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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Specializzata in materia di Imprese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 627/2020 RG vertente
TRA
C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Ditaranto ed elettivamente domiciliato in Montescaglioso presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
(P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Roberto Pulignano ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio dell'avv.
Michele Messina
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 719/2020 del Tribunale di Potenza;
impugnazione liquidazione quota sociale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.5.2016, in qualità Parte_1
di ex socio della conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Potenza la deducendo che: era receduto Controparte_1
dalla società convenuta il 20.2.2014; aveva chiesto alla società la liquidazione della sua quota societaria;
la società aveva offerto la somma di Euro 40.000,00; egli aveva avviato la procedura di nomina di un esperto ex art. 2473, terzo comma c.c. per ottenere la determinazione del valore di mercato della propria quota sociale pari a un terzo;
l'esperto nominato dal Tribunale aveva stimato in Euro 62.209,00 il valore della partecipazione sociale del socio receduto. Chiedeva: di emettere ordinanza di pagamento, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., nei limiti della somma di Euro 62.209,00; di accertare l'erroneità e/o iniquità della valutazione del patrimonio sociale della società convenuta effettuata dall'esperto dr.ssa nominata dal Presidente del Tribunale Per_1
di Matera;
di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1349 c.c., che il valore della quota societaria del socio receduto, alla data di efficacia del diritto di recesso, ammonta a €
121.098,00 o alla maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio;
di condannare la a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 121.098,00 o la maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio.
Costituendosi, sosteneva l'infondatezza della Controparte_1
domanda.
In corso di causa veniva emessa ordinanza, ex art. 186 bis c.p.c., di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 40.000,00.
2. Con sentenza n. 719/2020 pubblicata in data 13.10.2020, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda;
- revocava l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; - condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate in
Euro 13.430,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario.
In particolare, Il Tribunale osservava che titolare del 33,33% del Parte_1
capitale sociale della sino al 20.2.2014, data di Controparte_1 comunicazione del recesso dalla società con contestuale richiesta di liquidazione delle proprie quote, dopo avere richiesto e ottenuto ai sensi dell'art. 2473, terzo comma c.c. la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Matera di un esperto arbitratore che determinasse il valore della società, e conseguentemente il valore delle rispettive quote sociali al momento del recesso, aveva impugnato ai sensi degli artt. 1349 e 2473 c.c. la stima effettuata dall'esperto dr.ssa la quale aveva determinato il valore della Per_1
società in € 186.645,45, e il valore della quota in € 62.209,00, ritenendo che la determinazione del terzo arbitratore fosse erronea e/o iniqua, per le seguenti ragioni:
1) le immobilizzazioni immateriali erano state valutate sulla base del presumibile valore corrente e nel rispetto del principio di prudenza non è stato attribuito nessun valore: alle spese di ricerca e sviluppo, ai software e alle altre immobilizzazioni immateriali non era possibile assegnare un valore di cessione ed un'autonomia funzionale;
il ragionamento non era condivisibile;
le “Spese di ricerca e sviluppo” pari a € 99.802,78, si riferivano a costi e spese sostenuti, non in relazione all'acquisto di un bene o di un diritto individuato, ma a benefici economici che si sarebbero manifestati in più esercizi, pertanto, i costi di ricerca e di sviluppo aventi utilità pluriennale, potevano essere iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale del bilancio ed essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;
2) l'esperto aveva determinato il valore attribuito all'avviamento ai sensi dell'art. 2 comma 4 DPR 460/1996, attribuendo il valore di € 5.474,16; tale norma prevedeva che
“il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3.”; quindi, per la valutazione dell'avviamento il criterio principale di riferimento era lo studio di settore e, solo in difetto, quello della percentuale di redditività; l'Esperto aveva invece fatto ricorso alla metodologia alternativa della percentuale di redditività senza dare atto in perizia dell'assenza degli studi di settore o della ragione per cui si era discostato dal criterio principale;
inoltre era incorso nel grossolano errore di non moltiplicare la redditività media ottenuta per tre, pertanto aveva attribuito all'avviamento il valore di € 5.474,16= (pag. 4 perizia) invece di 16.422,48= (ovvero
5.474,16 x 3); il grossolano errore aveva inciso negativamente nella determinazione del valore complessivo dell'avviamento per l'importo di € 10.948,32 e della quota per l'importo di € 3.649,44;
3) l'esperto aveva tenuto conto della sentenza n. 4259 notificata all'azienda in data
13.05.2015 attestante l'esistenza di un debito di € 65.916,02 non presente in bilancio ma relativo ad un contenzioso risalente al 2008; all'origine del debito c'era un decreto ingiuntivo emesso nel 2002 e appariva strano che di detto debito non vi fosse traccia nei bilanci di esercizio neppure sotto forma di accantonamento;
esso avrebbe dovuto essere ininfluente nella determinazione del valore della quota in quanto successivo di ben 15 mesi alla data del recesso;
4) la perizia era carente di informazioni essenziali, con riferimento in primis alle partecipazioni in altre imprese, alla valutazione dell'avviamento con il criterio alternativo invece che con quello principale degli studi di settore, e di conseguenza non consentiva di pervenire ad una esatta quantificazione del valore della società, della partecipazione societaria e del pregiudizio arrecato al socio receduto dagli errori di valutazione.
Poi, il Tribunale richiamava i principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, secondo i quali l'esperto, nell'espletamento del suo incarico di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto, deve procedere con equo apprezzamento, effettuando valutazioni ancorate a criteri obiettivi desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, impugnabili per manifesta iniquità in presenza di una valutazione inferiore alla metà di quella equa o per manifesta erroneità in presenza di errore evidente di applicazione delle regole tecniche di settore di competenza dell'esperto.
Concludeva che la stima dell'esperto nominato dal Tribunale di Matera non poteva essere considerata erronea o iniqua, risultando, dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU dott. , che la relazione redatta dalla dott.ssa era Per_2 Per_3
corretta sia relativamente ai criteri di analisi utilizzati sia relativamente alla valutazione economica finale, essendovi tra la relazione del dott. e quella della dott.ssa Per_2
una differenza di circa Euro 200,00. Per_3
3. Con atto di citazione notificato in data 3.12.2020, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 719/2020, chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare l'effettivo valore della quota in Euro 123.200,00 (detratta la somma di Euro
40.000,00 già pagata) e di condannare la a pagare in Controparte_1
favore di la somma pari al valore della quota sociale determinata, Parte_1
oltre interessi di mora al tasso legale applicabile in materia di imprese.
Deduceva, in particolare:
3.1. l'erronea e/o omessa interpretazione della domanda attorea, con violazione dell'art. 112 c.p.c.; sosteneva che il Tribunale non avesse tenuto conto della circostanza che la domanda attorea era una domanda di condanna, previo accertamento dell'effettivo valore della quota societaria, e non una domanda di mero accertamento;
riteneva che il Tribunale, una volta confermato, in buona sostanza, il valore accertato dall'esperto, avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento della somma accertata, detratta la somma di Euro
40.000,00, corrisposta dopo l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;
3.2. l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 186 bis c.p.c.; sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente revocato l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., poiché, confermata la stima fatta dall'esperto del valore della quota societaria in
Euro 62.209,00 e considerata l'emissione del provvedimento anticipatorio di condanna (di Euro 40.000,00) avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento della restante somma, potendosi invece revocare l'ordinanza anticipatoria di condanna solo in caso di accertamento del valore della quota in misura pari a zero;
3.3. l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1349 c.c.; sosteneva che la manifesta iniquità non dovesse necessariamente coincidere con la sproporzione ultra dimidium di cui all'art. 1448 c.c., essendo essa ravvisabile anche in caso di rilevante sperequazione, sussistente anche per scostamenti di valore pari al 10%;
3.4. l'erronea valutazione del valore della quota societaria;
sosteneva che l'elaborato della dott.ssa risultava carente e che la CTU redatta dal dott. Per_1
presentava forti criticità; produceva una consulenza di parte a firma del Per_2
dott. dalla quale emergevano gli errori presenti nella relazione della Per_4
dott.ssa e del dott. ; Per_1 Per_2
3.5. prospettava l'opportunità di disporre l'espletamento di una nuova CTU.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.3.2021 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1
vittoria di spese di lite.
5. All'udienza del 4.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello risulta in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei termini di seguito indicati.
6.1. Per ragioni di ordine logico-giuridico appare opportuno procedere dapprima all'esame del terzo, quarto e quinto motivo di appello, con i quali è stata censurata la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto non sussistente l'erroneità o iniquità della stima della quota effettuata dall'esperto nominato dal Tribunale di Matera, dott.ssa Detti motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro Per_1
intima connessione.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante: col terzo motivo di appello, che la manifesta iniquità non doveva necessariamente coincidere con la sproporzione ultra dimidium di cui all'art. 1448 c.c., essendo essa ravvisabile anche in caso di rilevante sperequazione sussistente anche per scostamenti di valore pari al 10%; col quarto motivo di appello, che l'elaborato della dott.ssa risultava carente e che la CTU redatta dal dott. Per_1 presentava forti criticità, come emergeva da una consulenza di parte a firma Per_2
del dott. che produceva;
col quinto motivo di appello, che era opportuno Per_4
disporre l'espletamento di una nuova CTU.
I motivi sono infondati.
Ed invero, osserva la Corte che, per espressa previsione dell'art. 2473 terzo comma c.c., ove la stima della partecipazione societaria del socio receduto sia compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c., in forza del quale, se la determinazione dell'esperto è manifestamente iniqua o erronea, la stima della partecipazione è fatta dal giudice.
Ebbene, è evidente che la determinazione dell'esperto -professionista dotato di specifiche competenze tecniche nel settore della valutazione delle imprese- debba essere effettuata mediante applicazione di regole tecniche, con la conseguenza che la valutazione di manifesta iniquità o di manifesta erroneità della stima debba essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all'operato dell'esperto.
Nel caso di specie, dall'elaborato peritale redatto dal CTU dott. nel Persona_5
corso del giudizio di primo grado, anche alla luce delle osservazioni formulate dal CTP di in parte accolte dal CTU, emerge che il valore della partecipazione Parte_1
societaria di alla data del recesso, era pari ad Euro 62.491,18. Parte_1
Considerato che il valore della partecipazione determinato dall'esperto dott.ssa
è pari ad Euro 62.209,00, è evidente che -neanche in applicazione del criterio Per_1
prospettato dall'appellante- sussiste la manifesta iniquità della stima, rilevandosi uno scostamento di soli Euro 282,18 -di gran lunga inferiore al 10%- tra la stima effettuata dall'esperto e la stima elaborata dal CTU.
Né vi è prova della manifesta erroneità della stima effettuata dall'esperto, considerato che essa non emerge dalla CTU redatta dal dott. , in quanto Persona_6
congruamente motivata e priva di vizi logico giuridici, anche tenuto conto della risposta fornita alle osservazioni formulate dal dott. CTP di Per_7 [...]
Né si può tener conto del contenuto della consulenza di parte prodotta per Parte_1
la prima volta in sede di appello, contestato dalla parte appellata, che ha eccepito “la inammissibilità della produzione stessa ed anche delle contestazioni diverse da quelle che hanno formato oggetto delle osservazioni critiche mosse all'operato del c.t.u. e dello stimatore nel corso del giudizio di primo grado”.
Le argomentazioni sin qui esposte valgono a ritenere non meritevole di accoglimento la richiesta di rinnovazione della CTU espletata in primo grado.
6.2. Occorre ora passare all'esame del primo e secondo motivo di appello, con i quali l'appellante ha lamentato l'omessa condanna della controparte al pagamento del valore della quota societaria e l'erronea revoca, da parte del Tribunale, dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c..
Ha dedotto, in particolare, l'appellante: col primo motivo di appello, che il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che la domanda attorea era una domanda di condanna, previo accertamento dell'effettivo valore della quota societaria, e non una domanda di mero accertamento, con la conseguenza che il Tribunale, una volta confermato, in buona sostanza, il valore accertato dall'esperto, avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento della somma accertata, detratta la somma di Euro 40.000,00, corrisposta dopo l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; col secondo motivo di appello, che il Tribunale aveva erroneamente revocato l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., poiché, confermata la stima fatta dall'esperto del valore della quota societaria in Euro 62.209,00 e considerata l'emissione del provvedimento anticipatorio di condanna (di Euro 40.000,00) avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento della restante somma, potendosi invece revocare l'ordinanza anticipatoria di condanna solo in caso di accertamento del valore della quota in misura pari a zero.
I motivi sono fondati. Ed invero, nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla determinazione del valore della quota di partecipazione sociale del socio receduto, la valutazione della partecipazione effettuata, ai sensi dell'art. 2473 c.c., dall'esperto nominato dal Tribunale è vincolante e completa il contenuto dell'accordo, ma può essere contestata se sia manifestamente errata o iniqua e, in tal caso, ai sensi dell'art. 1349 c.c., la determinazione è fatta dal giudice.
È evidente che la sentenza che rigetti l'impugnazione proposta avverso la determinazione del valore della quota effettuata dall'esperto, respingendo le contestazioni svolte dal socio, ha l'effetto di confermare la validità della determinazione del valore effettuata dall'esperto, che va a completare definitivamente il contenuto dell'accordo.
Nel caso di specie, l'attore in primo grado, oltre a chiedere di accertare l'erroneità e/o iniquità della valutazione della quota di partecipazione effettuata dall'esperto dr.sssa nominata dal Presidente del Tribunale di Matera, ha chiesto di condannare la Per_1
a corrispondergli l'importo pari al valore della propria Controparte_1
quota, come risultante all'esito del giudizio.
Ebbene, osserva la Corte che, tenuto conto della circostanza che la legittimità del recesso da parte del socio non è stata contestata dalla controparte, il Parte_1
socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione, al valore, ormai cristallizzatosi, determinato dall'esperto.
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata Controparte_1
a corrispondere a l'importo di Euro 62.209,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado -
12.5.2016- sino al soddisfo.
Tenuto conto dell'avvenuta pronuncia, nel corso del giudizio di primo grado, dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo di Euro 40.000,00 e considerato che, quando il giudizio si conclude con la pronuncia della sentenza di condanna, l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa -finalizzata ad anticipare gli effetti condannatori della sentenza- risulta sostituita e assorbita dalla sentenza definitoria di condanna, emessa a cognizione piena, si deve concludere che, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui ha disposto la revoca dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., dovendosi solo precisare che, dalla somma oggetto della condanna disposta con la presente sentenza -Euro 62.209,00, oltre interessi legali dal 12.5.2016 sino al soddisfo- dovranno essere detratte le somme già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa.
7. In forza dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue -considerato che la lite si è conclusa con il rigetto dell'impugnazione proposta da avverso la stima effettuata dall'esperto e con la condanna Parte_1
della società al pagamento dell'importo di € Controparte_1
62.209,00, oltre interessi- che sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti di ½ delle spese di lite e la condanna di alla Controparte_1
rifusione della restante metà delle spese di lite sostenute dalla controparte per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e dei parametri medi-.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado -all'esito della quale la stima effettuata dall'esperto nominato dal Tribunale è risultata non manifestamente iniqua od erronea-vengono definitivamente poste a carico di
[...]
Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 719/2020 emessa dal Tribunale di Potenza
e pubblicata in data 13.10.2020, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 62.209,00, oltre interessi legali dal 12.5.2016 sino al soddisfo, a titolo di liquidazione della quota di partecipazione sociale, con la precisazione che dalla detta somma dovranno essere detratte le somme già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa;
b) compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna
[...]
alla rifusione dell'altra metà delle spese di lite sostenute da Controparte_1
così liquidate: Parte_1
• per il primo grado di giudizio:
Euro 772,5 pari a metà delle spese ed Euro 6.715,00 pari a metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado di giudizio:
Euro 1.138,00 pari a metà delle spese ed Euro 7.158,5 pari a metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) pone definitivamente a carico di le spese della CTU espletata in Parte_1
primo grado.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Specializzata in materia di Imprese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 627/2020 RG vertente
TRA
C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Ditaranto ed elettivamente domiciliato in Montescaglioso presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
(P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Roberto Pulignano ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio dell'avv.
Michele Messina
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 719/2020 del Tribunale di Potenza;
impugnazione liquidazione quota sociale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.5.2016, in qualità Parte_1
di ex socio della conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Potenza la deducendo che: era receduto Controparte_1
dalla società convenuta il 20.2.2014; aveva chiesto alla società la liquidazione della sua quota societaria;
la società aveva offerto la somma di Euro 40.000,00; egli aveva avviato la procedura di nomina di un esperto ex art. 2473, terzo comma c.c. per ottenere la determinazione del valore di mercato della propria quota sociale pari a un terzo;
l'esperto nominato dal Tribunale aveva stimato in Euro 62.209,00 il valore della partecipazione sociale del socio receduto. Chiedeva: di emettere ordinanza di pagamento, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., nei limiti della somma di Euro 62.209,00; di accertare l'erroneità e/o iniquità della valutazione del patrimonio sociale della società convenuta effettuata dall'esperto dr.ssa nominata dal Presidente del Tribunale Per_1
di Matera;
di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1349 c.c., che il valore della quota societaria del socio receduto, alla data di efficacia del diritto di recesso, ammonta a €
121.098,00 o alla maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio;
di condannare la a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 121.098,00 o la maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio.
Costituendosi, sosteneva l'infondatezza della Controparte_1
domanda.
In corso di causa veniva emessa ordinanza, ex art. 186 bis c.p.c., di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 40.000,00.
2. Con sentenza n. 719/2020 pubblicata in data 13.10.2020, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda;
- revocava l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; - condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate in
Euro 13.430,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario.
In particolare, Il Tribunale osservava che titolare del 33,33% del Parte_1
capitale sociale della sino al 20.2.2014, data di Controparte_1 comunicazione del recesso dalla società con contestuale richiesta di liquidazione delle proprie quote, dopo avere richiesto e ottenuto ai sensi dell'art. 2473, terzo comma c.c. la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Matera di un esperto arbitratore che determinasse il valore della società, e conseguentemente il valore delle rispettive quote sociali al momento del recesso, aveva impugnato ai sensi degli artt. 1349 e 2473 c.c. la stima effettuata dall'esperto dr.ssa la quale aveva determinato il valore della Per_1
società in € 186.645,45, e il valore della quota in € 62.209,00, ritenendo che la determinazione del terzo arbitratore fosse erronea e/o iniqua, per le seguenti ragioni:
1) le immobilizzazioni immateriali erano state valutate sulla base del presumibile valore corrente e nel rispetto del principio di prudenza non è stato attribuito nessun valore: alle spese di ricerca e sviluppo, ai software e alle altre immobilizzazioni immateriali non era possibile assegnare un valore di cessione ed un'autonomia funzionale;
il ragionamento non era condivisibile;
le “Spese di ricerca e sviluppo” pari a € 99.802,78, si riferivano a costi e spese sostenuti, non in relazione all'acquisto di un bene o di un diritto individuato, ma a benefici economici che si sarebbero manifestati in più esercizi, pertanto, i costi di ricerca e di sviluppo aventi utilità pluriennale, potevano essere iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale del bilancio ed essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;
2) l'esperto aveva determinato il valore attribuito all'avviamento ai sensi dell'art. 2 comma 4 DPR 460/1996, attribuendo il valore di € 5.474,16; tale norma prevedeva che
“il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3.”; quindi, per la valutazione dell'avviamento il criterio principale di riferimento era lo studio di settore e, solo in difetto, quello della percentuale di redditività; l'Esperto aveva invece fatto ricorso alla metodologia alternativa della percentuale di redditività senza dare atto in perizia dell'assenza degli studi di settore o della ragione per cui si era discostato dal criterio principale;
inoltre era incorso nel grossolano errore di non moltiplicare la redditività media ottenuta per tre, pertanto aveva attribuito all'avviamento il valore di € 5.474,16= (pag. 4 perizia) invece di 16.422,48= (ovvero
5.474,16 x 3); il grossolano errore aveva inciso negativamente nella determinazione del valore complessivo dell'avviamento per l'importo di € 10.948,32 e della quota per l'importo di € 3.649,44;
3) l'esperto aveva tenuto conto della sentenza n. 4259 notificata all'azienda in data
13.05.2015 attestante l'esistenza di un debito di € 65.916,02 non presente in bilancio ma relativo ad un contenzioso risalente al 2008; all'origine del debito c'era un decreto ingiuntivo emesso nel 2002 e appariva strano che di detto debito non vi fosse traccia nei bilanci di esercizio neppure sotto forma di accantonamento;
esso avrebbe dovuto essere ininfluente nella determinazione del valore della quota in quanto successivo di ben 15 mesi alla data del recesso;
4) la perizia era carente di informazioni essenziali, con riferimento in primis alle partecipazioni in altre imprese, alla valutazione dell'avviamento con il criterio alternativo invece che con quello principale degli studi di settore, e di conseguenza non consentiva di pervenire ad una esatta quantificazione del valore della società, della partecipazione societaria e del pregiudizio arrecato al socio receduto dagli errori di valutazione.
Poi, il Tribunale richiamava i principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, secondo i quali l'esperto, nell'espletamento del suo incarico di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto, deve procedere con equo apprezzamento, effettuando valutazioni ancorate a criteri obiettivi desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, impugnabili per manifesta iniquità in presenza di una valutazione inferiore alla metà di quella equa o per manifesta erroneità in presenza di errore evidente di applicazione delle regole tecniche di settore di competenza dell'esperto.
Concludeva che la stima dell'esperto nominato dal Tribunale di Matera non poteva essere considerata erronea o iniqua, risultando, dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU dott. , che la relazione redatta dalla dott.ssa era Per_2 Per_3
corretta sia relativamente ai criteri di analisi utilizzati sia relativamente alla valutazione economica finale, essendovi tra la relazione del dott. e quella della dott.ssa Per_2
una differenza di circa Euro 200,00. Per_3
3. Con atto di citazione notificato in data 3.12.2020, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 719/2020, chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare l'effettivo valore della quota in Euro 123.200,00 (detratta la somma di Euro
40.000,00 già pagata) e di condannare la a pagare in Controparte_1
favore di la somma pari al valore della quota sociale determinata, Parte_1
oltre interessi di mora al tasso legale applicabile in materia di imprese.
Deduceva, in particolare:
3.1. l'erronea e/o omessa interpretazione della domanda attorea, con violazione dell'art. 112 c.p.c.; sosteneva che il Tribunale non avesse tenuto conto della circostanza che la domanda attorea era una domanda di condanna, previo accertamento dell'effettivo valore della quota societaria, e non una domanda di mero accertamento;
riteneva che il Tribunale, una volta confermato, in buona sostanza, il valore accertato dall'esperto, avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento della somma accertata, detratta la somma di Euro
40.000,00, corrisposta dopo l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;
3.2. l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 186 bis c.p.c.; sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente revocato l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., poiché, confermata la stima fatta dall'esperto del valore della quota societaria in
Euro 62.209,00 e considerata l'emissione del provvedimento anticipatorio di condanna (di Euro 40.000,00) avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento della restante somma, potendosi invece revocare l'ordinanza anticipatoria di condanna solo in caso di accertamento del valore della quota in misura pari a zero;
3.3. l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1349 c.c.; sosteneva che la manifesta iniquità non dovesse necessariamente coincidere con la sproporzione ultra dimidium di cui all'art. 1448 c.c., essendo essa ravvisabile anche in caso di rilevante sperequazione, sussistente anche per scostamenti di valore pari al 10%;
3.4. l'erronea valutazione del valore della quota societaria;
sosteneva che l'elaborato della dott.ssa risultava carente e che la CTU redatta dal dott. Per_1
presentava forti criticità; produceva una consulenza di parte a firma del Per_2
dott. dalla quale emergevano gli errori presenti nella relazione della Per_4
dott.ssa e del dott. ; Per_1 Per_2
3.5. prospettava l'opportunità di disporre l'espletamento di una nuova CTU.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.3.2021 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1
vittoria di spese di lite.
5. All'udienza del 4.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello risulta in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei termini di seguito indicati.
6.1. Per ragioni di ordine logico-giuridico appare opportuno procedere dapprima all'esame del terzo, quarto e quinto motivo di appello, con i quali è stata censurata la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto non sussistente l'erroneità o iniquità della stima della quota effettuata dall'esperto nominato dal Tribunale di Matera, dott.ssa Detti motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro Per_1
intima connessione.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante: col terzo motivo di appello, che la manifesta iniquità non doveva necessariamente coincidere con la sproporzione ultra dimidium di cui all'art. 1448 c.c., essendo essa ravvisabile anche in caso di rilevante sperequazione sussistente anche per scostamenti di valore pari al 10%; col quarto motivo di appello, che l'elaborato della dott.ssa risultava carente e che la CTU redatta dal dott. Per_1 presentava forti criticità, come emergeva da una consulenza di parte a firma Per_2
del dott. che produceva;
col quinto motivo di appello, che era opportuno Per_4
disporre l'espletamento di una nuova CTU.
I motivi sono infondati.
Ed invero, osserva la Corte che, per espressa previsione dell'art. 2473 terzo comma c.c., ove la stima della partecipazione societaria del socio receduto sia compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c., in forza del quale, se la determinazione dell'esperto è manifestamente iniqua o erronea, la stima della partecipazione è fatta dal giudice.
Ebbene, è evidente che la determinazione dell'esperto -professionista dotato di specifiche competenze tecniche nel settore della valutazione delle imprese- debba essere effettuata mediante applicazione di regole tecniche, con la conseguenza che la valutazione di manifesta iniquità o di manifesta erroneità della stima debba essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all'operato dell'esperto.
Nel caso di specie, dall'elaborato peritale redatto dal CTU dott. nel Persona_5
corso del giudizio di primo grado, anche alla luce delle osservazioni formulate dal CTP di in parte accolte dal CTU, emerge che il valore della partecipazione Parte_1
societaria di alla data del recesso, era pari ad Euro 62.491,18. Parte_1
Considerato che il valore della partecipazione determinato dall'esperto dott.ssa
è pari ad Euro 62.209,00, è evidente che -neanche in applicazione del criterio Per_1
prospettato dall'appellante- sussiste la manifesta iniquità della stima, rilevandosi uno scostamento di soli Euro 282,18 -di gran lunga inferiore al 10%- tra la stima effettuata dall'esperto e la stima elaborata dal CTU.
Né vi è prova della manifesta erroneità della stima effettuata dall'esperto, considerato che essa non emerge dalla CTU redatta dal dott. , in quanto Persona_6
congruamente motivata e priva di vizi logico giuridici, anche tenuto conto della risposta fornita alle osservazioni formulate dal dott. CTP di Per_7 [...]
Né si può tener conto del contenuto della consulenza di parte prodotta per Parte_1
la prima volta in sede di appello, contestato dalla parte appellata, che ha eccepito “la inammissibilità della produzione stessa ed anche delle contestazioni diverse da quelle che hanno formato oggetto delle osservazioni critiche mosse all'operato del c.t.u. e dello stimatore nel corso del giudizio di primo grado”.
Le argomentazioni sin qui esposte valgono a ritenere non meritevole di accoglimento la richiesta di rinnovazione della CTU espletata in primo grado.
6.2. Occorre ora passare all'esame del primo e secondo motivo di appello, con i quali l'appellante ha lamentato l'omessa condanna della controparte al pagamento del valore della quota societaria e l'erronea revoca, da parte del Tribunale, dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c..
Ha dedotto, in particolare, l'appellante: col primo motivo di appello, che il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che la domanda attorea era una domanda di condanna, previo accertamento dell'effettivo valore della quota societaria, e non una domanda di mero accertamento, con la conseguenza che il Tribunale, una volta confermato, in buona sostanza, il valore accertato dall'esperto, avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento della somma accertata, detratta la somma di Euro 40.000,00, corrisposta dopo l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; col secondo motivo di appello, che il Tribunale aveva erroneamente revocato l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., poiché, confermata la stima fatta dall'esperto del valore della quota societaria in Euro 62.209,00 e considerata l'emissione del provvedimento anticipatorio di condanna (di Euro 40.000,00) avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento della restante somma, potendosi invece revocare l'ordinanza anticipatoria di condanna solo in caso di accertamento del valore della quota in misura pari a zero.
I motivi sono fondati. Ed invero, nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla determinazione del valore della quota di partecipazione sociale del socio receduto, la valutazione della partecipazione effettuata, ai sensi dell'art. 2473 c.c., dall'esperto nominato dal Tribunale è vincolante e completa il contenuto dell'accordo, ma può essere contestata se sia manifestamente errata o iniqua e, in tal caso, ai sensi dell'art. 1349 c.c., la determinazione è fatta dal giudice.
È evidente che la sentenza che rigetti l'impugnazione proposta avverso la determinazione del valore della quota effettuata dall'esperto, respingendo le contestazioni svolte dal socio, ha l'effetto di confermare la validità della determinazione del valore effettuata dall'esperto, che va a completare definitivamente il contenuto dell'accordo.
Nel caso di specie, l'attore in primo grado, oltre a chiedere di accertare l'erroneità e/o iniquità della valutazione della quota di partecipazione effettuata dall'esperto dr.sssa nominata dal Presidente del Tribunale di Matera, ha chiesto di condannare la Per_1
a corrispondergli l'importo pari al valore della propria Controparte_1
quota, come risultante all'esito del giudizio.
Ebbene, osserva la Corte che, tenuto conto della circostanza che la legittimità del recesso da parte del socio non è stata contestata dalla controparte, il Parte_1
socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione, al valore, ormai cristallizzatosi, determinato dall'esperto.
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata Controparte_1
a corrispondere a l'importo di Euro 62.209,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado -
12.5.2016- sino al soddisfo.
Tenuto conto dell'avvenuta pronuncia, nel corso del giudizio di primo grado, dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo di Euro 40.000,00 e considerato che, quando il giudizio si conclude con la pronuncia della sentenza di condanna, l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa -finalizzata ad anticipare gli effetti condannatori della sentenza- risulta sostituita e assorbita dalla sentenza definitoria di condanna, emessa a cognizione piena, si deve concludere che, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui ha disposto la revoca dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., dovendosi solo precisare che, dalla somma oggetto della condanna disposta con la presente sentenza -Euro 62.209,00, oltre interessi legali dal 12.5.2016 sino al soddisfo- dovranno essere detratte le somme già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa.
7. In forza dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue -considerato che la lite si è conclusa con il rigetto dell'impugnazione proposta da avverso la stima effettuata dall'esperto e con la condanna Parte_1
della società al pagamento dell'importo di € Controparte_1
62.209,00, oltre interessi- che sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti di ½ delle spese di lite e la condanna di alla Controparte_1
rifusione della restante metà delle spese di lite sostenute dalla controparte per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e dei parametri medi-.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado -all'esito della quale la stima effettuata dall'esperto nominato dal Tribunale è risultata non manifestamente iniqua od erronea-vengono definitivamente poste a carico di
[...]
Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 719/2020 emessa dal Tribunale di Potenza
e pubblicata in data 13.10.2020, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 62.209,00, oltre interessi legali dal 12.5.2016 sino al soddisfo, a titolo di liquidazione della quota di partecipazione sociale, con la precisazione che dalla detta somma dovranno essere detratte le somme già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa;
b) compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna
[...]
alla rifusione dell'altra metà delle spese di lite sostenute da Controparte_1
così liquidate: Parte_1
• per il primo grado di giudizio:
Euro 772,5 pari a metà delle spese ed Euro 6.715,00 pari a metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado di giudizio:
Euro 1.138,00 pari a metà delle spese ed Euro 7.158,5 pari a metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) pone definitivamente a carico di le spese della CTU espletata in Parte_1
primo grado.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria