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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3019/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio del difensore avv. Piergiorgio Piroddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 settembre 2023, ha dedotto: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa nel settore edile dapprima in qualità di operario e successivamente in qualità di piccolo imprenditore;
- di aver sviluppato delle focalità erniarie alle vertebre L1-L2-L3-L4 L5 in ragione degli sforzi costanti e continui ai quali sottoponeva la colonna vertebrale;
- di aver presentato, in data 23 febbraio 2021, domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'inabilità per la malattia professionale contratta in ragione delle lavorazioni eseguite con continuità;
- che l' con nota del 18 giugno 2021, ha comunicato di aver accertato una menomazione CP_1
della integrità psicofisica per un grado complessivo del 7 per cento;
- di aver presentato opposizione avverso tale decisione in data 15 luglio 2021, chiedendo la definizione a mezzo di visita medico collegiale per ottenere il riconoscimento della invalidità nella misura del 12 per cento;
- che l' non ha dato seguito alla richiesta di convocazione della visita medica collegiale;
CP_1
pagina 1 di 2 il ricorrente ha quindi agito in giudizio nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del CP_1
proprio diritto all'indennizzo per il danno biologico connesso alle menomazioni derivanti dalla denunciata malattia professionale, da valutarsi nella misura pari al 12%, o alla percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
L' si è costituita in giudizio in data 28 novembre 2024 e ha proposto di definire CP_1 bonariamente la pratica concedendo all'attore un danno biologico complessivo nella misura del 10 per cento.
2. Il ricorrente, con le note scritte depositate in data 7 febbraio 2025, ha accettato la quantificazione del danno offerta in causa dall' CP_1
Poiché il ricorrente ha ottenuto l'utilità domandata senza bisogno di una pronuncia giudiziaria, non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere liquidate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito.
Nel caso di specie, il diritto del ricorrente è stato riconosciuto spontaneamente dal convenuto in corso di causa.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, l' deve essere quindi condannato CP_1
alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per le cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria che non si è svolta.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato della parte ricorrente.
Cagliari, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3019/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio del difensore avv. Piergiorgio Piroddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 settembre 2023, ha dedotto: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa nel settore edile dapprima in qualità di operario e successivamente in qualità di piccolo imprenditore;
- di aver sviluppato delle focalità erniarie alle vertebre L1-L2-L3-L4 L5 in ragione degli sforzi costanti e continui ai quali sottoponeva la colonna vertebrale;
- di aver presentato, in data 23 febbraio 2021, domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'inabilità per la malattia professionale contratta in ragione delle lavorazioni eseguite con continuità;
- che l' con nota del 18 giugno 2021, ha comunicato di aver accertato una menomazione CP_1
della integrità psicofisica per un grado complessivo del 7 per cento;
- di aver presentato opposizione avverso tale decisione in data 15 luglio 2021, chiedendo la definizione a mezzo di visita medico collegiale per ottenere il riconoscimento della invalidità nella misura del 12 per cento;
- che l' non ha dato seguito alla richiesta di convocazione della visita medica collegiale;
CP_1
pagina 1 di 2 il ricorrente ha quindi agito in giudizio nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del CP_1
proprio diritto all'indennizzo per il danno biologico connesso alle menomazioni derivanti dalla denunciata malattia professionale, da valutarsi nella misura pari al 12%, o alla percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
L' si è costituita in giudizio in data 28 novembre 2024 e ha proposto di definire CP_1 bonariamente la pratica concedendo all'attore un danno biologico complessivo nella misura del 10 per cento.
2. Il ricorrente, con le note scritte depositate in data 7 febbraio 2025, ha accettato la quantificazione del danno offerta in causa dall' CP_1
Poiché il ricorrente ha ottenuto l'utilità domandata senza bisogno di una pronuncia giudiziaria, non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere liquidate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito.
Nel caso di specie, il diritto del ricorrente è stato riconosciuto spontaneamente dal convenuto in corso di causa.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, l' deve essere quindi condannato CP_1
alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per le cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria che non si è svolta.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato della parte ricorrente.
Cagliari, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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