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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa IE ON Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3234/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Francesca Cancilla, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 14/10/2025 per l'udienza del 16/10/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/6/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile il 9/6/2018 a Palermo, e di essere separati in forza di decreto di omologa del 27/1-
14/2/2023 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di essi concordate.
1 All'udienza del 16/10/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 9/6/2018 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 27/1-
14/2/2023.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, consistenti nella parziale conferma delle condizioni di separazione, come di seguito integralmente trasposte:
“- I ricorrenti si sono sposati in regime di separazione dei beni
-il signor ingegnere, lavora presso una Azienda privata di Marsala con contratto a Parte_1 tempo indeterminato e continuerà ad abitare stabilmente in Marsala, presso l'abitazione di cui è proprietario
-la signora svolge un'attività di collaborazione con contratto part-time presso una CP_1 rivendita di tabacchi e continuerà ad abitare in Palermo presso l'appartamento di via Pitrè n 104 di proprietà dei figli
-Essa proprio per la precarietà della propria posizione lavorativa, non intende rinunciare all'assegno di contribuzione al mantenimento che con gli accordi di separazione il signor Parte_1 si è impegnato a versarle.
-il signor che ancora vede il proprio stipendio gravato delle rate residue del prestito Parte_1 contratto per sostenere le spese del matrimonio, non si oppone a tale richiesta a condizione che venga previsto che l'obbligo a contribuire al mantenimento della ex moglie verrà meno nel momento in cui per qualsiasi ragione la ricorrente dovesse raggiungere l'indipendenza economica, l'età pensionabile
o dovesse intrattenere altro rapporto affettivamente stabile o di convivenza.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 9/6/2018 a Palermo da nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
il 23/11/1965, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2018 al n. 129, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
IE ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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