Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 27/03/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. CO Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 83/2026 nel giudizio iscritto al n. 69092 del registro di segreteria, proposto da:
C. U., c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso, dall’avv. Nazareno Pergolizzi con domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo procuratore contro
INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall’avv.
CO UG;
e Istituto Regionale del Vino e dell’OL, in persona del direttore generale, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Milana per mandato in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato, sito in Palermo, nella via XII Gennaio n. 1/G letti gli atti;
udite le parti come da verbale dell’udienza pubblica del 30 gennaio
FATTO
1)- Con l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 6 febbraio 2023, in riassunzione a seguito della sentenza n. 1040 del 17 novembre 2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarativa del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di questa Corte, il ricorrente C. U. ha premesso che con sentenza n. 99 del 4 febbraio 2016, passata in giudicato, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato in solido l’Istituto Regionale della Vite e del Vino e l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia al pagamento della somma di € 27.111,00 a titolo di retribuzione “parte variabile” calcolata dal gennaio 2001 al dicembre 2008 con gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo ed al versare i maggiori contributi dovuti sulla posizione previdenziale del ricorrente. Il ricorrente evidenziava che l’Istituto Regionale della Vite e del Vino aveva corrisposto la somma di € 35.945,80, ma non aveva provveduto alla ricostruzione della posizione previdenziale. Tenuto conto del fatto che la contribuzione era ormai prescritta, il datore di lavoro aveva depositato presso l’Inps domanda di costituzione di rendita vitalizia riversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione, ma tale domanda non era mai stata esitata dall’Inps.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il suo diritto, ai sensi dell’art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, alla rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi e caduti in prescrizione, in conformità alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 99 del 4 febbraio 2016;
2) per l’effetto, condannare l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale a concludere il procedimento attivato dall’Istituto Regionale del Vino e dell’OL con istanza mod. COD AP81 del 13 dicembre 2018;
3) sempre per l’effetto, condannare l’Istituto Regionale del Vino e dell’OL a versare all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la riserva matematica nella misura di legge, ai sensi dell’art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, ai fini della costituzione della rendita vitalizia in favore del ricorrente; 4) ancora per l’effetto, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento, in favore del ricorrente, degli importi allo stesso dovuti a titolo di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, L. n. 1338/1962, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, maturati a far data dall’insorgenza del diritto e fino alla corresponsione delle relative somme; con vittoria di spese.
2)- Con memoria di costituzione l’INPS ha preliminarmente eccepito l’improponibilità dell’azione e la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, non essendovi la prova della corretta instaurazione del procedimento amministrativo; ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda amministrativa; ha eccepito la prescrizione; ha conclusivamente chiesto il rigetto del ricorso.
3)- Con memoria di costituzione l’Istituto Regionale del Vino e dell’OL ha dedotto di avere posto ogni adempimento di sua competenza per l’esecuzione della sentenza n. 99 del 2016 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, affinché l’INPS potesse evadere la richiesta del C.; ha eccepito la prescrizione; ha dunque chiesto di condannare l’INPS a concludere il procedimento amministrativo e, in subordine, di dichiarare l’assenza di responsabilità di esso Istituto.
4)- Con ordinanza n. 16 del 2025 il Giudice ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, incaricando il dott. Marco Vasta.
5)- Dopo l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio e lo scambio di memorie, all’udienza del 30 gennaio 2026, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c.
per il deposito della sentenza.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei termini che si esporranno.
1)- E’ emerso che con sentenza con sentenza n. 99 del 4 febbraio 2016, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – in parziale accoglimento delle domande proposte dall’odierno ricorrente – condannava l’Istituto Regionale della Vite e del Vino (adesso Istituto Regionale del Vino e dell’OL) – in solido con l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Regione siciliana – a “pagare a U. C. la somma di euro 27.111 a titolo di retribuzione di posizione parte variabile calcolata dal gennaio 2001 al dicembre 2008, con gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo” nonché “a versare i maggiori contributi dovuti sulla posizione previdenziale del ricorrente”.
Successivamente, con nota 30 agosto 2018, ricevuta dall’Istituto il 3 settembre successivo, il C. sollecitava l’Istituto Regionale “a provvedere all’adozione delle necessarie determinazioni amministrative e contabili del caso per provvedere alla ricostruzione della posizione previdenziale dello scrivente in ottemperanza alla sentenza in oggetto, in questa parte rimasta ancora ineseguita”.
Con nota prot. n. 5762 del 2 luglio 2019, l’Ente Regionale comunicava al ricorrente di aver provveduto a richiedere all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale la costituzione di rendita vitalizia reversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione (mod. COD.AP81) in favore del dott. C..
Invero, va sottolineato che con nota prot. n. 8790 del 2 ottobre 2018, indirizzata alla sede I.N.P.S. di Palermo, l’Istituto Regionale rappresentava di dover “procedere al pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro relativi a retribuzioni dal gennaio 2001 a dicembre 2008, a favore del dr. U. C.”; con la predetta nota, il medesimo Istituto Regionale – alla luce “delle vigenti disposizioni che non consentono il versamento da parte della P.A. di contributi relativi a retribuzioni per periodi lavorativa anteriori al quinquennio” – chiedeva all’Ente previdenziale “di voler fornire indicazioni in merito alla possibilità o meno di effettuare il pagamento, considerato che l’obbligo per l’amministrazione fa comunque data dalla sentenza, fornendo in caso positivo le relative modalità operative ed eventuali indicazioni circa il corretto conteggio. In alternativa codesto Ente vorrà fornire istruzioni in merito al calcolo e versamento della riserva matematica al fine della costituzione della prevista rendita vitalizia, a favore del predetto dr. C.”.
Con comunicazione dell’I.N.P.S. di Palermo del 4 ottobre 2018, trasmessa a mezzo PEC, l’Ente previdenziale rappresentava all’Istituto Regionale che “per la contribuzione prescritta si attiva una richiesta di Rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della l. 1338/62 da presentare all’INPS telematicamente”.
La domanda di costituzione di rendita vitalizia riversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione, prot. n. 9228 del 15 ottobre 2018, veniva trasmessa al protocollo informatico della Direzione Provinciale di Messina dell’I.N.P.S. in data 13 dicembre 2018.
Dall’istruttoria è emerso che, nonostante le istanze e i solleciti dell’Istituto Regionale, a sua volta interpellato da C., l’INPS è rimasto inerte in maniera ingiustificata nel corso degli anni.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, come correttamente evocato dal ricorrente, viene a rilievo l’applicazione dell’art. 13 della Legge n. 1338 del 1962, poiché, in conseguenza della prescrizione, l’Istituto Regionale non poteva versare i contributi dovuti per incrementare la pensione del Cambia per effetto della richiamata sentenza n. 99 del 2016 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Va dunque costituita la rendita vitalizia ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962, che stabilisce che: “ Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
Tanto premesso, è evidente che occorre assicurare la tutela previdenziale del ricorrente alla luce della sentenza n. 99 del 2016 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; l’unica tutela offerta dal sistema, come sopra esposto, a causa della prescrizione dei contributi previdenziali, è rappresentata dalla rendita vitalizia ex art. 13 della Legge n. 1338 del 1962.
Il Giudice, al riguardo, ritiene che non possano essere accolte le eccezioni preliminari formulare dall’INPS sul presupposto che il ricorrente non avrebbe dato prova dell’impossibilità della costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro e sul presupposto che difetterebbe la domanda amministrativa anche sotto il profilo che quella presentata dal datore di lavoro non comprende quella del lavoratore.
La Corte osserva che l’Istituto Regionale del Vino e dell’OL si è attivato tempestivamente per la costituzione della rendita in favore del C. e che lo stesso, peraltro, ha ripetutamente sollecitato l’ex datore di lavoro. La mancata costituzione della rendita è scaturita dalla condotta imputabile all’INPS, che non ha mai definito il procedimento amministrativo avviatosi su istanza dell’Istituto Regionale, e non certo a fatti ascrivibili alle altre parti del presente giudizio.
L’INPS non poteva pretendere un comportamento diverso né dal C.
né dall’Istituto Regionale. Non si comprende, peraltro, per quale ragione vi sia stata una prolungata inerzia da parte dell’INPS.
Sul piano processuale, poi, si rammenta che: “Quando il lavoratore agisce per ottenere la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13, comma 5, l. n. 1338/1962 a causa del mancato versamento della riserva matematica da parte del datore di lavoro, sussiste un litisconsorzio necessario tra datore e INPS. Tale esigenza nasce dalla necessità di tutelare in modo equilibrato gli interessi del lavoratore, dell'INPS e del datore di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2025, n. 33461).
Pertanto, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente C. U., ai sensi dell’art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, alla rendita vitalizia pari alla quota di pensione, che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi e prescritti, in conformità alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 99 del 4 febbraio 2016.
2)- Per ciò che attiene alla quantificazione della rendita e degli importi dovuti per la sua costituzione, il Giudice condivide le valutazioni espresse dal c.t.u. dott. Marco Vasta, che ha seguito un percorso logico, coerente e ben argomentato; non sono peraltro emersi elementi per una valutazione diversa.
Per calcolare la riserva matematica il c.t.u. dott. Vasta ha quantificato il beneficio pensionistico teorico relativo alle maggiori contribuzioni prescritte, corrispondente, quindi, alla differenza tra il trattamento pensionistico effettivamente ricevuto e quello che il dott. C. avrebbe avuto diritto di ricevere nell’ipotesi in cui le somme arretrate accertate nella sentenza n. 99 del 2016 fossero state tempo per tempo liquidate in suo favore, concorrendo così alla base pensionabile. La differenza di pensione così ottenuta è stata, quindi, capitalizzata sulla base dei coefficienti attuariali indicati nelle apposite tabelle di cui al D.M. 31/08/2007 utili per calcolare l'onere della riserva matematica di periodi assicurativi nel sistema retributivo, moltiplicando l'aumento della quota retributiva della pensione per i coefficienti specifici legati all’età e al sesso del pensionato. A tale proposito, il c.t.u. ha provveduto a rilevare la misura economica del trattamento pensionistico erogato dall’INPS al ricorrente a decorrere dall’01/02/2009.
Il calcolo della pensione retributiva, quale è quella liquidata al ricorrente, è disciplinato dalla Legge n. 153/1969, dalla Legge n.
335/1995 e dal D. Lgs. n. 503/1992, ed è costituito dalla somma di due distinte quote: quota A) e quota B):
- la Quota A, determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31/12/1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (260 settimane contributive immediatamente precedenti la data di pensionamento) che viene rivalutata per i relativi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni stabiliti dalla Legge n. 297/1982; il valore così ottenuto deve essere moltiplicato per un rendimento annuo (le cd. aliquote di rendimento) che variano a seconda della retribuzione media;
-la Quota B, determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni; se il lavoratore vanta almeno 15 anni di contributi al 31/12/1992 – come nel caso del ricorrente che a detta data vantava n. 26,33 anni di anzianità contributiva comprensiva del riscatto della laurea - il periodo di riferimento coincide con gli ultimi dieci anni di contribuzione anteriori la decorrenza della pensione.
Nell’ambito della normativa applicabile al calcolo delle prestazioni pensionistiche il c.t.u. ha provveduto alla rideterminazione dell’importo del trattamento di pensione che il ricorrente avrebbe potuto percepire con decorrenza dal giorno 01 febbraio 2009, tenendo conto delle diverse e maggiori retribuzioni sopra indicate.
Il c.t.u. ha pure contestualmente quantificato la somma da porre a carico dell’Istituto Regionale -come capitale di copertura- così da procedere alla costituzione della rendita vitalizia.
Tanto premesso, come emerge dal prospetto della pag. 12 della relazione della c.t.u. depositata il 14 novembre 2025, è pari ad euro 57.434,48 l’importo dovuto all’INPS da parte dell’Istituto Regionale in persona del legale rappresentante, a titolo di riserva ai sensi dell’art.
13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, ai fini della costituzione della rendita vitalizia in favore del ricorrente.
Pertanto, l’Istituto Regionale del Vino e dell’OL, in persona del legale rappresentante, va condannato a versare all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, il citato importo di euro 57.434,48 a titolo di riserva ai sensi dell’art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, ai fini della costituzione della rendita vitalizia in favore del ricorrente.
3)- Per quanto attiene alle somme spettanti al C., il Decidente ritiene che non sia fondata l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS e anche dall’Istituto Regionale. Occorre infatti considerare che la sentenza n. 99 del 2016, pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha definito il giudizio instaurato dal C. dinanzi al medesimo Tribunale in riassunzione di quello proposto nel 2008 dinanzi al Tribunale di Messina dichiaratosi incompetente. La tempestività di tale riassunzione, acclarata dal Tribunale di Barcellona, dunque preclude che si possa prospettare la prescrizione.
D’altra parte, l’INPS non poteva essere litisconsorte nel citato giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Barcellona, vertendo la controversia su questioni concernenti il rapporto di lavoro e la retribuzione.
Gli atti posti in essere dal C. e dall’Istituto Regionale, ovverossia i vari solleciti e anche le note dell’Istituto indirizzate all’INPS, inclusa la nota dell’Istituto Regionale concernente la richiesta di costituzione della rendita, hanno ulteriormente interrotto la prescrizione.
Da ciò consegue che va preso in considerazione il prospetto di calcolo elaborato dal c.t.u. dott. Marco Vasta nella pag. 14 e nella pag. 15 della Relazione depositata il 14 novembre 2025. Pertanto, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, degli importi allo stesso dovuti a titolo di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, L. n. 1338/1962, pari ad euro 65.273,33 (di cui euro 55.723,41 per differenze pensionistiche ed euro 9.549,92 per interessi e rivalutazione sino al mese di ottobre 2025) oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di novembre 2025 e sino al soddisfo.
4)- In definitiva, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente C. U.,
ai sensi dell’art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, alla rendita vitalizia pari alla quota di pensione, che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi e prescritti, in conformità alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 99 del 4 febbraio 2016.
Per l’effetto, l’Istituto Regionale del Vino e dell’OL, in persona del legale rappresentante, va condannato a versare all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, l’importo di euro 57.434,48 a titolo di riserva ai sensi dell’art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, ai fini della costituzione della rendita vitalizia in favore del ricorrente. Di conseguenza, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, degli importi allo stesso dovuti a titolo di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, L. n.
1338/1962, pari ad euro 65.273,33 (di cui euro 55.723,41 per differenze pensionistiche ed euro 9.549,92 per interessi e rivalutazione sino al mese di ottobre 2025) oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di novembre 2025 e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va attribuita esclusivamente all’INPS, che va quindi condannato al pagamento -in favore del ricorrente- delle spese di lite quantificate in euro 3.570
(tremilacinquecentosettanta/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. In ragione della complessità delle vicende, tenuto conto della correttezza della condotta amministrativa dell’Istituto del Vino e dell’OL, le spese di lite possono essere compensate per ogni altro rapporto processuale.
In virtù della soccombenza, vanno poste in via definitiva a carico dell’INPS, in persona del legale rappresentante, le spese dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, come liquidate nel separato decreto, pari complessivamente ad euro 4.656 oltre IVA, CP ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente C. U., ai sensi dell’art. 13, L.
12 agosto 1962, n. 1338, alla rendita vitalizia pari alla quota di pensione, che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi e prescritti, in conformità alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 99 del 4 febbraio 2016;
-condanna l’Istituto Regionale del Vino e dell’OL, in persona del legale rappresentante, a versare all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, l’importo di euro 57.434,48 a titolo di riserva ai sensi dell’art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, ai fini della costituzione della rendita vitalizia in favore del ricorrente;
-condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente, degli importi allo stesso dovuti a titolo di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, L. n. 1338/1962, pari ad euro 65.273,33 (di cui euro 55.723,41 per differenze pensionistiche ed euro 9.549,92 per interessi e rivalutazione sino al mese di ottobre 2025) oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di novembre 2025 e sino al soddisfo;
-condanna l’INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento
-in favore del ricorrente- delle spese di lite quantificate in euro 3.570
(tremilacinquecentosettanta/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
-compensa le spese di lite per ogni altro rapporto processuale;
-pone in via definitiva a carico dell’INPS, in persona del legale rappresentante, le spese dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, pari complessivamente ad euro 4.656 oltre IVA, CP ed accessori di legge;
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Così deciso in Palermo, il 30 gennaio 2026 Il Giudice Dott. CO Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato nei modi di legge Palermo, 26 marzo 2026 Pubblicata il 27 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)