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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3305/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025
da
Parte_1
Rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso dall'avv.to Nicola Coccia presso il cui studio in Milano, via Sabotino è elettivamente domiciliato. ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli CP_2 avvocati Vittorio Moresco, Giada Maria Cagnes, Flavio Parigi e Giulia Maccioni e presso lo studio di questi ultimi tre elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Maria alla Porta n. 2, giusta procura in calce alla memoria convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 18 marzo 2020, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo, nei confronti della società Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“in via principale, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento comminato al sig. con lettera datata 7.8.2024 e, per Parte_1
l'effetto, condannare la società convenuta ex art. 2, ovvero 3, 2° comma D.Lgs. n.
23/2015 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato o altro equivalente ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, sino a quella dell'effettiva reintegra, sulla base del tallone mensile di €.
2.238,06; in via subordinata, e salvo gravame, previa ogni e più opportuna declaratoria in ordine alla nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento oggetto di causa, dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento condannando la società a corrispondere l'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima prevista dall'art. 3, 1° comma, D.Lgs. n. 23/2015 di 36 mensilità, o comunque in misura non inferiore a 24 mensilità per complessivi € 53.713,00 (€. 1.918,34 x 14/12 = €
2.238,06 x 24), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso per complessivi € 2.238,06.
Con interessi legali e valutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio e rimborso spese generali in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Con espressa riserva di agire per il pagamento delle differenze retributive tutte maturate in corso di rapporto ed in particolare quelle relative al diritto all'inquadramento superiore ad all'assorbimento del superminimo all'atto del passaggio al 4° livello ccnl”
Deduceva a tal riguardo:
-che, quale dipendente di con decorrenza dal 1 novembre 2016, da ultimo CP_1 addetto all'attività di stoccaggio, il giorno 9 luglio 2024, aveva ricevuto una lettera di contestazione con le quale, in sintesi, gli veniva addebitato di aver insultato e minacciato una collega sul posto di lavoro;
-che, dopo la contestazione, aveva reso le sue giustificazioni, ammettendo di aver avuto una conversazione per questioni private, ma negando di aver insultato (salvo solo per l'epiteto truffatore) la collega e negando di averla minacciata;
-che, nonostante le giustificazioni, con lettera del 7 agosto 2024, era stato licenziato;
-che tale licenziamento deve ritenersi illegittimo per insussistenza del fatto contestato o perché il fatto è punibile solo con sanzione conservativa. Si è costituita la società resistente, contestando le deduzioni avversarie e reclamando la piena legittimità del proprio operato e della decisione assunta proprio a ragione dei comportamenti serbati dal ricorrente dei quali ha messo in evidenza la pervicacia, il carattere ingiurioso e minaccioso.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 13 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. è stato licenziato per i fatti meglio descritti nella lettera Parte_1 consegnatagli il 9 luglio 2024 che, per quanto di interesse, viene di seguito trascritta:
““Il giorno 8.7.2024 durante il Suo turno di lavoro dalle ore 14.30 alle ore 22.30 Lei era assegnato all'attività di (stoccaggio oggetti leggeri) c/o cella A del sito MPX5 Pt_2 sito in Castel San Giovanni.
Alle ore 14.45 circa, nonostante la sua area di lavoro fosse in cella A, Lei si recava presso la cella H e si dirigeva verso la lavoratrice , intenta a svolgere la propria CP_3 attività presso la corsia 164 del piano 3 di cella H. Lei iniziava una conversazione su argomenti di natura strettamente personale, facendo riferimento a contenziosi privati che coinvolgevano entrambi, ed iniziava così ad incalzare la lavoratrice con toni accesi e minacciosi, affermando “perché avete fatto questa cosa ?” e ancora “mi devi 24mila euro”. La lavoratrice , fortemente turbata dalla natura strettamente CP_3 privata della conversazione e dai toni da Lei utilizzati, le chiedeva gentilmente di palarne in altro luogo, dicendo “non parliamone qui. Parliamone con mio marito e con i miei figli”, ma Lei la incalzava insistentemente con le seguenti parole “io ho già parlato con te qui dentro . CP_1
Poco dopo, nonostante la collega , avesse espresso la volontà di non voler CP_3 discutere di questioni private sul luogo di lavoro, Lei la seguiva e Le rivolgeva insulti in tono aggressivo e minaccioso, quali “sei un truffatore”, “bugiarda” e “puttana”.
La collega, evidentemente scossa dagli insulti subiti e fortemente a disagio dal tenore della conversazione, rispondeva dicendo: “Vai via ho la pressione alta e non sto bene”.
Nonostante ciò, Lei continuava insistentemente a rivolgerle i suddetti insulti. La lavoratrice , sempre più turbata, si dirigeva dunque verso la drop zone posta al CP_3 centro della cella H (area designata al deposito di carrelli inutilizzati) nel tentativo di allontanarla, tuttavia poco dopo Lei la raggiungeva con fare minaccioso e le rivolgeva nuovamente gli stessi insulti e appellativi sopracitati.
I toni da Lei usati erano talmente accesi che le lavoratrici e Persona_1 Per_2
, che erano impegnate nell'attività di stow, hanno notato e riportato alla
[...] società il tono di voce elevato e il Suo atteggiamento aggressivo nei confronti della collega . Inoltre, hanno potuto chiaramente sentire che Lei appellava la collega CP_3 con le seguenti parole bugiarda, truffatore, puttana.
Successivamente Lei si allontanava e proseguiva la Sua attività lavorativa presso il piano terzo di cella lasciando la lavoratrice fortemente scossa…” CP_3
La prova delle condotte addebitate può ricavarsi dalle dichiarazioni dei protagonisti, dal racconto di una collega, ma soprattutto dalla registrazione e trascrizione della conversazione (doc. 4 e 5), trascrizione che non è stata, specificatamente contestata da
CP_1
Indiscusso lo spostamento del ricorrente dalla cella A alla cella H dove si trovava la SI , risulta confermato dalle dichiarazioni rese da quest'ultima e dalle CP_3 giustificazioni del sig. , che tra i due sia iniziata una conversazione relativa Pt_1
a questioni di carattere personale.
La lettura della trascrizione offre di tale conversazione toni e contenuti in parte diversi da quelli contestati.
Non è solo il sig. che offende la SI con epiteti, anzi è proprio lei Pt_1 CP_3 che, per prima lo apostrofa con il termine “bugiardo”.
A tale offesa, il ricorrente risponde sì con l'espressione “sei una ladra”, ma l'offesa non sembra aver generato alcun turbamento nella collega che risponde: “ma tu pensi che ho paura di te?”.
La conversazione prosegue poi con uno nuovo scambio di offese, dice la donna
“bugiardo, vergognati”, risponde l'uomo “imbrogliona, ladra”.
Agli insulti dell'uomo, la donna: “vallo a dire a tua moglie”.
Di nuovo l'uomo dà della tuffatrice alla donna e lei risponde dicendogli “imbecille”.
Rincarando la dose, la donna “sparisci che ti lancio lo scanner in testa”.
La trascrizione esclude invece che sia stato pronunciato l'altro epiteto, che la SI
assume esserle stato rivolto per due volte e che è certamente più odioso per una CP_3 donna, ovvero “puttana”. Per il resto e salvo l'epiteto truffatrice sentito dalla collega , ma peraltro Per_2 ammesso anche dal ricorrente, non vi sono altre prove.
Alla stregua degli elementi raccolti, risulta confermato anzi pacifico lo spostamento di postazione, seppur per il tempo della conversazione (la società parla di otto minuti),
così come la discussione su temi estranei al lavoro, quanto alle offese, seppur dette, la loro gravità e carica offensiva risultano sminuite dalla reciprocità.
Seppur risulti accertato che sia stato il ricorrente ad andare a cercare la collega ed ad iniziare la conversazione, non da meno è stata la donna per prima ad insultare ed agli insulti dell'uomo, la stessa ha risposto con altrettanti epiteti.
Ordunque, posto che non risulta che la società abbia assunto alcuna iniziativa verso la SI e che l'essere stata, sua malgrado, coinvolta in una conversazione CP_3 privata e forse non gradita, non l'autorizzava ad insultare il collega e neppure a rispondere ai suoi insulti con altri insulti, la decisione datoriale di agire disciplinarmente solo verso il ricorrente non risulta coerente.
Ciò per le seguenti ragioni: al sig. non può essere, fondatamente ,contestata alcuna minaccia della quale Pt_1 non vi è traccia nella trascrizione.
La SI , al contrario, proferisce al ricorrente la seguente “sparisci che ti CP_3 lancio lo scanner in faccia”.
Non si percepisce nella conversazione alcun turbamento che, anzi, risulta contraddetto da frasi quali “”ma tu pensi che ho paura di te?”; “vallo a dire a tua moglie”.
Ordunque non potendo ritenere che i due comportamenti differiscano per gravità solo perché è stato il sig. a raggiungere la SI e perché questi non se ne è Pt_1 andato subito, ma dopo tre inviti, la decisione della società di non contestare le offese proferite dalla donna è espressione di una valutazione in termini non di disvalore della condotta.
Questo anche a voler valorizzare l'abbandono della postazione lavorativa, l'iniziativa di una conversazione su argomenti personali e il fatto di non esserne andato al primo invito, ma solo dopo circa 8 minuti, non può, comunque, attribuire alla condotta del ricorrente i caratteri della gravità tale da integrare una giusta causa di recesso.
La società, nella propria memoria, richiama i principi e i doveri elementari che incombono su ogni lavoratore anche nei confronti dei colleghi.
Nel caso di specie, tuttavia, per quanto sopra detto, le condotte tenute dal ricorrente, certamente in contrasto con le regole della buona educazione (non di precetti penali perché l'ingiuria non è più reato) e dell'opportunità (è preferibile non parlare di questioni personali sul luogo di lavoro), e finanche della diligenza (per qualche minuto il ricorrente si è distolto dai suoi compiti), non hanno integrato illeciti così gravi da giustificare il recesso. Le parti sociali (art. 224 CCNL), nell'indicare quali siano le condotte che possono determinate il licenziamento, hanno voluto utilizzare l'avverbio “esclusivamente”, per escludere fattispecie diverse da quelle menzionate.
Tra quelle indicate quale causa del recesso, vi è l'alterco ma solo se seguito da vie di fatto, il che non è nel caso di specie.
Neppure può ritenersi sussistente l'ipotesi della recidiva in quanto richiede che vi siano oltre tre recidive e, nel caso in esame, nella lettera di contestazione si fa riferimento a soli due episodi che sommato a quello contestato da ultimo, portano a tre e non oltre.
Le gravi violazioni degli obblighi di cui all'art. 220 CCNL (civici doveri) non pare ricorrente in quanto, come sopra detto, gli insulti sono stati reciproci e non vi sono state minacce e neppure si può ritenere che gli insulti abbiamo turbato la vittima.
Ne consegue che quanto addebitabile al ricorrente può, al più rientrare in un'ipotesi di violazione dei doveri di cui all'art. 220 CCNl, ma di violazione non certamente grave.
La sanzione irrogabile sarebbe stata, quindi, quella conservativa e non già quella espulsiva.
Ciò posto, in punto conseguenze, va richiamata una recente sentenza della Corte Costituzionale chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 3 dlgs 23/15 (sentenza n. 129/24) .
L'ordinanza di rimessione denunciava un contrasto tra la norma ed i principi costituzionali per l'ipotesi in cui, accertata la materialità del fatto, ma ritenuta la sproporzione tra l'illecito e la sanzione, il giudice non potesse applicare la tutela reale.
La Corte ha ritenuto di dover distinguere, riconoscendo la piena legittimità costituzionale della norma che pur prevede la sola tutela indennitaria laddove la contrattazione collettiva non preveda sanzioni conservative, ciò in quanto il legislatore ha possibilità, in tal caso, di scegliere diverse forme di tutela;
ha, invece, pur confermando la legittimità costituzionale della norma, emesso una pronuncia additiva stabilendo “E allora, la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un ‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata”.
In applicazione dei principi enunciati dalla Corte, accertato che le condotte addebitabili al ricorrente (alterco o violazione dei doveri civici) sono sanzionabili con misure conservative, il licenziamento risulta illegittimo in quanto privo del fatto materiale addebitato.
Ne consegue l'obbligo della società di provvedere alla reintegrazione del ricorrente ad al pagamento in favore dello stesso della retribuzione, medio tempore maturate nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione mensile al tallone di € 2238,06.
Il tutto dedotto l'aliunde perceptum e con regolarizzazione contributiva ed assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie il ricorso e, per gli effetti, dichiara l'illegittimità del licenziamento ed ordina alla società l'immediata reintegrazione del ricorrente nonché la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione valida per il calcolo del TFR, al tallone mensile di € 2238,06 nella misura massima di 12 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa;
-condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4000 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 13 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025
da
Parte_1
Rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso dall'avv.to Nicola Coccia presso il cui studio in Milano, via Sabotino è elettivamente domiciliato. ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli CP_2 avvocati Vittorio Moresco, Giada Maria Cagnes, Flavio Parigi e Giulia Maccioni e presso lo studio di questi ultimi tre elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Maria alla Porta n. 2, giusta procura in calce alla memoria convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 18 marzo 2020, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo, nei confronti della società Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“in via principale, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento comminato al sig. con lettera datata 7.8.2024 e, per Parte_1
l'effetto, condannare la società convenuta ex art. 2, ovvero 3, 2° comma D.Lgs. n.
23/2015 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato o altro equivalente ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, sino a quella dell'effettiva reintegra, sulla base del tallone mensile di €.
2.238,06; in via subordinata, e salvo gravame, previa ogni e più opportuna declaratoria in ordine alla nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento oggetto di causa, dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento condannando la società a corrispondere l'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima prevista dall'art. 3, 1° comma, D.Lgs. n. 23/2015 di 36 mensilità, o comunque in misura non inferiore a 24 mensilità per complessivi € 53.713,00 (€. 1.918,34 x 14/12 = €
2.238,06 x 24), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso per complessivi € 2.238,06.
Con interessi legali e valutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio e rimborso spese generali in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Con espressa riserva di agire per il pagamento delle differenze retributive tutte maturate in corso di rapporto ed in particolare quelle relative al diritto all'inquadramento superiore ad all'assorbimento del superminimo all'atto del passaggio al 4° livello ccnl”
Deduceva a tal riguardo:
-che, quale dipendente di con decorrenza dal 1 novembre 2016, da ultimo CP_1 addetto all'attività di stoccaggio, il giorno 9 luglio 2024, aveva ricevuto una lettera di contestazione con le quale, in sintesi, gli veniva addebitato di aver insultato e minacciato una collega sul posto di lavoro;
-che, dopo la contestazione, aveva reso le sue giustificazioni, ammettendo di aver avuto una conversazione per questioni private, ma negando di aver insultato (salvo solo per l'epiteto truffatore) la collega e negando di averla minacciata;
-che, nonostante le giustificazioni, con lettera del 7 agosto 2024, era stato licenziato;
-che tale licenziamento deve ritenersi illegittimo per insussistenza del fatto contestato o perché il fatto è punibile solo con sanzione conservativa. Si è costituita la società resistente, contestando le deduzioni avversarie e reclamando la piena legittimità del proprio operato e della decisione assunta proprio a ragione dei comportamenti serbati dal ricorrente dei quali ha messo in evidenza la pervicacia, il carattere ingiurioso e minaccioso.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 13 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. è stato licenziato per i fatti meglio descritti nella lettera Parte_1 consegnatagli il 9 luglio 2024 che, per quanto di interesse, viene di seguito trascritta:
““Il giorno 8.7.2024 durante il Suo turno di lavoro dalle ore 14.30 alle ore 22.30 Lei era assegnato all'attività di (stoccaggio oggetti leggeri) c/o cella A del sito MPX5 Pt_2 sito in Castel San Giovanni.
Alle ore 14.45 circa, nonostante la sua area di lavoro fosse in cella A, Lei si recava presso la cella H e si dirigeva verso la lavoratrice , intenta a svolgere la propria CP_3 attività presso la corsia 164 del piano 3 di cella H. Lei iniziava una conversazione su argomenti di natura strettamente personale, facendo riferimento a contenziosi privati che coinvolgevano entrambi, ed iniziava così ad incalzare la lavoratrice con toni accesi e minacciosi, affermando “perché avete fatto questa cosa ?” e ancora “mi devi 24mila euro”. La lavoratrice , fortemente turbata dalla natura strettamente CP_3 privata della conversazione e dai toni da Lei utilizzati, le chiedeva gentilmente di palarne in altro luogo, dicendo “non parliamone qui. Parliamone con mio marito e con i miei figli”, ma Lei la incalzava insistentemente con le seguenti parole “io ho già parlato con te qui dentro . CP_1
Poco dopo, nonostante la collega , avesse espresso la volontà di non voler CP_3 discutere di questioni private sul luogo di lavoro, Lei la seguiva e Le rivolgeva insulti in tono aggressivo e minaccioso, quali “sei un truffatore”, “bugiarda” e “puttana”.
La collega, evidentemente scossa dagli insulti subiti e fortemente a disagio dal tenore della conversazione, rispondeva dicendo: “Vai via ho la pressione alta e non sto bene”.
Nonostante ciò, Lei continuava insistentemente a rivolgerle i suddetti insulti. La lavoratrice , sempre più turbata, si dirigeva dunque verso la drop zone posta al CP_3 centro della cella H (area designata al deposito di carrelli inutilizzati) nel tentativo di allontanarla, tuttavia poco dopo Lei la raggiungeva con fare minaccioso e le rivolgeva nuovamente gli stessi insulti e appellativi sopracitati.
I toni da Lei usati erano talmente accesi che le lavoratrici e Persona_1 Per_2
, che erano impegnate nell'attività di stow, hanno notato e riportato alla
[...] società il tono di voce elevato e il Suo atteggiamento aggressivo nei confronti della collega . Inoltre, hanno potuto chiaramente sentire che Lei appellava la collega CP_3 con le seguenti parole bugiarda, truffatore, puttana.
Successivamente Lei si allontanava e proseguiva la Sua attività lavorativa presso il piano terzo di cella lasciando la lavoratrice fortemente scossa…” CP_3
La prova delle condotte addebitate può ricavarsi dalle dichiarazioni dei protagonisti, dal racconto di una collega, ma soprattutto dalla registrazione e trascrizione della conversazione (doc. 4 e 5), trascrizione che non è stata, specificatamente contestata da
CP_1
Indiscusso lo spostamento del ricorrente dalla cella A alla cella H dove si trovava la SI , risulta confermato dalle dichiarazioni rese da quest'ultima e dalle CP_3 giustificazioni del sig. , che tra i due sia iniziata una conversazione relativa Pt_1
a questioni di carattere personale.
La lettura della trascrizione offre di tale conversazione toni e contenuti in parte diversi da quelli contestati.
Non è solo il sig. che offende la SI con epiteti, anzi è proprio lei Pt_1 CP_3 che, per prima lo apostrofa con il termine “bugiardo”.
A tale offesa, il ricorrente risponde sì con l'espressione “sei una ladra”, ma l'offesa non sembra aver generato alcun turbamento nella collega che risponde: “ma tu pensi che ho paura di te?”.
La conversazione prosegue poi con uno nuovo scambio di offese, dice la donna
“bugiardo, vergognati”, risponde l'uomo “imbrogliona, ladra”.
Agli insulti dell'uomo, la donna: “vallo a dire a tua moglie”.
Di nuovo l'uomo dà della tuffatrice alla donna e lei risponde dicendogli “imbecille”.
Rincarando la dose, la donna “sparisci che ti lancio lo scanner in testa”.
La trascrizione esclude invece che sia stato pronunciato l'altro epiteto, che la SI
assume esserle stato rivolto per due volte e che è certamente più odioso per una CP_3 donna, ovvero “puttana”. Per il resto e salvo l'epiteto truffatrice sentito dalla collega , ma peraltro Per_2 ammesso anche dal ricorrente, non vi sono altre prove.
Alla stregua degli elementi raccolti, risulta confermato anzi pacifico lo spostamento di postazione, seppur per il tempo della conversazione (la società parla di otto minuti),
così come la discussione su temi estranei al lavoro, quanto alle offese, seppur dette, la loro gravità e carica offensiva risultano sminuite dalla reciprocità.
Seppur risulti accertato che sia stato il ricorrente ad andare a cercare la collega ed ad iniziare la conversazione, non da meno è stata la donna per prima ad insultare ed agli insulti dell'uomo, la stessa ha risposto con altrettanti epiteti.
Ordunque, posto che non risulta che la società abbia assunto alcuna iniziativa verso la SI e che l'essere stata, sua malgrado, coinvolta in una conversazione CP_3 privata e forse non gradita, non l'autorizzava ad insultare il collega e neppure a rispondere ai suoi insulti con altri insulti, la decisione datoriale di agire disciplinarmente solo verso il ricorrente non risulta coerente.
Ciò per le seguenti ragioni: al sig. non può essere, fondatamente ,contestata alcuna minaccia della quale Pt_1 non vi è traccia nella trascrizione.
La SI , al contrario, proferisce al ricorrente la seguente “sparisci che ti CP_3 lancio lo scanner in faccia”.
Non si percepisce nella conversazione alcun turbamento che, anzi, risulta contraddetto da frasi quali “”ma tu pensi che ho paura di te?”; “vallo a dire a tua moglie”.
Ordunque non potendo ritenere che i due comportamenti differiscano per gravità solo perché è stato il sig. a raggiungere la SI e perché questi non se ne è Pt_1 andato subito, ma dopo tre inviti, la decisione della società di non contestare le offese proferite dalla donna è espressione di una valutazione in termini non di disvalore della condotta.
Questo anche a voler valorizzare l'abbandono della postazione lavorativa, l'iniziativa di una conversazione su argomenti personali e il fatto di non esserne andato al primo invito, ma solo dopo circa 8 minuti, non può, comunque, attribuire alla condotta del ricorrente i caratteri della gravità tale da integrare una giusta causa di recesso.
La società, nella propria memoria, richiama i principi e i doveri elementari che incombono su ogni lavoratore anche nei confronti dei colleghi.
Nel caso di specie, tuttavia, per quanto sopra detto, le condotte tenute dal ricorrente, certamente in contrasto con le regole della buona educazione (non di precetti penali perché l'ingiuria non è più reato) e dell'opportunità (è preferibile non parlare di questioni personali sul luogo di lavoro), e finanche della diligenza (per qualche minuto il ricorrente si è distolto dai suoi compiti), non hanno integrato illeciti così gravi da giustificare il recesso. Le parti sociali (art. 224 CCNL), nell'indicare quali siano le condotte che possono determinate il licenziamento, hanno voluto utilizzare l'avverbio “esclusivamente”, per escludere fattispecie diverse da quelle menzionate.
Tra quelle indicate quale causa del recesso, vi è l'alterco ma solo se seguito da vie di fatto, il che non è nel caso di specie.
Neppure può ritenersi sussistente l'ipotesi della recidiva in quanto richiede che vi siano oltre tre recidive e, nel caso in esame, nella lettera di contestazione si fa riferimento a soli due episodi che sommato a quello contestato da ultimo, portano a tre e non oltre.
Le gravi violazioni degli obblighi di cui all'art. 220 CCNL (civici doveri) non pare ricorrente in quanto, come sopra detto, gli insulti sono stati reciproci e non vi sono state minacce e neppure si può ritenere che gli insulti abbiamo turbato la vittima.
Ne consegue che quanto addebitabile al ricorrente può, al più rientrare in un'ipotesi di violazione dei doveri di cui all'art. 220 CCNl, ma di violazione non certamente grave.
La sanzione irrogabile sarebbe stata, quindi, quella conservativa e non già quella espulsiva.
Ciò posto, in punto conseguenze, va richiamata una recente sentenza della Corte Costituzionale chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 3 dlgs 23/15 (sentenza n. 129/24) .
L'ordinanza di rimessione denunciava un contrasto tra la norma ed i principi costituzionali per l'ipotesi in cui, accertata la materialità del fatto, ma ritenuta la sproporzione tra l'illecito e la sanzione, il giudice non potesse applicare la tutela reale.
La Corte ha ritenuto di dover distinguere, riconoscendo la piena legittimità costituzionale della norma che pur prevede la sola tutela indennitaria laddove la contrattazione collettiva non preveda sanzioni conservative, ciò in quanto il legislatore ha possibilità, in tal caso, di scegliere diverse forme di tutela;
ha, invece, pur confermando la legittimità costituzionale della norma, emesso una pronuncia additiva stabilendo “E allora, la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un ‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata”.
In applicazione dei principi enunciati dalla Corte, accertato che le condotte addebitabili al ricorrente (alterco o violazione dei doveri civici) sono sanzionabili con misure conservative, il licenziamento risulta illegittimo in quanto privo del fatto materiale addebitato.
Ne consegue l'obbligo della società di provvedere alla reintegrazione del ricorrente ad al pagamento in favore dello stesso della retribuzione, medio tempore maturate nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione mensile al tallone di € 2238,06.
Il tutto dedotto l'aliunde perceptum e con regolarizzazione contributiva ed assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie il ricorso e, per gli effetti, dichiara l'illegittimità del licenziamento ed ordina alla società l'immediata reintegrazione del ricorrente nonché la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione valida per il calcolo del TFR, al tallone mensile di € 2238,06 nella misura massima di 12 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa;
-condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4000 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 13 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia