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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 281/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26 aprile 2021 da
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA. ), NTroparte_1 P.IVA_1
in persona del liquidatore, , entrambi difesi dall'avv. NTroparte_2
Giovanni Reho, in forza di procure speciali allegate al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellanti- NTro
(c.f.: NTroparte_3
), con sede in Treviso, via Fonderia n. 55, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato in Venezia, nei cui uffici in Venezia, Piazza San
Marco, Palazzo Reale n. 63 è ex lege domiciliata, PEC:
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- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 441/20 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione
Causa trattata all'udienza del 7 novembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “in riforma integrale della Sentenza n.
441/2020 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, annullare e/o dichiarare invalide e/o inefficaci le Ordinanze ingiunzioni n. 1068/2015 e
n. 1069/15 della Direzione Territoriale del Lavoro di , in subordine CP_3
ridurre le sanzioni irrogate al minimo edittale.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Conclusioni per parte appellata: “Nel merito, rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, non accettando il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni formulate in grado di appello.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Svolgimento del processo pag. 2/8 Con ricorso in appello depositato in data 26 aprile 2021 Parte_1
e la hanno impugnato la CP_1 NTroparte_1
sentenza n.441/2020 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Verona, di rigetto delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione n. 1068/2015 e n.
1069/2015, emesse dall' di NTroparte_4 CP_3
NT (indicata con acronimo ) il 19 agosto 2016 e notificate rispettivamente il 25 ed il 26 agosto 2016, con le quali veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €.35.400,00.
Con istanza del 27 aprile 2024 gli appellanti chiedevano di essere rimessi in termini. NT Con memoria depositata il 14 giugno 2022 si è costituita la di CP_3
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, successivamente ad un duplice rinvio d'ufficio fuori udienza per ragioni di riequilibrio del ruolo, era riassegnata con provvedimento presidenziale del 5 febbraio 2024 e nuovamente rinviata fuori udienza.
A seguito di ulteriore provvedimento di riassegnazione per ragioni di connessione la causa era assegnata all'attuale relatore con provvedimento del 10 luglio 2024 ed anticipata per trattazione congiunta agli affari per i quali era stata rilevata la ragione di connessione.
All'udienza del 12 settembre 2024 la causa era discussione con limitato riguardo alla questione preliminare inerente la richiesta remissione in termini, vendo concesso un termine per il deposito di note esplicative delle ragioni a sostegno dell'istanza. Era definitivamente discussa all'odierna udienza con limitato riguardo all'istanza e alla correlata questione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione e, decisa sulla base delle conclusioni di cui al verbale di udienza.
pag. 3/8 Motivi della decisione NT 1) La pretesa sanzionatoria della atteneva alla violazione dell'art. 4 bis, comma 2, d.l.vo n. 181/2000 per non aver consegnato a ventuno lavoratori al momento dell'assunzione e prima dell'immissione al lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o una copia del contratto individuale di lavoro di cui all'art. 9 bis della l. 608/96 adempiendo in tal modo all'obbligo di comunicazione di cui al d. l.vo n.152/97, ovvero per non aver consegnato al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia del contratto di lavoro che contenga anche le informazioni previste dal citato d.l.vo n.152, nonché per la violazione dell'art. 1 L. n. 4/53 per aver consegnato agli stessi ventuno lavoratori dei prospetti paga redatti in modo irregolare, perché privi delle indicazioni relative alla tipologia del contratto applicato e dell'inquadramento degli stessi, nei mesi per ciascuno di essi indicato nell'ordinanza ingiunzione.
2) E' dato non controverso che la sentenza sia stata pubblicata il 21 ottobre
2020.
3) E' pure incontroverso che, in assenza di un atto di impugnazione ritualmente depositato, nel caso di rigetto dell'istanza di remissione in termini, il deposito del gravame in data 26 aprile 2021 è tardiva, come tale inammissibile.
4) Ciò posto l'istanza con cui la parte appellante invoca la restituzione del termine è formulata nei seguenti testuali contenuti: “In data 21 aprile 2021 parte appellante ha inoltrato telematicamente alla Corte d'appello di
Venezia un Ricorso in appello avverso la Sentenza del Tribunale di Verona,
Sezione Lavoro n. 441/2020 in materia di sanzioni amministrative irrogate
pag. 4/8 dall' di . In pari data, a distanza di pochi NTroparte_3 CP_3
minuti parte ricorrente riceveva le pec di spedizione, consegna ed esiti automatici avvenuti con successo. Solo il giorno dopo, 22 aprile 2021, la
Cancelleria della Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rifiutava gli atti in quanto sarebbero stati da iscrivere nel registro lavoro (all. 1; dettagli esiti automatici e di Cancelleria) Nel caso in esame: - il 21 aprile 2021 era
l'ultimo giorno utile per il deposito dell'appello dato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 21 ottobre 2020; - la Cancelleria ha rifiutato gli atti il giorno 22 aprile 2021, rendendo impossibile ridepositare
l'appello nel registro lavoro in tempo utile: - ad avviso dello scrivente le
Cancelleria della Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia non poteva rifiutare gli atti essendo l'Ufficio giudiziario correttamente individuato e trattandosi di questione meramente tabellare;
- la suddivisione tabellare tra le sezioni dell'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia individua per la materia delle sanzioni amministrative per cui è appello la sezione seconda.”.
A sostegno dell'istanza la parte ha prodotto uno screen shot denominato
“dettaglio deposito” che reca i dati che ora si riportano: “Codice Busta -
COOPOLIS SOC. COOP. +1 / TL NA [C.d.A. .VENEZIA App. sent.441/2020] - C Per_1
Codice PdA pdami/2021/289920
Data e ora inoltro 21 aprile 2021 17:41:18.
***
Data e Ora Attestazione Temporale 21 aprile 2021 17:41:41
Ricevuto da Corte d'Appello di Venezia - Data e Ora Esito 21 aprile 2021
17:43:04
Codice Esito Esito Positivo (codice 1)
pag. 5/8 Descrizione esito IDBUSTA: 78778997 NTrolli terminati con successo.
Busta in attesa di accettazione
***
Ricevuto da Corte d'Appello di Venezia
Data e Ora Esito 22 aprile 2021 13:54:56
Codice Esito Esito Negativo (codice-1)
Descrizione Esito IDBUSTA: 78778997 Altro. Da iscrivere nel registro lavoro. Atti rifiutati il 22/04/2021”
Infine, mancava l'indicazione di un numero di iscrizione a ruolo.
5) Va premesso il principio di diritto assolutamente consolidato secondo cui
“La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non potev integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).” (Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza n.
18435 del 05/07/2024, Rv. 671867 - 01).
Va anche rammentato che “La quarta PEC attesta poi l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria.
Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene
pag. 6/8 caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.”
(in motivazione Cass. n.28982 del 2019, richiamata da Cass. n.1956 del
2021).
6) Ciò posto come evidenziato dal collegio in sede di discussione all'udienza del 12 settembre 2024, non era stato documentato l'atto di appello depositato in data 21 aprile, quindi, la sua effettiva relazione con l'oggetto del gravame.
Il rilievo è assorbente rispetto ai possibili rilievi.
Ciò vale anche volendo ammettere che la previsione tabellare dell'Ufficio individui nella Seconda Sezione l'articolazione interna dell'Ufficio che secondo la previsione tabellare è preposta all'esame dei gravami in tema di sanzioni amministrative e, che, quindi, non si trattava di errore imputabile agli appellanti, ma di errore della cancelleria che, in ragione della mera articolazione interna non poteva rifiutare l'atto, e che, in ogni caso, al supposto errore aveva posto rimedio con la proposizione dell'appello in data 26 aprile 2021 (in termini circa la ragionevolezza di un siffatto termine breve Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024, Rv. 669773 -
01).
Ciò vale anche in relazione all'eventualità che si tratti di errata individuazione della cancelleria interna allo stesso Ufficio (Cass. n.21249 del 2021, n.6743 del 2021).
7) Allo stato, quindi, è legittimo solo affermare che vi sia stato un tentativo di deposito di un atto (seppure riferito ad un appello avverso la sentenza n.441/21, peraltro senza individuazione dell'ufficio giuicante), rispetto al quale non è dato conoscere, però, il contenuto e, quindi, la sua attinenza pag. 7/8 rispetto all'oggetto della controversia, e la sua aderenza ai rilievi dell'appello depositato il giorno 26.
La parte a tale proposito, nonostante la concessione di un termine per illustrare le proprie difese, nulla ha depositato.
7) Si deve ritenere, quindi, che l'unico atto efficace ai fini della proposizione del gravame non sia rispettoso del termine dei sei mesi ex art.327 c.p.c e, quindi, debba esser dichiarato inammissibile.
8) Le spese del presente grado seguono per il principio della soccombenza,
a carico dell'appellante principale, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del
13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nel medio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 7 novembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 8/8