Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1069/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
De Amicis, n. 74, presso e nello studio dell'avv. Leone Di Giannantonio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(c.f./P.Iva , in persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Manso (C.F. )
[...] C.F._2 dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliato in Piazza Italia n. 1.
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 9 aprile 2024 agiva in giudizio chiedendo quanto segue: Parte_1
pagina 1 di 10
- nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità del Decreto Dirigenziale di Decadenza da assegnazione alloggio E.R.P. n. 8 del 06.02.2024, annullare il decreto stesso e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia; - valutare la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale sopra esposta;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
2. Il si costituiva in giudizio nel subprocedimento, aperto per valutare l'istanza del Controparte_1
ricorrente di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Dirigenziale di Annullamento n. 8 del 6 febbraio 2024, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
3. A sostegno del ricorso deduceva e sosteneva, tra l'altro, quanto segue: Parte_1
è assegnatario dell'alloggio E.R.P. sito in Pescara alla Via Nora n. 14, di proprietà Parte_1
- lo stesso è “portatore di handicap in situazione di gravità” ed “INVALIDO con TOTALE e CP_3
permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” (doc. 1); - l'ultimo ricovero ospedaliero è del mese di febbraio 2024 (doc.
2); - con Decreto Dirigenziale di Decadenza n. 8 del 06.02.24 veniva decretata, appunto, la decadenza del ricorrente dall'assegnazione del suddetto alloggio E.R.P. vista la perdita dei requisiti per l'assegnazione medesima, sussistendo plurime sentenze di condanna a suo carico (doc. 3)”,
e contestava la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza esponendo la seguente tesi: “Preso atto che, in applicazione della novella legislativa regionale alla situazione giuridica del ricorrente (sentenza di condanna divenuta da ultimo irrevocabile il 21.12.2016), il Controparte_1
ritiene che , ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b-bis), e Parte_1
dell'art. 34, comma 1, lett. d), della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, deve evidenziarsi che le novelle legislative regionali che oggi controparte intende applicare sono state introdotte a partire dall'anno 2018 (quella di nostro interesse è la L.R. 34/2019, in vigore dal 09.11.19). A riguardo, appare opportuno evidenziare, innanzitutto, che sull'irretroattività della novella legislativa ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, la giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata esponendo che in materia di rapporto di locazione che segue all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ed in relazione alla questione “se una normativa sopravvenuta dopo l'assegnazione dell'alloggio, durante il rapporto locativo possa introdurre ulteriori requisiti per mantenerla rispetto a quelli posti dalla legge vigente al tempo del concorso, nonché nuove ipotesi di decadenza” ha spiegato doversi dare risposta positiva a detta questione “in aderenza alla giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, perché il rapporto di locazione che consegue pagina 2 di 10 all'assegnazione nell'ambito di una disciplina pubblicistica è un rapporto di durata;
e perché dunque trova applicazione il principio che la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto e l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso nonché il suo perdurare nel tempo. Con la conseguenza che la nuova legge non è retroattivamente applicabile ai requisiti cui era subordinata la validità del provvedimento di assegnazione né al rapporto di locazione iniziato e concluso sotto l'imperio della legge precedente - come nell'ipotesi in cui sia già intervenuto l'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, che definitivamente sottrae il bene al patrimonio dell'ente ed all'esercizio di quei poteri di tutela - e neppure al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;
mentre è sicuramente applicabile al restante periodo dello stesso rapporto locativo successivo a tale data durante il quale perdurano gli effetti dell'assegnazione: in relazione alla quale ben possono dunque essere introdotti nuovi requisiti per garantirne agli interessati la permanenza, anche nel periodo posteriore alla nuova legge, nonché nuove ipotesi di decadenza per il caso che gli assegnatari non li posseggano o non li conservino nel tempo (Cass.4462/1999; 3231/1987; 3249/1983)” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 1851/2001). È evidente che tale pronuncia, riferendo il concetto di retroattività delle novelle. legislative solamente alla possibilità di loro applicazione anche ai rapporti locatizi già in essere, cristallizza il principio secondo cui la nuova legge, introduttiva di nuove condizioni ostative all'assegnazione e al mantenimento dell'alloggio E.R.P., pur potendosi applicare alle situazioni sopravvenute successivamente alla sua entrata in vigore, non può applicarsi né alle circostanze avvenute prima dell'assegnazione dell'alloggio, né a quelle avvenute prima della sua entrata in vigore. A questo punto, onde meglio definire la legittimità o meno dell'applicazione retroattiva della novella legislativa nella materia di interesse alle circostanze verificatesi prima della sua entrata in vigore (come nel caso di specie), occorre chiarire cosa si intenda con l'espressione “nuove condizioni ostative”. Soccorre a riguardo una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 13314/1999, nella quale, pur riconoscendosi il principio che l'applicazione retroattiva della normativa regionale non incide sul fatto costitutivo dell'assegnazione, limitandosi a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso (i quali in quanto rapporti di durata non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla loro immodificabilità), viene stabilito che non sussiste invero retroattività quando la nuova normativa disciplina situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore, sono suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente normativa: ciò che si verifica quando siano introdotti nuovi presupposti, condizioni e facoltà per il riconoscimento di obblighi inerenti al pregresso fatto generatore, ovvero siano soppressi pagina 3 di 10 o limitati presupposti, condizioni e facoltà per il riconoscimento suddetto, se ancora non avvenuto definitivamente (v. per tutte sul punto Cass. S.U. 1981 n. 40). In buona sostanza, secondo il predetto principio, la retroattività della nuova legge sarebbe ammissibile nella materia in esame allorquando vengano esercitati poteri e facoltà che la precedente normativa non aveva mai considerato, con l'introduzione, quindi, di nuovi presupposti e condizioni inerenti un determinato aspetto giuridico (nel caso di specie quello penale). Al contrario, nel caso della normativa regionale in questione, risultava già prevista, sin dall'inizio, la sanzione della decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P. qualora l'assegnatario, o altro componente del nucleo familiare, avesse adibito l'alloggio medesimo, o zone limitrofe di questo, ad attività illecite (cfr. art 34, comma 1, lett. c, L.R. 96/96 e ss.mm.ii). È evidente, quindi, che l'aspetto della meritevolezza, dal punto di vista penale, al mantenimento dell'alloggio
E.R.P. in capo all'assegnatario era già stato affrontato dal legislatore regionale, tanto che a Parte_1
, fino ad oggi, mai si è potuto contestare il venir meno di tale meritevolezza. Ebbene, se oggi, a
[...]
seguito delle modifiche legislative intervenute, sono state introdotte nuove e più stringenti condizioni ostative riguardanti la sfera penale, incidenti sia sull'assegnazione che sul mantenimento dell'alloggio popolare, ciò non può comportare l'automatica loro applicazione anche alla situazione in esame, laddove il ricorrente diveniva assegnatario, e manteneva tale condizione, in quanto non rientrante in quella previsione, di natura penale, che il legislatore aveva deciso di cristallizzare ab origine. In altri termini, la nuova legge, introduttiva di nuove condizioni ostative all'assegnazione e al mantenimento della stessa, pur potendosi applicare alle situazioni sopravvenute successivamente alla sua entrata in vigore (anche in relazione ai rapporti di locazione sorti anteriormente), non può applicarsi né alle circostanze avvenute prima dell'assegnazione dell'alloggio, né a quelle avvenute prima della sua entrata in vigore. A riguardo, vale la pena riportare anche il seguente arresto: premesso che il principio della irretroattività della legge (sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) deve ritenersi applicabile anche alle norme di ordine pubblico (Cass. 14 giugno 1997, n. 5369; Cass.
21 giugno 1993, n. 6864) si osserva, ancora, che il ricordato principio [della irretroattività della legge] preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente
(Cass. 27 febbraio 1987, n. 2118) [Cass. Civ., Sez. III, (data ud. 18.07.2002), 18.07.2022, n. 10436].
Del resto, che il predetto principio sia fondato è stato riconosciuto anche da un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso il 05.03.22 dal Tribunale di Pescara in una questione simile (N. 223/2022 R.G.): “in ogni caso e in linea più generale, attesa la natura sanzionatoria in senso lato della decadenza dall'assegnazione per intervenuta condanna penale pagina 4 di 10 dell'assegnatario o di suo familiare convivente, non appare nemmeno condivisibile la tesi dell'applicabilità retroattiva delle norme che, modificando la legge regionale 96/1996, introducono nuove ipotesi di decadenza dall'assegnazione” (doc. 4). Ebbene, nel caso che ci occupa, come indicato nel decreto di decadenza in questa sede impugnato, le sentenze considerate a tal fine divenivano irrevocabili tutte in epoca anteriore rispetto alla data di entrata in vigore delle novelle legislative del
2018 e del 2019, introduttive delle nuove condizioni ostative di natura penale. Pertanto, queste non possono trovare applicazione alla fattispecie in questione in quanto, per i motivi sopra esposti, non ancora in vigore quando le sentenze di condanna divenivano irreversibili”;
4. Di conseguenza, a sostegno della tesi sopra argomentata, il ricorrente chiedeva di valutare la sussistenza dei presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale in ordine alla modifica introdotta con L.R. 34/2019, la quale “consente l'emanazione di un provvedimento di decadenza anche a fronte di un furto semplice solamente perché la pena detentiva di cui alla sentenza divenuta irrevocabile non è inferiore a due anni nel massimo edittale. Pertanto, ad oggi potrebbe intervenire un provvedimento di decadenza anche a fronte di una condanna irrevocabile per il delitto di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato (art. 595, comma 2, c.p.) per il quale il codice prevede la pena edittale massima fino a due anni, senza prevedere quella minima (ragion per cui il responsabile potrebbe essere condannato anche ad una pena di soli 10 giorni di reclusione o, addirittura, alla sola pena pecuniaria prevista in alternativa dal predetto articolo e, comunque, subire l'ulteriore sanzione della decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P.). Ebbene, proprio in relazione alla legittimità costituzionale di una novella legislativa come quella sopra descritta, introduttiva di una condizione ostativa al mantenimento dell'alloggio popolare così stringente e comprendente praticamente la maggior parte dei reati non colposi previsti dal nostro ordinamento
(spesso di scarso allarme sociale), l'istante intende sollevare dubbi di legittimità costituzionale. Tali dubbi si riferiscono, essenzialmente, non solo al rispetto dell'art. 25 comma 2 Cost., ma anche al rispetto dell'art. 3 Cost. per il fatto che la novella legislativa regionale, soprattutto con riferimento a tutti i reati di scarso allarme sociale in essa oggi ricompresi, oltre a non prendere più in considerazione la pena effettiva irrogata dal giudice, non prende in considerazione la data della commissione del reato, ma la data di irrevocabilità della sentenza. In tal modo, oltre a creare il paradosso di considerare immeritevole ai fini di cui trattasi un soggetto che potrebbe essere avulso da condotte criminali anche da moltissimi anni (vista la distanza temporale che può intercorrere tra la commissione del fatto e l'irrevocabilità della sentenza), viene a crearsi una palese disparità di trattamento tra coloro la cui sentenza sia divenuta irrevocabile pochi mesi dopo l'entrata in vigore pagina 5 di 10 della novella legislativa rispetto a coloro la cui sentenza sia divenuta irrevocabile poco prima la suddetta entrata in vigore, pur avendo questi ultimi commesso un fatto omogeneo nello stesso periodo dei primi. In buona sostanza, anche alla luce dell'arresto sopra riportato (circa l'inapplicabilità della nuova legge al periodo anteriore alla sua entrata in vigore), due soggetti ugualmente condannati con sentenza definitiva per fatti avvenuti anche molti anni addietro (spesso di basso allarme sociale) vedrebbero applicarsi dall due regimi diversi, a seconda che l'irrevocabilità stessa sia Parte_2
intervenuta prima o dopo l'entrata in vigore della novella legislativa regionale introduttiva della nuova condizione ostativa al mantenimento dell'alloggio E.R.P. Invero, in materia, occorrerebbe rammentare che la decadenza dall'assegnazione alloggio per intervenuta condanna penale dell'assegnatario ha natura sanzionatoria (come riconosciuto dal medesimo Tribunale di Pescara nel provvedimento di sospensione di cui al doc. 4 allegato), incidente su un diritto avente rilevanza costituzionale (diritto all'abitazione). Pertanto, l'azione dell'amministrazione dovrebbe essere diretta, prima di tutto, alla tutela della natura dell'istituto in questione, volto ad assicurare una vita dignitosa a soggetti di cui sia accertato lo stato di bisogno, relegando in subordine la valutazione della meritevolezza penale.
Ebbene, nel caso di specie lo stato di bisogno del ricorrente è accertato dalla documentazione medica prodotta e la decadenza di cui trattasi (collegata a fatti reato estremamente risalenti nel tempo) andrebbe ad incidere non solo sul diritto all'abitazione, ma anche sul diritto alla salute, laddove
[...]
, invalido al 100% e con necessità di assistenza continua, è beneficiario di assistenza Parte_1 domiciliare”.
5. Il sosteneva, invero, la tesi opposta, sostenendo la applicabilità retroattiva delle Controparte_1
nuove norme regionali più stringenti in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
6. Quanto all'istanza cautelare veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto dirigenziale, all'udienza del 30 maggio 2024.
7. Con note conclusionali autorizzate, depositate il 31.12.2024, parte ricorrente rappresentava che “il convenuto non fornisce alcuna prova in ordine all'effettiva data di assegnazione dell'alloggio al ricorrente ed in ordine alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione, né tali dati risultano evincibili dal preavviso di decadenza o dal successivo decreto di decadenza. Tale aspetto conduce ad un'inevitabile conseguenza che potrebbe risultare dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso. In effetti, ben potrebbero le sentenze di condanna rilevate da controparte a carico del essere Pt_1
divenute irrevocabili in data anteriore al provvedimento di assegnazione (l'ultima irrevocabilità risulta pagina 6 di 10 al 23.06.17), con conseguente applicabilità al caso di specie del principio di irretroattività della normativa sopravvenuta in quanto le condizioni ritenute ostative al mantenimento dell'alloggio si sarebbero potute verificate a rapporto non in corso, bensì in epoca antecedente alla sua instaurazione
(oltre che precedente all'introduzione stessa nella disciplina regionale delle nuove norme regolatrici l'assegnazione e la decadenza degli alloggi E.R.P. introdotte a partire dall'anno 2018-2019)…….. E' evidente che tale circostanza……risulterebbe in tal modo diretta a regolare l'atto generatore del rapporto e non il suo perdurare nel tempo, essendo state valorizzate nel decreto di decadenza impugnato delle condanne penali presumibilmente (in assenza di prova contraria) precedenti all'assegnazione, cioè dei fatti che, ove fossero stati già previsti – come lo sono attualmente a seguito delle modifiche normative – quali ostativi all'assegnazione, avrebbero impedito il sorgere degli atti generatori del rapporto di locazione, cioè l'assegnazione dell'alloggio e la stipula del contratto di locazione (in relazione ai quali, si ribadisce, controparte non fornisce alcuna prova circa le rispettive date)”.
8. Al riguardo, il nulla eccepiva e all'udienza del 20 marzo 2024 le parti, Controparte_1
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse prontamente decisa.
9. La domanda avanzata dal ricorrente è fondata e, pertanto meritevole di accoglimento.
10. Quanto alle eccezioni sollevate dal in ordine alla sussistenza di condizioni Controparte_1 ostative all'assegnazione dell'alloggio in favore del ricorrente, esse si palesano risultano genericamente formulate, atteso che l'Ente convenuto non fornisce alcuna prova in ordine all'effettiva data di assegnazione dell'alloggio al ricorrente ed in ordine alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione, né tali dati risultano evincibili dal preavviso di decadenza o dal successivo decreto di decadenza. A tal riguardo, incombeva sull'Amministrazione, odierna resistente, l'onere di dimostrare la presunta legittimità del Decreto di Decadenza da assegnazione alloggio E.R.P. n. 8 del 6 febbraio 2024
– alla luce delle modifiche della Legge Regionale 96/1996 introdotte con le Leggi Regionali 18/2018 e
34/2019 - mediante la puntuale allegazione di elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni ostative dedotte a fondamento dell'atto, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla parte ricorrente in materia di risoluzione di diritto del contratto di locazione a seguito di revisione dei presupposti utili all'assegnazione dell'alloggio non è dato comprendere se preesistenti e successive all'epoca dell'accoglimento della domanda da parte dell'Ente.
In proposito va rilevato che in effetti la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha già in passato ritenuto che, in tema di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, una nuova legge pagina 7 di 10 regionale che preveda la decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge;
essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi (Cass. Civile 13314/1999 e 1304/1999).
11. Tale principio, però, di per sé non si palesa di per sé solo sufficiente a assegnare cittadinanza alle conclusioni dell'ente comunale che de plano giungeva a risolvere di diritto l'instaurato legittimo rapporto di locazione per un reato (paventato) sussistente in epoca precedente all'assegnazione dell'alloggio all'odierna ricorrente, e non considerato ostativo al beneficio dalla legislazione dell'epoca, (“premesso che il principio della irretroattività della legge (sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) deve ritenersi applicabile anche alle norme di ordine pubblico
(Cass. 14 giugno 1997, n. 5369; Cass. 21 giugno 1993, n. 6864) si osserva, ancora, che il ricordato preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente” (Cass. 27 febbraio 1987, n. 2118) [Cass. Civ., Sez. III, (data ud.18.07.2002), 18.07.2022, n. 10436])
12. La nuova disciplina normativa risulta allora concretamente diretta a regolare l'atto generatore del rapporto e non il suo perdurare nel tempo, essendo stata dall'Ente comunale valorizzata nel decreto di decadenza una condanna penale precedente all'assegnazione, cioè un fatto che, ove fosse stato previsto nel 2017 - come lo è attualmente a seguito delle modifiche normative - quale ostativo all'assegnazione, avrebbe impedito il sorgere degli atti generatori del rapporto di locazione, cioè l'assegnazione dell'alloggio e la stipula del contratto di locazione;
non si può, quindi, affermare che siano venuti meno nel corso del rapporto contrattuale i requisiti in virtù dei quali è stata disposta l'assegnazione del corrispondente alloggio, non essendo sopravvenuto nel corso di detto rapporto alcun fatto, in particolare nessuna condanna penale, ma solo una legge che ha stabilito nuovi requisiti più stringenti per l'assegnazione di nuovi alloggi, come tale inapplicabile a fatti precedenti all'assegnazione di cui trattasi in virtù del predetto principio di irretroattività, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e merito.
pagina 8 di 10 13. La domanda va, quindi, accolta in quanto fondata, con conseguente condanna del resistente ai sensi dell'art.91 c.p.c. secondo i parametri minimi offerti dal DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, scaglione indeterminabile bassa complessità, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia del decreto opposto, n. 8 del 6 febbraio 2024, con cui è stato Parte_1
dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. sito in Pescara alla Via Nora n. 14;
2) condanna il a pagare in favore dello Stato le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Pescara, 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
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dott. Luigina Tiziana Marganella
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