Articolo 66 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 65Articolo 67
Versione
27 marzo 1968
Art. 66. Estensione delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto dalla legge 10 maggio 1964, n. 336

Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 , relative al mantenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di eta' dei sovrintendenti e direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche nei confronti del predetto personale che sia stato successivamente trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente