Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Piazza e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;
nei confronti
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella e Rosanna Macis ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Senato n. 37;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dal Vice Prefetto della Prefettura - U.T.G. di Milano in data 5 dicembre 2019, prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Milano ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Milano in data 18 settembre 2019, prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere NI De IT;
Uditi, all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 25 maggio 2023 e depositato il 26 maggio successivo, il ricorrente ha riassunto il giudizio a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, III, 28 febbraio 2023, n. 2057, con cui è stata annullata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, I, 29 maggio 2020, n. 962, con cui era stato dichiarato inammissibile per nullità della notificazione il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento emesso dal Vice Prefetto della Prefettura - U.T.G. di Milano in data 5 dicembre 2019, prot. n. -OMISSIS-, recante la reiezione del ricorso gerarchico proposto dal medesimo ricorrente avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Milano in data 18 settembre 2019, prot. n. -OMISSIS-.
Con provvedimento del 5 dicembre 2019 la Prefettura di Milano ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore di Milano assunto in data 18 settembre 2019, con il quale il ricorrente è stato ammonito a tenere una condotta conforme alla legge ed è stato invitato formalmente a recarsi presso il C.I.P.M. - Centro Italiano per la Promozione della Mediazione per intraprendere il percorso trattamentale integrato, finalizzato all’acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse, consistenti nell’aver compiuto atti di violenza domestica nei confronti della coniuge, in particolare aggredendola durante un lite con uno schiaffo al volto e con il lancio di una scarpa che le avrebbe colpito la testa, in presenza delle figlie minori. Con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio deducendo in particolare l’episodicità delle condotte contestategli. Con sentenza, resa in forma semplificata, n. 962 del 29 maggio 2020, la Prima Sezione di questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, in quanto la notificazione dello stesso è stata effettuata direttamente all’indirizzo di posta elettronica delle Amministrazioni intimate e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, come imposto dalla legge. In sede di appello il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2057 del 28 febbraio 2023, ha riformato la decisione di primo grado, annullandola con rinvio, avuto riguardo alla circostanza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 9 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. nella parte in cui tale disposizione subordinava la possibilità di rinnovazione della notifica nulla, in caso mancata costituzione del soggetto intimato, all’assenza di una causa imputabile al notificante. A seguito di riassunzione, il giudizio è stato incardinato presso questa Sezione e il ricorrente ha insistito per l’annullamento degli atti impugnati.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti la manifesta illogicità e irragionevolezza dei provvedimenti impugnati e il travisamento dei fatti posti a fondamento degli stessi.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e -OMISSIS-, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 14 aprile 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti presenti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con l’unica censura del ricorso si assume l’illegittimità dell’inversione dell’onere della prova in ordine ai fatti intervenuti a carico del ricorrente e, in ogni caso, la risalenza e l’episodicità dell’atto di violenza contestato al suddetto ricorrente.
2.1. La doglianza è infondata.
Il provvedimento questorile di ammonimento rivolto al ricorrente è scaturito dall’episodio occorso in data 11 settembre 2019 presso l’abitazione di famiglia, dove il predetto ricorrente, in presenza delle figlie minori, si è reso responsabile di atti di violenza domestica nei confronti della moglie, colpita con uno schiaffo e poi con una scarpa alla testa, come riportato nel verbale redatto dal personale della Polizia di Stato intervenuto sul posto, a seguito della richiesta effettuata da un congiunto della vittima; l’intervento del personale di Polizia si è reso necessario anche il successivo 13 settembre 2019, sempre per un diverbio tra i suddetti coniugi (cfr. all. 3 dell’Amministrazione).
Quanto alla prova dei fatti, nessuna inversione dell’onere probatorio a carico del ricorrente è stata posta in essere, visto che dalle informazioni assunte in loco dal personale di Polizia è emerso un quadro verosimile della situazione (cfr. informazioni rese dalla domestica: all. 1 dell’Amministrazione), peraltro parzialmente confermato dal medesimo ricorrente in sede di ricorso gerarchico (che ha ammesso di aver lanciato la scarpa nei confronti della coniuge: all. 3 al ricorso, pag. 4).
Per tale ragione si giustifica la determinazione adottata, non emergendo la necessità di ulteriori approfondimenti, stante anche la natura cautelare e urgente dell’intervento della Pubblica Autorità.
Difatti, è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale « lo scopo dell’ammonimento questorile di cui all’art. 8 del D.L. nr. 11/2009 non è quello “di anticipare in qualche modo la soglia di punibilità delle condotte astrattamente ascrivibili alla nuova fattispecie di stalking”, ma quella di “evitare che vi siano ulteriori condotte lesive, aventi anche rilevanza penale, potenziando con strumenti ad hoc quel potere di comporre bonariamente i dissidi privati riconosciuto all’autorità di pubblica sicurezza sin dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), a tutela della tranquillità e della sicurezza dei cittadini.” È pertanto essenziale che l’ammonimento raggiunga nella sua configurazione ex ante quella funzione tipicamente cautelare e preventiva tesa ad evitare che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili, a prescindere dalla loro successiva sottoposizione al vaglio del giudice penale e perfino dalla ritenuta successiva irrilevanza degli stessi sotto il profilo di tale tipo di responsabilità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2018, nr. 5259; id. 25 maggio 2015, n. 2599; id. 9 luglio 2011, n. 4365). Infatti, l’ammonimento orale è misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sottesi al reato di atti persecutori, adottata su base indiziaria e con una logica di tipo probabilistico tipica del diritto amministrativo della prevenzione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 15 febbraio 2019, n. 1085). (…) Per costante orientamento del giudice amministrativo, l’ammonimento ex art. 8 del D.L. nr. 11/2009 è caratterizzato da esigenze di celerità e viene, quindi, adottato per soddisfare l’esigenza d’interrompere immediatamente l’azione persecutoria, non necessitando né della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419), né della previa audizione dell’autore dei comportamenti che giustificano l’adozione del provvedimento di ammonimento (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 8 novembre 2017, n. 614; id. 11 ottobre 2017, n. 774). (…) L’art. 8, comma 2, del D.L. n. 11/2009, infatti, attribuisce al Questore il potere di valutare se vadano effettuate ulteriori indagini, una volta che vi sia stata la “richiesta” da parte dell’interessato. In particolare, il Questore può valutare se sia “necessario” effettuare ulteriori indagini, ben potendo comunque ritenere sufficienti gli elementi a sua conoscenza per provvedere immediatamente, onde evitare la reiterazione dei comportamenti denunciati ovvero il loro potenziale sfociare in situazioni più drammatiche, in un’ottica di non ritardabile protezione della persona offesa, connotata in quanto tale dalla sommarietà della delibazione originaria (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 6 settembre 2018, n. 5259) » (Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2026, n. 907).
2.2. Neppure può ritenersi violato il disposto del secondo periodo dell’art. 3 del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni in legge n. 119 del 2013 – “ ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ” – poiché la norma contempla anche un unico atto “ grave ” o commesso in presenza di minorenni, non essendo limitato l’intervento del Questore soltanto a una pluralità di atti di violenza, reiterati e non episodici.
Tale conclusione è condivisa dalla giurisprudenza, che ha evidenziato come il già menzionato « art. 3, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 93/2013 (norma che conferisce, come visto, il potere al Questore di emettere l’ammonimento) contiene la definizione di “violenza domestica”, nel senso di “uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare”. Pertanto, il presupposto per l’adozione dell’ammonimento si perfeziona anche in presenza di una sola condotta violenta, purché grave: connotazione, questa, che il legislatore presume nel caso di commissione dell’azione in presenza di minorenni. In sostanza, la fattispecie normativa non presuppone necessariamente la reiterazione delle condotte, “essendo sufficiente l’acquisizione di elementi probatori attendibili in ordine all’avvenuto verificarsi anche di un singolo episodio di violenza domestica e all’identificazione del suo autore” (T.A.R. Trieste, Sez. I, 16 aprile 2025, n. 163) » (T.A.R. Veneto, I, 8 ottobre 2025, n. 1744).
2.3. Infine, non può ritenersi illegittimo il provvedimento della Prefettura per aver confermato la misura dell’ammonimento questorile per fatti intervenuti circa tre mesi addietro, sul presupposto che il trascorrere di un tale lasso temporale abbia determinato il venir meno delle esigenze cautelari e di tutela della vittima, considerato che anche successivamente i rapporti tra i coniugi, in fase di separazione, non risultavano affatto normalizzati, persistendo contrasti tra gli stessi (cfr. annotazione di Polizia del 29 febbraio 2020 che riferisce di un diverbio tra i coniugi: all. 6 dell’Amministrazione).
Per tali ragioni i provvedimenti impugnati risultano immuni dalle contestazioni formulate dal ricorrente.
2.4. Ciò determina il rigetto della scrutinata doglianza.
3. In conclusione, all’infondatezza delle esaminate censure, segue la reiezione del ricorso.
4. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
GA NZ, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NI De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De IT | GA NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.