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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Commentario • 1
- 1. Sovraindebitamento E Calcolo Del Merito CreditizioGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 luglio 2025
Hai troppi debiti, stai valutando una procedura di sovraindebitamento e ti stai chiedendo se il tuo “merito creditizio” può influenzare l'esito? Oppure temi che i tuoi precedenti finanziari possano impedirti di accedere a un piano di rientro? Nel sovraindebitamento, il merito creditizio non è un giudizio sul passato, ma uno strumento per valutare la sostenibilità del piano proposto. Capire come viene calcolato ti aiuta a difenderti meglio e ottenere un risultato favorevole. Cos'è il merito creditizio nel sovraindebitamento? – È la valutazione della tua capacità attuale e futura di rispettare un piano di pagamento – Serve a verificare se la proposta che presenti ai creditori è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2024, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
PROC. UNIT. 39-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Peluso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 aprile 2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 C.C.I.I.
Il Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Francesco Mennillo del Foro di Nola, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I. per l'accesso al procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Con decreto del 1 marzo 2024, il Giudice, rilevata l'ammissibilità della proposta del piano presentato, dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti e disponeva contestualmente il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento.
Con relazione del 02.04.2024, l'O.C.C. relazionava al Giudice, dando atto della mancanza di contestazioni sull'assenza di colpevolezza della debitrice nonché sulle cause di sovraindebitamento, evidenziando che solo un creditore (il Org_1
aveva avanzato richiesta di pagamento pari ad € 181,15.
[...]
1 A seguito di tale richiesta, il gestore aveva provveduto a rimodulare il piano inserendo il suddetto importo, prevedendo per lo stesso il medesimo trattamento contemplato per gli altri creditori chirografari. Concludeva, pertanto, chiedendo l'omologa del piano, previa verifica della relativa ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano presentato.
All'udienza del 18 aprile 2024 il Giudice riservava la decisione sull'omologa.
Rilevato il mancato deposito in atti delle comunicazioni effettuate ai creditori, il
Giudice disponeva la rimessione sul ruolo del procedimento assegnando alla parte ricorrente giorni 7 per il deposito delle comunicazioni e riservando all'esito del suddetto deposito ogni ulteriore provvedimento.
In data 2 maggio 2024, parte ricorrente depositava in atti le comunicazioni tempestivamente effettuate ai creditori dall'O.C.C. in data 1 marzo 2024.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
1. QUALITÀ DI CONSUMATORE
Il ricorrente è pacificamente qualificabile come “consumatore”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I.I., dal momento che nell'assunzione delle obbligazioni ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.
Il Tribunale ritiene che possa essere considerato “consumatore” il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.
Nel caso di specie il sovraindebitamento del ricorrente è stato determinato dall'assunzione di obbligazioni assunte per fronteggiare esigenze di carattere familiare e, quindi, estranee ad attività a carattere imprenditoriale.
2. CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO
Del pari, ricorre il requisito del sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore.
2 Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità rispetto alle stesse.
Nel caso del ricorrente, la condizione di sovraindebitamento emerge dall'incapacità del di far fronte alle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio Parte_1 prontamente liquidabile, dall'esiguo valore economico, e dalle entrate correnti, rappresentate dalla sola retribuzione quale Assistente di Giustizia ex II F2 presso il
Tribunale di Nola, la quale ammonta a circa 1.772,86 € netti al mese.
Peraltro, lo stipendio del ricorrente è l'unica entrata del nucleo familiare, composto dal
, dalla moglie , inoccupata per ragioni di salute, essendo Parte_1 Parte_2
affetta da endometriosi di grado severo, e della figlia minore, nata il Per_1
26.02.2021.
3. ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 69 C.C.I.I.
Le cause del sovraindebitamento da ascrivere all'esigenza di fronteggiare bisogni di carattere familiare del ricorrente (in particolare, gli aiuti alla famiglia d'origine in difficoltà economica, le cure relative alla patologia della moglie, le sopravvenute spese a seguito della nascita della figlia) vanno ad escludere che lo stato di sovraindebitamento del sia stato determinato con colpa grave, malafede o Parte_1
frode, come richiesto dall'art. 69 C.C.I.I.
Giova, infatti, precisare che il successivo ricorso al credito non possa essere considerato ex se un'ipotesi colpa grave di cui all'art. 69 C.C.I.I., essendo stato determinato dall'esigenza di provvedere al fabbisogno familiare e, successivamente, di estinguere finanziamenti precedenti.
Più specificamente, occorre porre in rilievo che l'art. 69, comma I, C.C.I.I. esclude l'accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, superandosi in questo senso il requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12bis l.
3/2012.
3 Valorizzando la ratio legis dell'intervento normativo volto a garantire la cd. second chance, nell'escludere l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore al debitore che abbia determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, il legislatore ha previsto requisiti meno stringenti.
Appare, infatti, opportuno richiamare il formante interpretativo della giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ritiene di aderire, in base al quale “ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento” (Corte d'Appello di Bologna, decreto del 9 febbraio 2024; nello stesso senso anche Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 25 gennaio 2024).
In base alla documentazione in atti, emerge come il abbia originariamente Parte_1
assunto le obbligazioni in un momento in cui riteneva di poterle regolarmente adempiere, in quanto i primi finanziamenti sono stati contratti in epoca antecedente al matrimonio e all'ampliamento del proprio nucleo familiare. Inoltre, la rinegoziazione dei finanziamenti già stipulati è stata effettuata nell'ottica di ripianare l'esposizione debitoria precedente, come accaduto sia per la cessione del quinto del 2022 che per il prestito delega del 2021, entrambi concessi da ad estinzione Organizzazione_2 anticipata della cessione del quinto ed il prestito delega attivati con la Controparte_1
Peraltro, l'art. 69, comma 1, C.C.I.I. non può essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 bis co. 1 T.U.B., benché tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II della citata norma nella parte in cui prevede una specifica sanzione endoprocedimentale nei confronti del creditore che abbia colpevolmente determinato la condizione di sovraindebitamento.
In particolare, l'art. 124 bis co. 1 T.U.B. prevede, in materia di credito al consumo, che
“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
4 Ne consegue che il comportamento del creditore che abbia concesso il credito al consumatore non può non rilevare ai fini del vaglio in sede giudiziale del grado della colpa del consumatore, evidenziando, peraltro, che il consumatore è ontologicamente posto in una condizione di asimmetria informativa, spettando unicamente al creditore la scelta di erogare o meno il credito.
In tal senso, si è espressa parte della giurisprudenza di merito, in base alla quale “per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dal comportamento dell'ente finanziatore, in particolar modo ove rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Nell'ipotesi in cui l'istituto di credito non svolga una puntuale e doverosa valutazione, come richiesta dall'art. 124-bis TUB, il soggetto finanziatore concorre in modo determinante nella causazione dello stato di sovraindebitamento del debitore, producendo come effetto una riduzione del grado di colpa eventualmente a carico di quest'ultimo” (ex multis, Tribunale di
Torino, 31.05.2023; nello stesso senso anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
16.10.2023).
Nel caso di specie, con riferimento ai finanziamenti contratti dal , risulta Parte_1 opportuno osservare che la nel 2022 ha accordato “la cessione Organizzazione_2 del quinto dello stipendio finalizzata alla estinzione anticipata di cessione del quinto attivata, anzitempo, con la il tutto in pendenza di un prestito accesso a Controparte_1 Org_3 fine 2021, nonché del prestito delega con concesso nel 2021 per Organizzazione_2
estinzione di altro prestito delega con la . Controparte_1
Ebbene, occorre valorizzare, in primo luogo, che è lo stesso Organizzazione_2
istituto di credito che, pur avendo già concesso un previo finanziamento al Parte_1
nel 2021, ha accordato nel 2022 la cessione del quinto ad estinzione di una precedente cessione del quinto intervenuta con prevedendo un aumento della Controparte_1
rata ceduta, in pendenza di un prestito ottenuto nel 2021. Org_3 Org_2
, infatti, già nel 2021 aveva effettuato un'operazione finanziaria analoga,
[...] concedendo un prestito delega al ad estinzione di un precedente prestito Parte_1
delega con Controparte_1
5 In tal senso, non può non evidenziarsi il comportamento negligente dell'istituto di credito che era sicuramente a conoscenza di almeno un finanziamento in capo al consumatore e che, ciononostante, ha concesso nuovamente l'accesso al credito con un aggravio della posizione debitoria nella parte in cui ha determinato un aumento delle rate dovute, non applicando adeguatamente le regole relative alla valutazione del merito creditizio.
Ed infatti, sul punto appare opportuno richiamare la relazione particolareggiata dell'O.C.C. nella parte in cui rileva che le operazioni di “hanno Organizzazione_2 avuto come diretta conseguenza l'aumento degli importi delle relative rate (le rate di cessione e delega con ammontavano, rispettivamente, ad € 290,00 ed € 291,00. Le rate di Controparte_1 cessione e delega con invece, ammontano, rispettivamente, ad € Organizzazione_2
337,96 e ad € 335,07”.
Del pari, la violazione delle regole del merito creditizio è ravvisabile in capo al creditore il quale, pur in presenza di una situazione già Controparte_2
compromessa, ha accordato a più riprese l'accesso al credito al . Parte_1
Come rilevato dal gestore, sulla base dei parametri relativi ai redditi percepiti dal debitore nel 2022, ove il merito creditizio fosse stato correttamente valutato, sarebbe emerso un reddito disponibile negativo.
Risultano, infine, presenti ed integrate le ulteriori condizioni di ammissibilità espressamente richieste dalla legge, non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I., non essendo il ricorrente stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
4. PIANO PROPOSTO DAL RICORRENTE
Il ricorrente, con l'assistenza dell'Avv.to Francesco Mennillo e dell'O.C.C., Avv.
Immacolata Di Cicco, ha proposto un piano di ristrutturazione dalla durata di cinque anni, con corresponsione di una rata mensile pari a € 461,40, con soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ( e stralcio della Org_4 posizione debitoria al 70% in relazione ai creditori chirografari.
6 La debitoria del ricorrente, infatti, è risultata complessivamente pari ad € 88.589,83 ed
è così composta:
7 Viceversa, con riferimento alla composizione del patrimonio del , questa è Parte_1
stata in questo modo ricostruita:
1) vettura tipo Dacia Sandero TG FK124JS immatricolata in data 06.06.2017, esclusa dalla liquidazione per lo scarso valore commerciale della stessa ed in quanto necessaria per gli spostamenti di lavoro;
2) Conto corrente bancario n. 66295/1000/00015779 – saldo Organizzazione_5 attuale € 300,49;
3) IT [...] - saldo attuale € 0,00; Controparte_3
4) Conto corrente n. 000000002261 – saldo € 0,28; Org_3
Il non è titolare di alcun immobile, risiedendo nell'immobile di proprietà Parte_1
della moglie, acquistato dai genitori della in epoca antecedente al matrimonio. Pt_2
In mancanza di patrimonio immobiliare prontamente liquidabile, come attestato dall'O.C.C., appare evidente la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria.
Le spese occorrenti al fabbisogno del nucleo familiare del sono state Parte_1
quantificate su base annuale per un ammontare pari ad € 16.703,53 (e su base mensile per una cifra di € 1.391,96):
8 Pertanto, la somma mensile messa a disposizione dal debitore ai fini dell'adempimento del piano è pari ad € 461,40, “rata che il gestore ritiene sostenibile poiché incide per meno del 50% sullo stipendio medio calcolato, residuando al nucleo familiare un discreto margine economico per eventuali imprevisti”.
L'importo complessivo da corrispondere a soddisfazione dei creditori risulta pari ad €
27.684,16, di cui € 26.102,44 in chirografo ed € 1.581,72 in privilegio.
Il piano proposto è stato elaborato nel rispetto delle cause legittime di prelazione contemplando il pagamento dalla rata 1 a 14 dei creditori prededucibili (O.C.C. e Avv.
Mennillo), dalla rata 15 alla rata 18 del creditore privilegiato ( , Org_4
soddisfatto al 100%, delle restanti rate dei creditori chirografari soddisfatti al 30%
( Organizzazione_2 Organizzazione_6 Organizzazione_7
,
[...] Org_8 Org_4 Org_9 Org_10
, .
[...] Org_1
Giova specificare che, con riferimento alla soddisfazione dei creditori prededucibili,
l'Avv.to Mennillo risulterà soddisfatto integralmente entro le prime quattordici rate.
Diversamente, in relazione al pagamento dell'O.C.C., il ha provveduto al Parte_1
versamento del 5% quale primo acconto stabilito nel contratto sottoscritto dalle parti
(per l'ammontare di € 175,30); le prime quattro rate saranno destinate al pagamento dell'ulteriore 50% del compenso per un importo pari ad € 1.665,33, rimettendosi la liquidazione del compenso finale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 71, comma 4,
C.C.I.I., al Giudice Delegato.
In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso, rispetto a cui il Tribunale nulla ha da osservare.
In mancanza di opposizione da parte dei creditori non risulta necessario esaminare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene chiaramente rappresentata dall'O.C.C. ed evidente alla luce della composizione del patrimonio del . Parte_1
9 Con riferimento al compenso dell'O.C.C., il Giudice osserva che la previsione dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I. non risulta ostativa al riconoscimento di acconti, come nel caso di specie.
Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato da . Parte_1
P.Q.M
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
. Parte_1
DISPONE che l'O.C.C. – Gestore della Crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità.
DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del
02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima della scadenza del Email_1
termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore.
10 Nulla sulle spese.
DICHIARA chiusa la procedura.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della Crisi.
Così deciso in Nola, l'8 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Peluso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 aprile 2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 C.C.I.I.
Il Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Francesco Mennillo del Foro di Nola, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I. per l'accesso al procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Con decreto del 1 marzo 2024, il Giudice, rilevata l'ammissibilità della proposta del piano presentato, dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti e disponeva contestualmente il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento.
Con relazione del 02.04.2024, l'O.C.C. relazionava al Giudice, dando atto della mancanza di contestazioni sull'assenza di colpevolezza della debitrice nonché sulle cause di sovraindebitamento, evidenziando che solo un creditore (il Org_1
aveva avanzato richiesta di pagamento pari ad € 181,15.
[...]
1 A seguito di tale richiesta, il gestore aveva provveduto a rimodulare il piano inserendo il suddetto importo, prevedendo per lo stesso il medesimo trattamento contemplato per gli altri creditori chirografari. Concludeva, pertanto, chiedendo l'omologa del piano, previa verifica della relativa ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano presentato.
All'udienza del 18 aprile 2024 il Giudice riservava la decisione sull'omologa.
Rilevato il mancato deposito in atti delle comunicazioni effettuate ai creditori, il
Giudice disponeva la rimessione sul ruolo del procedimento assegnando alla parte ricorrente giorni 7 per il deposito delle comunicazioni e riservando all'esito del suddetto deposito ogni ulteriore provvedimento.
In data 2 maggio 2024, parte ricorrente depositava in atti le comunicazioni tempestivamente effettuate ai creditori dall'O.C.C. in data 1 marzo 2024.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
1. QUALITÀ DI CONSUMATORE
Il ricorrente è pacificamente qualificabile come “consumatore”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I.I., dal momento che nell'assunzione delle obbligazioni ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.
Il Tribunale ritiene che possa essere considerato “consumatore” il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.
Nel caso di specie il sovraindebitamento del ricorrente è stato determinato dall'assunzione di obbligazioni assunte per fronteggiare esigenze di carattere familiare e, quindi, estranee ad attività a carattere imprenditoriale.
2. CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO
Del pari, ricorre il requisito del sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore.
2 Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità rispetto alle stesse.
Nel caso del ricorrente, la condizione di sovraindebitamento emerge dall'incapacità del di far fronte alle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio Parte_1 prontamente liquidabile, dall'esiguo valore economico, e dalle entrate correnti, rappresentate dalla sola retribuzione quale Assistente di Giustizia ex II F2 presso il
Tribunale di Nola, la quale ammonta a circa 1.772,86 € netti al mese.
Peraltro, lo stipendio del ricorrente è l'unica entrata del nucleo familiare, composto dal
, dalla moglie , inoccupata per ragioni di salute, essendo Parte_1 Parte_2
affetta da endometriosi di grado severo, e della figlia minore, nata il Per_1
26.02.2021.
3. ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 69 C.C.I.I.
Le cause del sovraindebitamento da ascrivere all'esigenza di fronteggiare bisogni di carattere familiare del ricorrente (in particolare, gli aiuti alla famiglia d'origine in difficoltà economica, le cure relative alla patologia della moglie, le sopravvenute spese a seguito della nascita della figlia) vanno ad escludere che lo stato di sovraindebitamento del sia stato determinato con colpa grave, malafede o Parte_1
frode, come richiesto dall'art. 69 C.C.I.I.
Giova, infatti, precisare che il successivo ricorso al credito non possa essere considerato ex se un'ipotesi colpa grave di cui all'art. 69 C.C.I.I., essendo stato determinato dall'esigenza di provvedere al fabbisogno familiare e, successivamente, di estinguere finanziamenti precedenti.
Più specificamente, occorre porre in rilievo che l'art. 69, comma I, C.C.I.I. esclude l'accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, superandosi in questo senso il requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12bis l.
3/2012.
3 Valorizzando la ratio legis dell'intervento normativo volto a garantire la cd. second chance, nell'escludere l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore al debitore che abbia determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, il legislatore ha previsto requisiti meno stringenti.
Appare, infatti, opportuno richiamare il formante interpretativo della giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ritiene di aderire, in base al quale “ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento” (Corte d'Appello di Bologna, decreto del 9 febbraio 2024; nello stesso senso anche Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 25 gennaio 2024).
In base alla documentazione in atti, emerge come il abbia originariamente Parte_1
assunto le obbligazioni in un momento in cui riteneva di poterle regolarmente adempiere, in quanto i primi finanziamenti sono stati contratti in epoca antecedente al matrimonio e all'ampliamento del proprio nucleo familiare. Inoltre, la rinegoziazione dei finanziamenti già stipulati è stata effettuata nell'ottica di ripianare l'esposizione debitoria precedente, come accaduto sia per la cessione del quinto del 2022 che per il prestito delega del 2021, entrambi concessi da ad estinzione Organizzazione_2 anticipata della cessione del quinto ed il prestito delega attivati con la Controparte_1
Peraltro, l'art. 69, comma 1, C.C.I.I. non può essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 bis co. 1 T.U.B., benché tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II della citata norma nella parte in cui prevede una specifica sanzione endoprocedimentale nei confronti del creditore che abbia colpevolmente determinato la condizione di sovraindebitamento.
In particolare, l'art. 124 bis co. 1 T.U.B. prevede, in materia di credito al consumo, che
“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
4 Ne consegue che il comportamento del creditore che abbia concesso il credito al consumatore non può non rilevare ai fini del vaglio in sede giudiziale del grado della colpa del consumatore, evidenziando, peraltro, che il consumatore è ontologicamente posto in una condizione di asimmetria informativa, spettando unicamente al creditore la scelta di erogare o meno il credito.
In tal senso, si è espressa parte della giurisprudenza di merito, in base alla quale “per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dal comportamento dell'ente finanziatore, in particolar modo ove rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Nell'ipotesi in cui l'istituto di credito non svolga una puntuale e doverosa valutazione, come richiesta dall'art. 124-bis TUB, il soggetto finanziatore concorre in modo determinante nella causazione dello stato di sovraindebitamento del debitore, producendo come effetto una riduzione del grado di colpa eventualmente a carico di quest'ultimo” (ex multis, Tribunale di
Torino, 31.05.2023; nello stesso senso anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
16.10.2023).
Nel caso di specie, con riferimento ai finanziamenti contratti dal , risulta Parte_1 opportuno osservare che la nel 2022 ha accordato “la cessione Organizzazione_2 del quinto dello stipendio finalizzata alla estinzione anticipata di cessione del quinto attivata, anzitempo, con la il tutto in pendenza di un prestito accesso a Controparte_1 Org_3 fine 2021, nonché del prestito delega con concesso nel 2021 per Organizzazione_2
estinzione di altro prestito delega con la . Controparte_1
Ebbene, occorre valorizzare, in primo luogo, che è lo stesso Organizzazione_2
istituto di credito che, pur avendo già concesso un previo finanziamento al Parte_1
nel 2021, ha accordato nel 2022 la cessione del quinto ad estinzione di una precedente cessione del quinto intervenuta con prevedendo un aumento della Controparte_1
rata ceduta, in pendenza di un prestito ottenuto nel 2021. Org_3 Org_2
, infatti, già nel 2021 aveva effettuato un'operazione finanziaria analoga,
[...] concedendo un prestito delega al ad estinzione di un precedente prestito Parte_1
delega con Controparte_1
5 In tal senso, non può non evidenziarsi il comportamento negligente dell'istituto di credito che era sicuramente a conoscenza di almeno un finanziamento in capo al consumatore e che, ciononostante, ha concesso nuovamente l'accesso al credito con un aggravio della posizione debitoria nella parte in cui ha determinato un aumento delle rate dovute, non applicando adeguatamente le regole relative alla valutazione del merito creditizio.
Ed infatti, sul punto appare opportuno richiamare la relazione particolareggiata dell'O.C.C. nella parte in cui rileva che le operazioni di “hanno Organizzazione_2 avuto come diretta conseguenza l'aumento degli importi delle relative rate (le rate di cessione e delega con ammontavano, rispettivamente, ad € 290,00 ed € 291,00. Le rate di Controparte_1 cessione e delega con invece, ammontano, rispettivamente, ad € Organizzazione_2
337,96 e ad € 335,07”.
Del pari, la violazione delle regole del merito creditizio è ravvisabile in capo al creditore il quale, pur in presenza di una situazione già Controparte_2
compromessa, ha accordato a più riprese l'accesso al credito al . Parte_1
Come rilevato dal gestore, sulla base dei parametri relativi ai redditi percepiti dal debitore nel 2022, ove il merito creditizio fosse stato correttamente valutato, sarebbe emerso un reddito disponibile negativo.
Risultano, infine, presenti ed integrate le ulteriori condizioni di ammissibilità espressamente richieste dalla legge, non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I., non essendo il ricorrente stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
4. PIANO PROPOSTO DAL RICORRENTE
Il ricorrente, con l'assistenza dell'Avv.to Francesco Mennillo e dell'O.C.C., Avv.
Immacolata Di Cicco, ha proposto un piano di ristrutturazione dalla durata di cinque anni, con corresponsione di una rata mensile pari a € 461,40, con soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ( e stralcio della Org_4 posizione debitoria al 70% in relazione ai creditori chirografari.
6 La debitoria del ricorrente, infatti, è risultata complessivamente pari ad € 88.589,83 ed
è così composta:
7 Viceversa, con riferimento alla composizione del patrimonio del , questa è Parte_1
stata in questo modo ricostruita:
1) vettura tipo Dacia Sandero TG FK124JS immatricolata in data 06.06.2017, esclusa dalla liquidazione per lo scarso valore commerciale della stessa ed in quanto necessaria per gli spostamenti di lavoro;
2) Conto corrente bancario n. 66295/1000/00015779 – saldo Organizzazione_5 attuale € 300,49;
3) IT [...] - saldo attuale € 0,00; Controparte_3
4) Conto corrente n. 000000002261 – saldo € 0,28; Org_3
Il non è titolare di alcun immobile, risiedendo nell'immobile di proprietà Parte_1
della moglie, acquistato dai genitori della in epoca antecedente al matrimonio. Pt_2
In mancanza di patrimonio immobiliare prontamente liquidabile, come attestato dall'O.C.C., appare evidente la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria.
Le spese occorrenti al fabbisogno del nucleo familiare del sono state Parte_1
quantificate su base annuale per un ammontare pari ad € 16.703,53 (e su base mensile per una cifra di € 1.391,96):
8 Pertanto, la somma mensile messa a disposizione dal debitore ai fini dell'adempimento del piano è pari ad € 461,40, “rata che il gestore ritiene sostenibile poiché incide per meno del 50% sullo stipendio medio calcolato, residuando al nucleo familiare un discreto margine economico per eventuali imprevisti”.
L'importo complessivo da corrispondere a soddisfazione dei creditori risulta pari ad €
27.684,16, di cui € 26.102,44 in chirografo ed € 1.581,72 in privilegio.
Il piano proposto è stato elaborato nel rispetto delle cause legittime di prelazione contemplando il pagamento dalla rata 1 a 14 dei creditori prededucibili (O.C.C. e Avv.
Mennillo), dalla rata 15 alla rata 18 del creditore privilegiato ( , Org_4
soddisfatto al 100%, delle restanti rate dei creditori chirografari soddisfatti al 30%
( Organizzazione_2 Organizzazione_6 Organizzazione_7
,
[...] Org_8 Org_4 Org_9 Org_10
, .
[...] Org_1
Giova specificare che, con riferimento alla soddisfazione dei creditori prededucibili,
l'Avv.to Mennillo risulterà soddisfatto integralmente entro le prime quattordici rate.
Diversamente, in relazione al pagamento dell'O.C.C., il ha provveduto al Parte_1
versamento del 5% quale primo acconto stabilito nel contratto sottoscritto dalle parti
(per l'ammontare di € 175,30); le prime quattro rate saranno destinate al pagamento dell'ulteriore 50% del compenso per un importo pari ad € 1.665,33, rimettendosi la liquidazione del compenso finale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 71, comma 4,
C.C.I.I., al Giudice Delegato.
In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso, rispetto a cui il Tribunale nulla ha da osservare.
In mancanza di opposizione da parte dei creditori non risulta necessario esaminare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene chiaramente rappresentata dall'O.C.C. ed evidente alla luce della composizione del patrimonio del . Parte_1
9 Con riferimento al compenso dell'O.C.C., il Giudice osserva che la previsione dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I. non risulta ostativa al riconoscimento di acconti, come nel caso di specie.
Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato da . Parte_1
P.Q.M
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
. Parte_1
DISPONE che l'O.C.C. – Gestore della Crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità.
DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del
02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima della scadenza del Email_1
termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore.
10 Nulla sulle spese.
DICHIARA chiusa la procedura.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della Crisi.
Così deciso in Nola, l'8 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
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