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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 58 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
, (C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Patrizia Guma e Francesco Gentilesca, con studio in Potenza alla via Pietro Lacava n. 7, presso i quali è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, (C.F.: in persona del Presidente pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Picciallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza al Viale Marconi n. 219, in virtù di mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 04/01/2019, , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la per sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento del danno pari ad € 17.360,00, di cui 16.250,00 quale valore commerciale dell'autovettura modello “Opel Meriva”, € 800,00 per spese di rottamazione ed € 300,00 per spese di assicurazione e bollo non goduto, in subordine alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, spese vinte.
L'istante esponeva che il giorno 05/10/2016, verso le ore 22,30 circa, nel percorrere la
S.P. 6 ex S.S. 7 Appia, in agro di Bella, l'autovettura Opel Meriva di sua proprietà e dallo stesso condotta, restava coinvolta in un incidente stradale provocato dalla cattiva manutenzione della strada.
In particolare, assumeva che nel percorrere la detta strada a velocità moderata, uscendo da una curva, perdeva il controllo della propria autovettura, invadendo la corsia opposto rispetto al proprio senso di marcia, impattando la ringhiera in ferro del viadotto per poi precipitare nel vuoto. Sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Bella che redigeva il rapporto di intervento con allegato rilievo fotografico.
L'autovettura che nel sinistro riportava ingenti danni veniva valutata, dal proprio consulente tecnico di parte, in € 16.250,00 ritenendo la sua riparazione antieconomica.
L'attore, a seguito delle risultanze della perizia di parte redatta dall'ing. , al Per_1
quale aveva conferito incarico, inoltrava formale istanza di risarcimento danni alla
, ritenendola responsabile dell'incidente poiché il lato del viadotto impattato _1 dall'autovettura dell'attore, presentava una struttura tubolare priva di manutenzione che diversamente avrebbe evitato l'autovettura di precipitare.
2) Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta depositata in data 18/04/2019, con la quale chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico della , essendo l'incidente verificatosi per responsabilità esclusiva dell'attore. _1
In subordine ed in applicazione del concorso di colpa, rideterminare i danni pretesi dall'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Spese vinte.
Evidenziava che la barriera posta a protezione del viadotto era costituita da tubolari di ferro con piantoni di diametro pari a circa 25 mm, immersi per circa 15 centimetri in un cordolo di cemento armato. La barriera era saldamente ancorata al cordolo tant'è che la barriera precipitata presentava una a forma concava rispetto alla carreggiata e vi è stato uno schiacciamento del piantone non divelto.
Pertanto, concludeva che la barriera non veniva divelta perché ossidata o vetusta, ma perché impattata violentemente dal veicolo condotto a velocità eccessiva.
3) Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, ed all'udienza del 20/10/2024, precisate le conclusioni,
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue. In data 05/10/2016, verso le ore 22,30 nel percorrere la SP 6 ex S.-S. 7 Parte_1
Appia, in agro del Comune di Bella, a bordo ed alla guida della propria autovettura Opel
Meriva, perdeva il controllo del veicolo e impattava contro la barriera di protezione, posta sul lato opposto del viadotto, rispetto al proprio senso di marcia. L'urto causava il cedimento della barriera che precipitava nel vuoto insieme all'autovettura con il
. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione del Comune di Bella, i Pt_1
quali, procedevano ai rilievi del sinistro ed al fascicolo fotografico. Dal verbale si rileva che nessuno era presente al momento dell'incidente che il manto stradale era asciutto, il traffico era scarso e che l'attore “all'uscita di una curva, su un tratto rettilineo, dopo aver invaso la corsia opposta urtava violentemente contro la ringhiera di protezione in ferro del viadotto ivi presente per poi, dopo averla sfondata, precipitare dallo stesso, andando ad impattare al suolo dopo un volo di circa cinque metri”.
La dinamica sopra descritta veniva confermata dall'App. che riferiva di Testimone_1 aver provveduto al rilevo fotografico dell'incidente e che, quando giunsero sul posto era già all'interno dell'ambulanza intervenuta, quindi, riconosceva lo Parte_1
stato dei luoghi dalle foto che gli sono state mostrate.
Il teste Ing. , consulente di parte dell'attore, confermava le Testimone_2
conclusioni della propria perizia sullo stato di ossidazione della barriera presente sul viadotto, così come il perito quanto ai danni ed al valore dell'auto. Persona_2
Il teste Arch. , perito della Reale Mutua di Assicurazioni, presso la quale Tes_3
era assicurata la provincia di Potenza, confermava le conclusioni della propria perizia di parte che ritenevano la barriera posta sul viadotto come saldamente ancorata al cordolo di cemento, prova ne erano le notevoli deformazioni subite dalla barriera nell'impatto; nonché confermava la presenza di segnali stradali posizionati a 100 m. dal punto d'impatto che indicavano un incrocio ed una strettoia.
Infine, il teste , confermava la perizia redatta per conto della Reale Mutua Testimone_4 di Assicurazioni e confermava l'antieconomicità della riparazione, in quanto i danni riportati nel sinistro, superavano il valore che l'autovettura Opel Meriva aveva all'atto della consulenza.
La dinamica dell'incidente, quindi, è evincibile dalla narrazione fatta dall'attore, dai
Carabinieri intervenuti e dalle stesse perizie di parte versate in atti.
Da quanto riportato dai Carabinieri, intervenuti sul posto dell'incidente, il tratto di strada ove è avvenuto l'impatto era “all'uscita di una curva, su un tratto rettilineo”, quindi,
l'attore, invadeva la corsia opposta e “urtava violentemente” contro la barriera in ferro di cui era dotato il viadotto che veniva divelta dall'urto e precipitava con l'autovettura nel sottostante terreno, da un'altezza di 5 metri.
Dalle foto allegate in atti è ben visibile la consistenza della barriera costituita da tubolari in ferro, fissata al viadotto attraverso i piantoni immersi per circa 15 cm in un cordolo in cemento armato. Così come sono evidenti i segni dell'impatto nella deformazione riportata dalla barriera che rappresenta la prova del suo ancoraggio al viadotto ed alla resistenza all'urto, scardinata solo dalla violenza dell'impatto.
Il tratto di strada per come si evince dal sopradetto verbale dei Carabinieri, era asciutto ed asfaltato, quindi, la perdita del controllo dell'autovettura può essere solamente addebitabile alla distrazione dell'autista oppure, come si ritiene verosimile, alla sua imprudenza per la velocità sostenuta non idonea al tratto di strada che stava percorrendo.
Pertanto, si evidenzia, che, qualora l'attore avesse tenuto un comportamento di prudenza, consono alle condizioni della strada ed alle indicazioni dei segnali presenti a circa 100 metri prima del punto di impatto che indicavano, tra l'altro, una strettoia, avrebbe evitato il verificarsi dell'occorso.
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c..
5.1) Detto ciò, va rilevato, innanzitutto, che, quale proprietaria della strada pubblica,
l'art. 16 lett. b L. n. 2248/1865 All. F, pone l'obbligo della relativa manutenzione in capo alla P.A. e discende non solo da specifiche norme (per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010).
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res (cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo,
Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per
l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660). 5.3) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.4) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva."(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2.
5.5) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare il contegno imprudente dell'odierno attore, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo.
6.1) È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma
1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
"In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
7.1) Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi così come rappresentato, era inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo ed a causare un inevitabile incidente, quindi, era suscettibile di essere evitato attraverso l'adozione delle normali cautele richieste all'utente del bene pubblico.
Anche in considerazione del fatto che la strada era dotata di adeguata segnaletica stradale posta a 100 m. prima dell'impatto che nella fattispecie indicava un incrocio ed una strettoia che dovevano indurre il conducente a tenere una condotta di guida prudente consona sia alla segnaletica ma innanzitutto al tratto di strada che si stava percorrendo.
L'impatto, con la barriera protettiva è avvenuto su un tratto di strada rettilineo, preceduto da una semicurva destrorsa, ed è stato possibile solo a causa della velocità sostenuta dell'autovettura che provocava l'invasione della carreggiata opposta al proprio senso di marcia e l'impatto violento con la barriera protettiva.
Quindi, la strada che il stava percorrendo, non integrava in sé alcuna insidia e Pt_1
non presentava nessun pericolo occulto, la strada provinciale andava percorsa nel rispetto degli obblighi di legge e nel rispetto del limite di velocità e con l'attenzione sollecitata dal segnale di incrocio e strettoia, che dovevano richiamare nel conducente del veicolo quell'attenzione e prudenza necessaria per percorrerla in sicurezza.
Per conforme prassi giurisprudenziale è configurabile il caso fortuito anche in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cassazione civile, sez. III, sentenza 18/07/2011 n° 15720).
Richiamando l'art. 141 C.d. S. si evince chiaramente che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Sulla strada provinciale, come si è avuto modo di evidenziare non vi era alcun pericolo per qualsivoglia automobilista che si trovasse a circolare sulla detta strada, e l'automobilista, che non adottando un contegno di diligenza e prudenza, richiamato dalla conformazione della strada e dagli obblighi imposti dalla segnaletica stradale ivi presente, determini un incidente proprio o altrui sarà responsabile esclusivo dell'evento lesivo che ne consegue. Né la responsabilità del sinistro può essere attribuita alla per il sol fatto che la dove l'attore è uscito di strada il guardrail, comunque _1 presente, non abbia retto all'impatto violento determinato dalla velocità non adeguata, poiché secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, "Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti”. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell' in relazione ad un sinistro stradale mortale CP_2
occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente" (Cassazione civile , sez.
III , 18/07/2011 richiamata anche da Cassazione civile sez. VI n. 15723,12/10/2021).
Nella fattispecie sussiste la sola responsabilità dell'attore che con la propria condotta ha violato l'obbligo di procedere a velocità moderata - adeguata al tratto di strada che stava percorrendo - e non ha usato l'attenzione e la prudenza richiesta nel percorrere la strada provinciale.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue, alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, che deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento imprudente dell'attore poiché la mancata intrinseca pericolosità della strada, l'idonea segnaletica, comportava l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi all'atto dell'occorso presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
Quindi, si deve ritenere che il luogo dell'occorso, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo, che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno abnorme, incauto ed imprudente dell'attore.
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda, proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va, inoltre, evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, nessuna prova è stata fornita, quindi, usando la normale diligenza e la dovuta prudenza richiamata dalla segnaletica presente sui lati della strada provinciale, l'attore avrebbe transitato in sicurezza. Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno incauto ed imprudente dell'attore ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, invero, neppure viene fornita prova - e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
10) Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 58/2019, tra (attore) contro Parte_1 _1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni ulteriore istanza ed
[...]
eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento danni di parte attrice proposta contro la _1
, per quanto in parte motiva;
[...]
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che determina in € 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza in data 01/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 58 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
, (C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Patrizia Guma e Francesco Gentilesca, con studio in Potenza alla via Pietro Lacava n. 7, presso i quali è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, (C.F.: in persona del Presidente pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Picciallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza al Viale Marconi n. 219, in virtù di mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 04/01/2019, , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la per sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento del danno pari ad € 17.360,00, di cui 16.250,00 quale valore commerciale dell'autovettura modello “Opel Meriva”, € 800,00 per spese di rottamazione ed € 300,00 per spese di assicurazione e bollo non goduto, in subordine alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, spese vinte.
L'istante esponeva che il giorno 05/10/2016, verso le ore 22,30 circa, nel percorrere la
S.P. 6 ex S.S. 7 Appia, in agro di Bella, l'autovettura Opel Meriva di sua proprietà e dallo stesso condotta, restava coinvolta in un incidente stradale provocato dalla cattiva manutenzione della strada.
In particolare, assumeva che nel percorrere la detta strada a velocità moderata, uscendo da una curva, perdeva il controllo della propria autovettura, invadendo la corsia opposto rispetto al proprio senso di marcia, impattando la ringhiera in ferro del viadotto per poi precipitare nel vuoto. Sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Bella che redigeva il rapporto di intervento con allegato rilievo fotografico.
L'autovettura che nel sinistro riportava ingenti danni veniva valutata, dal proprio consulente tecnico di parte, in € 16.250,00 ritenendo la sua riparazione antieconomica.
L'attore, a seguito delle risultanze della perizia di parte redatta dall'ing. , al Per_1
quale aveva conferito incarico, inoltrava formale istanza di risarcimento danni alla
, ritenendola responsabile dell'incidente poiché il lato del viadotto impattato _1 dall'autovettura dell'attore, presentava una struttura tubolare priva di manutenzione che diversamente avrebbe evitato l'autovettura di precipitare.
2) Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta depositata in data 18/04/2019, con la quale chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico della , essendo l'incidente verificatosi per responsabilità esclusiva dell'attore. _1
In subordine ed in applicazione del concorso di colpa, rideterminare i danni pretesi dall'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Spese vinte.
Evidenziava che la barriera posta a protezione del viadotto era costituita da tubolari di ferro con piantoni di diametro pari a circa 25 mm, immersi per circa 15 centimetri in un cordolo di cemento armato. La barriera era saldamente ancorata al cordolo tant'è che la barriera precipitata presentava una a forma concava rispetto alla carreggiata e vi è stato uno schiacciamento del piantone non divelto.
Pertanto, concludeva che la barriera non veniva divelta perché ossidata o vetusta, ma perché impattata violentemente dal veicolo condotto a velocità eccessiva.
3) Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, ed all'udienza del 20/10/2024, precisate le conclusioni,
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue. In data 05/10/2016, verso le ore 22,30 nel percorrere la SP 6 ex S.-S. 7 Parte_1
Appia, in agro del Comune di Bella, a bordo ed alla guida della propria autovettura Opel
Meriva, perdeva il controllo del veicolo e impattava contro la barriera di protezione, posta sul lato opposto del viadotto, rispetto al proprio senso di marcia. L'urto causava il cedimento della barriera che precipitava nel vuoto insieme all'autovettura con il
. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione del Comune di Bella, i Pt_1
quali, procedevano ai rilievi del sinistro ed al fascicolo fotografico. Dal verbale si rileva che nessuno era presente al momento dell'incidente che il manto stradale era asciutto, il traffico era scarso e che l'attore “all'uscita di una curva, su un tratto rettilineo, dopo aver invaso la corsia opposta urtava violentemente contro la ringhiera di protezione in ferro del viadotto ivi presente per poi, dopo averla sfondata, precipitare dallo stesso, andando ad impattare al suolo dopo un volo di circa cinque metri”.
La dinamica sopra descritta veniva confermata dall'App. che riferiva di Testimone_1 aver provveduto al rilevo fotografico dell'incidente e che, quando giunsero sul posto era già all'interno dell'ambulanza intervenuta, quindi, riconosceva lo Parte_1
stato dei luoghi dalle foto che gli sono state mostrate.
Il teste Ing. , consulente di parte dell'attore, confermava le Testimone_2
conclusioni della propria perizia sullo stato di ossidazione della barriera presente sul viadotto, così come il perito quanto ai danni ed al valore dell'auto. Persona_2
Il teste Arch. , perito della Reale Mutua di Assicurazioni, presso la quale Tes_3
era assicurata la provincia di Potenza, confermava le conclusioni della propria perizia di parte che ritenevano la barriera posta sul viadotto come saldamente ancorata al cordolo di cemento, prova ne erano le notevoli deformazioni subite dalla barriera nell'impatto; nonché confermava la presenza di segnali stradali posizionati a 100 m. dal punto d'impatto che indicavano un incrocio ed una strettoia.
Infine, il teste , confermava la perizia redatta per conto della Reale Mutua Testimone_4 di Assicurazioni e confermava l'antieconomicità della riparazione, in quanto i danni riportati nel sinistro, superavano il valore che l'autovettura Opel Meriva aveva all'atto della consulenza.
La dinamica dell'incidente, quindi, è evincibile dalla narrazione fatta dall'attore, dai
Carabinieri intervenuti e dalle stesse perizie di parte versate in atti.
Da quanto riportato dai Carabinieri, intervenuti sul posto dell'incidente, il tratto di strada ove è avvenuto l'impatto era “all'uscita di una curva, su un tratto rettilineo”, quindi,
l'attore, invadeva la corsia opposta e “urtava violentemente” contro la barriera in ferro di cui era dotato il viadotto che veniva divelta dall'urto e precipitava con l'autovettura nel sottostante terreno, da un'altezza di 5 metri.
Dalle foto allegate in atti è ben visibile la consistenza della barriera costituita da tubolari in ferro, fissata al viadotto attraverso i piantoni immersi per circa 15 cm in un cordolo in cemento armato. Così come sono evidenti i segni dell'impatto nella deformazione riportata dalla barriera che rappresenta la prova del suo ancoraggio al viadotto ed alla resistenza all'urto, scardinata solo dalla violenza dell'impatto.
Il tratto di strada per come si evince dal sopradetto verbale dei Carabinieri, era asciutto ed asfaltato, quindi, la perdita del controllo dell'autovettura può essere solamente addebitabile alla distrazione dell'autista oppure, come si ritiene verosimile, alla sua imprudenza per la velocità sostenuta non idonea al tratto di strada che stava percorrendo.
Pertanto, si evidenzia, che, qualora l'attore avesse tenuto un comportamento di prudenza, consono alle condizioni della strada ed alle indicazioni dei segnali presenti a circa 100 metri prima del punto di impatto che indicavano, tra l'altro, una strettoia, avrebbe evitato il verificarsi dell'occorso.
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c..
5.1) Detto ciò, va rilevato, innanzitutto, che, quale proprietaria della strada pubblica,
l'art. 16 lett. b L. n. 2248/1865 All. F, pone l'obbligo della relativa manutenzione in capo alla P.A. e discende non solo da specifiche norme (per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010).
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res (cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo,
Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per
l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660). 5.3) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.4) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva."(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2.
5.5) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare il contegno imprudente dell'odierno attore, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo.
6.1) È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma
1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
"In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
7.1) Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi così come rappresentato, era inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo ed a causare un inevitabile incidente, quindi, era suscettibile di essere evitato attraverso l'adozione delle normali cautele richieste all'utente del bene pubblico.
Anche in considerazione del fatto che la strada era dotata di adeguata segnaletica stradale posta a 100 m. prima dell'impatto che nella fattispecie indicava un incrocio ed una strettoia che dovevano indurre il conducente a tenere una condotta di guida prudente consona sia alla segnaletica ma innanzitutto al tratto di strada che si stava percorrendo.
L'impatto, con la barriera protettiva è avvenuto su un tratto di strada rettilineo, preceduto da una semicurva destrorsa, ed è stato possibile solo a causa della velocità sostenuta dell'autovettura che provocava l'invasione della carreggiata opposta al proprio senso di marcia e l'impatto violento con la barriera protettiva.
Quindi, la strada che il stava percorrendo, non integrava in sé alcuna insidia e Pt_1
non presentava nessun pericolo occulto, la strada provinciale andava percorsa nel rispetto degli obblighi di legge e nel rispetto del limite di velocità e con l'attenzione sollecitata dal segnale di incrocio e strettoia, che dovevano richiamare nel conducente del veicolo quell'attenzione e prudenza necessaria per percorrerla in sicurezza.
Per conforme prassi giurisprudenziale è configurabile il caso fortuito anche in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cassazione civile, sez. III, sentenza 18/07/2011 n° 15720).
Richiamando l'art. 141 C.d. S. si evince chiaramente che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Sulla strada provinciale, come si è avuto modo di evidenziare non vi era alcun pericolo per qualsivoglia automobilista che si trovasse a circolare sulla detta strada, e l'automobilista, che non adottando un contegno di diligenza e prudenza, richiamato dalla conformazione della strada e dagli obblighi imposti dalla segnaletica stradale ivi presente, determini un incidente proprio o altrui sarà responsabile esclusivo dell'evento lesivo che ne consegue. Né la responsabilità del sinistro può essere attribuita alla per il sol fatto che la dove l'attore è uscito di strada il guardrail, comunque _1 presente, non abbia retto all'impatto violento determinato dalla velocità non adeguata, poiché secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, "Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti”. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell' in relazione ad un sinistro stradale mortale CP_2
occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente" (Cassazione civile , sez.
III , 18/07/2011 richiamata anche da Cassazione civile sez. VI n. 15723,12/10/2021).
Nella fattispecie sussiste la sola responsabilità dell'attore che con la propria condotta ha violato l'obbligo di procedere a velocità moderata - adeguata al tratto di strada che stava percorrendo - e non ha usato l'attenzione e la prudenza richiesta nel percorrere la strada provinciale.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue, alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, che deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento imprudente dell'attore poiché la mancata intrinseca pericolosità della strada, l'idonea segnaletica, comportava l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi all'atto dell'occorso presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
Quindi, si deve ritenere che il luogo dell'occorso, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo, che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno abnorme, incauto ed imprudente dell'attore.
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda, proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va, inoltre, evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, nessuna prova è stata fornita, quindi, usando la normale diligenza e la dovuta prudenza richiamata dalla segnaletica presente sui lati della strada provinciale, l'attore avrebbe transitato in sicurezza. Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno incauto ed imprudente dell'attore ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, invero, neppure viene fornita prova - e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
10) Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 58/2019, tra (attore) contro Parte_1 _1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni ulteriore istanza ed
[...]
eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento danni di parte attrice proposta contro la _1
, per quanto in parte motiva;
[...]
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che determina in € 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza in data 01/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante