., al sequestro preventivo ai fini della confisca cd. "allargata" di cui all'ad 240-bis cod. pen., dato che il SA è indagato per il reato di usura, espressamente ricompreso tra le fattispecie indicate dalla norma. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato i presupposti tra le due distinte ipotesi di confisca, affermando sul punto che «La confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego» (così tra le altre Sez. u., n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01). Seppure in astratto è possibile ipotizzare che si sarebbe potuto procedere anche in forza della normativa prevista dal d.lgs. n.159/2011 ai fini della 3 confisca di prevenzione, ciò non impedi#1»di procedere al sequestro finalizzato alla confisca cd. "allargata" ove anche di esso sussistessero le condizioni. Né vale osservare, come propone la difesa, che la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna per uno dei reati ivi indicati, dato che il presente ricorso ha per oggetto il provvedimento cautelare reale e non già la confisca, e quindi non è necessaria, evidentemente, alcuna preventiva sentenza di condanna, come, peraltro, ritenuto anche dal Tribunale del riesame (si veda pag.3/4). 2.2. Il secondo motivo è generico, giacché le eventuali dichiarazioni di tale UI RC, soggetto indicato come una delle persone offese del reato di usura, non sono state riportate nel contenuto del ricorso, venendo solo genericamente menzionate. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati. Infatti, la Suprema Corte ha affermato in più occasioni il principio secondo cui: «In tema di sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dall'accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato» (così tra le altre Sez.4, n.51331 del 13/09/2018, Rv. 274052-01; conf. in relazione alla confisca Sez. 2, n.43387 del 8/10/2019, Rv. 277997-04). Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha specificamente motivato sul punto, ritenendo che «.... il G.I.P. teramano ha dato conto, in maniera sintetica ma efficace, della necessità di provvedere con la misura cautelare reale, evidenziando nel corpo del provvedimento che la notevole sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dell'allora indagato, in uno con la totale assenza di giustificazioni in ordine alla legittima provenienza di detti beni, consentivano (e consentono) di ritenere sussistenti le esigenze sottese all'apposizione del vincolo reale, onde evitare che i beni potessero essere dispersi o occultati nelle more del giudizio», ed ancora, in un successivo passaggio ha osservato che «Nel caso di specie, attesa la sproporzione tra i redditi percepiti all'epoca dei fatti dall'imputato e il valore dei beni, la difesa, nel presente atto non ha fornito il benché minimo elemento di convincimento in forza del quale poter ritenere l'assenza della suddetta sproporzione o la datazione di acquisto dei beni in epoca significativamente distante rispetto a quella di commissione dei reati, essendosi limitata in maniera congetturale a ritenere che alcuni (e non tutti) i beni oggetto di sequestro potessero essere stati acquisiti in epoca molto distante rispetto alla commissione dei reati, senza suffragare l'assunto con alcun elemento dimostrativo». Si tratta di argomentazioni congrue, che possono sembrare assertive solo perché la difesa non ha allegato alcuno specifico elemento contrastante rispetto alle risultanze investigative, che in fase cautelare risultano più che sufficienti per 4 legittimare il vincolo preventivo. Il Collegio è, poi, ben consapevole dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n.33 del 2018 che, in tema di confisca, ha indicato il principio di "ragionevolezza temporale" tra la commissione del cosiddetto reato-spia e l'incremento patrimoniale come principio immanente al sistema della confisca cosiddetta estesa, sostenendo che «...il momento di acquisizione del bene non deve risultare talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato-spia da rendere ictu ocu/i irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna», e ciò al fine di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata. Tale assunto è stato applicato dalla Suprema Corte anche in caso di sequestro preventivo;
infatti, da tempo, si è sostenuto che: «In tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n.306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu ocu/i" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (così tra le tante, Sez.5, n.21711 del 28/02/2018, Rv. 272988-01). Tuttavia, non può sostenersi che, sebbene sia compito della pubblica accusa provare la sussistenza dei presupposti strutturali dell'istituto della confisca allargata, in particolare quello della sproporziona reddituale e il rispetto dei limiti temporali indicati dalla citata Corte costituzionale, non sussista, al contempo, alcun onere per l'indagato/imputato almeno di allegare elementi fattuali che consentano di connotare nel tempo l'eventuale violazione del principio di "ragionevolezza temporale", dato che solo tali allegazioni, di fatto, consentirebbero al pubblico ministero prima e al giudice poi di verificare, doverosamente, la veridicità degli assunti difensivi stessi. Del resto è principio pacifico che: «Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv.278373-01)». Tali considerazioni appaiono ancora più evidenti, come sostenuto peraltro dal Tribunale di Teramo, se si considera che nella fattispecie il provvedimento originario di sequestro fu emesso dal G.I.P. oltre tre anni prima rispetto all'atto di appello cautelare;
in altre parole la difesa ha avuto un ampissimo tempo per poter individuare e poi allegare qualche elemento specifico che consentisse di ritenere la violazione del principio di "ragionevolezza temporale", che è stata nuovamente, ma solo genericamente, eccepita con il presente ricorso malgrado le motivazioni adeguate dei giudici della cautela sul punto. 4. Per le considerazioni sin qui esposte il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di AU SA al pagamento delle spese 5 Il Consigliere estensore processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2025