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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Seconda Sezione Civile Il giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025: esaminate le note di udienza depositata dalle parti costituite;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3 c.p.c.;
P.Q.M.
-pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico. Foggia, addì 18 novembre 2025 Il giudice dott.ssa IN Patti
pagina 1 di 6 R.G. 1109/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN Patti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1109/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. Emilio Salvato, elettivamente domiciliati in V.le Michelangelo, n. 87 (Foggia), presso il difensore;
- ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Controparte_1 C.F._4
Ferrandino, elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio, n. 13 (Lesina), presso il difensore;
- resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con l'atto introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti - premesso di essere divenuti proprietari del fondo censito al C.T. del Comune di Lesina, Fg. 39 p.lla 970, in virtù di successione al proprio genitore , deceduto in data Persona_1
11.04.1998 - hanno dedotto che:
-l'unità immobiliare pervenuta per successione, sin dagli anni 1970, sarebbe posseduta pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente da Controparte_1
-nell'ambito del procedimento di mediazione incardinato dal e volto a conseguire CP_1
l'accertamento in suo favore dell'acquisto per usucapione, i ricorrenti hanno aderito alla domanda, senza formulare osservazioni;
-con dichiarazione del 19.01.2025, il si era impegnato a non pretendere null'altro CP_1 dai sigg.ri , ad accollarsi tutte le spese relative al procedimento ed all'istruttoria in Pt_1
pagina 2 di 6 atto ed a sostenere tutte le spese per eventuali verifiche, accertamenti o adeguamenti di rendite o valori da parte degli organi competenti;
-conclusosi positivamente il procedimento di mediazione, i ricorrenti sono rimasti in attesa che il comunicasse loro la scelta del Notaio presso il quale formalizzare la CP_1 dichiarazione di usucapione, comunicazione tuttavia mai pervenuta. Sulla scorta di tali premesse, hanno chiesto di:
“a) accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, pregresso ed attuale, del sig. , nato a [...] il [...] ( ) ed ivi Controparte_1 C.F._4 residente a[...], in relazione al terreno ubicato in Lesina alla Contrada
“Difesa” di Ha. 00.01.08, individuato nel catasto terreni del Comune di lesina (FG) al Fl. 39, p.lla 970, per intervenuta usucapione in suo favore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 e s.s., 1146 C.C., per averlo posseduto come proprietario assoluto ed esclusivo, per oltre venti anni, in maniera pubblica, continua, ininterrotta e pacifica;
b) ordinare, per l'effetto, all'agenzia del Territorio di Foggia - Uffici provinciali del Cata- sto e della Conservatoria dei Registri immobiliari nonché agli altri uffici eventualmente competenti, di effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni re- sponsabilità; c) condannare il resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. d) In via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non ritenesse sussistere i presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione in favore del resistente, condannare lo stesso al ri- lascio del terreno indicato in premessa in favore dei ricorrenti, con vittoria di spese”. In via istruttoria, i ricorrenti hanno chiesto l'interrogatorio formale della controparte, al fine di provare le circostanze dedotte in ricorso. Si è costituito , il quale ha confermato la circostanza di aver posseduto Controparte_1 dall'anno 1976, “uti dominus” ed in modo esclusivo, pacifico, inequivoco, pubblico ed ininterrotto sino ad oggi, il suolo ubicato in Lesina alla Contrada “Difesa” censito al foglio 39, particella 970 nonché di aver incardinato la procedura di mediazione, contestando unicamente l'esistenza di accordi in forza dei quali avrebbe dovuto comunicare il nominativo del Notaio per formalizzare la dichiarazione. Sulla scorta di tali premesse, si è associato alle richieste di parte ricorrente e pertanto ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, pregresso ed attuale, del Sig. in relazione al terreno oggetto di giudizio per intervenuta Controparte_1 usucapione, di ordinare la trascrizione della sentenza e la compensazione delle spese di giudizio. La causa è stata istruita in forza della documentazione prodotta dalle parti, quindi, è stata rinviata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. per la decisione.
********** Le domande formulate in giudizio non possono accogliersi. Nel caso di specie, i ricorrenti - deducendo di essere proprietari “formali” del fondo censito in C.T. al fg. 39 p.lla 970 in virtù di successione legittima al defunto genitore - hanno chiesto l'accertamento dell'acquisto a titolo originario del bene in parola a norma dell'art. 1158 c.c. in capo al CP_1
pagina 3 di 6 Il si è associato alle domande di parte ricorrente, invocando a sua volta una CP_1 pronuncia giudiziale di accertamento in suo favore dell'acquisto a titolo originario del terreno oggetto di giudizio. Il Tribunale deve osservare che la domanda dei ricorrenti, volta a conseguire una pronuncia di accertamento dell'acquisto a titolo originario in capo al può reputarsi in astratto CP_1 sorretta da interesse ad agire nella misura in cui la stessa è finalizzata a dissipare ogni incertezza in ordine alla proprietà immobiliare. Ad ogni buon conto e dunque in disparte ogni valutazione circa l'ammissibilità della domanda principale, la stessa non può comunque trovare accoglimento. Pure infondata è l'identica domanda formulata dal convenuto, il quale è certamente legittimato ad esperire l'azione a norma dell'art. 1158 c.c. sulla scorta della prospettazione in fatto contenuta nella comparsa di costituzione, avendo egli dedotto di possedere il fondo per cui è giudizio sin dal 1976 in modo pacifico ed ininterrotto. Prima di esaminare nel merito le domande formulate dalle parti, si reputa opportuno brevemente delineare i tratti dell'istituto dell'usucapione. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento a titolo originario, previsto e disciplinato dall'art. 1158 c.c., in forza del quale “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Il possesso utile per l'usucapione della proprietà presuppone l'esistenza di un elemento materiale (corpus possessionis) - consistente nella relazione materiale che il soggetto instaura con il bene, esercitando un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di un diritto reale - e di un elemento psicologico (animus possidendi) - rappresentato dalla volontà di possedere un bene come se si fosse titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Il possesso dedotto deve rivestire il carattere della continuità, il quale presuppone che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. 10652/94). Con riguardo al regime probatorio, va considerato che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà. A tale riguardo né parte ricorrente né il resistente hanno fornito prova di quanto dedotto. In particolare, mentre parte ricorrente si è limitata ad articolare una richiesta di interrogatorio formale volta a conseguire una confessione del resistente circa i fatti dedotti in ricorso ovvero, tra le altre cose, il possesso continuato ed ininterrotto del fondo oggetto di giudizio sin dagli anni 70, fatto peraltro non oggetto di contestazione, il non ha CP_1 nemmeno articolato mezzi istruttori. A tale riguardo, deve osservarsi che chi agisce in giudizio per far dichiarare l'avvenuta usucapione, ha l'onere di fornire una prova certa e rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, non potendo consentirsi che un tale onere possa essere attenuato o pagina 4 di 6 addirittura escluso per effetto della mancata contestazione o addirittura del riconoscimento dell'acquisto a titolo originario a cura della controparte. In altri termini, la mancata contestazione o, addirittura la dichiarazione resa dalla controparte di riconoscimento dell'acquisto per usucapione, nell'ambito di un giudizio, come il presente, non esonera dalla prova e dall'accertamento circa il concorso di tutti i requisiti della fattispecie legale invocata. Ed invero l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario ad effetto legale, sicché le parti non possono pretendere di sostituire l'assenza dei presupposti di legge con un atto volitivo, finalizzato a riconoscere l'esistenza di un diritto reale di proprietà a favore di un soggetto, a prescindere dai presupposti normativamente previsti. La pronuncia invocata dalle parti presuppone l'accertamento e la validità di tutti i requisiti normativamente previsti, sicché la dichiarazione resa da una parte non può essere qualificata come confessione avente valore probatorio incontrovertibile né costituire un valido titolo di acquisto, quale atto negoziale di accertamento. La non contestazione o la mera ricognizione, dunque, se non sorretta da ulteriori elementi, non è tale da escludere la valutazione dei presupposti previsti ex lege. In conclusione, vertendosi in tema di diritti reali, le ammissioni fatte dalle parti in questa sede ed in sede di mediazione non escludono comunque la necessità di accertare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'invocata usucapione, perché l'indagine in ordine alla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario rientra nel potere-dovere del giudice di merito, a prescindere dalla posizione difensiva assunta dalle parti. Pertanto, la circostanza che le parti abbiano raggiungo un accordo in sede di mediazione e che il resistente - secondo quanto dedotto in ricorso – all'esito di tale procedimento non avrebbe, come da intese raggiunte, indicato il nominativo del Notaio presso il quale formalizzare la dichiarazione di usucapione, costituisce profilo assolutamente irrilevante rispetto alle domande avanzate, avendo entrambe le parti invocato una pronuncia giudiziale di accertamento dell'acquisto a titolo originario in capo al sul bene oggetto di CP_1 giudizio, la quale – come già detto – presuppone la verifica dei presupposti normativamente previsti. Pur volendo valorizzare un tale profilo, non potrebbe giammai configurarsi il diritto del proprietario “formale” di conseguire una pronuncia di tal fatta, non venendo in rilievo l'inadempimento all'obbligo di stipulare un contratto, similarmente a quanto accade ai sensi dell'art. 2932 c.c., senza considerare che il verbale di mediazione prodotto in atti si limita unicamente a dare atto della volontà delle parti di definire la controversia. A ciò si aggiunga che anche ove in astratto superabili tutti gli indicati rilievi, la domanda giudiziale non potrebbe accogliersi, dovendo il giudizio di usucapione comunque svolgersi tra il soggetto che deduca di essere proprietario in virtù di possesso continuato per vent'anni e l'effettivo proprietario del bene, ovvero il soggetto che risulti tale in forza di un atto di acquisto trascritto nei RR.II. In mancanza della certificazione ipocatastale risalente al primo atto di acquisto anteventennio, attestante la titolarità giuridica sul bene oggetto di causa e la presenza o meno di eventuali gravami, ipoteche e/o trascrizioni pregiudizievoli sul bene stesso, non pagina 5 di 6 sarebbe, in ogni caso, possibile accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione, ossia la titolarità formale del diritto in capo al soggetto nei confronti del quale deve essere resa la pronuncia nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari. L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può, infatti, prescindere dall'accertamento attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. Parte ricorrente ha agito in giudizio, deducendo di essere titolare del diritto di proprietà sul fondo censito al fg. 39 p.lla 970, senza fornire alcuna prova in giudizio, essendosi limitata a produrre una denuncia di successione che alcuna rilevanza potrebbe assumere ai fini invocati, trattandosi peraltro di atto avente rilievo meramente fiscale. Da ciò consegue, peraltro, il rigetto della domanda subordinata di rilascio del bene oggetto di giudizio, da qualificarsi quale azione di rivendicazione a norma dell'art. 948 c.c., in difetto di prova del titolo di acquisto in capo a parte ricorrente per effetto di successione (mediante produzione di certificato di famiglia) ed al proprio dante causa. Analogamente, parte resistente invoca una pronuncia di accertamento dell'acquisto a titolo originario nei confronti dei ricorrenti, senza aver fornito prova che gli stessi siano effettivamente proprietari del bene oggetto di giudizio sulla scorta dei certificati ipotecari. Per tutto quanto precede, le domande formulate in giudizio dai ricorrenti e dal resistente devono essere rigettate. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si reputano ricorrere i presupposti per disporne l'integrale compensazione, in difetto di un sostanziale contrasto tra le parti in ordine all'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-rigetta la domanda formulata dal resistente nella comparsa di costituzione;
-compensa integralmente le spese di giudizio.
Foggia, addì 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa IN Patti
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