Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice dott. Marco Bottino, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, sostitutive dell'udienza del
13/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al r.g..n 3182/2022 R.G. vertente tra
, rappr. e dif. dall'avv. Galluccio Paolo Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappr. e dif. dagli avv.ti Sarnataro Annalisa e Francesco Controparte_1
Giuseppe Alfano
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive per mansioni superiori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 8.3.22 parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente della convenuta dal 5.1.1981 con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ctg. D, inquadrato nell'area D del CCNL comparto Sanità pubblica, con
1
Campania; di essere stato incaricato con disposizione di servizio n. 1556 del 4.12.12 a firma del Direttore UOC professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche quale referente responsabile delle attività infermieristiche e di supporto della Parte_2
soccorso del presidio ospedaliero San Giuliano di Giugliano;
di aver svolto ininterrottamente dal dicembre 2012 mansioni superiori riconducibili alla categoria Ds di coordinatore essendosi occupato della formazione, inserimento e valutazione delle competenze del personale paramedico assegnato al pronto soccorso;
di sicurezza sul lavoro, gestione di turni, ferie, permessi degli infermieri, di effettuare gli ordini per approvvigionamenti della farmacia dell'Ospedale, di preparare e firmare la cartella infermieristica ed altre mansioni analiticamente indicate in ricorso;
tanto premesso, agiva nei confronti dell'azienda convenuta perché fosse:
a) accertato e dichiarato lo svolgimento dal 31.12.2016 al 31.12.21 di mansioni superiori di coordinatore e di responsabile del Pronto soccorso del presidio ospedaliero di San Giuliano in Giugliano riconducibili alla categoria DS del CCNL di Comparto Contr Sanità, anziché a quello della categoria D di inquadramento, con condanna dell convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze economiche maturate pari ad euro 9.448,51, il tutto da maggiorarsi di accessori;
b) accertato il proprio diritto a percepire l'indennità di coordinamento dal 31.12.16 al
31.12.2021 prevista dall'art. 10 CCNL Sanita' II biennio economico 2000-2001, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento dell'indennità per un totale complessivo di euro 7.746,85;
c) vinte le spese con attribuzione. Contr
Si costituiva l che eccepiva in fatto che il ricorrente era stato posto in quiescenza dall' 1.6.21, non potendo quindi effettuare rivendicazioni economiche per il periodo dal
1.6.21 al 31.12.21 e assumeva l'infondatezza della avversa pretesa, sottolineando il
2 mancato conferimento di incarico formale e la non riconducibilità delle mansioni riportate in ricorso alla categoria Ds e l'infondatezza anche della domanda volta al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 10 del ccnl 2001 per non aver svolto funzioni di coordinamento.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi indicati dal ricorrente con prova contraria per la resistente.
Il teste ha dichiarato: Testimone_1
ADR: “Conosco il Sig. in quanto abbiamo lavorato insieme da sempre all' Parte_1
ASL Napoli 2 Nord Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania con le mansioni di CPS infermieri. ADR non ho alcun rapporto di parentela con il Sig. ; ADR Parte_1
non ho nessuna causa in corso con l' ; ADR sono a conoscenza CP_1 CP_1
delle circostanze in quanto lavoravo con il ricorrente che, lo stesso, ha espletato incarico di coordinamento, più precisamente era il nostro riferimento come caposala coordinatore occupandosi dell'inserimento formazione e valutazione delle competenze del personale assegnato;
della sicurezza sul lavoro;
gestione di farmaci;
degli emocomponenti, rischio infettivo, prevenzione delle cadute ed aventi avversi;
gestione dei conflitti interni;
dei beni assegnati;
ADR conosco la circostanza che il ricorrente si occupava ed aveva la responsabilità di far firmare al medico responsabile;
ADR confermo che era il ricorrente il nostro unico riferimento relativamente alla richiesta di farmaci, gestione richieste ferie e permessi, turni di lavoro e straordinario, ADR
Confermo che il ricorrente si occupava della richiesta di vitto e lavanderia valutazione
Contr mensile del sevizio mensa e controllo della pulizia;
confermo si occupava del controllo dei computer nella varie postazioni triage, sale dei codici, nonché dell'approvvigionamento del materiale sanitario del reparto nonché di tutti i beni materiali afferenti i vari reparti di tutte le richieste commessi;
ADR se nel reparto c' erano guasti era lui l'unica persona che poteva richiedere l'intervento per eventuali guasti che si verificavano nel reparto, verificando che la riparazione avvenisse ed
3 essendo l'unico responsabile del controllo, ADR Preciso che ogni necessità di approvvigionamenti era effettuata dal Sig. .” Parte_1
Il teste dichiarava: ” ADR Conosco il Sig. in quanto Testimone_2 Parte_1
abbiamo lavorato insieme presso il Pronto Soccorso San Giuliano di Giugliano in
Campania ed il ricorrente era il Mio responsabile /Caposala. Sono ancora in servizio con mansioni di Cps infermiere. ADR Non ho alcun rapporto di parentela con il Sig.
; ADR ho lavorato con il ricorrente per l'intero rapporto lavorativo, ovvero Parte_1
Contr Contr dal 1994/1995; da sempre è stato il nostro riferimento come responsabile;
il sig. si occupava di tutte le attività connesse all' attività di caposala con Pt_1
assunzione di assoluta responsabilità; Più precisamente nell'ambito dell'incarico di responsabile si occupava dell'approvvigionamento della farmacia, di tutte le richieste del materiale sanitario, delle richieste di ferie, permessi, turni di lavoro e straordinario di tutti gli infermieri assegnati nell' intera UOC ed anche degli OSS. Si occupava anche Contr di tutte le richieste di approvvigionamento delle lavanderia;
Si occupava del controllo, verifica delle postazioni di computer nella varie postazioni triage;
Nel caso di guasti era il Sig. ad occuparsi della riparazione e a compiere le relative verifiche Pt_1
Contr sulla regolarità degli intervalli. si occupava anche dell'archiviazione delle cartelle cliniche.”
Tanto premesso, nel caso concreto, gli esiti della prova testimoniale consentono di accreditare le allegazioni contenute in ricorso circa lo svolgimento delle mansioni di coordinamento svolte.
Tuttavia la domanda di accertamento di svolgimento di mansioni superiori ctg Ds ai fini della condanna a differenze retribuite derivanti dall'applicazione del trattamento economico spettante per il livello superiore, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost. (Cass. 14944/2004) non può trovare accoglimento.
4 Ed invero, occorre riportare le declaratorie della categorie contenute nel contratto collettivo al fine di verificare se effettivamente sono state svolte mansioni superiori alla categoria assegnata.
Orbene, la declaratoria della categoria D recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Quella della categoria Ds recita:
“Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Tra i profili professionali della categoria D, è previsto il Collaboratore professionale sanitario, che è colui che: “svolge, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici; assicura i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici può coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di
5 lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”.
Tra i profili professionali del livello economico D Super è previsto il Collaboratore professionale sanitario esperto che è colui che “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnicopratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.”.
Provate, dunque, le mansioni dedotte in ricorso, inoltre, è parimenti incontestato oltre che documentato che il Pronto soccorso dell'ospedale san Giuliano di Giugliano, ove il ricorrente dal dicembre 2012 assume di aver svolto le mansioni di cui al ricorso costituisce un'Unità Organizzativa semplice.
Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce delle sopra riportate declaratorie, in cui il livello D, nel quale il ricorrente è inquadrato, viene espressamente riferito ad attività di coordinamento del personale addetto alle Unità Semplici.
In definitiva, se risulta provato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di quelle mansioni di coordinamento del personale infermieristico, lo stesso è stato svolto nell'ambito di un'Unità Organizzativa semplice, propria del livello di appartenenza.
Va dunque rigettata la domanda di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e conseguente condanna a differenze retributive.
Va invece accolta la domanda riguardante il diritto a percepire l'indennità di coordinamento dal 31.12.16 al 31.12.2021 prevista dall'art. 10 CCNL Sanita' II biennio
6 economico 2000-2001, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento dell'indennità per un totale complessivo di euro 7.746,85.
L'art. 10 CCNL di ctg. prevede l'erogazione di una “specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l' indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali
– assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
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6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale gia appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”.
Va, dunque, premesso che la specifica indennità di cui all'art. 10 costituisce emolumento aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori che, pur inquadrati nell'ambito del medesimo profilo e categoria, e, quindi con la stessa retribuzione, si differenzino dai colleghi per lo svolgimento di funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale con assunzione di responsabilità (comma 1 del citato art. 10).
L'indennità introdotta dall'articolo 10 CCNL 20 settembre 2001 presuppone il coordinamento tanto delle attività dei servizi di assegnazione che del personale appartenente allo stesso od ad altro profilo (anche se di pari categoria e pari livello economico) e si comporne di una parte fissa e di una parta variabile determinata dalle singole aziende.
8 L'articolo 10 distingue il regime della indennità in riferimento a due diversi momenti temporali:
-1. la prima applicazione
-2. il regime decorrente dall'1 settembre 2001 .
In particolare, quanto ai lavoratori già inquadrati nella categoria D, il comma 2 prevede la corresponsione dell'indennità ai collaboratori professionali sanitari – caposala – i quali svolgessero alla data sopra indicata “reali funzioni di coordinamento” ed il comma
3 estende detto beneficio anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali, - assistenti sociali -, sempre appartenenti alla categoria D o al livello economico DS, ai quali le aziende abbiano assegnato analogo incarico di coordinamento, o mediante atto formale, o mediante conferimento di fatto. In fase di prima applicazione il beneficio economico era riconosciuto in via permanente, limitatamente alla componente fissa, a tutti i collaboratori professionali sanitari di categoria D con profilo di caposala, purchè esercitassero effettivamente le funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001.
Per i collaboratori professionali sanitari di pari categoria D, ma appartenenti ad altro profilo o disciplina, era invece richiesto: il conferimento per atto formale alla data del 31 agosto 2001 dell'incarico di coordinamento ovvero - il successivo riconoscimento formale dello svolgimento di fatto del coordinamento, sempre alla data del 31.8.2001. E' dunque palese che le parti sociali abbiano voluto riconoscere la indennità a coloro che in ragione del profilo, di un incarico ricevuto o comunque di fatto, svolgevano compiti di coordinamento alla data del 31.8.2001, epoca anteriore e prossima alla sottoscrizione dell'accordo. Per il personale così individuato la parte fissa della indennità di coordinamento non era revocabile;
in caso di venir meno della funzione di coordinamento o di valutazione negativa poteva essere revocata la sola parte variabile della indennità.
9 Per la disciplina a regime- ovvero dall' 1 settembre 2001- era invece prevista la definizione dei requisiti per il conferimento della indennità con un successivo accordo;
era inoltre disposta la revocabilità di entrambe le componenti – fissa e variabile- della indennità di coordinamento. In questo quadro è tuttavia intervenuta la L. 43/2006 –
(disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) – il cui articolo 6, rubricato “istituzione della funzione di coordinamento” recita:
1. In conformita' all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Controparte_3
3 novembre 1999, n. 509, e dell' articolo 3, comma 9, del regolamento di cui
[...]
al decreto del 22 ottobre 2004, n. Controparte_4
270; c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Controparte_3
3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui
[...]
al decreto del 22 ottobre 2004, Controparte_4
n. 270; d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001,
10 e che abbiano esercitato l'attivita' professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell', e successive modificazioni.
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 puo' essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
3. I criteri e le modalita' per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della funzione di coordinamento e' espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del 3 novembre Controparte_3
1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del
[...]
22 ottobre 2004, n. 270; b) esperienza Controparte_4
almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, e' valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate
11 da una determinata specificita' assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.
In sostanza la norma ha istituito una “funzione di coordinamento”, ha previsto alcuni titoli per l'esercizio della stessa funzione e disposto che l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a tal fine statuendo che le organizzazioni sanitarie pubbliche nella ipotesi di conferimento di incarichi di coordinamento hanno l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
Fatta questa premessa, il ricorrente ha provato mediante la prova testimoniale i fatti costituitivi del suo diritto, ha depositato documentazione proveniente dalla stessa convenuta attestante lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nel CP_5
periodo indicato in ricorso, mansioni consistenti, così come dedotto segnatamente nell'atto introduttivo, nel coordinamento tra il personale tecnico ed i dirigenti sanitari, organizzazione giornaliera del lavoro dei tecnici in servizio, responsabile del carico e scarico dei reagenti e materiali di consumo, controllo e smistamento delle impegnative, coordinamento con il responsabile del personale nell'allestire i turni di servizio relativamente al personale tecnico.
Tali mansioni, svolte in seno alla predetta U.O. comportano il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di coordinamento a partire dall'31.12.16 al 1.6.21.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, in accoglimento parziale del ricorso, va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto all'indennità, ex art. 10 CCNL di categoria, parte fissa a far data dal 31.12.16 al 1.6.21 con conseguente condanna della resistente alla corresponsione delle somme indicate in ricorso per un totale di euro 6.972,17 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, secondo il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n.724, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggiore danno della rivalutazione monetaria.
12 L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di giudizio, che per la restante metà vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulle domande, riuniti i giudizi così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente della somma di euro 6.972,17, oltre interessi dalla data di Parte_1
maturazione del credito fino al soddisfo;
b) condanna parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.789,00, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Così deciso in Aversa, 3.3.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
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