Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 57/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. TORRISI Parte_1 C.F._1
ROSA CA AR e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
TORRISI ROSA CA AR
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BELLA DARIO GIUSEPPE e CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA PAPALE 24 CATANIA presso lo studio dell'avv. DI BELLA
DARIO GIUSEPPE
CONVENUTO
Rimessa per la decisione all'udienza del 24 marzo 2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio - innanzi Parte_1
questo Tribunale - la e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4220/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 14.11.2023 con il quale le veniva ingiunto il pagamento - in solido con e senza dilazione - della somma di € 40.000,00 Controparte_2
oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della odierna opposta, giusto atto di cessione di credito sottoscritto in data 11.01.2023.
Eccepiva parte opponente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla volontà negoziale sottesa all'atto di cessione e alla transazione dell'11.01.2023.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare: sospendere nei confronti dell'odierna opponente, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del 14/11/2023, n. 4220/2023 D.I., e n. 10299/2023 RG, notificato a mani all'odierna opponente in data 18/11/2023; Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla odierna opposta e per l'effetto revocare, annullare, CP_1
modificare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere inefficace nei confronti dell'odierna opponente, il predetto Decreto Ingiuntivo, per tutte le ragioni suesposte;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la CP_1 contestando integralmente l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e
[...] chiedendo a questo G.I.: “Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di cui all'art 649 c.p.c. Nel merito in accoglimento delle argomentazioni sopra riportate rigettare
l'opposizione dichiarandola infondata e confermare integralmente il decreto di ingiunzione di pagamento n. 4220/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 14/11/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo per il combinato disposto degli art. 653 e 654 c.p.c. Condannare controparte al pagamento delle spese del presente processo”.
Con decreto del 27.02.2024 questo G.I. fissava una nuova udienza di comparizione, ai sensi del terzo comma dell'art. 171 bis c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 12.04.2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del d.i. opposto avanzata dall'opponente per difetto di periculum in mora.
All'udienza del 29 maggio 2024 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
24.03.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Indi, all'udienza del 24.03.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
pagina 2 di 7 Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
Con atto di cessione di credito dell'11.01.2023 autenticato nelle firme dal notaio dott. Persona_1
con numero di repertorio 12621 e di raccolta 3984, la cedeva ad Controparte_1 Parte_1 il diritto di credito pari ad euro € 139.000,00, vantato dalla prima nei confronti della
[...] [...]
(già . Controparte_3 Controparte_4
Tale cessione avveniva “pro-soluto”, previa specificazione che il cedente garantiva l'esistenza dei diritti ceduti allo stato degli atti e documenti, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità e/o garanzia in ordine alla solvenza o all'adempimento del debitore ceduto.
Il prezzo della cessione veniva fissato in € 70.000,00 da corrispondersi come segue: € 30.000,00 venivano pagati contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di cessione, con consegna di vaglia postale intestato alla cedente;
€ 40.000,00 tramite cessione della porzione del maggior credito vantato da nei riguardi di . Controparte_2 Controparte_5
Si procedeva, dunque, contestualmente, nel medesimo atto, alla stipulazione di un'altra cessione di credito, cioè quella avente ad oggetto il credito vantato dal nei riguardi del CP_2 CP_5
Sebbene le cessioni de quibus siano state stipulate con un unico atto scritto, esse rimangono due negozi diversi;
segnatamente, la seconda cessione costituisce mezzo di pagamento del saldo prezzo della prima.
Mediante coeva transazione conclusa tra la e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(già , le parti - premettendo il contenzioso intercorso tra la
[...] Controparte_4
e la successivamente denominata - concordavano di Controparte_1 Controparte_4 CP_3
definire transattivamente tale contenzioso attraverso la cessione del credito realizzata l'11.01.2023 in favore di per il prezzo complessivo di € 70.000,00, per la quale il Parte_1 CP_2
prestava garanzia personale di adempimento entro 180 giorni dalla stipulazione (cfr. doc. 2, pag. 4 della produzione documentale di parte convenuta).
Essendo decorsi infruttuosamente 180 giorni dall'11.01.2023 senza il versamento del saldo prezzo né da parte della cessionaria né tramite l'incasso del credito ceduto da , la Controparte_2
si determinava ad agire in giudizio ed otteneva il decreto di ingiunzione n. 4220/2023 Controparte_1
munito della clausola di provvisoria esecuzione, con il quale si ingiungeva in solido ad Parte_1
e il pagamento senza dilazione della somma di euro 40.000,00,
[...] Controparte_2
oltre interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio.
Il ricorso, notificato con il pedissequo decreto ed atto di precetto, non veniva opposto da
[...]
nei termini di legge. CP_2
pagina 3 di 7 invece, proponeva opposizione adducendo quale unico motivo il proprio - Parte_1
presunto - difetto di legittimazione passiva.
L'opposizione è fondata.
Deve, infatti, ritenersi che l'odierna opponente sia estranea all'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo di cessione pattuito e che fosse intenzione delle parti escludere la stessa dall'obbligazione de qua, lasciando unicamente obbligato - a tal fine - . Controparte_2
Giova premettere in diritto che la cessione pro-soluto e la cessione pro solvendo costituiscono due modalità di cessione del credito che si distinguono tra loro per la presenza o meno di obblighi specifici in capo al cessionario.
Tra pro-soluto e pro solvendo la differenza principale risiede nella responsabilità futura del cedente nei confronti del cessionario: in caso di cessione del credito pro-soluto, il cedente garantisce al cessionario solo l'esistenza del credito, e non anche la solvibilità del debitore. Il cessionario acquista dunque i crediti dal cedente senza potersi rivalere nei confronti di quest'ultimo in caso di insolvenza del debitore. Il rischio di non poter conseguire la prestazione grava in questo caso sul cessionario, quale nuovo titolare del credito.
Nel caso della cessione del credito pro solvendo, il cedente garantisce al cessionario non soltanto l'esistenza del credito ceduto, ma anche la solvibilità del debitore ceduto. Il cessionario che acquista i crediti dal cedente ha, quindi, un diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo in caso di insolvenza del debitore. In questa seconda ipotesi il rischio dell'inadempimento è a carico del cedente.
Orbene nel caso di specie l'atto stipulato in data 11.01.2023 con firma autenticata dal notaio Per_1
prevede due cessioni di credito: la prima tra la e la Controparte_6 Parte_1
seconda tra la . Controparte_7 Controparte_2
La prima è certamente riconducibile alla cessione con causa traslativa, cioè la vendita in senso stretto del credito, il cui prezzo risulta pacificamente pagato dalla odierna attrice.
La seconda, invece, configura un mezzo di pagamento del prezzo della prima cessione, c.d. cessione a scopo solutorio, cioè cessione di un credito in luogo dell'adempimento, o datio pro solvendo, ai sensi dell'art. 1198 c.c. che importa un'esenzione dall'obbligazione a beneficio dell'acquirente.
Nessun riferimento viene operato rispetto al diverso istituto dell'accollo esterno (che, se non espressamente dichiarato, non libera il debitore originario accollato ovvero, nel caso de quo,
[...]
che secondo la tesi difensiva di parte convenuta costituirebbe la fattispecie ricorrente Parte_1
nel caso che ci occupa.
pagina 4 di 7 L'odierna opponente deve pertanto ritenersi estranea all'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo di cessione, dal momento che nel corpo dell'atto di cessione non vi è alcun riferimento all'obbligazione di pagamento dei 40.000,00 euro in capo alla stessa.
L'atto di cessione stipulato dalle parti non lascia spazio ad alcuna responsabilità della opponente con riguardo a detto saldo.
Invero dal tenore testuale dell'atto di cessione e dal richiamo espresso agli istituti ex artt. 1180 e 1198
c.c. emerge che unico obbligato al saldo del prezzo di cessione, sia . Controparte_2
Egli, infatti, nell'ambito del medesimo atto, cedeva pro solvendo il proprio credito.
Tale operazione era volta a fornire alla (cessionaria) la garanzia personale del Controparte_1
(cedente) per la – eventuale - mancata realizzazione del credito. CP_2
Nessuna responsabilità veniva, invece, prevista - in seno al contratto di cessione - in capo alla odierna opponente, per l'ipotesi – poi effettivamente verificatasi - di insolvenza del debitore ceduto CP_5
[...]
Ne discende che – contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta – la previsione recata dall'atto di cessione dell'11.01.2023 secondo cui “...contestualmente, con il presente atto, il Sig.
[...]
cede alla società che, come sopra rappresentata, accetta ed Controparte_2 Controparte_1
acquista pro solvendo ex art. 1267 c.c. e non pro soluto il credito complessivo di € 40.000,00 quale quota parte del maggior credito di euro 230.000,00 costituente il prezzo di vendita dovuto dal Sig.
[…] in virtù del contratto preliminare di compravendita […] come detto, tale ultima Controparte_5
cessione viene fatta pro solvendo ex art. 1267 c.c. con la conseguenza che sino all'effettivo incasso di tale importo il Sig. resterà obbligato nei confronti della e Controparte_2 Controparte_1
risponderà della insolvenza del debitore ceduto sino alla somma di € 40.000,00 poiché tale importo costituisce parte del prezzo della cessione di cui al sub 1) del presente atto” deve essere intesa nel senso per cui la seconda cessione sia stata conclusa in favore di dovendosi, Parte_1
invece escludere – come, del resto, suggerito dalla formulazione letterale del testo (“Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”) – che la stessa sia tenuta all'adempimento di ulteriori obblighi.
Da queste premesse discende che, nell'ipotesi di inadempimento del a rimanere obbligato è CP_5
esclusivamente e non anche Controparte_2 Parte_1
Stesso discorso vale per la transazione dell'11.01.2023, richiamata dalla società ingiungente e da questa prodotta nel giudizio monitorio.
Anche in tale atto rimane estranea ai rapporti di dare/avere esistenti tra Parte_1
e , tanto che nemmeno lo sottoscrive. Controparte_1 Controparte_2
pagina 5 di 7 Va, infatti, rilevato che detta transazione coinvolge unicamente l'odierna opposta, Controparte_2
e la;
l'odierna opponente non vi prende parte ma viene soltanto
[...] Controparte_3
menzionata, quale cessionaria nell'operazione di cessione intercorsa con la Controparte_1
Con la transazione de qua, le parti - in relazione alla seconda cessione e in attuazione del principio di autonomia contrattuale - regolavano i propri rapporti rafforzando il principio di solidarietà tra cedente e ceduto e prevedendo uno specifico termine entro cui il debitore ceduto avrebbe dovuto adempiere per consentire alla di incassare il saldo prezzo della prima cessione. Controparte_1
Segnatamente, al punto 2) della transazione, viene previsto: “ garantisce ex Controparte_2 art 1267 c.c., alla società il credito ceduto di valore pari ad € 40.000,00 (euro Controparte_1 quarantamila virgola zero) con la conseguenza che, sino all'effettivo incasso di tale importo, lo stesso si riconosce debitore nei confronti della in solido con il debitore ceduto e risponderà Controparte_1 della sua eventuale insolvenza sino alla concorrenza della somma di € 40.000,00, poiché tale importo costituisce parte del prezzo della coeva cessione sopra richiamata. Quindi, qualora entro 180 giorni dalla data della presente scrittura il debito non fosse onorato, a propria discrezione, la " CP_1
potrà chiedere il pagamento di detto importo a immediatamente ed a
[...] Controparte_2
prescindere dalla esigibilità del credito ceduto, ed al fine di costituirsi un titolo esecutivo, la
" potrà richiedere da subito ingiunzione di pagamento ex art 633 c.p.c. e Controparte_1 [...]
si obbliga a non opporsi alla ingiunzione rinunciando preventivamente ad ogni Controparte_2 forma di opposizione e/o impugnazione”.
Ne discende che, rispetto alla pretesa creditoria azionata con il d.i. opposto, è Controparte_2
debitore in sostituzione e non in solido con ella. Controparte_8
Invero, la responsabilità del non si aggiunge in via solidale a quella di Controparte_2 [...]
ma la sostituisce. Parte_1
Nessuna responsabilità può, infatti, ravvisarsi in capo all'opponente, che resta totalmente estranea alle operazioni concluse tra , e la . Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_3
Alla luce di quanto detto, l'opposizione proposta deve essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
57/2024 RG, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il d.i. n. 4220/2023 e per l'effetto lo revoca;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 286,00 per spese e € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Catania, addì 9.6.2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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