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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11406/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sebastiano Romano;
- parte ricorrente -
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Bruno;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro (impugnativa di licenziamento e differenze retributive).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 novembre 2022 in primo luogo, ha Parte_1 impugnato il licenziamento intimato il 16 giugno 2022 e, richiamato l'art. 8 della L.
604/1966, ha chiesto che la venga condannata alla sua reintegrazione nel CP_1 posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria corrispondente a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in secondo luogo, ha chiesto che la convenuta venga condannata al pagamento di € 199.169,44, oltre accessori, a titolo di differenze retributive (€ 179.363,35), indennità sostitutiva di ferie non godute (€
1 9.150,86) e saldo di trattamento di fine rapporto (€ 10.655,23). A sostegno dell'impugnazione di licenziamento la ricorrente ha contestato l'esistenza della giusta causa dedotta dall'avversaria ed ha argomentato circa l'illegittimità del provvedimento disciplinare perché, tra l'altro, non preceduto da alcuna contestazione;
a sostegno delle pretese economiche direttamente derivanti dalla prestazione lavorativa, invece, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14 settembre 2009 al 12 maggio 2011 in nero ed in regola dal 13 maggio 2011 al 16 giugno
2022, di aver svolto mansioni superiori (4 livello del CCNL terziario) rispetto a quelle previste dal 7 livello riconosciuto dalla datrice di lavoro, di aver lavorato sempre dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 dal lunedì alla domenica (ad eccezione dei pomeriggi del mercoledì e della domenica) fino all'agosto 2018 e con il medesimo orario (ma con l'intera giornata del mercoledì di riposo) da settembre 2018 al licenziamento, di essere stata retribuita per € 300,00 a settimana fino ad agosto 2021 e per € 350,00 a settimana da settembre 2021 al licenziamento, di aver fruito soltanto di due settimane all'anno di ferie, di non aver fruito di alcun permesso, di aver ricevuto la tredicesima mensilità in misura inferiore (tra € 1.000,00 e € 1.200,00) a quella dovuta, di non aver mai ricevuto la quattordicesima mensilità, di aver diritto ad un trattamento di fine rapporto superiore rispetto a quello di € 12.235,38 accantonato dalla datrice di lavoro e già richiesto con separata domanda monitoria (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 gennaio 2023 ha CP_1
chiesto il rigetto sia dell'impugnativa di licenziamento (perché asseritamente preceduto da plurime contestazioni, perché intimato “in un contesto lavorativo di piccola azienda a conduzione familiare” e perché asseritamente richiesto dalla stessa lavoratrice), sia delle ulteriori pretese economiche, contestando lo svolgimento di attività lavorativa in nero, evidenziando di non aver aderito al contratto collettivo richiamato da controparte, negando (del tutto genericamente, va detto subito) lo svolgimento di mansioni diverse da quelle formalmente riconosciute e contestando
(sempre genericamente) l'orario di lavoro dedotto da controparte (cfr. memoria di costituzione).
2 Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, può procedersi all'esame della controversia, prendendosi le mosse dall'impugnativa di licenziamento.
Ebbene, alla luce delle contrapposte difese non v'è dubbio che il licenziamento irrogato dalla convenuta vada dichiarato illegittimo: la datrice di lavoro, infatti, non ha dimostrato né la sussistenza della giusta causa genericamente indicata nel suo provvedimento, né di aver precedentemente contestato formalmente la violazione disciplinare asseritamente commessa dalla lavoratrice.
In applicazione dell'art. 8 della L. 604/1966, dunque, la convenuta va condannata a riassumere entro tre giorni la lavoratrice ovvero a corrisponderle un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 4337/1995 del 18 aprile 1995: “Il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro con violazione delle regole procedimentale previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non è nullo ma illegittimo e le conseguenze di tale illegittimità sono le stesse della mancanza della giusta causa e (ove rilevante) del giustificato motivo (realizzandosi così una piena parificazione tra vizio sostanziale e vizio formale), in ciascuna delle diverse discipline dei licenziamenti, concernenti, rispettivamente: l'area di operatività dell'art. 18 legge
300/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 108/1990, e della relativa reintegrazione nel posto di lavoro;
l'area della tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della legge n. 604/1990, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990; la residua area di libera recedibilità di cui all'art. 4 della stessa legge”). Questo giudice, infatti, ritiene che l'indennità risarcitoria stabilita dalla legge tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità nel caso di specie vada accordata nella misura massima in considerazione della lunghezza
(ultradecennale) del rapporto di lavoro e del motivo (radialmente insussistente) del licenziamento, mentre la maggiorazione fino a dieci mensilità richiesta dalla Pt_1 non può essere riconosciuta in considerazione delle (pacifiche) ridotte dimensioni dell'impresa.
Ciò detto, può passarsi all'esame delle ulteriori pretese della ricorrente, tutte dipendenti dal concreto svolgimento del rapporto.
La prima questione controversa riguarda l'inizio del rapporto di lavoro (cfr. le rispettive difese).
3 All'esito dell'istruttoria orale lo svolgimento dell'attività lavorativa in nero tra il
2009 ed il 2011 va senz'altro ritenuta dimostrata in base alle testimonianze rese da e , valutate anche alla luce del fatto che le testimoni della convenuta Tes_1 Tes_2 non hanno fornito alcuna indicazione sul periodo in questione e la stessa ha del CP_1
tutto ingiustificatamente omesso di comparire per l'interrogatorio formale dell'udienza del 30 ottobre 2024 (cfr. ordinanza del 31 ottobre 2024 per la valutazione della giustificazione fornita dalla resistente per la sua assenza).
Pertanto va accertato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta in nero dal 14 settembre 2009 al 12 maggio 2011 ed in regola dal 13 maggio
2011 al 16 giugno 2022.
La seconda questione controversa riguarda le mansioni concretamente svolte.
Ebbene, sul punto non v'è dubbio che la tesi della lavoratrice meriti di essere condivisa, visto che lo svolgimento di mansioni di addetta alla vendita, oltre ad emergere chiaramente dai motivi di licenziamento addotti dalla stessa datrice di lavoro
(secondo cui la vrebbe fatto pressione sui clienti per l'acquisto di prodotti ed Pt_1
avrebbe commesso errori sui prezzi di vendita dei prodotti del banco salumi, tutte attività evidentemente incompatibili con le mansioni di addetta alla pulizia) e dal contratto di assunzione (cfr. allegato n. 2 del ricorso), va ritenuto dimostrato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in considerazione del fatto che la contestazione della resistente appare tutto fuorché “specifica” (cfr., a fortiori, il primo capitolo di prova formulato nella memoria di costituzione, allorquando la convenuta fa riferimento ad un iniziale svolgimento di mansioni di pulizia, senza operare alcuna precisazione circa l'implicito
– e dunque sostanzialmente confessato – mutamento di mansioni). Anche in questo caso, poi, va valorizzata, in senso sfavorevole alla , l'assenza di quest'ultima CP_1 all'udienza fissata per l'interrogatorio formale.
Per le considerazioni appena svolte va accertato che la svolgeva fin Pt_1
dall'assunzione mansioni ascrivibili al 4 livello del CCNL terziario, maturando il diritto al pagamento delle differenze retributive consequenziali (nessun dubbio, infatti, può sussistere circa tale diritto non soltanto ai sensi dell'art. 36 Cost. implicitamente richiamato dalla ricorrente, ma soprattutto ed in via dirimente per il richiamo di tale
4 contratto dalla stessa datrice di lavoro sia nel contratto di assunzione, che nelle buste paga: cfr. allegati nn. 2 e 9 del ricorso).
Per quanto concerne l'orario di lavoro, la a sostenuto di aver lavorato Pt_1 sempre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 dal lunedì alla domenica (ad eccezione dei pomeriggi del mercoledì e della domenica) fino all'agosto 2018 e con il medesimo orario (ma con l'intera giornata del mercoledì di riposo) da settembre 2018 al licenziamento (cfr. ricorso).
La convenuta, da parte sua, ha contestato genericamente l'osservanza del superiore orario, omettendo, però, di esplicitare quale sarebbe stato l'orario effettivo
(cfr. memoria).
Anche in questo caso, dunque, l'esposizione fattuale della va ritenuta Pt_1 dimostrata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre che in base alle testimonianze assunte all'udienza del 5 giugno 2024, ulteriormente corroborate dall'omessa presentazione della convenuta per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 31 ottobre 2024.
Va accertato, quindi, che la ricorrente lavorava
• dal 14 settembre 2009 ad agosto 2018 lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30, mentre il mercoledì e la domenica soltanto la mattina dalle 8.30 alle 13.30;
• da settembre 2018 al 16 giugno 2022 lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30, la domenica soltanto la mattina dalle 8.30 alle 13.30 ed il mercoledì libero.
Per quanto concerne mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), permessi, ferie e saldo TFR le contestazioni della convenuta sono evidentemente generiche (cfr. memoria), con la conseguenza che i fatti esposti in ricorso vanno ritenuti dimostrati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (senza neppure considerare, ancora una volta, la sottrazione della all'interrogatorio formale) ed i crediti consequenziali vanno CP_1
ritenuti sussistenti secondo quanto calcolato dal c.t.u. con metodologia immune da censure (cfr. relazione in atti).
In definitiva, dunque, la convenuta va condannata al pagamento in favore della ella complessiva somma di € 130.924,70, oltre accessori, a titolo di differenze Pt_1
5 retributive (comprese mensilità aggiuntive indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e saldo di trattamento di fine rapporto).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi, ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
Per la stessa regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna a riassumere entro tre giorni ovvero a CP_1 Parte_1 corrisponderle un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna al pagamento in favore di al pagamento di € CP_1 Parte_1
130.924,70, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
giudiziali, che liquida in € 10.716,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11406/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sebastiano Romano;
- parte ricorrente -
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Bruno;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro (impugnativa di licenziamento e differenze retributive).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 novembre 2022 in primo luogo, ha Parte_1 impugnato il licenziamento intimato il 16 giugno 2022 e, richiamato l'art. 8 della L.
604/1966, ha chiesto che la venga condannata alla sua reintegrazione nel CP_1 posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria corrispondente a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in secondo luogo, ha chiesto che la convenuta venga condannata al pagamento di € 199.169,44, oltre accessori, a titolo di differenze retributive (€ 179.363,35), indennità sostitutiva di ferie non godute (€
1 9.150,86) e saldo di trattamento di fine rapporto (€ 10.655,23). A sostegno dell'impugnazione di licenziamento la ricorrente ha contestato l'esistenza della giusta causa dedotta dall'avversaria ed ha argomentato circa l'illegittimità del provvedimento disciplinare perché, tra l'altro, non preceduto da alcuna contestazione;
a sostegno delle pretese economiche direttamente derivanti dalla prestazione lavorativa, invece, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14 settembre 2009 al 12 maggio 2011 in nero ed in regola dal 13 maggio 2011 al 16 giugno
2022, di aver svolto mansioni superiori (4 livello del CCNL terziario) rispetto a quelle previste dal 7 livello riconosciuto dalla datrice di lavoro, di aver lavorato sempre dalle
8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 dal lunedì alla domenica (ad eccezione dei pomeriggi del mercoledì e della domenica) fino all'agosto 2018 e con il medesimo orario (ma con l'intera giornata del mercoledì di riposo) da settembre 2018 al licenziamento, di essere stata retribuita per € 300,00 a settimana fino ad agosto 2021 e per € 350,00 a settimana da settembre 2021 al licenziamento, di aver fruito soltanto di due settimane all'anno di ferie, di non aver fruito di alcun permesso, di aver ricevuto la tredicesima mensilità in misura inferiore (tra € 1.000,00 e € 1.200,00) a quella dovuta, di non aver mai ricevuto la quattordicesima mensilità, di aver diritto ad un trattamento di fine rapporto superiore rispetto a quello di € 12.235,38 accantonato dalla datrice di lavoro e già richiesto con separata domanda monitoria (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 gennaio 2023 ha CP_1
chiesto il rigetto sia dell'impugnativa di licenziamento (perché asseritamente preceduto da plurime contestazioni, perché intimato “in un contesto lavorativo di piccola azienda a conduzione familiare” e perché asseritamente richiesto dalla stessa lavoratrice), sia delle ulteriori pretese economiche, contestando lo svolgimento di attività lavorativa in nero, evidenziando di non aver aderito al contratto collettivo richiamato da controparte, negando (del tutto genericamente, va detto subito) lo svolgimento di mansioni diverse da quelle formalmente riconosciute e contestando
(sempre genericamente) l'orario di lavoro dedotto da controparte (cfr. memoria di costituzione).
2 Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, può procedersi all'esame della controversia, prendendosi le mosse dall'impugnativa di licenziamento.
Ebbene, alla luce delle contrapposte difese non v'è dubbio che il licenziamento irrogato dalla convenuta vada dichiarato illegittimo: la datrice di lavoro, infatti, non ha dimostrato né la sussistenza della giusta causa genericamente indicata nel suo provvedimento, né di aver precedentemente contestato formalmente la violazione disciplinare asseritamente commessa dalla lavoratrice.
In applicazione dell'art. 8 della L. 604/1966, dunque, la convenuta va condannata a riassumere entro tre giorni la lavoratrice ovvero a corrisponderle un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 4337/1995 del 18 aprile 1995: “Il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro con violazione delle regole procedimentale previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non è nullo ma illegittimo e le conseguenze di tale illegittimità sono le stesse della mancanza della giusta causa e (ove rilevante) del giustificato motivo (realizzandosi così una piena parificazione tra vizio sostanziale e vizio formale), in ciascuna delle diverse discipline dei licenziamenti, concernenti, rispettivamente: l'area di operatività dell'art. 18 legge
300/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 108/1990, e della relativa reintegrazione nel posto di lavoro;
l'area della tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della legge n. 604/1990, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990; la residua area di libera recedibilità di cui all'art. 4 della stessa legge”). Questo giudice, infatti, ritiene che l'indennità risarcitoria stabilita dalla legge tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità nel caso di specie vada accordata nella misura massima in considerazione della lunghezza
(ultradecennale) del rapporto di lavoro e del motivo (radialmente insussistente) del licenziamento, mentre la maggiorazione fino a dieci mensilità richiesta dalla Pt_1 non può essere riconosciuta in considerazione delle (pacifiche) ridotte dimensioni dell'impresa.
Ciò detto, può passarsi all'esame delle ulteriori pretese della ricorrente, tutte dipendenti dal concreto svolgimento del rapporto.
La prima questione controversa riguarda l'inizio del rapporto di lavoro (cfr. le rispettive difese).
3 All'esito dell'istruttoria orale lo svolgimento dell'attività lavorativa in nero tra il
2009 ed il 2011 va senz'altro ritenuta dimostrata in base alle testimonianze rese da e , valutate anche alla luce del fatto che le testimoni della convenuta Tes_1 Tes_2 non hanno fornito alcuna indicazione sul periodo in questione e la stessa ha del CP_1
tutto ingiustificatamente omesso di comparire per l'interrogatorio formale dell'udienza del 30 ottobre 2024 (cfr. ordinanza del 31 ottobre 2024 per la valutazione della giustificazione fornita dalla resistente per la sua assenza).
Pertanto va accertato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta in nero dal 14 settembre 2009 al 12 maggio 2011 ed in regola dal 13 maggio
2011 al 16 giugno 2022.
La seconda questione controversa riguarda le mansioni concretamente svolte.
Ebbene, sul punto non v'è dubbio che la tesi della lavoratrice meriti di essere condivisa, visto che lo svolgimento di mansioni di addetta alla vendita, oltre ad emergere chiaramente dai motivi di licenziamento addotti dalla stessa datrice di lavoro
(secondo cui la vrebbe fatto pressione sui clienti per l'acquisto di prodotti ed Pt_1
avrebbe commesso errori sui prezzi di vendita dei prodotti del banco salumi, tutte attività evidentemente incompatibili con le mansioni di addetta alla pulizia) e dal contratto di assunzione (cfr. allegato n. 2 del ricorso), va ritenuto dimostrato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in considerazione del fatto che la contestazione della resistente appare tutto fuorché “specifica” (cfr., a fortiori, il primo capitolo di prova formulato nella memoria di costituzione, allorquando la convenuta fa riferimento ad un iniziale svolgimento di mansioni di pulizia, senza operare alcuna precisazione circa l'implicito
– e dunque sostanzialmente confessato – mutamento di mansioni). Anche in questo caso, poi, va valorizzata, in senso sfavorevole alla , l'assenza di quest'ultima CP_1 all'udienza fissata per l'interrogatorio formale.
Per le considerazioni appena svolte va accertato che la svolgeva fin Pt_1
dall'assunzione mansioni ascrivibili al 4 livello del CCNL terziario, maturando il diritto al pagamento delle differenze retributive consequenziali (nessun dubbio, infatti, può sussistere circa tale diritto non soltanto ai sensi dell'art. 36 Cost. implicitamente richiamato dalla ricorrente, ma soprattutto ed in via dirimente per il richiamo di tale
4 contratto dalla stessa datrice di lavoro sia nel contratto di assunzione, che nelle buste paga: cfr. allegati nn. 2 e 9 del ricorso).
Per quanto concerne l'orario di lavoro, la a sostenuto di aver lavorato Pt_1 sempre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 dal lunedì alla domenica (ad eccezione dei pomeriggi del mercoledì e della domenica) fino all'agosto 2018 e con il medesimo orario (ma con l'intera giornata del mercoledì di riposo) da settembre 2018 al licenziamento (cfr. ricorso).
La convenuta, da parte sua, ha contestato genericamente l'osservanza del superiore orario, omettendo, però, di esplicitare quale sarebbe stato l'orario effettivo
(cfr. memoria).
Anche in questo caso, dunque, l'esposizione fattuale della va ritenuta Pt_1 dimostrata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre che in base alle testimonianze assunte all'udienza del 5 giugno 2024, ulteriormente corroborate dall'omessa presentazione della convenuta per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 31 ottobre 2024.
Va accertato, quindi, che la ricorrente lavorava
• dal 14 settembre 2009 ad agosto 2018 lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30, mentre il mercoledì e la domenica soltanto la mattina dalle 8.30 alle 13.30;
• da settembre 2018 al 16 giugno 2022 lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30, la domenica soltanto la mattina dalle 8.30 alle 13.30 ed il mercoledì libero.
Per quanto concerne mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), permessi, ferie e saldo TFR le contestazioni della convenuta sono evidentemente generiche (cfr. memoria), con la conseguenza che i fatti esposti in ricorso vanno ritenuti dimostrati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (senza neppure considerare, ancora una volta, la sottrazione della all'interrogatorio formale) ed i crediti consequenziali vanno CP_1
ritenuti sussistenti secondo quanto calcolato dal c.t.u. con metodologia immune da censure (cfr. relazione in atti).
In definitiva, dunque, la convenuta va condannata al pagamento in favore della ella complessiva somma di € 130.924,70, oltre accessori, a titolo di differenze Pt_1
5 retributive (comprese mensilità aggiuntive indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e saldo di trattamento di fine rapporto).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi, ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
Per la stessa regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna a riassumere entro tre giorni ovvero a CP_1 Parte_1 corrisponderle un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna al pagamento in favore di al pagamento di € CP_1 Parte_1
130.924,70, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
giudiziali, che liquida in € 10.716,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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