Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' possono, anche in deroga all' articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.
La rivalutazione puo' essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalita':
a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio.
Per i beni gia' rivalutati per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;
b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della societa' o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 ((o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione)) Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passivita', diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.
La rivalutazione non puo' in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nella impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.
La rivalutazione puo' essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalita' di cui alla lettera b) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta. Per le azioni non quotate in borsa e per le quote la rivalutazione puo' essere eseguita nell'inventario e nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la societa' emittente ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni.
Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.