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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 3081 / 2024
TRIBUNALE DI FOGGIA
Volontaria - Seconda Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Filomena Mari Presidente dr. Giuseppe Sciscioli Giudice
dr.ssa Antonella Cea Giudice rel. all'esito dell'udienza del 4.4.2025; nel procedimento iscritto al n. r.g.v.g. 3081/2024 promosso da:
, in persona del Curatore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ROCCO MARINO, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
resistente contumace
OSSERVA
Con ricorso depositato il 30.10.2024 il ha dedotto: Parte_1
1) che in data 5.2.2014 il Tribunale di Foggia, giusta sentenza n. 7/2014, ha dichiarato il fallimento di di;
2) che il fallimento della società ha comportato anche il Parte_1 Parte_1
fallimento del socio accomandatario;
3) che diretta conseguenza del fallimento Parte_1
in proprio del socio accomandatario è la perdita della disponibilità dei suoi beni personali, i quali vengono acquisiti all'attivo fallimentare ex art. 42 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 4) che il fallito
[...]
era titolare, al momento della dichiarazione di fallimento, dei diritti di proprietà Parte_1
pari alla quota del 50% sugli immobili siti a Pietramontecorvino, come meglio descritti in atti, mentre i restanti diritti di proprietà pari al 50% sono di 5) che in Controparte_1 Controparte_1
data 9.4.2014, ha stipulato con un contratto di locazione a uso commerciale, Controparte_2
regolarmente registrato, avente a oggetto gli immobili de quibus; 6) che sui beni oggetto del contratto di locazione è stata trascritta la sentenza di fallimento;
7) che la società conduttrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione, sicché il ha chiesto e ottenuto la convalida di Parte_1
sfratto per morosità e pedissequo decreto ingiuntivo (Trib. Foggia, R.G. n. 2410/2018); 8) che
[...]
ha proposto opposizione di terzo alla convalida di sfratto (Trib. Foggia, R.G. n. Controparte_1
6218/2018); 9) che nell'ambito di detto giudizio il Giudice ha chiesto di sanare il difetto di autorizzazione della comunione ex art. 182 c.p.c.; 10) che con pec del 28.10.2024 il Curatore
Fallimentare ha convocato per deliberare sulla “convalida sfratto per morosità Controparte_1
della società al contratto di locazione del 09.04.2024, ed ingiunzione di pagamento Controparte_2
giusta ordinanza del 10.05.2018, rgn 2410/2018, G.I. De Palma, Tribunale di Foggia;
rilascio autorizzazione al , R.G.F.N. 3/2014, in persona Parte_1
del Curatore Fallimentare dr. , ad agire in giudizio, per richiedere lo sfratto per Parte_2 morosità e l'ingiunzione di pagamento per tutti canoni non pagati, nei confronti dell'affittuario
; -delibere connesse e consequenziali”; 11) che con pec del 30.10.2024 Controparte_3
ha comunicato di non poter partecipare alla convocazione indetta;
12) che Controparte_1
pertanto non si è formata una maggioranza per l'assunzione della deliberazione avente ad oggetto il compimento di atti di ordinaria amministrazione, altresì urgenti;
13) che è evidente il disaccordo tra i comunisti, manifestato con il procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da CP_1
e l'impossibilità di addivenire alla formazione di una maggioranza.
[...]
Ha dunque concluso chiedendo di “autorizzare il Parte_1
ad agire e resistere in giudizio, per richiedere lo sfratto per morosità e l'ingiunzione
[...]
di pagamento per tutti canoni non pagati, nei confronti dell'affittuario Controparte_3
, con sede in Via Roma 49, Riccia (CB), C.F. e P.iva anche in relazione
[...] P.IVA_1
ai procedimenti del Tribunale di Foggia, RGn. 6218/2018 e RGn. 2410/2018, nonché a compiere tutti gli atti consequenziali;
di assumere le determinazioni per la migliore amministrazione della cosa comune, prevedendo se nel caso la nomina di un amministratore”. Vinte le spese.
Nessuno si è costituito per nonostante la ritualità della notifica: ne va dunque Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale, all'udienza del 4.4.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
L'art. 1105 co. 4 c.c. disciplina esclusivamente ipotesi riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune, per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata (Cass. n. 5889/2001). Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato la mancata formazione della maggioranza Parte_1
per agire in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto di locazione, atteso il grave inadempimento della società conduttrice nel pagamento dei canoni.
Senonché mette conto osservare che, sulla scorta delle stesse allegazioni del ricorrente e della documentazione da questo offerta, non solo il contratto di locazione, su istanza dello stesso
, è stato già risolto con ordinanza di convalida di sfratto del 10.5.2018 (cfr. doc. 6), ma Parte_1 anche che l'odierno resistente ha promosso opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto (cfr. doc. 12 fasc. ricorrente).
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di espresso dissenso dei due soli condomini in ordine alla opportunità di promuovere e coltivare il giudizio di risoluzione contrattuale, essendo esclusa la possibilità di formazione di una maggioranza, ed essendo, altresì e per ciò stesso, esclusa ogni presunzione di consenso o di utile gestione, si rende necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105 c.c. (cfr. Cass. n. 3043/1962; 4261/1991; 9113/1995).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, è agevole derivarne che il contrasto determinatosi fra le odierne parti – emerso solo a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione alla convalida di sfratto da parte del resistente – avrebbe dovuto essere preventivamente risolto mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 c.c.: il che, nella specie, non è avvenuto avendo l'odierno ricorrente già ottenuto la pronuncia di risoluzione del contratto.
La situazione fattuale di contrasto tra le parti non è dunque sussumibile nella fattispecie di inerzia prevista dall'art. 1105 c.c., ma deve piuttosto ricondursi a una vicenda contenziosa, tra l'altro già sub iudice.
Ne discende pertanto il rigetto della domanda.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Foggia, il
4.4.2025.
IL PRESIDENTE
Filomena Mari
TRIBUNALE DI FOGGIA
Volontaria - Seconda Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Filomena Mari Presidente dr. Giuseppe Sciscioli Giudice
dr.ssa Antonella Cea Giudice rel. all'esito dell'udienza del 4.4.2025; nel procedimento iscritto al n. r.g.v.g. 3081/2024 promosso da:
, in persona del Curatore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ROCCO MARINO, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
resistente contumace
OSSERVA
Con ricorso depositato il 30.10.2024 il ha dedotto: Parte_1
1) che in data 5.2.2014 il Tribunale di Foggia, giusta sentenza n. 7/2014, ha dichiarato il fallimento di di;
2) che il fallimento della società ha comportato anche il Parte_1 Parte_1
fallimento del socio accomandatario;
3) che diretta conseguenza del fallimento Parte_1
in proprio del socio accomandatario è la perdita della disponibilità dei suoi beni personali, i quali vengono acquisiti all'attivo fallimentare ex art. 42 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 4) che il fallito
[...]
era titolare, al momento della dichiarazione di fallimento, dei diritti di proprietà Parte_1
pari alla quota del 50% sugli immobili siti a Pietramontecorvino, come meglio descritti in atti, mentre i restanti diritti di proprietà pari al 50% sono di 5) che in Controparte_1 Controparte_1
data 9.4.2014, ha stipulato con un contratto di locazione a uso commerciale, Controparte_2
regolarmente registrato, avente a oggetto gli immobili de quibus; 6) che sui beni oggetto del contratto di locazione è stata trascritta la sentenza di fallimento;
7) che la società conduttrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione, sicché il ha chiesto e ottenuto la convalida di Parte_1
sfratto per morosità e pedissequo decreto ingiuntivo (Trib. Foggia, R.G. n. 2410/2018); 8) che
[...]
ha proposto opposizione di terzo alla convalida di sfratto (Trib. Foggia, R.G. n. Controparte_1
6218/2018); 9) che nell'ambito di detto giudizio il Giudice ha chiesto di sanare il difetto di autorizzazione della comunione ex art. 182 c.p.c.; 10) che con pec del 28.10.2024 il Curatore
Fallimentare ha convocato per deliberare sulla “convalida sfratto per morosità Controparte_1
della società al contratto di locazione del 09.04.2024, ed ingiunzione di pagamento Controparte_2
giusta ordinanza del 10.05.2018, rgn 2410/2018, G.I. De Palma, Tribunale di Foggia;
rilascio autorizzazione al , R.G.F.N. 3/2014, in persona Parte_1
del Curatore Fallimentare dr. , ad agire in giudizio, per richiedere lo sfratto per Parte_2 morosità e l'ingiunzione di pagamento per tutti canoni non pagati, nei confronti dell'affittuario
; -delibere connesse e consequenziali”; 11) che con pec del 30.10.2024 Controparte_3
ha comunicato di non poter partecipare alla convocazione indetta;
12) che Controparte_1
pertanto non si è formata una maggioranza per l'assunzione della deliberazione avente ad oggetto il compimento di atti di ordinaria amministrazione, altresì urgenti;
13) che è evidente il disaccordo tra i comunisti, manifestato con il procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da CP_1
e l'impossibilità di addivenire alla formazione di una maggioranza.
[...]
Ha dunque concluso chiedendo di “autorizzare il Parte_1
ad agire e resistere in giudizio, per richiedere lo sfratto per morosità e l'ingiunzione
[...]
di pagamento per tutti canoni non pagati, nei confronti dell'affittuario Controparte_3
, con sede in Via Roma 49, Riccia (CB), C.F. e P.iva anche in relazione
[...] P.IVA_1
ai procedimenti del Tribunale di Foggia, RGn. 6218/2018 e RGn. 2410/2018, nonché a compiere tutti gli atti consequenziali;
di assumere le determinazioni per la migliore amministrazione della cosa comune, prevedendo se nel caso la nomina di un amministratore”. Vinte le spese.
Nessuno si è costituito per nonostante la ritualità della notifica: ne va dunque Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale, all'udienza del 4.4.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
L'art. 1105 co. 4 c.c. disciplina esclusivamente ipotesi riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune, per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata (Cass. n. 5889/2001). Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato la mancata formazione della maggioranza Parte_1
per agire in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto di locazione, atteso il grave inadempimento della società conduttrice nel pagamento dei canoni.
Senonché mette conto osservare che, sulla scorta delle stesse allegazioni del ricorrente e della documentazione da questo offerta, non solo il contratto di locazione, su istanza dello stesso
, è stato già risolto con ordinanza di convalida di sfratto del 10.5.2018 (cfr. doc. 6), ma Parte_1 anche che l'odierno resistente ha promosso opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto (cfr. doc. 12 fasc. ricorrente).
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di espresso dissenso dei due soli condomini in ordine alla opportunità di promuovere e coltivare il giudizio di risoluzione contrattuale, essendo esclusa la possibilità di formazione di una maggioranza, ed essendo, altresì e per ciò stesso, esclusa ogni presunzione di consenso o di utile gestione, si rende necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105 c.c. (cfr. Cass. n. 3043/1962; 4261/1991; 9113/1995).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, è agevole derivarne che il contrasto determinatosi fra le odierne parti – emerso solo a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione alla convalida di sfratto da parte del resistente – avrebbe dovuto essere preventivamente risolto mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 c.c.: il che, nella specie, non è avvenuto avendo l'odierno ricorrente già ottenuto la pronuncia di risoluzione del contratto.
La situazione fattuale di contrasto tra le parti non è dunque sussumibile nella fattispecie di inerzia prevista dall'art. 1105 c.c., ma deve piuttosto ricondursi a una vicenda contenziosa, tra l'altro già sub iudice.
Ne discende pertanto il rigetto della domanda.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Foggia, il
4.4.2025.
IL PRESIDENTE
Filomena Mari