Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00483/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2018, proposto da
LU RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Novoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via XXV Luglio n. 2/B;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del provvedimento datato 9.3.2016 del Comune di Novoli Area Tecnica con il quale l'ing. IU AR ha intimato a RA LU AN e AN AN RI l'avvio di accesso e formale immissione in possesso degli immobili ubicati nel Comune di Novoli alla via Madonna del Pane e censiti in catasto fabbricati al foglio 19 particella 388 sub 1,2,4,5;
nonché di tutti gli atti allo stesso connessi, conseguenti e presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Novoli, Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. P. Tondi per la parte ricorrente e avv. E. Leganza, in sostituzione dell'avv. P. De Matteis, per il Comune di Novoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento 9.3.2016, con il quale il Comune di Novoli gli ha intimato l'avvio di accesso e formale immissione in possesso degli immobili ubicati nel Comune di Novoli alla via Madonna del Pane, in catasto fabbricati al foglio 19, particella 388 sub 1, 2, 4, 5.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: nullità per contrasto con precedenti provvedimenti dell’autorità giudiziaria; eccesso di potere; violazione degli artt. 3-4 Cost; violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Novoli ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Sempre in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Agenzia del Demanio ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16.3.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dedotta dall’Agenzia del Demanio e dal Comune di Novoli.
L’eccezione è fondata.
2.1. La Corte regolatrice ha da tempo affermato il principio, dal quale non vi è ragione di decampare, secondo cui: “ Ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, rilevando, non già, la prospettazione compiuta dalla parte bensì, il petitum sostanziale, che si identifica non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ovvero, dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ” (Cass. Civ, SS.UU, 30.7.2021, n. 21984).
2.2. Non vi è dubbio, pertanto, che il riparto di giurisdizione si fonda sul criterio del petitum sostanziale, in forza del quale la giurisdizione si determina sulla base non già della domanda di parte, ma dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi costituiscono espressione.
3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nell’atto impugnato che:
“ Con Decreto n. 14360 del 23.06.2015 della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenza del Demanio e con atto formale (verbali di presa in consegna in data 30.07.2015) sono stati traferiti al Comune di Novoli gli immobili ubicati nel medesimo comune in via Madonna del Pane censiti in catasto fabbricati al foglio 19 p.11a 388 sub 1, 2, 4 e 5. In data 28.09.2015 è stato notificato ai sig.ri RA e AN l'avviso di accesso e formale immissione in possesso dell'immobile da parte del Comune di Novoli. … Il sottoscritto … Responsabile del Settore "Area Tecnica" del Comune di Novoli, fissa per le ore 10.30 del giorno 11.04.2016 l'accesso ai predetti immobili ai fini della formale immissione in possesso degli stessi. Quanto sopra premesso, lo scrivente intima ai sig.ri RA LU AN … di consentire l'accesso, alla data e l'ora sopraindicate, ai suddetti immobili che, pertanto, dovranno essere liberi da persone e da cose. Si avverte che qualora l'immissione in possesso non dovesse essere resa possibile, si procederà ai sensi di legge all'accesso forzoso nei suddetti immobili ”.
4. All’evidenza, trattasi di condotta che non disvela alcun potere autoritativo da parte dell’Amministrazione, avendo quest’ultima agito alla stregua di un ordinario litigante privato, il quale reclami la restituzione di un bene detenuto da altri sine titulo . In tal senso, l’atto impugnato assume natura giuridica di atto di precetto per rilascio di immobile (art. 480-605 c.p.c.), avverso i quali vanno azionati gli ordinari strumenti di difesa previsti dal diritto comune, trovandosi le parti in posizioni di assoluta parità.
5. Per tali ragioni, in ossequio alla teoria del petitum sostanziale sopra evidenziata, l’odierna controversia non può che essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice naturale in tema di diritti soggettivi.
6. Conclusivamente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere l’odierna controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per essere l’odierna controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO