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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15827/2024 promossa da: nata a [...], il [...], residente a [...]
Resistenza n.143,
e
, nato a [...], SVIZZERA, il 21/09/1971, residente a[...]in Fiore Parte_2
(CS), Via Virgilio n.131 Entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Catia De Luca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Libertà N. 96, Medicina (BO) Con l'intervento del P.M in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole ad egli relative non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
07/03/1969 e , nato a [...], SVIZZERA, il 21/09/1971 che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 08/08/1996 a Savelli, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Savelli (KR) al n.4, parte II , serie A Ufficio 0 anno 1996.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1)aAutorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
pagina 2 di 4 2) prende atto che la SI.ra ha già lasciato la casa coniugale, asportato i suoi beni Parte_1
personali e si impegnava a trasferire altrove la sua residenza entro la data del 31/12/2024;
3) prende atto che le parti hanno concordato che sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le esigenze di carattere finanziario del figlio, SI. , pur essendo già un soggetto reddituale, Parte_3
non è ancora economicamente indipendente;
4) prende atto che sull'immobile, sito in Pianoro (BO), Viale della Resistenza n. 143, grava attualmente un mutuo con il "Banco BPM", per il quale il SI. si obbliga al suo pagamento sino Parte_2
alla conseguente estinzione del medesimo;
5) prende atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, per cui nessun assegno di mantenimento verrà posto a loro carico;
6) prende atto che la SI.ra si obbliga, entro la data del 31/1/2025, a cedere Parte_1
formalmente, al coniuge/socio SI. o a persona, fisica o giuridica, che lo stesso Parte_2
indicherà in sede di trasferimento, la propria quota del 25% della "AREANUOVA SRLS", corrente in
San Lazzaro di Savena (BO), V. Kennedy n. 34/A, P.I.: ; contestualmente il SI. P.IVA_1 [...]
si obbliga a trasferire altrove la sede legale della società stessa;
Parte_2
7) prende atto che la SI.ra in qualità di professionista svolgente attività di Parte_1
commercialista, a far data dal 1/3/2025 dichiara di interrompere il rapporto professionale sia con il SI.
che con la "AREANUOVA SRLS", obbligandosi alla riconsegna di tutta la Parte_2
documentazione come per legge entro e non oltre la data del 31/3/2025; dal canto suo, il SI.
[...]
si obbliga a corrispondere le spese e gli onorari professionali alla stessa SI.ra Parte_2 Parte_1
per le sue prestazioni a favore del medesimo e della "AREANUOVA SRLS" unicamente per
[...]
gli anni 2023 e 2024.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Savelli (KR)di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savelli (KR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
2.4.2025_
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15827/2024 promossa da: nata a [...], il [...], residente a [...]
Resistenza n.143,
e
, nato a [...], SVIZZERA, il 21/09/1971, residente a[...]in Fiore Parte_2
(CS), Via Virgilio n.131 Entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Catia De Luca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Libertà N. 96, Medicina (BO) Con l'intervento del P.M in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole ad egli relative non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
07/03/1969 e , nato a [...], SVIZZERA, il 21/09/1971 che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 08/08/1996 a Savelli, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Savelli (KR) al n.4, parte II , serie A Ufficio 0 anno 1996.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1)aAutorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
pagina 2 di 4 2) prende atto che la SI.ra ha già lasciato la casa coniugale, asportato i suoi beni Parte_1
personali e si impegnava a trasferire altrove la sua residenza entro la data del 31/12/2024;
3) prende atto che le parti hanno concordato che sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le esigenze di carattere finanziario del figlio, SI. , pur essendo già un soggetto reddituale, Parte_3
non è ancora economicamente indipendente;
4) prende atto che sull'immobile, sito in Pianoro (BO), Viale della Resistenza n. 143, grava attualmente un mutuo con il "Banco BPM", per il quale il SI. si obbliga al suo pagamento sino Parte_2
alla conseguente estinzione del medesimo;
5) prende atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, per cui nessun assegno di mantenimento verrà posto a loro carico;
6) prende atto che la SI.ra si obbliga, entro la data del 31/1/2025, a cedere Parte_1
formalmente, al coniuge/socio SI. o a persona, fisica o giuridica, che lo stesso Parte_2
indicherà in sede di trasferimento, la propria quota del 25% della "AREANUOVA SRLS", corrente in
San Lazzaro di Savena (BO), V. Kennedy n. 34/A, P.I.: ; contestualmente il SI. P.IVA_1 [...]
si obbliga a trasferire altrove la sede legale della società stessa;
Parte_2
7) prende atto che la SI.ra in qualità di professionista svolgente attività di Parte_1
commercialista, a far data dal 1/3/2025 dichiara di interrompere il rapporto professionale sia con il SI.
che con la "AREANUOVA SRLS", obbligandosi alla riconsegna di tutta la Parte_2
documentazione come per legge entro e non oltre la data del 31/3/2025; dal canto suo, il SI.
[...]
si obbliga a corrispondere le spese e gli onorari professionali alla stessa SI.ra Parte_2 Parte_1
per le sue prestazioni a favore del medesimo e della "AREANUOVA SRLS" unicamente per
[...]
gli anni 2023 e 2024.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Savelli (KR)di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savelli (KR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
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Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla pagina 3 di 4
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