TAR Milano, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1843
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Manifesta illogicità e irragionevolezza dei provvedimenti impugnati e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto che le condotte contestate (uno schiaffo e il lancio di una scarpa alla moglie in presenza delle figlie minori) giustificassero l'ammonimento, anche se unico e grave, in quanto la norma non richiede necessariamente la reiterazione delle condotte, specialmente se commesse in presenza di minori. Inoltre, i rapporti tra i coniugi non risultavano normalizzati anche successivamente ai fatti.

  • Rigettato
    Inversione dell'onere della prova

    Il Tribunale ha escluso un'inversione dell'onere probatorio, evidenziando che le informazioni acquisite dal personale di Polizia hanno delineato un quadro verosimile della situazione, parzialmente confermato dallo stesso ricorrente in sede di ricorso gerarchico.

  • Rigettato
    Risalenza e episodicità dell'atto di violenza

    Il Tribunale ha ritenuto che la norma definisce violenza domestica anche uno o più atti gravi o commessi in presenza di minorenni, non limitando l'intervento del Questore a una pluralità di atti reiterati. La gravità dei fatti, commessi in presenza delle figlie minori, è stata ritenuta sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1843
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1843
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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