Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3083
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Sentenza 13 giugno 2025

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Il Tribunale di Catania, Sezione Quarta Civile, in persona del giudice unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un soggetto, attore, che ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4220/2023 emesso dallo stesso Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in solido con altro soggetto, della somma di € 40.000,00 oltre interessi e spese, in favore di una società, opposta, in virtù di un atto di cessione di credito stipulato in data 11.01.2023. L'attore opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la volontà negoziale delle parti di escluderlo dall'obbligazione di pagamento del saldo prezzo della cessione. Ha pertanto chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca o inefficacia nei suoi confronti. La società opposta si è costituita contestando l'opposizione, chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese. In via preliminare, il giudice aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria per difetto di periculum in mora.

Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'atto di cessione di credito dell'11.01.2023, che prevedeva due cessioni distinte: la prima, tra un soggetto e l'attore opponente, con causa traslativa e prezzo pacificamente pagato dall'attore; la seconda, tra un altro soggetto e la società opposta, configurata come mezzo di pagamento del saldo prezzo della prima cessione, qualificabile come datio pro solvendo ai sensi dell'art. 1198 c.c. Il giudice ha ritenuto che, in base al tenore letterale dell'atto di cessione e al richiamo agli istituti di cui agli artt. 1180 e 1198 c.c., l'unico obbligato al saldo del prezzo di cessione fosse il soggetto che aveva effettuato la seconda cessione, il quale cedeva pro solvendo il proprio credito, garantendo l'esistenza del credito ceduto ma non la solvibilità del debitore ceduto, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo in caso di insolvenza. Pertanto, l'attore opponente è stato ritenuto estraneo all'obbligazione di pagamento del saldo prezzo, poiché nessuna responsabilità era stata prevista in suo capo per l'ipotesi di insolvenza del debitore ceduto. Anche la coeva transazione, richiamata dalla società ingiungente, è stata interpretata nel senso di escludere la responsabilità dell'opponente, coinvolgendo unicamente l'opposta e gli altri soggetti. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la società opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore opponente, liquidate come da dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3083
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 3083
    Data del deposito : 13 giugno 2025

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